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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora BR Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 678 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 18/01/1990 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 20/03/1999 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Giuseppe Arcoleo n.39, presso lo studio dell'avv. Amato Stefania che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo congiunto depositato in data 07 /05/2025 e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo congiunto depositato in data 07/05/2025, sostitutivo del ricorso iscritto in data 15/02/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo congiunto. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ -Il sig. continuerà a risiedere nell'immobile adibito a casa coniugale, sito a Parte_1
Palermo in via Mulino n. 5, unitamente alle figlie, ove avranno il domicilio prevalente;
- la sig.ra BR, come di fatto già vive, sposterà la propria residenza in via Mulino n. 21 insieme alla figlia ed al compagno;
Persona_1
- Le figlie resteranno affidate alternativamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelte di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili dei figli.
-In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie i coniugi convengono di comune accordo quanto segue:
1)le figlie potranno essere preso da casa e lasciato e/o preso da scuola o dalla palestra dal padre o dalla madre, durante la settimana dal lunedì al venerdì sempre previo accordo dei genitori e previa comunicazione di almeno 24 ore prima dei coniugi, ogni qualvolta le figlie lo desiderano e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose delle stesse;
2)il padre e la madre avranno il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con le figlie;
in particolare dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
3)per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi potranno trascorrere con le figlie 15 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto), e da concordare entro e non oltre il 30 maggio e sempre in base alle esigenze ed alla volontà dei figli;
4)entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con i figli;
2 5)per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse dalle figlie alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà degli stessi;
6) La sig.ra BR, si impegna a versare al sig. la somma di € 150,00 cadauna per un totale Pt_1 di € 450,00 a titolo di mantenimento delle figlie mediante bonifico bancario sul conto corrente, o a mezzo post pay, entro giorno 30 di ogni mese e per dodici mesi;
- la sig.ra BR rinuncia altresì al 50% dell'assegno unico che sarà richiesto interamente dal sig.
, che ammonta ad € 200,00 a figlia per un totale di € 600,00. Pt_1 I genitori concorreranno, nella misura del 50% delle spese extra assegno, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019, non comprese nell'assegno di mantenimento .
. entrambi i coniugi consentono alle autorità competenti il rilascio, a ciascuno di essi, del passaporto per solo scopo turistico”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 07/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/11/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 328 - P. I - Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora BR Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 678 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 18/01/1990 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 20/03/1999 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Giuseppe Arcoleo n.39, presso lo studio dell'avv. Amato Stefania che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo congiunto depositato in data 07 /05/2025 e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo congiunto depositato in data 07/05/2025, sostitutivo del ricorso iscritto in data 15/02/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo congiunto. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ -Il sig. continuerà a risiedere nell'immobile adibito a casa coniugale, sito a Parte_1
Palermo in via Mulino n. 5, unitamente alle figlie, ove avranno il domicilio prevalente;
- la sig.ra BR, come di fatto già vive, sposterà la propria residenza in via Mulino n. 21 insieme alla figlia ed al compagno;
Persona_1
- Le figlie resteranno affidate alternativamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelte di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili dei figli.
-In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie i coniugi convengono di comune accordo quanto segue:
1)le figlie potranno essere preso da casa e lasciato e/o preso da scuola o dalla palestra dal padre o dalla madre, durante la settimana dal lunedì al venerdì sempre previo accordo dei genitori e previa comunicazione di almeno 24 ore prima dei coniugi, ogni qualvolta le figlie lo desiderano e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose delle stesse;
2)il padre e la madre avranno il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con le figlie;
in particolare dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
3)per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi potranno trascorrere con le figlie 15 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto), e da concordare entro e non oltre il 30 maggio e sempre in base alle esigenze ed alla volontà dei figli;
4)entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con i figli;
2 5)per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse dalle figlie alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà degli stessi;
6) La sig.ra BR, si impegna a versare al sig. la somma di € 150,00 cadauna per un totale Pt_1 di € 450,00 a titolo di mantenimento delle figlie mediante bonifico bancario sul conto corrente, o a mezzo post pay, entro giorno 30 di ogni mese e per dodici mesi;
- la sig.ra BR rinuncia altresì al 50% dell'assegno unico che sarà richiesto interamente dal sig.
, che ammonta ad € 200,00 a figlia per un totale di € 600,00. Pt_1 I genitori concorreranno, nella misura del 50% delle spese extra assegno, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019, non comprese nell'assegno di mantenimento .
. entrambi i coniugi consentono alle autorità competenti il rilascio, a ciascuno di essi, del passaporto per solo scopo turistico”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 07/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/11/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 328 - P. I - Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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