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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40351 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. , ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 C.F._1 spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 30.01.2020 n. 2020/430, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Barilli, presso il cui studio in Milano, alla via Torricelli n.
22, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Saviotti ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano, Via F Baracchini n.1, in forza di procura come da separato atto;
CONVENUTO E
(C.F. e P. I.V.A. ), con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_2
Via Prinetti n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Stradelli e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Milano, alla Via
San Prospero n. 4, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), con sede legale in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, CP_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata in atti, dall'avv. Daniele Boccadamo del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Italia n. 50;
ZA CHIAMATA
E
(C.F. e P.I. , con sede in Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5
Roma, al Viale Cesare Pavese 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romagnoli, giusta procura generale alle liti del 2.7.2019, Notaio Dott. di Roma, rep. 89200 Persona_1
racc. 2582;
ZA CHIAMATA
E
(P.IVA ), con sede legale in Milano, Piazza Castello n.2, in Controparte_5 P.IVA_6
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Massimiliano Lavia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Milano, alla Via Giuseppe Mercalli 14;
ZA CHIAMATA E
Controparte_6
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede per
[...] P.IVA_7
l'Italia in Milano, via G.B. Cassinis, 21, e ivi elettivamente domiciliata in via M. e G. Savarè 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Penza, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
ZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: per parte attrice: “condannare il e Controparte_1
a pagare nuova impresa e professionisti per esecuzione “a regola d'arte” dei Controparte_5 lavori e delle opere come sommariamente indicati nell'appendice n. 1 della C.T.U. con le seguenti precisazioni, così previsto da preventivo già depositato di da CTP ing Parte_2
e confrontato con altri due imprese con computo metrico completo, e così in Controparte_7 ragione della logistica ed unicità dell'unità immobiliare per cui è causa (accesso al cantiere, carico e scarico, smaltimento macerie ecc.). - Opere provvisionali / preliminari (A1-A2-A3-A4-A5-
A6-A7): l'allestimento del ponteggio comporta maggiori costi dovuti oltre alla difficoltà di approvvigionamento del materiale, che deve essere effettato con mezzi molto piccoli, a montaggi fuori standard dovuti alla presenza, nel cortile interno, di tettoie e verande che devono essere scavalcate con idonee strutture. Inoltre non è stata prevista una copertura provvisoria del tetto prima del suo smontaggio in modo da evitare danni al condominio nel periodo di assenza della nuova copertura. stima CTU 15.321,97 stima corretta € 39.000 - Rimozione manto di copertura in tegole (B3): il CTU stima un recupero dell'100% delle tegole, ma ciò non è possibile per i numerosi tagli delle stesse e della forma molto articolata del tetto per cui risulta economicamente vantaggioso prevederne la completa sostituzione. stima CTU 1.584,77 stima corretta € 3.650 -
Rimozione lastre IS (B4): il CTU stima un recupero dell'80% delle lastre isolanti;
anche in questo caso non è possibile effettuare il recupero delle lastre sia per i numerosi tagli e adattamenti ma anche per lo stato di degrado delle lastre stesse per effetto della loro posa non a regola d'arte. stima CTU 793,07 stima corretta € 1.500 - Rimozione di quattro lucernari con conservazione di due e sostituzione di uno ( : il recupero dei lucernari non è possibile in quanto CodiceFiscale_2
glistessi sono ormai in avanzato stato di degrado e non più conformi alle attuali normative in tema di tenuta all'aria, all'acqua e agli eventi atmosferici;
occorre quindi prevederne la sostituzione. stima CTU 2.945,88 stima corretta € 11.800 - Rimozione dei comignoli (B8) ; si tratta di comignoli in muratura e anche di grosse dimensioni, in avanzato stato di degrado;
il loro smontaggio e smaltimento comporta costi ben superiori a quelli stimati dal CTU (€ 368.55 - importo che non compensa nemmeno una giornata di lavoro per due operai). stima CTU 368,55 stima corretta €
4.000 - Rimozione con conservazione della lattoneria (B9): i canali e le scossaline non possono essere recuperati per gli stessi motivi sopra esposti e vanno integralmente sostituiti. stima CTU
249,86 stima corretta € 400 - Rinforzo strutturale delle travi principali (C2): l'intervento sulle travi principali dovrà prevedere il loro adeguamento statico ai carichi di progetto previsti dalle attuali normative, il che potrebbe comportare, laddove necessario, la loro sostituzione a prescindere dal loro stato di manutenzione;
risulta altresì evidente come alcune sezioni non siano adeguatamente dimensionate in quanto eccessivamente deformate, l'intervento, inoltre, dovrà prevedere, in caso di conservazione parziale delle travi, lo spessoramento delle stesse al fine di ottenere un piano di appoggio idoneo per la struttura secondaria. stima CTU 3.450,08 stima corretta € 10.000 -
Fornitura e posa di lastre IS (C7-C8): come sopra scritto le lastre IS devono essere integralmente sostituite in quanto non è possibile il recupero. stima CTU 2.815,45 stima corretta €
14.000 - Solo posa di lattoneria recuperata (C10-C11): come sopra scritto, i canali e le scossaline in rame devono essere integralmente sostituite in quanto non è possibile il recupero (trattandosi di rame l'unico recupero possibile è la vendita della lamiera rimossa). stima CTU 1.012,59 stima corretta € 12.000 - Solo posa delle tegole recuperate (C15): come sopra scritto le tegole devono essere integralmente sostituite in quanto non è possibile il recupero. stima CTU 1.988,81 stima corretta € 5.200 - Scrostamento e ripresa saltuaria dell'intonaco…(D2) valutato per il 20% della superficie;
l'effettiva superficie da trattare è, infatti, molto superiore a quella stimata in ragione delle infiltrazioni conseguenti all'esecuzione non a regola d'arte e/o alla non esecuzione dei lavori in copertura. stima CTU 1.499,98 stima corretta € 6.300 - Traporto e conferimento macerie alla discarica (E1-E2-E3): non essendo possibile il recupero anche parziale dei materiali costituenti il tetto, come previsto dal CTU, il volume delle macerie da smaltire è notevolmente superiore a quello stimato dal CTU. stima CTU 368,00 stima corretta € 5.000 b) oltre a quanto elencato nell'appendice n. 1 della C.T.U., andranno eseguiti anche i lavori e le opere come elencate in ATP
a pagg. 95 e 96; c) decorso il termine che il Tribunale riterrà opportuno, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., fissare a carico del la somma di denaro dovuta per Controparte_1 ogni ritardo nell'esecuzione e completamento dei lavori e delle opere come indicati ai sovrastanti capi a) e b); d) condannare il , in ragione dell'esecuzione dei Controparte_1
lavori e delle opere come indicati ai sovrastanti capi a) e b), al pagamento di quanto necessario per la locazione di un alloggio sostitutivo per la durata dei lavori considerato che, in zona Navigli,
i prezzi oscillano intorno a € 2.500 mensili per 50/60 mq. (doc. Z1 allegato alla citazione) e per il doppio trasloco e deposito dei propri arredi per tutto il tempo dei lavori;
e) condannare il in via solidale fra loro, al pagamento OP
di tutte le somme per le assistenze professionali, come da relative note proforma, rese in sede di
ATP, in favore della ricorrente, dai CTP: ing. (doc. Y allegato alla citazione) per Persona_2
Euro 400,00 oltre accessori fiscali, ing. (doc. Y1 allegato alla citazione) per Euro Persona_3
800,00 oltre accessori fiscali ed ing. (doc. K allegato alla citazione) per Euro Persona_4
3.309,53 oltre accessori fiscali, oltre al rimborso delle spese sostenute pari ad Euro 78,10 oltre interessi per le ricerche effettuate presso lo sportello delle pratiche edilizie (docc. K2 allegato atto di citazione;
K3 allegato atto di citazione;
40 e 41 allegati memoria 183 n. 1); f) condannare il e al pagamento della somma di Euro OP Controparte_5
3.639,00 oltre accessori fiscali per l'assistenza professionale, quale CTP, resa dall'ing.
