Cass. civ., sez. I, sentenza 18/10/1982, n. 5409
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Sentenza 18 ottobre 1982

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L'art. 423, primo comma, cod. nav., secondo cui il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco - avuto riguardo alla collocazione di tale norma (tra quelle relative al trasporto di "cose in generale") ed al significato onnicomprensivo proprio dell'espressione "unità di carico", alla stregua del testo, dell'origine e dello spirito della norma stessa - si applica non solo nell'ipotesi di trasporto di merci racchiuse in un involucro, cioè di carico costituito da "colli", bensì anche nel caso di trasporto di cosa specificamente individuata e non contenuta in un "collo" (nella specie: autovettura trasportata su nave-traghetto al seguito di passeggero).*

La trascrizione del mandato, nella copia notificata del ricorso per Cassazione, ancorché incompleta, è idonea allo scopo sempre che contenga riferimenti sufficienti ad evidenziare l'esistenza del mandato stesso, con la conseguenza che, ove la procura apposta sull'originale del ricorso risulti sottoscritta dalla parte, a nulla rileva che nella copia dell'atto tale firma, autenticata dal difensore, risulti indicata come "illegibile", trattandosi di indicazione riflettente l'obiettiva difficoltà di decifrare la firma della procura, senza veruna incidenza negativa sulla certezza, attestata da colui che autentica detta firma, della sua riferibilità al soggetto che ha rilasciato la procura medesima. ( V 1476/82, mass n 419292; ( V 1032/81, mass n 411569; ( V 421/81, mass n 410895).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/10/1982, n. 5409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5409
    Data del deposito : 18 ottobre 1982

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