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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8651 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.1260/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est.
nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 13/01/2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Amina Sansone presso il cui studio – sito in Milano, viale
Tunisia n.38 – è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Casella presso il cui studio – sito in Milano, viale Monte
Nero n. 82 – è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
Atti trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14/01/2025.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 13/01/2025, chiedeva Parte_1 al Tribunale di Milano – a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 5592/2008 emessa dal Tribunale di Milano in data 02.04.2008 e pubblicata in data 02.05.2008 – di revocare il contributo al mantenimento di Euro 600,00 in favore del figlio figlio e di revocare Per_1
l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Donato Mil.se, Via Jannozzi n. 44, alla sig.ra
CP_1
1 Con memoria difensiva depositata in data 12/10/2025 si costituiva in giudizio CP_1 la quale richiedeva la revoca del contributo di mantenimento per il figlio la
[...] Per_1 previsione in proprio favore di un assegno divorzile pari ad € 230 mensili, e si rimetteva al
Tribunale quanto alla revoca dell'assegnazione della casa familiare auspicandone la conferma.
Con istanza congiunta depositata in data 26/10/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte ivi indicate e di seguito riportate:
“1. Il contributo al mantenimento di € 600,00 con rivalutazione annuale Istat posto a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio con Sentenza Parte_1 Per_1
n. 5592/08 del Tribunale di Milano, viene revocato con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso;
2. L'assegnazione alla signora della casa familiare di cui sono comproprietari CP_1
e sita in San Donato Milanese, Via Jannozzi n. 46, viene CP_1 Parte_1 revocata dalla medesima data;
3. Pur in assenza di assegnazione formale, con il consenso del sig. la Signora Parte_1 potrà continuare ad abitare nella casa familiare sita in San Donato Milanese, CP_1
Via Jannozzi n. 46, con quanto l'arreda e correda, fino alla eventuale vendita dell'immobile;
4. In conseguenza di quanto concordato al punto 3, resteranno a carico della signora CP_1 tutte le spese ordinarie al 100% (utenze, spese condominiali ordinarie, e il 50% delle Per_2 spese condominiali straordinarie relative al predetto immobile;
5. Viene confermato a carico del sig. il pagamento della somma di € Parte_1
100,00.=mensili a titolo di assegno divorzile in favore della signora come disposto CP_1 con la suddetta Sentenza N. 5592/08, con rivalutazione ISTAT maturata e così dal novembre
2025 l'assegno mensile di € 132,80.=, soggetto sua volta a rivalutazione annuale Istat dal novembre 2026;
6. I sigg. e danno atto di aver risolto tra loro ogni pendenza Parte_1 CP_1 economica insorta fino alla sottoscrizione del presente accordo (a titolo esemplificativo: rivalutazione ISTAT, assegno di mantenimento per il figlio e assegno divorzile, spese condominiali relative alla casa familiare, mantenimento ordinario e straordinario del figlio
, spese mediche e straordinarie) e di non avere più nulla a pretendere Per_1 reciprocamente a qualsiasi titolo o causa riconducibile all'attuale procedura.
7. Spese legali compensate.”
Il Collegio ritiene che l'accordo economico raggiunto dalle parti possa essere recepito dal
Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti, nonché adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
2 Si ritiene, infine, che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 5592/2008 emessa dal Tribunale di Milano in data
02.04.2008 e pubblicata in data 02.05.2008, così decide:
1) REVOCA il contributo di mantenimento di € 600 previsto per il figlio con decorrenza Per_1 dalla data di presentazione del ricorso;
2)REVOCA l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
3)PRENDE ATTO degli altri accordi raggiunti dalle parti;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12/11/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice Rel. est.
nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 13/01/2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Amina Sansone presso il cui studio – sito in Milano, viale
Tunisia n.38 – è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Casella presso il cui studio – sito in Milano, viale Monte
Nero n. 82 – è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
Atti trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14/01/2025.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 13/01/2025, chiedeva Parte_1 al Tribunale di Milano – a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 5592/2008 emessa dal Tribunale di Milano in data 02.04.2008 e pubblicata in data 02.05.2008 – di revocare il contributo al mantenimento di Euro 600,00 in favore del figlio figlio e di revocare Per_1
l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Donato Mil.se, Via Jannozzi n. 44, alla sig.ra
CP_1
1 Con memoria difensiva depositata in data 12/10/2025 si costituiva in giudizio CP_1 la quale richiedeva la revoca del contributo di mantenimento per il figlio la
[...] Per_1 previsione in proprio favore di un assegno divorzile pari ad € 230 mensili, e si rimetteva al
Tribunale quanto alla revoca dell'assegnazione della casa familiare auspicandone la conferma.
Con istanza congiunta depositata in data 26/10/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte ivi indicate e di seguito riportate:
“1. Il contributo al mantenimento di € 600,00 con rivalutazione annuale Istat posto a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio con Sentenza Parte_1 Per_1
n. 5592/08 del Tribunale di Milano, viene revocato con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso;
2. L'assegnazione alla signora della casa familiare di cui sono comproprietari CP_1
e sita in San Donato Milanese, Via Jannozzi n. 46, viene CP_1 Parte_1 revocata dalla medesima data;
3. Pur in assenza di assegnazione formale, con il consenso del sig. la Signora Parte_1 potrà continuare ad abitare nella casa familiare sita in San Donato Milanese, CP_1
Via Jannozzi n. 46, con quanto l'arreda e correda, fino alla eventuale vendita dell'immobile;
4. In conseguenza di quanto concordato al punto 3, resteranno a carico della signora CP_1 tutte le spese ordinarie al 100% (utenze, spese condominiali ordinarie, e il 50% delle Per_2 spese condominiali straordinarie relative al predetto immobile;
5. Viene confermato a carico del sig. il pagamento della somma di € Parte_1
100,00.=mensili a titolo di assegno divorzile in favore della signora come disposto CP_1 con la suddetta Sentenza N. 5592/08, con rivalutazione ISTAT maturata e così dal novembre
2025 l'assegno mensile di € 132,80.=, soggetto sua volta a rivalutazione annuale Istat dal novembre 2026;
6. I sigg. e danno atto di aver risolto tra loro ogni pendenza Parte_1 CP_1 economica insorta fino alla sottoscrizione del presente accordo (a titolo esemplificativo: rivalutazione ISTAT, assegno di mantenimento per il figlio e assegno divorzile, spese condominiali relative alla casa familiare, mantenimento ordinario e straordinario del figlio
, spese mediche e straordinarie) e di non avere più nulla a pretendere Per_1 reciprocamente a qualsiasi titolo o causa riconducibile all'attuale procedura.
7. Spese legali compensate.”
Il Collegio ritiene che l'accordo economico raggiunto dalle parti possa essere recepito dal
Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti, nonché adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
2 Si ritiene, infine, che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 5592/2008 emessa dal Tribunale di Milano in data
02.04.2008 e pubblicata in data 02.05.2008, così decide:
1) REVOCA il contributo di mantenimento di € 600 previsto per il figlio con decorrenza Per_1 dalla data di presentazione del ricorso;
2)REVOCA l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
3)PRENDE ATTO degli altri accordi raggiunti dalle parti;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12/11/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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