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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3922 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Caivano Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Monteverdi n. 26 presso l'avv. Teresa Fusco (C.F. ) da cui è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
con sede in Caserta alla via Roma n. 124 (P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 42 presso l'avv. Guido Maria Framondi (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_3
alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in primo Controparte_2
grado, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco Madonna, presso il quale ha eletto domicilio alla
Via Melorio, II traversa n. 3, e dall' avv. Antonino Geronimo La Russa.
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 12 E
con domicilio eletto in Caserta al Viale Querce n.13 presso il difensore costituito in primo Controparte_3
grado avv. Giuseppe Persico.
APPELLATO NON CITATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'Avv. Fusco Teresa nella qualità di procuratore e difensore dell'appellante sig.ra
, preso atto del rinvio dell'udienza, si riporta al proprio atto di appello, alle proprie difese. Parte_1
Impugna e contesta quanto prodotto, dedotto, eccepito ex adverso. In particolare, si riporta a tutti i motivi di appello indicati e ne chiede l'accoglimento. Chiede che la causa sia riservata in decisione con i termini di legge”.
PER L'APPELLATA: “L'appellata si riporta alla propria comparsa di costituzione ed insiste nel CP_1
rigetto di tutte le domande principali e subordinate di merito ed istruttorie, insistendo preliminarmente nell'inammissibilità del proposto appello;
nel merito si insiste nel rigetto del proposto appello, essendo del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali, con ogni pronuncia consequenziale. L'Avv. Framondi chiede,
pertanto, che la causa venga riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 21.03.2011 ha narrato che in data 23.07.2007, essendo gravida alla Parte_1
seconda settimana, si ricoverava presso il reparto di Ginecologia della per sottoporsi Controparte_4
ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza praticatole dal dr. Controparte_3
Ha ancora riferito l'istante di essere stata dimessa nella stessa giornata e che, decorsi alcuni giorni,
iniziava a soffrire di astenia, iperpiressia e metrorragia per cui si recava nuovamente a controllo presso la clinica
CP_1
Da qui, alle ore 22,15 del 26.07.2007, veniva trasportata tramite ambulanza presso il reparto di Ostetricia e
Ginecologia dell' dove le veniva praticato un Controparte_5
intervento di revisione cavitaria poiché, dagli accertamenti eseguiti, emergeva un “utero ancora pieno di coaguli e residui embrionali”. Seguivano, in data 02.08.2007, le dimissioni ospedaliere con prescrizione di terapia farmacologica e appuntamento di controllo.
pagina 2 di 12 Dopo l'intervento l'attrice aveva tuttavia iniziato ad avvertire delle difficoltà deambulatorie, con frequente insorgenza di episodi algici a carico dell'addome, per cui si era recata per un ulteriore controllo presso il Presidio
Ospedaliero Curteri di Mercato San Severino dove le riscontravano “cicatrici cesareo + esiti di perforazione uterina” prospettandole, per la risoluzione del problema, la necessaria esecuzione di un intervento chirurgico poi praticatole presso l' . Controparte_6
Tanto premesso l'istante, assumendo che responsabili di tali sequele erano il dr. e la Controparte_3
clinica per il mancato rispetto delle regole tecniche relative all'esecuzione dell'intervento abortivo, CP_1
li ha convenuti in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l'invalidità temporanea totale e parziale patita, per il danno biologico del 20% riportato in conseguenza del loro operato e per le sofferenze allo stesso ascrivibili.
La , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto che le conseguenze lesive lamentate CP_1
dall'attrice, ove mai esistenti, erano da ascrivere esclusivamente al dr. nei cui confronti ha proposto CP_3
domanda di rivalsa nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria. La clinica ha inoltre chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza per chiamare in causa la Controparte_2
dalla quale essere tenuta indenne, in caso di soccombenza, attesa la stipula con tale compagnia di una polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile connessi all'esercizio di attività sanitaria.
