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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 407/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. RECAGNI LUCIANA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melegnano, Via Marconi n. 5 ricorrente nei confronti di:
CP
Resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“La revoca del provvedimento di inabilitazione a carico del IG. con contestuale Pt_1 trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno l'applicazione della misura di protezione dell'Amministratore di sostegno, ai sensi della legge 6/2004, in favore del IG. , come sopra generalizzato e propone se CP stessa come amministratore di sostegno”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 4
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di revoca dell'inabilitazione di CP presentata da , curatore dell'inabilitata. La ricorrente ha inoltre
[...] Parte_1 richiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Il ricorso ex art. 473-bis.57 c.p.c. è stato ritualmente notificato all'inabilitato.
In occasione dell'udienza del 27.5.2025 è stata disposta l'audizione di . All'esito CP dell'udienza, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Revoca dell'inabilitazione La domanda di revoca dell'inabilitazione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Giova premettere che la Corte Suprema, di recente, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3, ha finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (così, di recente, Cass., sez. I, 26.10.2011, n. 22332; ed ivi richiami alle precedenti decisioni di legittimità nel medesimo senso). Sempre la Corte Suprema, anche più di recente, ha considerato che la figura dell'amministratore di sostegno mira ad offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d'intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione (così Cass., sez. I, 20.12.2012, n. 23707). Il giudice, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione "solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione", fermo che "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore". Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è quindi rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Ebbene, ritiene il Collegio che, in applicazione di tali principi, già seguiti da questa Sezione del
Tribunale, nella fattispecie in esame misura di protezione confacente al caso del convenuto sia pagina 2 di 4 appunto quella dell'amministrazione di sostegno, dovendosi procedere alla revoca della misura dell'inabilitazione. In particolare, è documentato che:
- la ricorrente è sorella e nel contempo curatore del IG. (C.F. CP
, nato a [...], il [...], attualmente residente in C.F._1
Melegnano, viale Lombardia n. 50 scala B int. 31 (doc. 1-2), già destinatario di misura di tutela, a seguito di sentenza di inabilitazione n. 205/2003 del Tribunale di Lodi (rgn.
1396/2002);
- le capacità di autoderminarsi del IG. non sono migliorate, continuando a CP necessitare di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, men che meno di curare i propri interessi economici (cfr doc. 3);
- la IG.ra si è proposta inizialmente come amministratore di sostegno Parte_1 del IG. , ma poi in occasione dell'udienza del 27.5.2025 ha acconsentito CP alla nomina dell'avv. Luciana Recagni quale a.d.s., stante la propria anziana età;
- in particolare, il sig. risulta affetto da “gravi disturbi comportamentali in etilismo Pt_1 cronico e insufficienza mentali;
non presenta variazioni cliniche confermando i disturbi piscocomportamentali in ritardo mentale sec. a meningoencefalite e psicosi cronica, lesioni ischemiche cerebrali multiple sottocorticali-ipertensione arteriosa e IPB;
necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. relazione medica doc. 3);
- tali condizioni sono state confermate nel corso dell'audizione del 27.5.2025 ove l'inabilitato è parso disorientato e ha risposto solo ad alcune domande rivolte dal Giudice (lei sa perché è qui oggi? No. Che giorno è oggi? Non mi ricordo, neanche l'anno. C'è qualcuno che vive con lei? Non lo so);
- Il sig. è privo della capacità di gestire il proprio denaro come peraltro emerso nel Pt_1 corso dell'audizione effettuata in data 27.5.2025, avendo l'inabilitato affermato quanto segue: “Non le capita di uscire? No, mi fanno male le gambe. Io non utilizzo il denaro, pensa a tutto mia sorella”, così mostrando di non avere piena contezza del valore del denaro;
I presupposti applicativi della misura dell'inabilitazione, a suo tempo disposta dal Tribunale di Lodi, sono attualmente venuti meno, tenuto conto che detta misura non appare la più idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi del ricorrente, in considerazione del mutato quadro normativo rispetto al tempo in cui è stata disposta l'inabilitazione. In particolare, la misura dell'inabilitazione non appare adeguatamente tutelante rispetto alla necessità che CP venga supervisionato e guidato nella gestione del proprio patrimonio. Inoltre, ad oggi, con l'età raggiunta dalla dal sig. (quasi ottantenne), sono ulteriormente mutate le esigenze nella Pt_1 loro stessa natura, involgendo una necessità di assistenza e cura degli interessi non solo patrimoniali, ma anche personali. Emerge, pertanto, l'opportunità di richiedere l'adozione di una diversa misura di assistenza rispetto all'attuale, individuando tale nuova misura nell'amministrazione di sostegno - istituto introdotto successivamente alla pronuncia di inabilitazione - la quale consentirebbe da un lato di tutelare gli interessi economici del beneficiario, dall'altro di incidere in misura meno gravosa sulla sua sfera personale. Inoltre, la misura dell'amministrazione di sostegno consentirebbe di tutelare in modo più adeguato e tutelante anche le decisioni in materia sanitaria e medica, che ad oggi permangono in capo al sig. . Pt_1
pagina 3 di 4 In conclusione, nel caso di specie, deve ritenersi maggiormente idonea una misura quale l'Amministrazione di sostegno, ben potendo eventualmente il G.T. ulteriormente designato precisare quali siano i poteri di cura dell'amministratore di sostegno sia in relazione alla gestione del patrimonio che in relazione alla prestazione, in nome e per conto di , del CP consenso informato ai trattamenti ritenuti necessari e indispensabili per la tutela della salute del soggetto.