[...]
nel presente giudizio di merito, come relativa nota proforma (doc. 72 allegato memoria Per_4
183 n. 1); g) condannare il al risarcimento del danno in OP favore dell'attrice per la diminuzione dell'illuminazione e dell'arieggiamento della propria unità immobiliare sul lato sud, quantificato dal C.T.U. in € 5.000,00 nella proposta conciliativa;
h) condannare il , e al OP Controparte_2 Controparte_5 risarcimento dei danni, in favore dell'attrice, da liquidarsi in via equitativa, per rumori, vibrazioni, polveri, invasione di privacy e prevaricazioni subite per l'importo di € 20.000,00 oltre rivalutazione Istat ed interessi legali unitamente al risarcimento del danno biologico e del danno morale, pari a € 50.000,00 oltre rivalutazione Istat ed interessi legali, unitamente alla rifusione delle spese per la perizia del prof. (doc. 30 citazione) per € 3.000,00, oltre Persona_5
accessori fiscali (doc. K7 citazione); i) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
j) spese e compensi rifusi tenuto conto dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato;
in via istruttoria: l) disporre supplemento/integrazione C.T.U.; m) disporre
C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice che subiva una lesione della propria salute in ragione che si vedeva costretta a subire immissioni di rumori, vibrazioni e polveri in misura ampiamente eccedente la normale tollerabilità (oltre a quanto emerso in ATP, anche il C.T.U. della presente causa aveva accertato l'incompatibilità tra esecuzione dei lavori e permanenza dell'attrice nell'unità immobiliare sottostante), a cui si aggiunge il turbamento psichico prodotto dalle molestie fisiche, dalle espressioni ingiuriose di cui l'attrice rimaneva vittima e dell'immotivato T.S.O. a cui veniva sottoposta (così definito da prof. nella sua relazione Persona_5
- doc. 30 allegato citazione); n) ammettere la prova per testi sulle circostanze così come capitolate nella memoria ex art. 183 n. 2 e la prova contraria sui capitoli avversari”.
per il convenuto : “In via preliminare: Accertare e Controparte_9 dichiarare la sopraggiunta prescrizione delle domande risarcitorie formulate dall'attrice In via principale: Nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, allora accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, previo loro verifica ed imputabilità, dell'attrice nella causazione dei danni lamentati e per l'effetto rigettare le domande tutte. In via subordinata: Nella non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento anche della domanda in via principale, allora accertare e dichiarare in ogni caso il grado di corresponsabilità dell'attrice nelle causazione delle singole voci di danno lamentate e dichiarare i terzi chiamati e tenuti a manlevare il CP_10 Controparte_5 OP
in via solidale e/o ciascuna limitatamente al proprio grado di responsabilità
[...]
e/o in base al titolo, da ogni pretesa attorea, condannandoli a rifondere direttamente quanto eventualmente deciso. In via riconvenzionale Accertare e dichiarare che le plurime ed illegittime condotte omissive ed ostruttive poste in essere dall'attrice hanno cagionato un danno da responsabilità contrattuale derivante dalla violazione anche del regolamento di condominio o, in subordine, da responsabilità da fatto illecito ex art.2043 c.c., al OP
per i titoli e le causali sotto indicate e per l'effetto condannarla a rifondere
[...] all'odierno convenuto i seguenti importi: Euro 45.099,90= in ragione del corrispettivo versato alla per la finalizzazione dei lavori sul tetto come da relative fatture;
Euro 7.171,26= Controparte_5 quale ristoro dei costi di D.L. come da fattura dell'Ing. ; Euro 1.000,00= in ragione CP_11
ponteggi nella sua proprietà resosi necessario per il completamento dei lavori come deliberato in assemblea 06.03.19; - Euro 634,40= per refusione di spese di CTU/ATP come da fattura allegata;
o quei diversi importi superiori e/o inferiori risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria o che l'Ill.mo G.U. riterrà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge (rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta). In via istruttoria: si chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova: Prova testimoniale sui seguenti capitoli da ritenersi tutti preceduti dall'interlocuzione “Vero che”: 1 “Il convenuto subiva la soccombenza in virtù della CP_1
sentenza n. 8880/2002 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 3 luglio 2002 nell'ambito del giudizio RGN 9995 del 2002, sicchè la Sig. otteneva il risarcimento in suo favore per euro Pt_1
10.535,72, oltre le spese di lite, a titolo di rimborso per le spese da ella anticipate e sostenute per l'eliminazione di asserite infiltrazioni nella propria unità immobiliare e che, malgrado risarcita,
l'attrice nell'anno 2009, e anche successivamente, rinnovava illecitamente pretese pecuniarie sulla base di detta sentenza”. 2 “la Sig.ra avanzava sia all'Ing. Direttore lavori, che Pt_1 Per_6
all'architetto legale rappresentante della Spazio Immagine SRL , possibile appaltatrice CP_12
dei lavori, reiterate richieste affinchè la ditta eseguisse a carico del sia lavori di CP_1 ristrutturazione all'interno della sua unità immobiliare che diverse modifiche alle parti condominiali mediante la realizzazione di ampie cappuccine sul tetto il tutto come meglio evidenziato nella memoria tecnica 24.04.18 (Doc.8 parte attrice) che si rammostra al teste” 3 “A seguito del diniego delle indebite ed illegittime richieste di cui al superiore capitolo di prova, la
Sig.ra iniziava a tenere un violento, vessatorio ed ostruzionistico nei confronti di tutti Pt_1
coloro che a vario titolo provvedevano a dar corso al contratto di appalto e che la Forza Pubblica era costretta ad intervenire ripetutamente (doc. 21 che si rammosta al teste).” “In seguito ad esplicita richiesta, la Spazio Immagine riferiva all'Amministratore del ND e all'Ing. che la decisione di non accettare l'appalto di rifacimento della copertura condominiale e Per_6
contestuale concessione degli spazzi pubblicitari era motivata dal rifiuto dell'impresa di sottostare all'obbligo di eseguire gratuitamente opere extracapitolato nell'unità immobiliare dell'attrice su costante pressione di costei;
“in data 12 Febbraio 2018 la informava Controparte_2
l'amministratore che avrebbe interrotto i lavori essendo impossibile poter proseguire il cantiere garantendo la sicurezza degli operai, stante il proseguirsi di scellerati comportamenti della condomina (doc. 30 che si rammostra al teste)”. Quanto sopra determinava Pt_1 CP_13
l'impossibilità di portare a termine i lavori fruendo dei benefici dati dalla vendita di spazi pubblicitari (tramite la società ONE Srl) e costringeva il ND ad appaltare la fine lavori alla senza più poter ottenere la concessione per la affissione di nuovi spazi Parte_3
pubblicitari, essendo normativamente vietato ottenere una nuova concessione prima di 5 anni dalla precedente, con un esborso di € 45.099,90= a favore della stessa, di € 7.171,26= quale costo sopportato per la Direzione Lavori come da fattura dell'Ing. e di € 1.000,00= a titolo di CP_11
indennizzo versato al condomino per il montaggio dei ponteggi nella sua proprietà. Parte_4
“La Sig.ra nel corso dei lavori svolti da avanzava nuovamente le sue illecite Pt_1 _2 richieste anche alla società concessionaria dello spazio pubblicitario “One srl” (doc. 31 che si rammostra al teste).” “Una volta ultimati nell'anno 2020 i lavori di rifacimento del tetto condominiale sovrastante l'unità immobiliare dell'attrice, la stessa lamentava nuove infiltrazioni all'interno del suo appartamento” “Malgrado l'amministrazione del condominio si fosse prontamente attivata, la Sig,ra ha sempre impedito l'accesso al proprio appartamento al Pt_1 tecnico incaricato di eseguire il sopralluogo, il Geom. della “In data CP_14 Parte_5
19.06.20 la Sig.ra impediva al geometra di effettuare il Pt_1 CP_15 Parte_5 sopraluogo concordato presso l'unità immobiliare dell'attrice, come da docc. 46, 47 che si rammostra al teste.” “In data 20 luglio 2020 la signora lamentando ancora infiltrazioni Pt_1
dal tetto, comunicava una rosa di date possibili per il sopralluogo, ma all'appuntamento concordato per il giorno 30 luglio 2020 alle 12:00, nessuno rispondeva al citofono.”
“L'amministratore di condominio fissava allora un nuovo appuntamento per il giorno 29 ottobre
2020 e ne trasmetteva comunicazione al geometra che tuttavia successivamente informava CP_14 l'amministratore che per l'ennesima volta la signora aveva impedito l'accesso nel proprio Pt_1
appartamento, senza indicare alcuna ulteriore disponibilità per ulteriori sopralluoghi, come da docc. 53, 54 e 55 che si rammostrano al teste.” Interrogatorio formale della signora sulle Pt_1 seguenti circostanze da intendersi tutte precedute da all'interlocuzione “vero che”: “nel periodo intercorrente tra il 28 dicembre 1982 ad oggi ella ha eseguito all''interno del suo appartamento lavori di ristrutturazione e/o lavori modificativi e/o ridistributivi degli spazi.” “Nel corso del 2002 ella provvedeva autonomamente all'esecuzione di lavori sulla porzione di tetto interno ed esterno soprastante la propria unità abitativa volti a riparare e prevenire il verificarsi di infiltrazioni nel suo appartamento richiedendone al condominio il rimborso per via giudiziale ex articolo 1134
c.c.” “in forza della sentenza n. 8880/2002 emessa dal Tribunale di Milano in data 3.7.2002, che vedeva la soccombenza del convenuto, ella riceveva in suo favore un risarcimento di CP_1
euro 10.535,72 quale refusione delle spese da ella sostenute per interventi autonomamente eseguiti all'interno della sua unità immobiliare e volti all'eliminazione di fenomeni infiltrativi” “malgrado regolarmente risarcita, nel corso del 2009 artatamente rinnovava l'atto di precetto sulla base della sentenza favorevole ottenuta nel 2002 e tentava di essere nuovamente pagata dal condominio a titolo di rimborso” “A seguito dell'intervento dell'amministratore i merito alla sua Persona_7 illegittima richiesta, Ella rinunciava all'Atto di precetto e alla illegittima richiesta di denaro.”
“Nel corso dei lavori di ristrutturazione del tetto del condominio di 33 Controparte_1
inizialmente appaltati in data 23 Febbraio 2016 a , ella richiedeva reiteratamente Controparte_2 all'Ing. ed all'Arch che l'impresa appaltatrice eseguisse, contestualmente ed a Per_6 CP_12 spese altrui, anche lavori di ristrutturazione all'interno del proprio appartamento tra cui la realizzazione di ampie cappuccine volte a modificare eternamente il tetto condominiale e ad aumentare le volumetrie interne” “Vero che a seguito del motivato rifiuto da parte dell'Ing.
e dell'Arch. alle sue richieste, ella metteva in atto comportamenti ostativi al Per_6 CP_12 regolare svolgimento dei lavori sul tetto condominiale impedendo a più riprese l'acceso ai soggetti incaricati”. Il ND convenuto chiede che l'Ill.mo Organo Giudicante nomini un nuovo e diverso CTU che acquisisca gli atti di fabbrica dell' unità immobiliare e tutte le successive pratiche di condono e/o di sanatoria effettuate via via dall'attrice e conseguentemente risponda al seguente quesito peritale: “ Dica il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali ovvero per valutare eventuali interventi pregressi nonché ad avvalersi di ausiliari:descriva lo stato dei luoghi;
dica se lo stato dei luoghi dell'appartamento di proprietà della Sig.ra è conforme con lo stato descritto dagli Pt_1 atti di fabbrica;
dica quali siano le cause di vizi e difetti inerenti lo stabile di Milano Ripa di Porta
Ticinese 33 lamentati da parte ricorrente, indicandone "in primis" le responsabilità; dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi e difetti, quantificandone i costi;
quantifichi eventuali danni” Con riserva di nominare un proprio c.t.p. fin dall'inizio delle operazioni peritali. Ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione Parte_1
al presente procedimento della seguente documentazione: Atto di acquisto dell'immobile di proprietà ed atto di provenienza. L'intera documentazione attestante lo stato Pt_1 dell'immobile prima dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla Sig.ra e quelli successivi Pt_1
attestanti le avvenute modifiche. L'intera documentazione e le fatture a giustifica degli esborsi sostenuti dalla Sig. in relazione alla richiesta risarcitoria rivolta al ND nel corso Pt_1
del 2002, Il fascicolo di parte della causa portante RGN 9995/2002 tra Controparte_9
e a seguito del quale ebbe relativo risarcimento”.
[...] Parte_1
Per la convenuta “rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nell'atto Controparte_2
di citazione31.10.2020 e nei successivi atti, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata in causa del terzo dell11.03.2021, che qui si richiamano integralmente, nessuna esclusa e per tutte le ragioni esposte negli atti depositati ed anche per quanto riportato nella consulenza tecnica d'ufficio, ove il C.T.U. ha confermato l'estraneità di , ritenendo di escludere _2 responsabilità in capo a quest'ultima; rigettare la domanda avanzata in via preliminare da nella propria comparsa di costituzione 26.07.2021, così come precisata nelle proprie CP_4
conclusioni, per le ragioni esposte nella prima memoria e negli atti;
in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse ritenere estranea alla vertenza _2
per cui è causa e nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse accogliere la domanda formulata in via principale, nel merito e nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere eventualmente condannata a pagare somme a qualsiasi _2 titolo nei confronti dell'attrice, condannare l'Ing. il quale ha redatto il capitolato Controparte_16 delle opere di ristrutturazione ed ha rivestito la qualifica di direttore dei lavori, nonché l'Ing.
, direttore dei lavori a far tempo dal 03.08.2018, in CP_17 Controparte_4
persona del legalerappresentante pro tempore ed il , in Controparte_18
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne per ogni _2
e qualsiasi somma che quest'ultima sia costretta a pagare in forza della sentenza che definisce il giudizio e/o, comunque, condannare anche ed eventualmente il Controparte_18
a indennizzare integralmente in via di regresso per la sua quota parte di
[...] _2
eventuale condebito solidale;
con vittoria di spese e compensi della presente procedura e di quelli relativialla procedura per accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria: chiede - _2 occorrendo e senza inversione dell'onere della prova - ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che il contratto di appalto è stato sottoscritto tra il ND e;
2. _2
Vero che è stata sostituita nel mese di settembre 2018 dall'impresa _2 Parte_5
3. Vero che dalla lettura del seguente capoverso riportato alla pagina 12 dell'atto di
[...] citazione, si evince che “E così come indicato nella relazione del CTP di parte ricorrente di data
18.11.2018 (v. allegato n. 11 ATP pagg. 165-169), nonostante i lavori eseguiti nei mesi di Luglio e di Agosto 2019 sulla copertura di parte ricorrente dall'impresa ancor'oggi Parte_5 permane l'amianto sul tetto …” (come da atto di citazione che si rammostra al teste);
4. Vero che il
ND ha scritto, nella propria memoria di costituzione in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo: “… non contenta delle proprie pretestuose richieste, nelle more del procedimento la Sig.ra iniziava una vera e propria battaglia nei confronti del Pt_1
ND e, più in particolare, della ditta esecutrice dei lavori;
si rendevano necessari, infatti, numerosi interventi delle Forze dell'Ordine a seguito degli atti persecutori compiuti dalla Pt_1
CP_ nei confronti della;
… in data 30.9.2018, a scadenza del contratto, Controparte_2
rimuoveva il cantiere ancora in stato di fermo e i relativi ponteggi, senza aver potuto ultimare i lavori manutentivi sulla porzione di tetto gravante sull'immobile a causa dei deplorevoli comportamenti tenuti dalla condomina tenuti nell'arco temporale del cantiere;
… I lavori Pt_1
deliberati dal ND (…) prevedevano anche il rifacimento del tetto sovrastante la proprietà
E, nonostante i vari tentativi profusi dal e dalla ditta appaltatrice di Pt_1 CP_1
effettuare i lavori anche nella porzione di tetto sovrastante l'appartamento di proprietà della signora Quest'ultima, con comportamenti già al vaglio dell'autorità Giudiziaria, Pt_1 impediva di fatto l'accesso alla propria porzione immobiliare. Tali comportamenti, ovviamente, hanno causato una serie di ritardi nell'esecuzione dei lavori dei quali, oggi, inopinatamente, la ricorrente si lamenta!” (come da documento che si rammostra al teste);
5. Vero che a _2
è stato impedito di poter eseguire alcun tipo di intervento sulla porzione di copertura che protegge l'appartamento della Signora 6. Vero che dalla lettura del certificato di collaudo redatto Pt_1 dall'Ing. (come da doc. 21 offerto in comunicazione dal ND, che si rammostra al CP_11 teste) si apprende, tra l'altro, che non ha potuto eseguire i lavori “… in _2 corrispondenza della proprietà Sig.ra …” e si descrive lo stato dei luoghi al momento Pt_1
della interruzione dei lavori, corredato da fotografie;
7. Vero che dalla lettura del certificato di collaudo redatto dall'Ing. (come da doc. 21 offerto in comunicazione dal ND, che CP_11 si rammostra al teste) “Si precisa che l'attività di revisione della copertura in corrispondenza della proprietà non è stata eseguita dall'impresa in quanto impossibilitata dall'intemperanza Pt_1
perpetrata dalla stessa nei confronti degli operatori. …”;
8. Vero che leggendo la relazione redatta dall'Ing. (doc. 5 prodotto dalla Signora in sede di A.T.P., che si rammostra Persona_8 Pt_1
al teste) si evince che si tratta di un edificio risalente a “non meno di 5 secoli or sono” che ha subito “bombardamenti” e ricostruzioni con “tecniche dell'epoca”;
9. Vero che l'edificio in cui si trova l'unità immobiliare occupata dalla Signora era un edifico estremamente obsoleto;
Pt_1
10. Vero che l'appartamento della Signora si trova nel sottotetto di tale edificio e che Pt_1 all'interno dello stesso sono presenti diffuse infiltrazioni, crepe e cavillature, ma, soprattutto, uno stato di pessima manutenzione;
11. Vero che lo stato di danneggiamento denunciato è riconducibile allo stato di vetustà e di pessima manutenzione accertata, ulteriormente aggravata dal comportamento della Signora che ha impedito a i rifacimenti della Pt_1 _2
copertura; 12. Vero che nelle osservazioni mosse alla bozza di C.T.U. da parte del consulente di parte , Ing. (come da doc. 4, che si rammostra al teste), si legge quanto segue: _2 Pt_6
“Il sottoscritto, presa visione della bozza di relazione del CTU, rileva che la stessa riporta, oltre alle effettive risultanze degli accertamenti eseguiti con riferimento ai riscontri svolti sul posto, opportunamente trattati nel contraddittorio in corso di operazioni peritali, una ulteriore serie di molteplici considerazioni che introducono argomenti di carattere generale e che risultano al pari di commenti critici, di pareri e/o di suggerimenti svolti sempre a titolo personale - ancorché nella forma “ipotetica” – su questioni condominiali che sono però estranee al quesito (argomenti quindi non richiesti e non oggetto di contraddittorio o discussione alcuna), ma che rendono l'elaborato di difficile comprensione in vista della specifica, e ben più immediata, risposta al quesito stesso. 13.
Vero che il quesito riguardava “esclusivamente: “quale sia la causa dei problemi inerenti lo stabile di Milano, Ripa di Porta Ticinese 33 lamentati da parte ricorrente;
indichi i rimedi e i relativi costi;
quantifichi eventuali danni.” ricordando a tale proposito come il G.U., appositamente interpellato, avesse chiaramente indicato che l'accertamento deve essere limitato alla sola verifica di eventuali “problemi inerenti l'u.i di parte ricorrente, non essendo il presente procedimento relativo a questioni condominiali o di responsabilità del D.L.””, come da doc. 4, che si rammostra al teste;
14. Vero che “la causa delle infiltrazioni, che interessano la maggior parte dell'appartamento, sono da ricondurre allo stato di ammaloramento generale della copertura”
(pag. 50), sia che “il quadro fessurativo localizzato in prossimità della finestra a lato della scala di ingresso” non può essere correlato a “vibrazioni conseguenti ai lavori eseguiti sulle porzioni di copertura adiacenti” (pag. 54) così come “analoghe fessure ed altri danneggiamenti vari, …” non sono “riconducibili a fenomeni vibratori recenti” (pag. 55)”, come da doc. 4, che si rammostra al teste;
15. Vero che “Il CTU pertanto non potrà che confermare che “la causa generale individuata” è “costituita dal degrado datato e progressivo delle strutture ed elementi portanti murari di proprietà comune”, dandosi così a tutti gli effetti atto della assoluta e totale non riconducibilità dei problemi ai lavori svolti dall' avendo la stessa Controparte_20
Impresa operato, e potuto operare, solo su porzioni di tetto adiacenti a quelle della Ricorrente.”, come da doc. 4, che si rammostra al teste;
16. Vero che “Per tutto quanto sopra il sottoscritto chiede che il CTU confermi che all'esito dell'accertamento risulta che i “problemi” denunciati dalla Ricorrente, costituiti da infiltrazioni e/o crepe nel proprio appartamento in sottotetto, dipendono solo da una situazione di degrado datata nel tempo, come indicato al punto 5.1 della bozza di CTU nei punti richiamati dal sottoscritto, restando totalmente esclusa qualunque ipotesi di riconducibilità di tali problemi con i lavori svolti dall'Impresa su altre porzioni condominiali, adiacenti all'unità immobiliare della Ricorrente e senza che possa di conseguenza essere fatta valere da parte della Ricorrente stessa alcuna richiesta per riparazioni e/o danni, ed a nulla valere infine qualunque tipo di osservazione, dubbio e/o valutazione critica, sia tecnica che amministrativa, sul contratto di appalto, non essendo tale valutazione oggetto del quesito posto dal
Giudice, né atto al quale possano in alcun modo essere messi in relazione i problemi lamentati.”, come da doc. 4, che si rammostra al teste;
17. Vero che la Signora con i suoi Pt_1
comportamenti aggressivi nei confronti degli operai della ha impedito loro di _2
proseguire il cantiere;
18. Vero che alle pagine 28 e 29 della propria comparsa il ND esonera da qualsivoglia responsabilità eventuale Spazio Edile, affermando che la C.T.U. resa in sede di A.T.P. costituisca solo una fotografia ormai superata ed inutile nel presente giudizio, alla luce dei lavori eseguiti dalla società e delle doglianze lamentate dalla Signora _5
successivamente alle surriferite lavorazioni, come da comparsa che si rammostra al teste. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi della presente procedura e di quelli relativi alla procedura per accertamento tecnico preventivo, nonché delle spese versate per il C.T.U. e per il C.T.P..”.
Per la terza chiamata “ in via preliminare: dichiarare inammissibili e tardive le CP_3
domande formulate dal nella memoria ex art. 183 n. 1 OP laddove, tra l'altro, il ND chiede, in via subordinata, che e CP_3 Parte_5 siano dichiarati “tenuti a manlevare il in via solidale e/o ciascuna limitatamente al _21
proprio grado di responsabilità e/o in base al titolo, da ogni pretesa attorea, condannandoli a rifondere direttamente quanto eventualmente deciso”, come meglio esposto ed eccepito in atti (cfr., CP in particolare, la memoria ex art. 183 n. 2 di ); dichiarare inammissibili e tardivi (disponendone, pertanto, lo stralcio e l'espunzione dal fascicolo di causa) i depositi e le produzioni documentali (recanti numerazione da n. 32 a n. 72 compresi), effettuati dall'attrice signora ben oltre i termini perentori imposti dal codice di rito (il 24.06.2022, quanto alla memoria Pt_1
183 n. 1, ovvero, a tutto voler concedere, il 25.07.2022 per il deposito della memoria 183 n. 2
c.p.c.), come meglio esposto ed eccepito in atti (cfr., in particolare, la memoria ex art. 183 n. 3 CP c.p.c. di ); nel merito, in via principale: rigettare, interamente e con qualsiasi statuizione, le domande formulate nei confronti del e, in ogni caso, la OP
domanda di garanzia e manleva nei confronti di , nonché, comunque, tutte le domande CP_3
avanzate nei confronti di , anche in forza delle eccezioni e ragioni di cui in narrativa e in CP_3
atti – di prescrizione ex art. 2952 c.c. e anche di inoperatività e/o esclusione e/o inefficacia della
CP polizza RSA “Globale Fabbricato” n. 0841.1000044811 e della polizza n. M13052227 – e, in ogni caso, poiché infondate in fatto e in diritto, stante anche l'assenza di nesso causale e, comunque, di responsabilità in capo al predetto ND;
nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte e nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della CP polizza RSA “Globale Fabbricato” n. 0841.1000044811 e/o della polizza n. M13052227 e di ritenuta responsabilità del , contenere, anzitutto, il danno OP patito dall'attrice nei limiti di quanto rigorosamente giusto e provato, tenuto anche conto della condotta colposa della stessa (e di ciascuno degli altri soggetti coinvolti) e di quanto disposto dagli artt. 1227, primo e secondo comma, 2056 e 2058 cod. civ., nonché di tutte le altre circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in giudizio, respingendo ogni ulteriore ingiustificata
CP_ pretesa;
limitare e contenere altresì, in ogni caso, l'indennizzo eventualmente posto a carico di con esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità solidale e, comunque, ai sensi di legge
[...]
e di polizza, tenendo altresì – e in ogni caso – rigorosamente conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle pattuizioni e condizioni di polizza, anche in ordine all'oggetto, al criterio di determinazione dell'eventuale indennizzo, agli scoperti, alle franchigie, ai massimali e ai limiti di cui in premessa, in atti e in contratto, nonché ai sensi degli artt. degli artt. 1913, 1914, 1915 c.c. e
1227, I e II comma, cod. civ.; tenere altresì – e in ogni caso – rigorosamente conto di tutte le altre circostanze del caso concreto rigettando con qualsiasi statuizione ogni ulteriore domanda formulata nei confronti di poiché del tutto infondata. In ogni caso, con vittoria di spese CP_3
e compensi professionali di lite, anche del procedimento per ATP acquisito in corso di causa, oltre che delle spese di CTU e CTP espletata nel corso del presente giudizio”.
Per la terza chiamata “Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia Controparte_22
assicurativa prestata da in favore di in virtù della polizza n. CP_4 Controparte_2 103647989; in via subordinata rigettare integralmente le pretese attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, allo stato, non provate;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande giudiziali, procedersi alla ripartizione interna delle responsabilità tra i soggetti ritenuti responsabili;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande giudiziali, contenere l'obbligo mallevatorio di entro i limiti del massimale di polizza, e nei limiti della CP_4
responsabilità attribuita alla convenuta Con vittoria di spese, diritti ed onorari di Controparte_2
giudizio oltre Rimb. Forf. 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per “ove nel corso del giudizio anche con l' esperenda istruttoria non dovesse Controparte_5 essere accertato l' an ed il quantum come indicato dall' attore in opposizione respingere in toto le domande attoree e per l' effetto rigettare anche ogni domanda di manleva del Controparte_1
nei confronti di con rifusione di spese di lite;
IN VIA
[...] Controparte_5
SUBORDINATA, NEL MERITO: nella ipotesi in cui venisse riconosciuta esistente – anche solo parziale - la responsabilità di nell' evento lesivo: - accertare e dichiarare l' Controparte_5
obbligo della società
[...]