Operata la chiamata in causa, si è costituita la che ha chiesto il rigetto tanto della domanda CP_2
principale quanto della domanda di malleva eccependo la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto alla garanzia e l'inoperatività della stessa ai sensi dell'art. 8 lett. d) delle condizioni di polizza che escludeva la copertura per i danni di cui la clinica fosse chiamata a rispondere in conseguenza di un fatto imputabile a medici non facenti parte del proprio personale dipendente.
Si è infine costituito il dr. il quale ha chiesto il rigetto della domanda negando l'esistenza di CP_3
nesso causale tra l'intervento abortivo praticato all'attrice e l'insorgenza delle problematiche da lei lamentate.
La causa, espletata una c.t.u. medico-legale, è stata decisa con sentenza pubblicata l'08.07.2019 e notificata il 10.07.2019 che, dato atto dell'abbandono della domanda di rivalsa proposta dalla clinica contro il medico, ha accolto per quanto di ragione la domanda risarcitoria condannando in solido e la Controparte_3
al pagamento in favore di della somma di € 1.529,00 oltre interessi al Controparte_1 Parte_1
tasso legale inizialmente calcolati su tale somma devalutata in base agli indici Istat al 23.07.2007 e quindi, anno pagina 3 di 12 per anno sino al momento del deposito della decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo iniziale. La sentenza ha inoltre rigettato la domanda di garanzia proposta dalla CP_1
contro la , ritenendo fondata l'eccezione di inoperatività della garanzia, ed ha compensato
[...] CP_2
integralmente le spese tra tutte le parti in lite facendo gravare sui convenuti il costo della c.t.u.
Tale decisione, per quanto di interesse, è stata così motivata: “Risulta innanzitutto pacifico, perché
allegato dalla parte istante e non contestato nonché risultante dalla cartella clinica in atti, il fatto storico del ricovero di presso la Casa di Cura convenuta (…). Parte_1
La c.t.u. espletata nel presente giudizio, sulla scorta di un ragionamento improntato a criteri logici e tecnici e, pertanto, immune da censure, ha rilevato che l'attrice versava in stato di gravidanza alla nona settimana di gestazione ed aveva fatto richiesta, ai sensi della legge 194/78, di interruzione volontaria della gravidanza. A tal fine si era rivolta ai sanitari della ove in data 23.07.2026, dopo gli Controparte_4
accertamenti clinici del caso, veniva operata con intervento di istero-suzione secondo Karman, così come specificato nel verbale di sala operatoria del 23.07.2007, inizio ore 10,10, fine intervento ore 10,20 (…).
L'intervento chirurgico è stato fatto, in concreto, omettendo la revisione strumentale della cavità uterina successivamente alla istero-suzione; tale tempo chirurgico è importante alla nona settimana di gestazione poiché consente il completo svuotamento dell'utero onde prevenire una sindrome da aborto incompleto, di fatto poi avutasi.
Applicando un giudizio controfattuale, ossia seguendo quel percorso alternativo terapeutico che avrebbe avuto ampie possibilità di cambiare il decorso post operatorio, un'integrazione dell'intervento di IVG con revisione strumentale della cavità uterina, avrebbe evitato la complicanza dell'aborto incompleto.
Per quanto riguarda la dedotta perforazione uterina, alla luce dello studio della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica ed ecografica effettuata, non vi è alcun segno clinico strumentale di pregresse perforazioni uterine, al di là della cicatrice isterotomica per i pregressi tagli cesarei.
La paziente è stata ricoverata presso la dove ha ricevuto un'assistenza terapeutica di tipo Controparte_7
medico e non chirurgico, con somministrazione di idonei antibiotici atti a scongiurare una infezione di frequente riscontro in casi di aborto incompleto, e nulla viene segnalato circa la possibilità di una perforazione uterina…L'attrice è stata dimessa in buone condizioni generali con prescrizione terapeutica del caso, antibiotici ed uterotonici e monitoraggio della beta HCG fino alla sua negativizzazione, di fatto verificatasi.
pagina 4 di 12 A riguardo della endometrite, certificata nella documentazione medica esaminata, trattasi di endometrite da Trichomonas e micotica, in quanto sono stati prescritti farmaci anti Trichomonas Vaginalis (Flagyl) e antimicotici (Daktarin, Diflucan), ovvero infezioni a trasmissione prevalentemente sessuale, contratte in epoca successiva ai fatti in discussione e senza alcun nesso di causalità con questi.
