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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/07/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Alberto Caroncini n. 4 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Mangone che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Roma, via Controparte_1 C.F._2 della Giuliana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Simone Colangeli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso proposto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AG IN (Rieti) in data 1 agosto 1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile dello stesso Comune all'anno 1992, numero 14, parte II, serie a, ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato il 14.4.2025 avanti il Tribunale di Rieti, ha Parte_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in AG IN (Rieti) il 1.08.1992, trascritto nei registri dello stesso Comune
[...]
(anno 1992, numero 14, parte II, seria A, Ufficio 1).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione coniugale sono nati il Per_1
20.07.1994, e il 14.06.1997; con decreto di omologa del 30 maggio 2007 è stata Per_2 omologata la separazione dei coniugi;
dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi e venuta definitivamente meno;
i coniugi sono economicamente indipendenti, così come lo erano già al momento della separazione;
i figli e hanno un'attività lavorativa e Per_1 Per_3 quindi hanno un reddito sufficiente per soddisfare ogni esigenza;
i coniugi sotto il profilo patrimoniale non hanno nulla da dividere, né godono di diritti reali su beni immobili.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui alla separazione.
Si è costituita la resistente aderendo alle conclusioni del ricorrente.
Con note scritte depositate per la udienza del 19.6.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del 30.5.2007, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in AG IN (Rieti) in data 1.08.1992,
[...] Controparte_1
2 trascritto nei registri dello stesso Comune (anno 1992, numero 14, parte II, seria A, Ufficio
1);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG IN (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, l'11.07.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Alberto Caroncini n. 4 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Mangone che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Roma, via Controparte_1 C.F._2 della Giuliana n. 37, presso lo studio dell'Avv. Simone Colangeli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso proposto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AG IN (Rieti) in data 1 agosto 1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile dello stesso Comune all'anno 1992, numero 14, parte II, serie a, ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato il 14.4.2025 avanti il Tribunale di Rieti, ha Parte_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in AG IN (Rieti) il 1.08.1992, trascritto nei registri dello stesso Comune
[...]
(anno 1992, numero 14, parte II, seria A, Ufficio 1).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione coniugale sono nati il Per_1
20.07.1994, e il 14.06.1997; con decreto di omologa del 30 maggio 2007 è stata Per_2 omologata la separazione dei coniugi;
dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi e venuta definitivamente meno;
i coniugi sono economicamente indipendenti, così come lo erano già al momento della separazione;
i figli e hanno un'attività lavorativa e Per_1 Per_3 quindi hanno un reddito sufficiente per soddisfare ogni esigenza;
i coniugi sotto il profilo patrimoniale non hanno nulla da dividere, né godono di diritti reali su beni immobili.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio alle condizioni di cui alla separazione.
Si è costituita la resistente aderendo alle conclusioni del ricorrente.
Con note scritte depositate per la udienza del 19.6.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del 30.5.2007, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in AG IN (Rieti) in data 1.08.1992,
[...] Controparte_1
2 trascritto nei registri dello stesso Comune (anno 1992, numero 14, parte II, seria A, Ufficio
1);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG IN (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, l'11.07.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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