Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03972/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3972 del 2024, proposto da Mario Caliendo, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casapesenna in persona del Sindaco Pt, , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’ottemperanza
della Sentenza n. 1593/2024 pubbl. il 27/03/2024, RG n. 2195/2021, Repert. n. 1660/2024 del 27/03/2024 pronunciata in ordine alla opposizione al Decreto ingiuntivo n. 29/2021 del 04/01/2021, RG n. 11245/2020, sentenza passata in giudicato ed emessa dal Tribunale di OL Nord Seconda Sezione Civile dott.ssa Esposito notificata in formula esecutiva il 27.03.2024 e passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna in persona del Sindaco Pt;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa LE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con in ricorso in epigrafe il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della Sentenza del Tribunale di - OL Nord - Seconda Sezione Civile - n. 1593/2024, pubbl. il 27/03/2024, notificata in formula esecutiva il 27.03.2024 e passata in giudicato;
- il 21.10.2025 il ricorrente ha comunicato che le parti costituite hanno transatto la controversia oggetto di ricorso con accordo recepito nella DGC n. 35/2025, con integrale pagamento delle somme rivendicate;
- stante il predetto integrale pagamento il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla decisione della causa in oggetto, in considerazione della propria sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di lite a cui l’Amministrazione resistente ha aderito;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL LI Di OL, Presidente
LE LL, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LL | GL LI Di OL |
IL SEGRETARIO