Art. 15. (Revisione della pensione di invalidita)
Qualora lo stato di invalidita' pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidita'.
Il diritto alla pensione di invalidita' cessa allorche' il grado di invalidita' si riduce al di sotto del 65 per cento.
Qualora lo stato di invalidita' pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidita'.
Il diritto alla pensione di invalidita' cessa allorche' il grado di invalidita' si riduce al di sotto del 65 per cento.