La condotta omissiva dei sanitari della clinica di Caserta è stata causa di una inabilità CP_1
temporanea della perizianda, senza postumi medico legali apprezzabili…Tanto non esclude il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni riconducibili al periodo di invalidità temporanea, siccome danni subiti in conseguenza di un cattivo operato del sanitario.
Ed invero, il c.t.u. ha accertato, come su rilevato, che a causa della condotta imprudente e negligente dei
Sanitari della , ha riportato una sindrome da aborto incompleto post I.V.G., con Controparte_4 Parte_1
necessità di ricovero ospedaliero e terapia medica del caso, con periodo di invalidità temporanea totale pari a giorni 7 con necessità di assistenza per la deambulazione ed i passaggi posturali ed un'invalidità temporanea parziale di giorni 7 mediamente al 50%, relative, rispettivamente, alle degenze ospedaliere ed alla fase di convalescenza e progressiva ripresa delle sue attività ordinarie quotidiane.
Relativamente alle osservazioni del c.t.p. della convenuta, il c.t.u. ha osservato che: “Un ben più CP_4
autorevole autore, , nei suoi testi di ostetricia e ginecologia, pietre miliari dell'insegnamento…da oltre Per_1
40 anni, riferisce che la sola istero-suzione senza revisione strumentale della cavità uterina (raschiamento) è
consigliabile fino all'ottava settimana mentre in seguito, e nel caso che ci occupa nona settimana, è prudente e diligente completare lo svuotamento della cavità uterina con cauto curetage onde prevenire la ritenzione di materiale ovulare ed un aborto incompleto come di fatto verificatosi nella vicenda della signora . Parte_1
La complicanza dell'aborto incompleto era evitabile con una più adeguata prestazione medico chirurgica: non è stato necessario un secondo intervento in quanto la paziente ha espulso spontaneamente i residui abortivi sotto stretta e perita sorveglianza medica e strumentale dei sanitari della ” (…). Controparte_7
Nessun dubbio sussistendo, in virtù di tutto quanto sopra esposto, e nei limiti anzidetti, in ordine al rapporto di causalità materiale tra il suddetto temporaneo evento dannoso e le condotte assunte dai sanitari che ebbero in cura l'istante e, pertanto, relativamente alla sussistenza della responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta struttura sanitaria, occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur. Per procedere alla monetizzazione del risarcimento dei detti danni, reputa il Giudicante di aderire all'orientamento del Tribunale
pagina 5 di 12 di Milano ed in particolare alle tabelle da ultimo dallo stesso elaborate (…).
Pertanto, il danno da inabilità temporanea può equamente liquidarsi, considerando le predette tabelle di
, nell'importo medio di € 98,00 giornalieri tenuto conto dell'effettiva gravità delle lesioni subite CP_2
dall'istante. Ne consegue che alla , in relazione all'invalidità temporanea spetta un risarcimento pari ad Pt_1
€ 686,00 (€ 98,00 x 7 giorni ) nonché́ in relazione all'invalidità temporanea, valutabile in una percentuale media del 50%, spetta un risarcimento pari ad € 343,00 (98,00 x 7 x 50%).
Posto che, come comunamente riconosciuto (cfr. S.U. con la sentenza 11.11.2008 n. 26972), in presenza di reato è risarcibile ogni pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona, a prescindere da ogni indagine relativa alla rilevanza costituzionale degli stessi, tenuto conto del carattere assorbente della scelta legislativa di predicare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati da illeciti penali, la liquidazione della sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerato risponde all'esigenza di riconoscere al danneggiato un effettivo ed integrale ristoro.