, in persona del suo legale Controparte_23
rappresentante pro tempore, in forza della polizza assicurativa prodotta sub doc. 1, a manlevare e tenere indenne – in integrum – la terza chiamata da qualsivoglia pagamento a qualsiasi titolo venisse ad esso imposto e, per l' effetto, condannare la suddetta Compagnia assicurativa a così manlevare e tenere indenne o comunque risarcire ( ), con sede Controparte_5 P.IVA_6
legale in Milano, Piazza Castello n.2, in persona del legale Rappresentante, Sig.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. _24
Per : “nel merito in via principale, accertata e dichiarata la totale infondatezza sia _25
infatto che in diritto della domanda proposta di nei confronti di Parte_1 [...]
per l'effetto respingerne l'azione e dichiarare la quiescenza della polizza Parte_5 _25 in mancanza di titolo per l'insorgenza del relativo obbligo assicurativo;
- nel merito in
[...] subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata l'esistenza di un eventuale vizio della prestazione di ed altresì di un danno ad essa Parte_5 immediatamente e direttamente connesso, limitare l'obbligazione di in favore di _25 quest'ultima entro i massimali e le franchigie \ scoperti previsti dalla polizza;
in ogni caso con il favore delle spese”. FATTO E DIRITTO
Procedendo con motivazione semplificata (art.132 cpc e 118 disp att cpc) e con indicazione dei soli fatti collegati alle ragioni poste da questo giudice a fondamento della decisione, eliminato ogni altro aspetto ritenuto non essenziale alla decisione, si dà conto dei seguenti motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato il 05.11.2020 la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi questo Tribunale, il e la società OP Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni “- acquisire l'accertamento tecnico preventivo sub RG
9766/2019 Tribunale di Milano;
- condannare i convenuti in solido al rifacimento integrale a regola d'arte delle parti comuni e della copertura condominiale soprastante e adiacente l'unità immobiliare dell'attrice ;- condannare i convenuti in solido al pagamento di tutte le spese da quantificarsi in corso di causa così come da prodotti preventivi per tutte le opere, forniture e lavorazioni necessari per ristrutturare a regola d'arte, internamente ed esternamente, l'unità immobiliare di parte attrice, comprensivi anche di tutti i costi per le assistenze tecniche e professionali, per il trasloco degli arredi e per il reperimento di un alloggio sostitutivo per tutta la durata dei lavori;
- condannare i convenuti in solido al pagamento di tutte le somme, come da note proforma prodotte, per l'assistenza professionale resa dal CTP in sede di ATP e per le prodotte relazioni peritali;
- condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese sostenute pari ad euro 50,00 oltre interessi per le ricerche presso lo sportello delle pratiche edilizie e di euro 26,00 oltre interessi per la copia della cartella clinica;
- dichiarare l'invalidità/nullità del contratto di data 23/02/2016 con condanna dei convenuti al risarcimento di ogni danno;
condannare i convenuti in solido al risarcimento in favore dell'attrice per tutti i disagi subiti danno biologico e danno morale, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione Istat ed interessi legali;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore, oltre spese generali.”
A sostegno delle domande risarcitorie formulate, l'attrice, premesso di essere proprietaria di un immobile sito all'interno del e collocato nel sottotetto OP dello stabile, deduceva, in sintesi, che: - sin dall'anno 2009 aveva rilevato un “grave ammaloramento delle strutture e dei muri all'interno del proprio immobile in ragione delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale”; - che, nonostante tale situazione, il precedente amministratore del in carica da prima del 2009, non assumeva alcuna CP_1
iniziativa e si rendeva irreperibile;
- che, nel 2015, pertanto, il Tribunale di Milano, su iniziativa dell'attrice, provvedeva a nominare un nuovo amministratore ( e, all'assemblea Controparte_26
del 14.12.2015, i condomini deliberavano il rifacimento del tetto e delle facciate dell'intero stabile, sulla base di un capitolato redatto dall'ing. e affidando i lavori alla società Controparte_16 [...]
con contratto stipulato il 23.02.2016 e finanziamento a mezzo sponsor (One s.r.l.) per lo _2
sfruttamento pubblicitario dei ponteggi;
- che i lavori non venivano svolti a regola d'arte dalla e rimanevano ineseguiti gli interventi di rifacimento del tetto soprastante la Controparte_2 proprietà dell'attrice e quelli della facciata;
- che, in data 03.08.2018, veniva prorogato il contratto con e che vi sarebbe stata “assenza di rispetto da parte di coloro che lavoravano sul _2
tetto con quasi quotidiane manifestazioni di dileggio in suo danno talvolta sfociate pure in episodi di violenza verbale e fisica comportando una situazione di grave stress”; - che, in data 6.03.2019,
l'assemblea condominiale deliberava di affidare i lavori di rifacimento del tetto sulla porzione mancante e sovrastante l'appartamento della alla impresa - che, con Pt_1 Controparte_5
ricorso depositato il 29.02.2019, l'attrice promuoveva nei confronti del un CP_1
procedimento di ATP (iscritto al n. r.g 9766/2019) che si concludeva con relazione depositata dal nominato c.t.u ing. in data 09.12.2019, confermando l'esistenza delle problematiche Per_9
lamentate; - che, nonostante i successivi lavori eseguiti da permanevano le Controparte_5 infiltrazioni nell'appartamento della attrice, la quale, oltre ai danni patrimoniali, subiva un danno biologico psichico nella misura del 12%.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le OP pretese dell'attrice ed eccependo, in particolare, la prescrizione delle domande risarcitorie e il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dei danni ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.; evidenziava che il ND aveva provveduto già nel 2019 a fare eseguire alla _5
le opere relative alla copertura condominiale soprastante e adiacente l'unità immobiliare
[...]
dell'attrice, a seguito di apposita delibera condominiale resasi necessaria in virtù dei reiterati comportamenti ostruttivi della sosteneva, inoltre, che le infiltrazioni non derivavano da Pt_1
beni condominiali.
Il ND, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata della propria compagnia assicuratrice , oltre alla che aveva svolto i lavori CP_3 Parte_5 sul tetto soprastante l'unità immobiliare della e il precedente amministratore rag. Pt_1 [...]
al fine di essere dagli stessi manlevata;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande Per_7
attoree e, in via subordinata, accertarsi e dichiarare il grado di corresponsabilità dell'attrice nelle causazione delle singole voci di danno lamentate;
svolgeva, inoltre, domanda riconvenzionale con cui chiedeva accertare e dichiarare che le plurime ed illegittime condotte omissive ed ostruttive poste in essere dall'attrice avevano cagionato un danno da responsabilità contrattuale derivante dalla violazione anche del regolamento di condominio o, in subordine, da responsabilità da fatto illecito ex art.2043 c.c., al per i titoli e le causali sotto OP indicate e per l'effetto condannarla a rifondere all'odierno convenuto i seguenti importi: euro
45.099,90, in ragione del corrispettivo versato alla per la finalizzazione dei Controparte_5
lavori sul tetto;
Euro 7.171,26, quale ristoro dei costi di D.L.; Euro 1.000,00, in ragione dell'indennizzo versato al condomino per il montaggio dei ponteggi nella sua proprietà Parte_4
resosi necessario per il completamento dei lavori come deliberato in assemblea 06.03.2019; Euro
634,40 per refusione spese di a.t.p..
Si costituiva in giudizio anche la convenuta contestando in toto quanto dedotto Controparte_2
da parte attrice e respingendo gli addebiti mossi nei propri confronti.
La convenuta concludeva instando, in via preliminare, per la chiamata in giudizio dell'ing. CP_16
che aveva redatto il capitolato delle opere di ristrutturazione, dell'ing. ,
[...] CP_17
quale direttore dei lavori e del proprio assicuratore ai fini della manleva e, nel _22
merito chiedeva il rigetto delle domande con vittoria delle spese del giudizio e del procedimento di a.t.p..
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa solo delle compagnie assicuratrici delle parti convenute e le quali, previo differimento della prima udienza, si costituivano in CP_3 _27
giudizio contestando le domande di parte attrice e le domande di garanzia e manleva svolte dalle parti convenute, eccependo, in particolare, l'inoperatività delle polizze. Le compagnie terze chiamate, pertanto, concludevano chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e delle domande di garanzia e manleva delle parti convenute;
in subordine, in ipotesi di accoglimento delle avverse domande, chiedevano procedersi alla ripartizione interna delle responsabilità tra i soggetti ritenuti responsabili e contenere l'obbligo mallevatorio entro i massimali, franchigie e scoperti di polizza, e nei limiti della responsabilità attribuite alle assicurate.
Alla prima udienza di comparizione del 15.09.2021 l'attrice chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in giudizio la società nei cui confronti intendeva estendere le Parte_5
domande; quindi, la parte chiamata si costituiva in giudizio contestando ogni addebito nei propri confronti e concludendo per il rigetto delle domande di parte attrice e di manleva svolte dal e per la chiamata, a sua volta, della propria compagnia assicuratrice CP_1 _25
per essere da questa manlevata nel caso di condanna.
Autorizzata anche tale chiamata, si costituiva la compagnia chiedendo il rigetto _25 delle domande di parte attrice e, in subordine, di limitare l'obbligazione in favore della propria assicurata entro i massimali e le franchigie \ scoperti previsti dalla polizza.
Espletata le prime udienze di comparizione, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di a.t.p. n. 9766/2019 R.G, veniva disposta ed espletata c.t.u. e, all'esito, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 18.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, le domande avanzate da parte attrice sono fondate per quanto di ragione e devono essere accolta nei termini di seguito esposti.
Dalla lettura dell'atto di citazione la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice (mai oggetto di espressa qualificazione giuridica) deve essere intesa quale domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. nei confronti del in concorso con la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. CP_1 delle società appaltatrici (quest'ultima terza chiamata, nei cui Controparte_28
confronti è stasa estesa la domanda risarcitoria).
