Sentenza 9 febbraio 1980
Massime • 2
Nell'ipotesi di furto in un appartamento, ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un'impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale, e configurabile, a carico di tale condominio, la responsabilita prevista dall'art 2051 cod civ, la quale, presunta iuris tantum, sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo Obbligo di vigilanza, puo peraltro essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l'evento dannoso e dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato. ( V 5394/79, mass n 401982; ( V 539/79, mass n 396659; ( V 3994/78, mass n 393591; ( V 4643/76, mass n 383391; ( V 3722/76, mass n 382419; ( V 691/72, mass n 356793; ( V 1582/70, mass n 347477).*
L'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce un debito di valore e, pertanto, ove tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno si sia verificata una svalutazione monetaria, questa - poiche la domanda di rivalutazione e gia implicita nel petitum originario avente ad oggetto la totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato - puo esser fatta valere sino al momento della liquidazione definitiva, anche in appello per la prima volta, e puo, inoltre, essere considerata di ufficio dal giudice. ( Conf 3289/79, mass n 399684; ( Conf 4009/78, mass n 393613; ( Conf 4007/78, mass n 383609; ( Conf 3904/78, mass n 393502; ( Conf 2240/78, mass n 391630).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/1980, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1980 |
Testo completo
Nell'ipotesi di furto in un appartamento, ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un'impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale, e configurabile, a carico di tale condominio, la responsabilita prevista dall'art 2051 cod civ, la quale, presunta iuris tantum, sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo Obbligo di vigilanza, puo peraltro essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l'evento dannoso e dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato. ( V 5394/79, mass n 401982; ( V 539/79, mass n 396659; ( V 3994/78, mass n 393591; ( V 4643/76, mass n 383391; ( V 3722/76, mass n 382419; ( V 691/72, mass n 356793; ( V 1582/70, mass n 347477).*