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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. STOPPANI GUIDO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato BERGAMO (BG) il 17/04/1970, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dell'avv. STOPPANI GUIDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni: per , come da accordo sottoscritto dalle parti in data 21 marzo 2025; Parte_1 per come da accordo sottoscritto dalle parti in data 21 marzo 2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevol3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in OSIO SOTTO, in data 11 febbraio 2006 (anno 2006, atto n. 3, reg. OSIO
SOTTO, parte I).
Dalla loro unione nascevano i figli il 19 aprile 2003 (maggiorenne economicamente indipendente), Per_1 Per_
il 4 settembre 2004 (maggiorenne economicamente indipendente) e il 12 giugno 2008. Per_3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale in data 22 novembre 2018, alle condizioni omologate con decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO n. 7167/2018, R.G. 8737/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce dei termini dell'accordo raggiunto.
Per quanto riguarda i figli maggiorenni, ritiene il Collegio che i profili economici dell'accordo risultino congrui, tenuto conto del fatto che i coniugi hanno concordemente riconosciuto che entrambi i figli maggiorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
n OSIO SOTTO, in data 11 febbraio 2006 (anno 2006, atto n. 3, reg. OSIO SOTTO, parte I);
[...] conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in OS OT (BG) alla via Gorizia n. 8/a alla signora , Pt_1 che ne è l'esclusiva proprietaria;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne economicamente non indipendente ad entrambi Per_3
i genitori, con collocamento presso la madre con la quale continuerà a risiedere in OS OT (BG) alla via Gorizia n. 8; il signor stante l'età della ragazza ed i turni lavorativi paterni e materni, organizzerà CP_1 direttamente con la figlia gli incontri con lei, le vacanze ed i diritti di visita settimanali e per il fine settimana;
revoca il contributo al mantenimento di € 200,00 stabilito in sede di separazione sia per il figlio Per_4 he per la figlia in quanto maggiorenni economicamente indipendenti;
[...] Persona_5 pone a carico del signor un contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili CP_1 Per_3 oltre aggiornamento ISTAT come per legge da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese alle coordinate bancarie della signora già note, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in uso presso Pt_1 il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest,
campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
prende atto che, in deroga al suddetto protocollo delle spese straordinarie, stante il carattere di necessità primaria di salute per la figlia le visite oculistiche necessarie alla stessa, anche in regime privatistico, Per_3 così come l'acquisto di nuove lenti e/o occhiali, qualora prescritti, potranno essere effettuati direttamente dalla signora ed il signor ovrà provvedere alla rifusione a favore della ricorrente della propria quota Pt_1 CP_1 così come previsto per le spese a carattere medico sanitario che non richiedono il preventivo accordo;
la signora si impegna in ogni caso a trasmettere al signor il preventivo delle suddette spese con un Pt_1 CP_1 preavviso di un mese;
autorizza la signora a percepire integralmente l'assegno unico universale, come da attuale accordo in Pt_1 corso fra le parti;
prende atto che i ricorrenti si rilasciano il preventivo assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e per la figlia . Per_3 prende atto che il signor si impegna a corrispondere ratealmente alla signora gli arretrati CP_1 Pt_1 maturati a titolo ISTAT sul contributo al mantenimento dei figli dall'anno successivo al decreto di omologa della separazione, pari ad oggi ad € 1.870,00; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di OSIO SOTTO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. STOPPANI GUIDO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato BERGAMO (BG) il 17/04/1970, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dell'avv. STOPPANI GUIDO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni: per , come da accordo sottoscritto dalle parti in data 21 marzo 2025; Parte_1 per come da accordo sottoscritto dalle parti in data 21 marzo 2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevol3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in OSIO SOTTO, in data 11 febbraio 2006 (anno 2006, atto n. 3, reg. OSIO
SOTTO, parte I).
Dalla loro unione nascevano i figli il 19 aprile 2003 (maggiorenne economicamente indipendente), Per_1 Per_
il 4 settembre 2004 (maggiorenne economicamente indipendente) e il 12 giugno 2008. Per_3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale in data 22 novembre 2018, alle condizioni omologate con decreto del TRIBUNALE DI BERGAMO n. 7167/2018, R.G. 8737/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce dei termini dell'accordo raggiunto.
Per quanto riguarda i figli maggiorenni, ritiene il Collegio che i profili economici dell'accordo risultino congrui, tenuto conto del fatto che i coniugi hanno concordemente riconosciuto che entrambi i figli maggiorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
n OSIO SOTTO, in data 11 febbraio 2006 (anno 2006, atto n. 3, reg. OSIO SOTTO, parte I);
[...] conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in OS OT (BG) alla via Gorizia n. 8/a alla signora , Pt_1 che ne è l'esclusiva proprietaria;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne economicamente non indipendente ad entrambi Per_3
i genitori, con collocamento presso la madre con la quale continuerà a risiedere in OS OT (BG) alla via Gorizia n. 8; il signor stante l'età della ragazza ed i turni lavorativi paterni e materni, organizzerà CP_1 direttamente con la figlia gli incontri con lei, le vacanze ed i diritti di visita settimanali e per il fine settimana;
revoca il contributo al mantenimento di € 200,00 stabilito in sede di separazione sia per il figlio Per_4 he per la figlia in quanto maggiorenni economicamente indipendenti;
[...] Persona_5 pone a carico del signor un contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili CP_1 Per_3 oltre aggiornamento ISTAT come per legge da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese alle coordinate bancarie della signora già note, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in uso presso Pt_1 il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest,
campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
prende atto che, in deroga al suddetto protocollo delle spese straordinarie, stante il carattere di necessità primaria di salute per la figlia le visite oculistiche necessarie alla stessa, anche in regime privatistico, Per_3 così come l'acquisto di nuove lenti e/o occhiali, qualora prescritti, potranno essere effettuati direttamente dalla signora ed il signor ovrà provvedere alla rifusione a favore della ricorrente della propria quota Pt_1 CP_1 così come previsto per le spese a carattere medico sanitario che non richiedono il preventivo accordo;
la signora si impegna in ogni caso a trasmettere al signor il preventivo delle suddette spese con un Pt_1 CP_1 preavviso di un mese;
autorizza la signora a percepire integralmente l'assegno unico universale, come da attuale accordo in Pt_1 corso fra le parti;
prende atto che i ricorrenti si rilasciano il preventivo assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio proprio e per la figlia . Per_3 prende atto che il signor si impegna a corrispondere ratealmente alla signora gli arretrati CP_1 Pt_1 maturati a titolo ISTAT sul contributo al mantenimento dei figli dall'anno successivo al decreto di omologa della separazione, pari ad oggi ad € 1.870,00; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di OSIO SOTTO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano