Sentenza 6 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2004, n. 15196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15196 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI RL DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO FERRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 12389/01 proposto da:
regione EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale Vasco Errani, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, difesa dall'avvocato UGO RUFFOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR RL DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO FERRI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 388/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 1^ Civile, emessa il 03/03/00 e depositata il 03/04/00 (R.G. 434/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/04/04 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato Francesco FERRI;
udito l'Avvocato Tommaso BASSO (per delega Avv. U. RUFEOLO);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1993, la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della giunta, convenne dinanzi al tribunale di Bologna Carlo NA esponendo:
- che su alcuni quotidiani editi il primo ottobre del 1992, era apparsa la notizia dell'arresto di gran parte dei componenti la giunta regionale abruzzese, accusati di avere distribuito "con il sistema delle clientele e dei sotterfugi", oltre "quattrocento miliardi di lire della Comunità europea";
- che 4 giorni dopo era apparsa, sul quotidiano "Il resto del Carlino", un'intervista rilasciata dal NA, parlamentare democristiano già consigliere della regione Emilia Romagna, il quale, nel definire "risibili" i motivi di tale arresto, e nell'ipotizzare la sussistenza, al più, di "irregolarità formali" nella vicenda riguardante i consiglieri abruzzesi, riteneva opportuno soggiungere ancora che "se la colpa degli assessori arrestati è quella di aver distribuito fondi CEE senza prima aver stilato una graduatoria delle richieste, è bene allora che si sappia che, in passato, e la giunta regionale dell'Emilia Romagna ha operato nello stesso modo";
- che nei giorni immediatamente successivi i giornali dato notizia di "nuovi episodi di malaffare" verificatisi nella regione Abruzzo, insistendo nei resoconti della vicenda dei fondi CEE;
- che il 17 ottobre dello stesso anno erano ancora apparse, sempre sul quotidiano "Il resto del Carlino", nella pagina interna "moderna", ulteriori dichiarazioni del NA, che continuava a prospettare l'ipotesi di un parallelismo tra le vicende abruzzesi e la condotte amministrativa tenuta in passato dalla regione Emilia;
- che l'effetto delle dichiarazioni in questione era ancora rafforzato dalla notizia dell'incontro del NA con il procuratore della Repubblica di Bologna, avente ancora ad oggetto la vicenda dei fondi CEE;
- che le dichiarazioni medesime non potevano qualificarsi in termini di mera manifestazione di opinioni, bensì di falsa enunciazione di fatti inesistenti;
- che la lesività delle dichiarazioni andava valutata in relazione all'impatto sul lettore medio, per il quale la denuncia dell'identità dei comportamenti dei membri della regione Emilia Romagna e di quelli della regione Abruzzo comportava l'automatico riferimento ai primi di tutti i fatti riportati dagli organi di stampa si come ascritti dall'autorità giudiziaria "all'Abruzzo degli scandali";
- che l'amplificazione e il parallelismo predetti non potevano non ritenersi preordinati, quantomeno a titolo di dolo eventuale, dal convenuto al momento di rilasciare le dichiarazioni in questione. Tanto premesso, il Presidente della giunta regionale emiliana chiese dichiararsi l'illiceità dei comportamenti descritti, nonché la relativa potenzialità lesiva dell'onore, del decoro, dell'identità personale deludente territoriale da lui rappresentato, con conseguente condanna del convenuto, anche ai sensi dell'art. 185 ss. c.p., al risarcimento dei danni, quantificati in somma pari ad 1 miliardo di lire.
Si costituì il NA, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione ex art. 68, comma 1^, della Costituzione, trattandosi di fatti riferibili alla sua attività
politica di parlamentare della Repubblica, e sostenendo, nel merito, l'inconfigurabilità dell'illecito diffamatorio, atteso che il senso delle dichiarazioni rilasciate a proposito della generale prassi di assegnare i fondi CEE senza precise graduatorie era quello, e solo quello, di valutare in termini di infondatezza gli arresti eseguiti in Abruzzo, non essendo, peraltro, a lui imputabili le amplificazioni delle dichiarazioni da lui rilasciate operate dalla stampa, comunque prive di qualsivoglia contenuto ingiurioso o diffamatorio, dacché riferentesi, oltretutto, a fatti veri, avendo egli fin dal luglio del 1982, nella qualità di consigliere della regione Emilia Romagna, presentato un'interpellanza relativa alla gestione di fondi CEE proprio in relazione al problema dell'inesistenza di criteri oggettivi da applicare nell'assegnazione dei finanziamenti in parola. In corso di causa, pervenne al giudice di 1^ grado la delibera con cui la Camera dei Deputati, nella seduta del 1 luglio 1993, aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal membro del Parlamento.
Con sentenza depositata il 3 marzo 1997, il tribunale dichiarava, per l'effetto, l'improcedibilità della domanda, compensando le spese del procedimento.
L'appello proposto dalla regione Emilia Romagna verrà rigettato dalla Corte d'appello, che osserverà, per quanto ancora rileva in al presente giudizio:
1) che il merito della vicenda processuale poteva essere oggetto di legittimo esame da parte dell'autorità giudiziaria soltanto dopo averne verificato la procedibilità ex art. 68 della Carta fondamentale;
2) che la verifica della procedibilità comportava la verifica circa l'invasione, o meno, da parte della Camera dei Deputati, della sfera giurisdizionale attribuita al giudice ordinario per avere, in ipotesi, arbitrariamente quanto erroneamente ravvisato la riferibilità dell'atto in contestazione alle funzioni parlamentari;
3) che, sulla premessa secondo cui il nesso funzionale tra la dichiarazione e l'attività parlamentare "non può risolversi in un semplice collegamento di argomento o di contesto, dovendo per converso consistere in una sostanziale identità di contenuto tra attività parlamentare e dichiarazione" (così, di recente, la Corte costituzionale con le sentenze nn. 329/1999; 417/1999; 10 e 11/2000), non sembrava potersi legittimamente predicare, nella specie, che la Camera dei Deputati avesse basato la pronuncia di insindacabilità su una indebita estensione della prerogativa costituzionale ad ogni attività politica del suo membro di appartenenza, avendo viceversa ritenuto che le dichiarazioni ipotizzate come diffamatorie fossero riferibili ad un'attività di controllo e critica propria dell'esercizio della funzione parlamentare, insindacabile anche sotto il profilo civilistico: argomentazioni, queste, da ritenersi non irragionevoli;
4) che alle dichiarazioni in parola aveva fatto seguito un'interpellanza parlamentare avente ad oggetto le medesime vicende, in una dimensione temporale di sostanziale continuità, a riprova della sostanziale contestualità ed omogeneità tra dichiarazioni rese ed attività parlamentare espletata;
5) che, "ad abundantiam", andava rilevato come, alle dichiarazioni rese dal NA, non potesse attribuirsi altro contenuto se non quello di critica degli arresti disposti in Abruzzo in relazione a fatti che, ad avviso del dichiarante, costituivano non altro che nere irregolarità amministrative;
6) che andava pertanto condivisa la valutazione del tribunale di non sollevare conflitto di attribuzioni per illegittima interferenza della Camera nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria;
7) che la confermata improcedibilità assorbiva ogni altra questione;
8) che le spese del secondo grado di giudizio dovevano seguire la soccombenza.
Avverso la sentenza della Corte bolognese ricorre per ON il NA con un unico motivo relativo alla liquidazione delle spese, a suo dire erronea per difetto.
Resiste con controricorso, presentando a sua volta ricorso incidentale, la regione Emilia-Romagna.
Resiste al ricorso incidentale il NA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le impugnazioni, aventi ad oggetto, la medesima sentenza d'appello, devono essere riunite.
Il ricorso principale è inammissibile.
Costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio secondo il quale la parte che intende impugnare per ON la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere della analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede ci legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo (Cass. 25 maggio 2000, n. 6864: il principio è assolutamente pacifico: e pluribus, Cass. 18 novembre 1994, n. 9763; 16 gennaio 1987, n. 336). Altrettanto pacifica risulta, ancora, la regula iuris secondo la quale in tema di spese giudiziali, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc., possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per ON (Cass. 26 marzo 1999, n. 2891), e ciò perché la Corte di ON, per la sua natura di giudice di legittimità, non può disporre la correzione di errori materiali o di calcolo contenuti nella sentenza di merito: tale correzione va fatta dal giudice a quo, al quale la relativa istanza può proporsi pur dopo la proposizione del ricorso per CA (Cass. 11 ottobre 1980, n. 5454). La totale inosservanza di tali principi di diritto cagiona l'inammissibilità del ricorso principale, carente in ogni sua articolazione contenutistica in relaziona agli aspetti ora evidenziati.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 68, 1^ comma della Costituzione, contestandosi alla corte di merito l'erronea attrazione delle dichiarazioni del NA nell'orbita della legittima espressione dell'attività parlamentare, nonché l'erronea correlazione operata tra le dichiarazioni stesse e la successiva interpellanza parlamentare da lui presentata poco dopo.
Con il secondo motivo, la ricorrente si duole, nel merito, del mancato riconoscimento della portata diffamatoria delle dichiarazioni in questioni.
Il primo motivo è infondato, e nella declaratoria della sua infondatezza resta conseguentemente assorbita la seconda censura. Si chiede, in sostanza, alla Corte di legittimità, una rivisitazione della decisione del giudice di merito che, pur formalmente adottata in punto di procedibilità dell'azione ex art. 68 Cost., si è comunque addentrata (inevitabilmente, attesa la strutturazione stessa della delibazione preliminare di ammissibilità del procedimento giudiziario per dichiarazioni rese da un parlamentare) in un'analisi dei fatti (per quanto funzionale a giudicare, per l'appunto, della ammissibilità dell'azione), ricavandone, conclusivamente, un giudizio conforme a quanto già ritenuto dalla Camera dei deputati in punto di insindacabilità delle dichiarazioni assertivamente diffamatorie rese dal parlamentare. Apprezzamento di fatti riservato, dunque, in via esclusiva alla corte territoriale che, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione le argomentazioni esposte in sentenza, e riportate in narrativa, non incontrava altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di ON il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo, sotto il profilo logico-formule e della correttezza giuridica, dell'esame e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento. La ricorrente, nella specie, pur denunciando formalmente un deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, e pur riproponendo argomenti non privi di spessore giuridico, arricchiti dal corredo delle più recenti pronunce rese, in subiecta materia, dal giudice delle leggi, chiede in sostanza, non ammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una rilettura ed una conseguente nuova valutazione delle risultanze del processo ad opera di questa Corte, ciò che trasformerebbe il processo di ON in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente il contenuto di fatti e vicende del processo, la maggiore o minore attendibilità di questa o di quella risultanza procedimentale, le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri assunti giuridici (mentre la fungibilità nella ricostruzione di un fatto, e la astratta predicabilita di una diversa ed altrettanto corretta soluzione giuridica non è più lentamente invocabile in seno al giudizio di ON).
Il ricorso incidentale va pertanto rigettato, conseguendo al rigetto del suo primo motivo l'assorbimento in esso del secondo. Sussistono senz'altro equi motivi per l'integrale compensazione del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, riuniti entrambi ricorsi. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004