In particolare, la ha proposto domanda di risarcimento sia in forma specifica che per Pt_1
equivalente nei confronti del quale titolare delle porzioni comuni del fabbricato CP_1 condominiale da cui deriverebbero le infiltrazioni lamentate dall'attrice, e delle appaltatrici che si sarebbero occupate in modo negligente dei lavori di rifacimento del tetto condominiale.
Del resto, è appena il caso di evidenziare come l'attrice non sia legittimata a svolgere alcuna domanda di natura contrattuale nei confronti del ND e delle ditte appaltatrici, essendo i contratti di appalto intercorsi tra queste ultime e il ND committente.
Inoltre, occorre rilevare che non possono prendersi in considerazione le ulteriori domande svolte da parte attrice in sede di precisazione conclusioni e comparsa conclusionale (tra le altre, ad esempio, la domanda di risarcimento danni per la diminuzione dell'illuminazione e dell'arieggiamento della propria unità immobiliare sul lato sud), stante le preclusioni processuali che non consentono di modificare le domande proposte oltre i termini perentori di cui all'art. 183 co. 3 c.p.c n. 1 (secondo le disposizioni codicistiche anteriori alla c.d. riforma Cartabia applicabili ratione temporis al presente giudizio).
Ciò premesso, va disattesa, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione delle domande di risarcimento sollevata dal CP_1
In tema di risarcimento del danno derivante da un illecito civile, come nel caso in esame, la prescrizione del relativo diritto è quinquennale (ex art. 2947 cod. civ.).
Nello specifico, trattandosi di problematiche infiltrative che continuano nel tempo e, dunque, di illecito extracontrattuale di natura permanente, il termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni decorre non già nel momento in cui si verifica l'infiltrazione, ma in quello della sua definitiva cessazione.
Ed invero, “nel caso di illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa” (v. Cass. 2020, n. 3314; Cass. 2023 n. 4677).
Sicchè, facendo applicazione dei suddetti principi, perfettamente aderenti alla vicenda in esame, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sollevata dal non può trovare CP_8
accoglimento, atteso che, in considerazione della accertata persistenza delle infiltrazioni nell'appartamento della mai del tutto eliminate, la prescrizione non può intendersi Pt_1
maturata.
Passando al merito, con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 cod.civ., è risaputo che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità, a titolo oggettivo, a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Pertanto, è sufficiente che il danneggiato dimostri l'esistenza di un danno e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato;
il danneggiante, ai fini dell'esonero da detta responsabilità, deve dimostrare la sussistenza del caso fortuito, ovvero di una circostanza imprevedibile ed eccezionale, del tutto avulsa alla sua sfera di azione o imputabile esclusivamente alla condotta propria del danneggiato (cfr. Cass. 2014, n. 18164; Cass. 2011, n. 24083).
Nella specie, dalla c.t.u. in atti a firma dell'ing. - che va pienamente condivisa Persona_10
attesa la completezza dei rilievi e la logicità delle argomentazioni - emerge l'esistenza di ponti termici non compensati, fessurazioni ed evidenti tracce di cospicue infiltrazioni d'acqua piovana all'interno dell'immobile di parte attrice (in parte ancora attive) e che tali infiltrazioni sono ascrivibili, in massima parte, alla vetustà intrinseca e ammaloramento della copertura sovrastante l'appartamento della (con la presenza di una vistosa imbarcatura in entrambe le falde) e, in Pt_1
percentuale ridottissima (indicata dal c.t.u. nella misura del 5,8%) alla erronea posa delle lastre da parte di nell'estate del 2019 (v. pagg. 21-36 della relazione c.t.u). _5 La c.t.u. espletata in corso di causa ha in gran parte confermato le analisi e conclusioni dell'ing. contenute nella relazione di c.t.u. espletata in sede di a.t.p. in punto di descrizione, cause Per_9
e rimedi dei fenomeni infiltrativi in questione.
Deve ritenersi che, poiché tutte le infiltrazioni in questione (siano esse ancora attive oppure no) derivano da parti comuni (manto di copertura , la responsabilità per le stesse e per i _29
danni che ne sono derivati alla è in primo luogo da attribuire, ex art. 2051 cod.civ., al Pt_1
convenuto, quale custode e garante della conservazione delle parti comuni dell'edificio. CP_1
In ogni caso, il è anche autonomamente responsabile per non essersi tempestivamente CP_1
attivato per eliminare tali problematiche, risalenti con certezza al settembre del 2009, allorchè gli agenti della Polizia Municipale di Milano – su chiamata della Sig.ra - accertarono la Pt_1 presenza di crepe ed infiltrazioni dal tetto dell'appartamento, redigendo rapporto inviato all'Ufficio
Stabili Pericolanti del Comune, il quale, con nota del 3 novembre 2009, invitava l'amministrazione condominiale ad intraprendere gli opportuni interventi manutentivi, trattandosi, appunto, di ambiti condominiali (v. doc. 1 fascicolo parte attrice).
Nonostante tale situazione, dalla documentazione in atti risulta che solo nell'anno 2015 si tennero assemblee condominiali al fine di esaminare i preventivi per i necessari lavori di manutenzione straordinaria e che, soltanto con delibera assembleare del 14.12.2015, venivano affidati dal
ND i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture alla _2
(v. doc. 5 fascicolo parte attrice).
[...]
Non è dubbio che – a prescindere dalle condotte dell'amministratore dell'epoca - si è trattato di tempo eccessivo e denotante una grave inerzia imputabile al ND nell'intervenire sui beni condominiali per la soluzione delle problematiche lamentate dall'attrice.
Assolto, sotto il profilo probatorio, l'onere incombente su parte attrice di fornire la prova del nesso causale tra l'evento dannoso (infiltrazioni) e la res di proprietà del (manto di CP_1
copertura), quest'ultimo, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, doveva provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, con i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (v., per tutte, Cass.2005, n. 20359).
Tale onere non è stato assolto.
E' bene osservare, in proposito, che non può integrare il fortuito, in ogni caso, la cattiva esecuzione dei lavori dell'appalto lamentata dal nei riguardi dell'impresa appaltatrice CP_1
(alla quale con delibera del 06.03.19 erano stati affidati i lavori di rifacimento del Controparte_5
tetto soprastante la proprietà : le opere appaltate, invero, avrebbero potuto/dovuto Pt_1
costituire un rimedio alla permeabilità del terrazzo, sicché la loro dedotta inadeguatezza può aver comportato l'inefficacia del rimedio e, quindi, la mancata neutralizzazione della concatenazione causale terrazzo-infiltrazioni-danni, ma non l'interruzione del nesso di causalità fra terrazzo e danni.
Inoltre, non possono valere nel caso di specie gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 1279/2017, Cass. n. 1234/2016), secondo cui, in caso di appalto,
l'autonomia dell'appaltatore comporta, di regola, la sua esclusiva responsabilità, ex art. 2043 c.c., per i danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera.
Invero, come chiarito dalla stessa Corte, i principi di diritto sopra esposti suppongono, logicamente, che l'evento di danno sia derivato esclusivamente dall'esecuzione dell'opera appaltata (circostanza non sussistente nel caso di specie) ovvero dal fatto che vi sia stato il trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'intero immobile nel quale deve essere eseguita l'opera medesima (circostanza non dedotta né provata dal , poiché, nel caso di appalto che non implichi detto totale CP_1
trasferimento, non viene meno, per il detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (v., ex multis, Cass. 2011 n. 15734, Cass. 2005 n. 19474; Cass. 2001 n. 5609).
Deve osservarsi, poi, che il non ha fornito prova che i fenomeni infiltrativi siano CP_1
imputabili, anche solo in parte, a modifiche strutturali dell'appartamento operate dalla (in Pt_1
particolare, diversa distribuzione degli spazi interni dell'unità abitativa) e, del resto, il c.t.u. ha escluso qualsiasi incidenza, in tal senso, delle modifiche strutturali alle travi di copertura (v. risposta alle osservazioni del c.t.p del ND a pag. 40 della relazione di c.t.u.).
Inoltre, essendo sussistenti le problematiche infiltrative in questione già dal 2009, è del tutto evidente che le stesse non possono essere ascrivibili, ex art. 1227 co. 1 cod.civ., ad asseriti comportamenti ostruzionistici tenuti dalla tra il 2017 e il 2018, nel corso dei lavori affidati Pt_1
a , allorchè avrebbe impedito all'impresa l'esecuzione degli interventi sulla copertura _2
sovrastante la propria unità immobiliare;
né il , che ne aveva l'onere ex art. 2697 c.c., CP_1
ha fornito prova dell'entità dell'aggravamento dei danni prodotto da tali asserite condotte dell'attrice.
Deve concludersi, pertanto, per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. del nei confronti dell'attrice. OP
Alcuna responsabilità per le infiltrazioni in questione va ricondotta, invece, alla convenuta _2
, la quale non ha svolto lavori in corrispondenza della copertura sovrastante la proprietà
[...]
come evidenziato dal verbale di collaudo parziale redatto dall'ing. il 4 novembre Pt_1 CP_11
2018 (v. doc. 38 fascicolo e confermato anche dal c.t.u. ing. (v. pag. 36 CP_1 Per_10
relazione). Inoltre, ritiene il Tribunale che non sussiste la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. della terza chiamata nei confronti dell'attrice. _5
Invero, deve ritenersi che la non corretta esecuzione dei lavori in appalto, nella misura rilevata dal c.t.u., non è stata causa delle infiltrazioni, ma è stata causa della mancata eliminazione delle stesse: eliminazione perseguita dal attraverso l'affidamento dei lavori. CP_1
Pertanto, l'illiceità della condotta dell'impresa si delinea nell'inadeguatezza della prestazione resa nell'ambito del rapporto contrattuale di appalto, non come violazione del principio del neminem laedere: al di fuori del contratto non gravava, invero, sulla società alcun obbligo Controparte_5
giuridico di eliminare le infiltrazioni in questione.
Ciò posto, va, quindi, innanzi tutto, accolta la domanda attorea di risarcimento del danno in forma specifica con cui si chiede la condanna del alla eliminazione delle cause delle CP_1
infiltrazioni e degli inconvenienti ad esso imputabili e tutt'ora presenti.
E conseguentemente, il va condannato all'esecuzione, a OP
sue spese, dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni nell'immobile di parte attrice così come indicati dal c.t.u. ing. nella appendice n. 1 allegata alla relazione. Per_10
Nell'ipotesi di mancato inizio dell'esecuzione degli interventi come sopra specificati entro 60 giorni successivi alla notificazione della presente sentenza, il convenuto va altresì CP_1 condannato, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c (posto che la relativa istanza formulata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni non costituisce domanda nuova né modificazione della domanda), al pagamento, in favore dell'attrice, di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, somma ritenuta di giustizia.
Passando, poi, all'esame della domanda di risarcimento per equivalente dei danni subiti, va rilevato che dalla c.t.u. espletata è emerso che l'immobile di parte attrice ha certamente subito danni a causa delle infiltrazioni d'acqua per le quali sussiste la responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
In particolare, l'ausiliario ha riscontrato la presenza di danni in diversi ambienti dell'immobile in oggetto, evincibili anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione.
Al riguardo, occorre osservare che non esistono elementi in atti per affermare la responsabilità dell'attrice nell'aggravamento dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., dovendo intendersi in tal senso l'eccezione del convenuto, il quale ha sostenuto che la CP_1 Pt_1
avrebbe potuto evitare i danni se avesse provveduto ella stessa ad eseguire i necessari lavori di ripristino all'interno di esso.
Ebbene, anche premesso che l'art. 1227 comma 2 c.c. non può arrivare sino ad imporre al creditore di assumere su di sé l'esecuzione dell'intera prestazione sostituendosi al debitore nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 18239/2003; Cass. n. 10995/2003), va osservato che comunque, nella specie, non sussiste la dedotta inosservanza del precetto normativo in esame, essendo logico che il ripristino dell'immobile ammalorato da infiltrazioni debba seguire e non precedere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni stesse;
poiché nel caso di specie non sono state ancora eliminate le cause delle infiltrazioni ancora attive, un eventuale intervento di ripristino delle parti interne posto in essere dalla danneggiata in tale situazione (cioè perdurando le cause delle infiltrazioni) sarebbe stato evidentemente intempestivo e si sarebbe potuto rivelare inutile e anche dannoso. Risulta evidente, pertanto, che in una siffatta situazione non è configurabile alcun autonomo dovere giuridico a carico della danneggiata di provvedere al ripristino del proprio immobile, posto che l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, di cui è espressione il precetto dettato dell'art. 1227 comma secondo c.c., non può imporre l'esecuzione di opere di ripristino fintanto che le infiltrazioni che hanno provocato il danno nell'immobile da ripristinare siano ancora attive (come nella specie).
Passando alla determinazione dei danni, non v'è ragione per discostarsi dalla quantificazione operata dal C.T.U. ing. , il quale, con congrua e condivisibile valutazione, ha determinato in Per_10 complessivi € 6.901,06 il costo delle opere interne necessarie a ripristinare l'immobile danneggiato
(v.pag 37 relazione e appendice n. 1 allegata alla relazione).
Poiché il c.t.u. ha rilevato che la tipologia delle opere necessarie sulla copertura sovrastante e all'interno dell'abitazione non è compatibile con la presenza di un appartamento arredato, all'attrice va riconosciuto anche il costo del necessario doppio trasloco e del trasferimento in un appartamento arredato in affitto in zona per 3 mesi (corrispondente alla durata dei lavori), indicato in modo congruo dall'ausiliario (tenuto conto dei preventivi allegati dall'attrice sub. docc. Z1 e Z2 e dei notori prezzi relativi al centro di Milano) nell'importo complessivo di euro 9.500,00.
Va, quindi, accolta la domanda della di risarcimento per equivalente proposta nei confronti Pt_1
del e, per l'effetto, quest'ultimo va condannato a pagare OP
all'attrice la complessiva somma di € 16.401,06.
Su tale somma spetta anche la rivalutazione, con decorrenza dalla data del 15.04.2024 (data di deposito della relazione peritale) - avendo il CTU espresso la propria valutazione in moneta attuale alla data del redazione dell'elaborato - oltre ad interessi legali, da calcolarsi sui singoli scaglioni via via rivalutati dalla data domanda giudiziale al saldo, dal momento che nella domanda di risarcimento da fatto illecito è implicita la richiesta di corresponsione di interessi compensativi del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento (cfr. Cass. 2015
n. 18243).
Non si ritiene di accogliere la domanda attorea di risarcimento per gli asseriti danni conseguenti ai disagi patiti durante il corso dei lavori eseguiti presso il dalle ditte appaltatrici CP_1 (vibrazioni, scuotimenti, rumori, polvere ecc.), trattandosi di normali conseguenze derivanti dallo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria e non già da un fatto illecito CP_30
imputabile al e alle ditte appaltatrici;
mentre, quanto al danno di natura psichica CP_1
derivante da asserite violenze verbali e soprusi perpetrati dagli operai delle ditte appaltatrici (per cui l'attrice ha prodotto anche relazione medico legale sub. doc. 30), al di là della genericità delle allegazioni contenute in citazione, deve rilevarsi che le uniche due circostanze in cui l'attrice avrebbe ricevuto insulti dagli operai nel corso dei lavori dell'agosto del 2018, menzionate nei capi di prova n. 2-3-4 di cui alla memoria ex art. 183 co. 3 n. 2 di parte attrice (“ti tiro una tegola in testa se non la smetti”; oh ragazzi c'è anche un ebrea;
ebrea fai schifo;
morte a Israele”; zitta puttana;
troia vestiti;
fatti aiutare dalla tua amica ebrea;
prega Dio che non vengo lì a menarti), nonostante la volgarità e violenza delle parole proferite, costituiscono fatti episodici e assolutamente non idonei a provocare un danno permanente di natura psichica.
Va disattesa, inoltre, la richiesta attorea di rimborso dei compensi dovuti ai tecnici di parte incaricati per l'assistenza professionale e le relazioni nel corso della vicenda in esame (ing.
, ing. e ing. , essendo state prodotte dalla solo delle mere Per_4 Per_2 Persona_3 Pt_1
note pro forma senza documentare l'effettivo pagamento dei corrispettivi.
Dunque, le domande risarcitorie avanzate dalla nei termini e limiti sopra indicati, vanno Pt_1
accolte unicamente nei confronti del , mentre vanno rigettate nei OP
riguardi di e con conseguente assorbimento delle domande di garanzia _2 _5
svolte da queste ultime nei confronti delle rispettive compagnie ed CP_4 Controparte_25
Occorre, poi, prendere in esame le domande avanzate dal convenuto. CP_1
La domanda di manleva-regresso formulata dal nei confronti di va CP_1 _5
accolta per quanto di ragione.
Nei riguardi di cui erano stati commissionati i lavori di riparazione della copertura _5
sovrastante la proprietà con contratto di appalto del 6.03.2019, il ND ha chiesto, Pt_1
per l'ipotesi in cui dovesse essere accertato che i lavori commissionati non erano stati eseguiti a regola d'arte, che la appaltatrice manlevasse il ND da qualsivoglia domanda contro di lui svolta dalla signora Pt_1
Tale domanda deve trovare accoglimento, per quanto di ragione, con riferimento al risarcimento del danno in forma specifica, stante la responsabilità ex contractu (art. 1218 c.c.) della appaltatrice terza chiamata nei confronti del ND per la erronea posa delle lastre, come riscontrato dal c.t.u. ing. , il quale ha addebitato all'impresa la quota parte della riposa (essendo le lastre ancora Per_10
riutilizzabili in una percentuale che il CTU ha stimato all'80%) in misura del 5,8 % (v. pag. 36 relazione c.t.u).
Ne consegue che va condannata a tenere indenne il del 5,8 % della _5 CP_1
somma che costituirà il costo dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni nell'immobile di parte attrice, come indicati dal c.t.u. ing. nella appendice n. 1 allegata alla Per_10
relazione.
La domanda di manleva non va accolta, invece, con riferimento ai danni provocati dalle infiltrazioni dal tetto successivamente all'intervento eseguito ad opera di dal momento che il _5
, che ne aveva l'onere ex art. 2697 c.c., non ha fornito prova dell'entità CP_1 dell'aggravamento dei danni prodotto dalle nuove infiltrazioni verificatesi in occasione del rifacimento della copertura, imputabili alla pertanto, in mancanza di una siffatta _5
prova, il rischio della riscontrata deficienza probatoria incombe al . CP_1
Venendo ora ad esaminare la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei CP_1
confronti della terza chiamata , deve ritenersi fondata l'eccezione di inoperatività ratione CP_3
temporis della polizza n. 0841.1000044811, stipulata dal , OP
sollevata dalla compagnia assicuratrice
Risulta, infatti, dagli atti di causa che il ND ha stipulato con in data CP_3
19.11.2010, la polizza n. 0841.1000044811 per la responsabilità civile verso terzi, con decorrenza dal 30.12.2010 (doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata), la cui copertura è limitata ai casi assicurati verificatesi durante il periodo di vigenza della polizza medesima.
Nel caso di specie, risulta documentato (v. doc. 1 fascicolo attrice) e non contestato dal CP_1
che le problematiche infiltrative poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno risalgono con certezza all'anno 2009 e, quindi, ad un periodo anteriore alla stipula della polizza in questione, con la conseguenza che non può ritenersi che la condotta fonte della domanda di risarcimento sia sorta nel corso dell'operatività della polizza in questione. Inoltre, risulta che i fatti erano anche noti al ND assicurato, tanto che già nell'assemblea condominiale del
26.05.2009 veniva dato mandato all'amministratore del tempo di “promuovere un accertamento tecnico preventivo in sede giudiziaria chiedendo che il CTU accerti i danni dovuti dalle infiltrazioni dal tetto lamentate dalla (cfr. doc. n. 3 fascicolo . Pt_1 CP_1
Né, infine, risulta nella polizza la presenza di clausole claims made, attraverso le quali la copertura assicurativa viene estesa anche alle richieste risarcitorie relative a illeciti commessi prima dell'inizio del periodo di assicurazione, ma presentate per la prima volta in detto periodo. Ne consegue, pertanto, l'inoperatività della polizza assicurativa e il rigetto della domanda di garanzia del ND nei confronti di . CP_3
Va rigettata, inoltre, la domanda riconvenzionale svolta dal nei riguardi dell'attrice. CP_1
Con tale domanda il convenuto ha chiesto che l'attrice venisse condannata, ex art. CP_1
2043 cod.civ., al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al compenso versato alla atteso che, a suo dire, plurime ed illegittime condotte omissive ed ostruttive Controparte_5 poste in essere dall'attrice avevano impedito al (attraverso l'impresa appaltatrice CP_1
) di completare i lavori di rifacimento del tetto soprastante l'appartamento dell'attrice - _2
i cui costi erano interamente coperti dalla sponsorizzazione proveniente dall'affissione di cartelli pubblicitari - entro i termini di scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico.
Ebbene, ritiene il Tribunale, sulla scorta della documentazione allegata in atti, che i comportamenti tenuti dalla che avrebbero procrastinato i lavori sul tetto sovrastante il proprio Pt_1
appartamento, non possono reputarsi illeciti e/o illegittimi, essendo pacifico e documentato (v., in particolare, comunicazioni della e verbale assemblea condominiale del 19.02.2018 sub. Pt_1
doc. 16-17 fascicolo attrice) che la condomina intendeva opporsi, e a ragione, ad interventi i cui costi non erano stati indicati e che si prospettavano assolutamente inefficaci in rapporto alla gravità della situazione (come confermato nella propria relazione dal c.t.u. ing. , là dove è stato Per_10
evidenziato che una mera sostituzione di tegole e della coibentazione non poteva certo risolvere le problematiche lamentate dalla e che occorreva redigere un computo metrico più dettagliato Pt_1
e mirato alle effettive esigenze dell'involucro edilizio, essendo le attività limitate alla rimozione del solo manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, dei manti e membrane esistenti, della vecchia coibentazione ma con conservazione degli elementi strutturali preesistenti;
v. pag. 34 relazione c.t.u.) e senza alcuna previsione di una sistemazione dell'attrice presso altro alloggio, trattandosi di interventi che non avrebbero potuto eseguirsi con la permanenza della nell'appartamento, Pt_1
come confermato sempre dal c.t.u..
Non potendosi ravvisare nella condotta dell'attrice un fatto illecito, la domanda risarcitoria del non può trovare, dunque, accoglimento. CP_1
Quanto, poi, alla domanda di garanzia svolta da nei confronti della compagnia _5
, poiché non vi sono contestazioni sull'operatività della polizza per la responsabilità civile _25
n. 46948952 stipulata da con (v. doc.3), con efficacia dal 31.12.2018, _5 _25
va accolta la domanda e, per l'effetto, dovrà tenere indenne di quanto _25 _5
questa sarà tenuta a pagare in conseguenza della presente sentenza, dedotta la franchigia contrattuale, essendo la manleva rientrante ampiamente nel massimale di polizza. Infine, deve darsi conto che le istanze istruttorie su cui le parti hanno insistito in sede di precisazione conclusioni vanno rigettate per i motivi indicati nell'ordinanza del 13.05.2024, da intendersi qui richiamata sul punto, ribadendosi anche l'inutilità, alla luce della completezza della relazione tecnica del c.t.u. ing. (che è stata pienamente condivisa dal Tribunale, anche nella Per_10
parte relative alle risposte sulle osservazioni dei c.t.p.), di un supplemento e/o rinnovazione di c.t.u..
Le spese del giudizio, nei rapporti tra parte attrice e il convenuto Controparte_1
, seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota
[...]
spese allegata, e con corresponsione in favore dello Stato ex art. 133 d.lgs n. 115/02, stante l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio.
Anche nei rapporti tra il ND e la terza chiamata le spese del presente giudizio (e CP_3
del procedimento di ATP come espressamente richiesto dalla difesa della compagnia) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra parte attrice e le convenute e in ragione dell'oggettiva controvertibilità sulle Controparte_2 Controparte_5
cause delle infiltrazioni che ha giustificato il coinvolgimento delle ditte appaltatrici.
Allo stesso modo, vanno compensate le spese del giudizio nei confronti di _27
giustamente chiamata in causa, non essendovi dubbi sulla operatività, nel caso di specie, della polizza per la responsabilità civile verso terzi n. 103647989 allegata in atti.
Nei rapporti tra il ND e stante l'accoglimento parziale della domanda di Controparte_5
regresso, le spese vanno compensate in misura del 94,2%, ponendo a carico di il Controparte_5
restante 5,8% come da dispositivo.
Quanto ai rapporti tra e le spese relative alle chiamate in garanzia Controparte_5 _25
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. n. 55/14.
Le spese della c.t.u., come liquidate con decreto del 13.05.2024, vanno definitivamente poste a carico del per il 94,2% e a carico di per il Controparte_1 Controparte_5
5,8%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda avanzata dall'attrice condanna il Parte_1
convenuto in Milano all'esecuzione dei lavori OP necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni nell'immobile di parte attrice come indicati dal C.T.U. ing. nella appendice n. 1 allegata alla relazione di c.t.u. del Per_10
15.04.2024 e condanna il convenuto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nel caso di mancato inizio esecuzione dei lavori entro 60 gg. dalla notificazione della presente sentenza, a corrispondere all'attrice l'importo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, per CP_1 OP le causali e con gli accessori di cui in motivazione, della complessiva somma di € 16.401,06;
3) rigetta le domande avanzate da parte attrice nei confronti di e Controparte_2
Controparte_5
4) rigetta la domanda di garanzia proposta dal nei OP
confronti di;
CP_3
5) in parziale accoglimento della domanda di manleva proposta dal OP
, condanna a tenere indenne il del 5,8 % della
[...] Controparte_5 CP_1
somma che costituirà il costo dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni nell'immobile di parte attrice, come indicati dal c.t.u. ing. nella appendice n. 1 Per_10
allegata alla relazione del 15.04.2024;
6) accoglie la domanda di garanzia svolta da e, per l'effetto, condanna Controparte_5
a tenere indenne di Controparte_6 Controparte_5
quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza della presente sentenza, dedotta la franchigia contrattuale;
7) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal OP
nei confronti di parte attrice;
8) condanna il alla refusione, in favore della parte OP
attrice ammessa al gratuito patrocinio, delle spese del giudizio che si liquidano in euro
7.052,00, oltre rimborso forfettario del 15% e iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 d.lgs n.
115/02;
9) condanna il alla rifusione in favore di OP CP_3
delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, nonché alle spese del procedimento di a.t.p., che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge;
10) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_5 OP
, del 5.8 % delle spese del presente giudizio, che liquida, già operata la compensazione,
[...] in € 810,00 per competenze, oltre a spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge.
11) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_6
delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre contributo Controparte_5
forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge;
12) dichiara compensate le spese di lite tra parte attrice e le convenute e Controparte_2
e nei confronti della terza chiamata Controparte_5 _27
13) pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 13.05.2024, a definitivo carico del per il 94,2% e a carico di per il CP_1 OP Controparte_5
5,8%.
Milano, 3 maggio 2025 Il Giudice
dr Gian Piero Vitale