Articolo 15 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 gennaio 1973
Art. 15. (Revisione della pensione di invalidita)

Qualora lo stato di invalidita' pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidita'.
Il diritto alla pensione di invalidita' cessa allorche' il grado di invalidita' si riduce al di sotto del 65 per cento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973