Articolo 21 della Legge 2 aprile 1968, n. 475
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 maggio 1968
Art. 21.
Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo.
Entrata in vigore il 12 maggio 1968
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