Provvedimento: […] a) “ Violazione dell'art. 21 legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell'art. 5 della l. 362/1991. Carenza di potere del Comune in ordine all'adozione di provvedimento di revisione della pianta organica. In subordine, incompetenza della giunta comunale, violazione dell'art. 42 d.lgs. n. 267/2000 ”, in quanto titolare del potere di revisione della pianta organica delle farmacie non sarebbe l'amministrazione comunale, ma la Regione; in ogni caso, anche ammettendo che l'ente locale possa disporre di tale potere, la competenza a provvedere non apparterrebbe alla Giunta, ma al Consiglio Comunale;
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