Va aggiunto che, come comunemente è osservato in giurisprudenza e come ribadito anche dalle Sezioni
Unite innanzi richiamate, la prova di detto danno non patrimoniale ben potrà essere offerta sulla base di indici presuntivi destinati ad assumere particolare rilievo anche come unica fonte di convincimento del Giudice, come normalmente avviene in presenza di un pregiudizio attinente ad un bene immateriale. Facendo applicazione dei richiamati principi, in virtù dell'accertamento incidenter tantum operato in questa sede, va ritenuta provata per presunzioni la sofferenza morale patita dall'istante in conseguenza del periodo di invalidità e dell'impatto che lo stesso ha avuto sulla sua persona, secondo l'id quod plerumque accidit, tenuto conto della parte del corpo coinvolta. Alla luce di tali pregiudizi, si ritiene equo il riconoscimento di un importo, a titolo di danno non patrimoniale, pari ad € 500,00 all'attualità.
Concludendo…spetta a la somma complessiva di € 1.529,00, la quale va posta a carico della Parte_1
in via solidale. Controparte_8
Trattandosi di credito risarcitorio, a vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, Parte_1
secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un., 17/2/1995, n. 1712;
più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242)...”.
§§§§§§
pagina 6 di 12 Con atto inviato per la notifica postale il 06.09.2019 - ricevuto dalla in data CP_2 Controparte_2
10.09.2019 e dalla in data 13.09.2019 - iscritto a ruolo il 12.09.2019 - prima udienza in citazione CP_1
fissata al 22.01.2020 - ha tempestivamente appellato tale decisione con formulazione delle seguenti Parte_1
conclusioni: “A- modificare la sentenza n. 1979/2019, r.g. 700955/2011 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere…depositata il 08.07.2019, notificata in data 10.7.2019, per mancanza di idoneo risarcimento in suo favore a causa dell'accertata responsabilità, anche dal punto di vista morale;
B- in subordine, in riforma della predetta sentenza, voglia l'adita Corte di Appello di Napoli accogliere la domanda proposta dalla sig.ra perché fondata e provata e per l'effetto condannare gli appellati in solido al risarcimento in misura Parte_1
maggiore ovvero nella somma da determinarsi in € 25.000,00 in suo favore, secondo quanto specificato nella domanda di cui al giudizio di primo grado, nonché a quanto richiamato nel presente atto, o a quella somma maggiore o minore che la Corte riterrà più giusta ed equa, il tutto da ricomprendersi nella complessiva somma di € 26.000,00 (valore in cui è contenuta la domanda). C- in estremo subordine, nel caso di mancato accoglimento del proposto appello, compensare le spese di giudizio, della impugnata sentenza, compensando integralmente quelle relative al doppio grado di giudizio, stante a rilevanza delle doglianze sollevate;
D-
condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito per anticipo fattone”.
Si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché CP_1
non conforme ai dettami dell'art. 342 c.p.c. come sostituito dal D.L. 22.06.2012 n. 83 conv. in L. 07.08.2012 n.
134, con richiesta subordinata di rigettarlo nel merito.
In sede di prima udienza ha chiesto ed ottenuto la concessione di un termine per la notifica Parte_1
dell'appello al dott. non avendo avuto buon fine la precedente notifica postale in assenza di Controparte_3
rientro dell'avviso di ricevimento destinato a comprovare il suo perfezionamento.
Alla successiva udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta, l'appellante ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio non avendo prestato ottemperanza all'ordine di rinotifica dell'appello al dr. . CP_3
Il Collegio, dato atto della scindibilità delle cause proposte contro debitori in solido e della conseguente applicabilità dell'art. 332 c.p.c., che non contempla l'estinzione del giudizio al ricorrere di una tale evenienza,
ha quindi emesso un'ordinanza con cui ha rinviato la procedura a data successiva segnalando all'appellante che,
se non intenzionata a coltivare ulteriormente la lite, avrebbe dovuto depositare una rinuncia ex art. 306 c.p.c. o pagina 7 di 12 abbandonare la causa.
Con le note di trattazione scritta depositate in vista della successiva udienza, la difesa attorea ha dichiarato di essere intenzionata a coltivare la lite contro la per cui, essendosi formato il giudicato nei CP_1
confronti del dr. , il giudizio è proseguito tra le sole parti citate e la causa è stata rinviata per la CP_3
precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, ed acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata infine introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Controparte_
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dalla va dichiarata l'inammissibilità
dell'appello proposto da perché non conforme, dal punto di vista contenutistico, alle previsioni Parte_1
dell'art. 342 c.p.c.