Inoltre, tenuto conto della condizione in cui versa , appare opportuna la nomina di CP un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona dell'avv. Luciana Recagni – legale del curatore dell'inabilitato - con studio in Melegnano, via Marconi n. 5, tenuto anche conto di quanto dichiarato nel corso dell'udienza del 27.5.2025 dall'inabilitato (“Lei conosce l'avvocato Recagni? Sì. Le andrebbe bene se la seguisse l'avvocato Recagni e sua sorella? Sì”) e tenuto conto dell'anziana età del curatore (di 81 anni). Parte_1
Alla luce delle precedenti considerazioni e tenuto conto della mancata costituzione di parte resistente, nulla deve essere disposto sulle spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca l'inabilitazione di , nato a [...], il [...], CP attualmente residente in [...] scala B int. 31, disposta con sentenza di inabilitazione n. 205/2003 del Tribunale di Lodi (R.G. 1396/2002);
2) Nulla sulle spese;
3) Nomina l'avv. Luciana Recagni, con studio in Melegnano, via Marconi n. 5, quale amministratore di sostegno provvisorio di;
CP
4) Dispone che, a cura della Cancelleria, vengano trasmessi gli atti al giudice tutelare per l'eventuale applicazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il presidente Rel. Est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 407/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. RECAGNI LUCIANA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melegnano, Via Marconi n. 5 ricorrente nei confronti di:
CP
Resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“La revoca del provvedimento di inabilitazione a carico del IG. con contestuale Pt_1 trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno l'applicazione della misura di protezione dell'Amministratore di sostegno, ai sensi della legge 6/2004, in favore del IG. , come sopra generalizzato e propone se CP stessa come amministratore di sostegno”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 4
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di revoca dell'inabilitazione di CP presentata da , curatore dell'inabilitata. La ricorrente ha inoltre
[...] Parte_1 richiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Il ricorso ex art. 473-bis.57 c.p.c. è stato ritualmente notificato all'inabilitato.
In occasione dell'udienza del 27.5.2025 è stata disposta l'audizione di . All'esito CP dell'udienza, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Revoca dell'inabilitazione La domanda di revoca dell'inabilitazione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Giova premettere che la Corte Suprema, di recente, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3, ha finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (così, di recente, Cass., sez. I, 26.10.2011, n. 22332; ed ivi richiami alle precedenti decisioni di legittimità nel medesimo senso). Sempre la Corte Suprema, anche più di recente, ha considerato che la figura dell'amministratore di sostegno mira ad offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d'intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione (così Cass., sez. I, 20.12.2012, n. 23707). Il giudice, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione "solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione", fermo che "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore". Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è quindi rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Ebbene, ritiene il Collegio che, in applicazione di tali principi, già seguiti da questa Sezione del
Tribunale, nella fattispecie in esame misura di protezione confacente al caso del convenuto sia pagina 2 di 4 appunto quella dell'amministrazione di sostegno, dovendosi procedere alla revoca della misura dell'inabilitazione. In particolare, è documentato che:
- la ricorrente è sorella e nel contempo curatore del IG. (C.F. CP
, nato a [...], il [...], attualmente residente in C.F._1
Melegnano, viale Lombardia n. 50 scala B int. 31 (doc. 1-2), già destinatario di misura di tutela, a seguito di sentenza di inabilitazione n. 205/2003 del Tribunale di Lodi (rgn.
