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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10985/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10985/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Via Del Mandorlo 4/8 Misterbianco, presso lo studio dell'avvocato
IDDAS ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 29/08/2022, - premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il 28/04/2001 in Catania e che dalla loro unione sono nati Controparte_1
i figli e , ormai maggiorenni ed entrambi già indipendenti economicamente - ha Per_1 Per_2
chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza proporre ulteriori domande.
In data 10.01.2023 è comparsa la sola ricorrente, sicché è stato impossibile esperire il rituale tentativo di conciliazione.
In modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 29.01.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, come da note scritte depositate in atti e la causa è stata assunta per la decisione innanzi al Collegio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, pur essendo stato Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa n. 54/07, depositato il 16/01/2007, emesso da questo Tribunale nel procedimento n. R.G. 4920/06) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Nessun'altra statuizione va adottata in assenza di specifiche domande di parte e non essendovi
2 prole minore sulla quale disporre d'ufficio.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10985/2022 R.G.:
DICHIARA la contumacia di : Controparte_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 28/04/2001 in Catania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del Comune di Catania, atto n 97, parte 2, serie A, anno 2001;
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10985/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Via Del Mandorlo 4/8 Misterbianco, presso lo studio dell'avvocato
IDDAS ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 29/08/2022, - premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il 28/04/2001 in Catania e che dalla loro unione sono nati Controparte_1
i figli e , ormai maggiorenni ed entrambi già indipendenti economicamente - ha Per_1 Per_2
chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza proporre ulteriori domande.
In data 10.01.2023 è comparsa la sola ricorrente, sicché è stato impossibile esperire il rituale tentativo di conciliazione.
In modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 29.01.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, come da note scritte depositate in atti e la causa è stata assunta per la decisione innanzi al Collegio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, pur essendo stato Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa n. 54/07, depositato il 16/01/2007, emesso da questo Tribunale nel procedimento n. R.G. 4920/06) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Nessun'altra statuizione va adottata in assenza di specifiche domande di parte e non essendovi
2 prole minore sulla quale disporre d'ufficio.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10985/2022 R.G.:
DICHIARA la contumacia di : Controparte_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 28/04/2001 in Catania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del Comune di Catania, atto n 97, parte 2, serie A, anno 2001;
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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