E' infatti costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel giudizio di appello, il quale non costituisce un novum iudicium, la cognizione del giudice è circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi di gravame e tale specificità in particolare impone che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-
giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, attraverso cui si opera la consumazione del diritto di impugnazione,
accanto alla parte volitiva deve essere sempre presente, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'eventuale acquiescenza della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice non essendo sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma risultando altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnata (cfr.
tra tante cass. n. 18932/2016 e cass. n. 21566/2017).
Tali requisiti dell'atto di appello, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronunzia a Sezioni Unite n.
27199/2017, non sono stati modificati in seguito alla novellazione dell'art. 342 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del pagina 8 di 12 2012 conv. in L. n. 134/2012 richiedendosi tuttora che l'impugnazione contenga, in aggiunta alla parte volitiva,
un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata attraverso l'enunciazione chiara, precisa e circostanziata degli errori commessi dal primo giudice in sede decisoria.
Delle caratteristiche sin qui evidenziate difetta senz'altro l'appello proposto dalla la quale, senza Pt_1
confrontarsi minimamente con le motivazioni poste a base della sentenza impugnata, si è limitata a riportare uno sterile elenco, alquanto a casaccio, di pronunce di legittimità, verosimilmente tratto da qualche articolo di commento pubblicato su una o più riviste giurisprudenziali, che è privo di ogni concreta attinenza con la richiesta, formulata nelle conclusioni, di incrementare il quantum liquidato dal tribunale e di rivedere il regime delle spese.
Si tratta, infatti, di una serie di pronunzie e commenti del tutto avulsi dalla ratio decidendi della pronuncia impugnata la quale, al pari della c.t.u. posta a base della decisione, non è di fatto investita da nessuna concreta censura come appare evidente dalla puntuale trascrizione dei supposti motivi di appello:
“La decisione della Corte di Cassazione
Il Giudice nomofilattico, dopo aver precisato che la Corte d'Appello aveva rigettato il gravame stante l'assenza di un inadempimento dei medici e, dunque, senza neppure porsi la questione del nesso di causalità, ha preso comunque posizione in ordine al motivo di ricorso, al dichiarato fine di ribadire ancora una volta il proprio recente (ma consolidato) indirizzo sul tema.
La Suprema Corte ha infatti precisato che in ambito di responsabilità professionale sanitaria, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Chi invoca il risarcimento, pertanto, deve sempre dimostrare che il peggioramento dello stato di salute del paziente sia dipeso dalla condotta dei sanitari.
Cosa già accertata dallo stesso CTU nel caso in esame.
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
La ratio
Affinché le parole della Corte non rimangano una mera petizione di principio è opportuno chiarire la ratio posta alla base della decisione che si rinviene nei precedenti giurisprudenziali menzionati dalla stessa sentenza pagina 9 di 12 in commento.
La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass. n. 13533/01). La “maggiore vicinanza” del debitore non sussiste - evidentemente -in relazione alla prova del nesso di causalità fra condotta dell'obbligato e danno lamentato dal creditore che, invece, si pone in una posizione di “equidistanza” tra le parti contrattuali.
Non potendosi applicare il criterio della maggiore vicinanza della prova previsto dall'art. 1218 c.c., si rientra nell'ambito del principio generale dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. che onera colui che vuole fare valere un diritto di provare i fatti a suo fondamento. L'attore, dunque, deve provare il nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale (la derivazione dell'evento lesivo dalla condotta del sanitario) che della causalità giuridica (individuazione delle singole e specifiche conseguenze pregiudizievoli), tanto più che quest'ultimo appare “più vicino” al danneggiato rispetto al danneggiante.
Una diversa opzione interpretativa presupporrebbe a carico dell'asserito danneggiante una prova liberatoria rispetto al nesso di causalità ma ciò, come già anticipato, si porrebbe in insanabile contrasto con il criterio della cd. maggior vicinanza della prova che permea l'intero sistema dell'onere probatorio.
Anche il fatto che l'art. 1218 c.c. preveda l'onere per il debitore di dimostrare che l'inadempimento sia
“derivante da causa a lui non imputabile” non è un argomento valido per sostenere la tesi contraria a quella accolta dalla Cassazione, in quanto la “causa” menzionata dal predetto articolo riguarda la “non imputabilità
dell'impossibilità di adempiere” e, dunque, si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, cioè su un piano del tutto differente rispetto a quello della causalità tra evento e danno (cass. 18392/17).
In definitiva, non vi è dubbio che “è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui richiede il risarcimento”, onere che va assolto
“dimostrando con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più
probabile che non”, la causa del danno” (cass. n. 18392/17).
In tema di colpa medica si sono susseguiti diversi interventi normativi che si sono seguiti ai principi generali in materia di colpa secondo i quali il medico era penalmente responsabile a prescindere dal grado della colpa.
Solo nel 2012 la cd. legge Balduzzi (n. 189/2012) stabilì che il sanitario che si fosse attenuto alle linee guida pagina 10 di 12 non rispondesse penalmente per colpa lieve sino ad arrivare alla legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) che ha abrogato l'art. 3 della legge del 2012 introducendo l'art. 590-sexties c.p.
I giudici di legittimità sono stati chiamati, a seguito del ricorso da parte del Procuratore generale, a verificare se la condotta del medico fosse stata rispettosa delle linee guida o meno;
secondo la Suprema Corte è del tutto contraddittorio affermare da un lato che non possano ravvisarsi profili di colpa, a titolo di imperizia, a carico del medico e, dall'altro, che la lesione delle cupole pleuriche che ha cagionato l'emotorace rientrasse statisticamente tra le complicanze fatali più frequenti. Per tale ragione, infatti, la possibilità di verificazione della lesione avrebbe dovuto essere ben nota al medico, il quale avrebbe dovuto prevederla e usare qualsiasi cautela per evitarla. L'esclusione della colpa a titolo di imperizia, secondo i giudici, non equivale ad escludere la colpa a titolo di imprudenza con particolare riferimento alla reiterazione dei tentativi di effettuazione della manovra chirurgica, nonostante la nota pericolosità di essa.
I motivi del contenzioso giurisprudenziale.
All'origine del contrasto giurisprudenziale che ha determinato la rimessione alle Sezioni Unite - si legge nella sentenza - vi è la promulgazione , della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), entrata in vigore il 10 aprile 2017, nota come legge Gelli-Bianco). Questa - scrivono i giudici delle sezioni unite - proseguendo nella volontà manifestatasi nella presente legislatura, di tipizzazione di modelli di colpa all'interno del codice penale, ha disposto, all'art. 6, nel primo comma, la formulazione dell'art. 590-
sexies cod. penale contenente la nuova disciplina speciale sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e, nel secondo comma, l'abrogazione della previgente disciplina extra codice della materia. E cioè del comma 1 dell'art. 3, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e conosciuto come “decreto Balduzzi”, dal nome del
Ministro della Salute del Governo che lo aveva presentato.
In particolare, l'art. 3 del d.l. era stato concepito per normare i limiti della responsabilità penale Per_2
dell'esercente la professione sanitaria a fronte di un panorama giurisprudenziale divenuto sempre più severo nella delineazione della colpa medica punibile, salvo il mantenimento di una certa apertura (…)
Questo è il tenore dell'appello che, evidentemente, appare anche superfluo continuare a trascrivere nel pagina 11 di 12 vano tentativo di reperire anche solo un fugace accenno ai contenuti della pronunzia impugnata ed alle ragioni che sostanziano l'impugnazione proposta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano con riconoscimento, in favore della
[...]
dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € Controparte_1
26.000,00 in quanto la palese inammissibilità del gravame non ha comportato alcun particolare sforzo ed impegno per la parte convenuta nella redazione delle proprie difese.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da in vista della riforma della sentenza del Tribunale Parte_1
di Santa Maria Capua Vetere n. 1979/2019 pubblicata in data 08.07.2019.
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dalla Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura
[...]
pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la Parte_1
proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, in data 11.04.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Antonio Quaranta Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_10
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