1396/2002);
- le capacità di autoderminarsi del IG. non sono migliorate, continuando a CP necessitare di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, men che meno di curare i propri interessi economici (cfr doc. 3);
- la IG.ra si è proposta inizialmente come amministratore di sostegno Parte_1 del IG. , ma poi in occasione dell'udienza del 27.5.2025 ha acconsentito CP alla nomina dell'avv. Luciana Recagni quale a.d.s., stante la propria anziana età;
- in particolare, il sig. risulta affetto da “gravi disturbi comportamentali in etilismo Pt_1 cronico e insufficienza mentali;
non presenta variazioni cliniche confermando i disturbi piscocomportamentali in ritardo mentale sec. a meningoencefalite e psicosi cronica, lesioni ischemiche cerebrali multiple sottocorticali-ipertensione arteriosa e IPB;
necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (cfr. relazione medica doc. 3);
- tali condizioni sono state confermate nel corso dell'audizione del 27.5.2025 ove l'inabilitato è parso disorientato e ha risposto solo ad alcune domande rivolte dal Giudice (lei sa perché è qui oggi? No. Che giorno è oggi? Non mi ricordo, neanche l'anno. C'è qualcuno che vive con lei? Non lo so);
- Il sig. è privo della capacità di gestire il proprio denaro come peraltro emerso nel Pt_1 corso dell'audizione effettuata in data 27.5.2025, avendo l'inabilitato affermato quanto segue: “Non le capita di uscire? No, mi fanno male le gambe. Io non utilizzo il denaro, pensa a tutto mia sorella”, così mostrando di non avere piena contezza del valore del denaro;
I presupposti applicativi della misura dell'inabilitazione, a suo tempo disposta dal Tribunale di Lodi, sono attualmente venuti meno, tenuto conto che detta misura non appare la più idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi del ricorrente, in considerazione del mutato quadro normativo rispetto al tempo in cui è stata disposta l'inabilitazione. In particolare, la misura dell'inabilitazione non appare adeguatamente tutelante rispetto alla necessità che CP venga supervisionato e guidato nella gestione del proprio patrimonio. Inoltre, ad oggi, con l'età raggiunta dalla dal sig. (quasi ottantenne), sono ulteriormente mutate le esigenze nella Pt_1 loro stessa natura, involgendo una necessità di assistenza e cura degli interessi non solo patrimoniali, ma anche personali. Emerge, pertanto, l'opportunità di richiedere l'adozione di una diversa misura di assistenza rispetto all'attuale, individuando tale nuova misura nell'amministrazione di sostegno - istituto introdotto successivamente alla pronuncia di inabilitazione - la quale consentirebbe da un lato di tutelare gli interessi economici del beneficiario, dall'altro di incidere in misura meno gravosa sulla sua sfera personale. Inoltre, la misura dell'amministrazione di sostegno consentirebbe di tutelare in modo più adeguato e tutelante anche le decisioni in materia sanitaria e medica, che ad oggi permangono in capo al sig. . Pt_1
pagina 3 di 4 In conclusione, nel caso di specie, deve ritenersi maggiormente idonea una misura quale l'Amministrazione di sostegno, ben potendo eventualmente il G.T. ulteriormente designato precisare quali siano i poteri di cura dell'amministratore di sostegno sia in relazione alla gestione del patrimonio che in relazione alla prestazione, in nome e per conto di , del CP consenso informato ai trattamenti ritenuti necessari e indispensabili per la tutela della salute del soggetto.
Inoltre, tenuto conto della condizione in cui versa , appare opportuna la nomina di CP un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona dell'avv. Luciana Recagni – legale del curatore dell'inabilitato - con studio in Melegnano, via Marconi n. 5, tenuto anche conto di quanto dichiarato nel corso dell'udienza del 27.5.2025 dall'inabilitato (“Lei conosce l'avvocato Recagni? Sì. Le andrebbe bene se la seguisse l'avvocato Recagni e sua sorella? Sì”) e tenuto conto dell'anziana età del curatore (di 81 anni). Parte_1
Alla luce delle precedenti considerazioni e tenuto conto della mancata costituzione di parte resistente, nulla deve essere disposto sulle spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca l'inabilitazione di , nato a [...], il [...], CP attualmente residente in [...] scala B int. 31, disposta con sentenza di inabilitazione n. 205/2003 del Tribunale di Lodi (R.G. 1396/2002);
2) Nulla sulle spese;
3) Nomina l'avv. Luciana Recagni, con studio in Melegnano, via Marconi n. 5, quale amministratore di sostegno provvisorio di;
CP
4) Dispone che, a cura della Cancelleria, vengano trasmessi gli atti al giudice tutelare per l'eventuale applicazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il presidente Rel. Est.
dott.ssa Ada Cappello
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