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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5707/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5707/2021 promossa da:
(C.F. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) con il patrocinio dell'avv. MANUALI MANLIO
[...]
PARTE ATTRICE OPPONENTI contro
(C.F ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MILITA CRISTIAN
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, dev'essere accertata a dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1814/2019 emesso in data 27.08.2019 (nell'ambito del procedimento r.g. 5408/2019), in quanto pacificamente notificato solo in data 13.07.2021 (cfr. doc. all. nn. 1 e 2 atto di citazione) e, quindi, oltre il termine di giorni 60 ai sensi e per gli effetti dell'art. 645 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. .
L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non preclude, ma anzi impone al giudice di pronunziarsi, in ogni caso, sul merito della pretesa creditoria come richiesto dall'opposto. Si richiama, a tal proposito, il granitico orientamento della Suprema Corte secondo cui l'opposizione tardiva, “una volta proposta nel rispetto del termine decorrente dalla data di effettiva notifica - dovrà spingersi a valutare nel merito la fondatezza dell'azione di condanna fatta valere dal ricorrente in sede monitoria, senza limitarsi ad esaminare il profilo dell'inefficacia del decreto, seppur a condizione che l'opposto si costituisca e faccia espressa richiesta in tal senso”( C. 21050/2006; C. 67/2002; C. 10183/2001; C. 5447/1999; C. 9872/1997; C. 4581/1995; C. 3783/1995; C. 393/1995; C.
287/1992; C. 5234/1991; C. 3724/1990; C. 5365/1987; C. 1140/1982; C. 1141/1981; CP_2
22.6.2009; 1.12.2008; 3.9.2007; 11.6.2004; P. CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
12.7.1999; P. Biella 10.3.1999; l'unico precedente contrario è rappresentato da C. 12752/2003).
L'opponente nulla ha dedotto sui fatti costituitivi del credito, i quali, dunque, devono considerarsi non contestati ai sensi e per gli effetti dell'art 115 c.p.c. e idonei ad essere posti a fondamento della decisione, con conseguente accoglimento della domanda del per il pagamento del CP_1 credito.
Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, devono compensarsi tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1814/2019 emesso in data 27.08.2019
(nell'ambito del procedimento r.g. 5408/2019).
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di Euro 6.145,29 in favore del convenuto opposto, oltre interessi a titolo di pagamento di spese e contributi di natura ordinaria e straordinaria, come da verbale di assemblea condominiale del 2.08.2019 ed estratto conto allegati al ricorso monitorio.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, lì 18/03/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5707/2021 promossa da:
(C.F. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) con il patrocinio dell'avv. MANUALI MANLIO
[...]
PARTE ATTRICE OPPONENTI contro
(C.F ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MILITA CRISTIAN
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, dev'essere accertata a dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1814/2019 emesso in data 27.08.2019 (nell'ambito del procedimento r.g. 5408/2019), in quanto pacificamente notificato solo in data 13.07.2021 (cfr. doc. all. nn. 1 e 2 atto di citazione) e, quindi, oltre il termine di giorni 60 ai sensi e per gli effetti dell'art. 645 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. .
L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non preclude, ma anzi impone al giudice di pronunziarsi, in ogni caso, sul merito della pretesa creditoria come richiesto dall'opposto. Si richiama, a tal proposito, il granitico orientamento della Suprema Corte secondo cui l'opposizione tardiva, “una volta proposta nel rispetto del termine decorrente dalla data di effettiva notifica - dovrà spingersi a valutare nel merito la fondatezza dell'azione di condanna fatta valere dal ricorrente in sede monitoria, senza limitarsi ad esaminare il profilo dell'inefficacia del decreto, seppur a condizione che l'opposto si costituisca e faccia espressa richiesta in tal senso”( C. 21050/2006; C. 67/2002; C. 10183/2001; C. 5447/1999; C. 9872/1997; C. 4581/1995; C. 3783/1995; C. 393/1995; C.
287/1992; C. 5234/1991; C. 3724/1990; C. 5365/1987; C. 1140/1982; C. 1141/1981; CP_2
22.6.2009; 1.12.2008; 3.9.2007; 11.6.2004; P. CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
12.7.1999; P. Biella 10.3.1999; l'unico precedente contrario è rappresentato da C. 12752/2003).
L'opponente nulla ha dedotto sui fatti costituitivi del credito, i quali, dunque, devono considerarsi non contestati ai sensi e per gli effetti dell'art 115 c.p.c. e idonei ad essere posti a fondamento della decisione, con conseguente accoglimento della domanda del per il pagamento del CP_1 credito.
Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, devono compensarsi tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1814/2019 emesso in data 27.08.2019
(nell'ambito del procedimento r.g. 5408/2019).
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di Euro 6.145,29 in favore del convenuto opposto, oltre interessi a titolo di pagamento di spese e contributi di natura ordinaria e straordinaria, come da verbale di assemblea condominiale del 2.08.2019 ed estratto conto allegati al ricorso monitorio.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, lì 18/03/2025
Il Giudice
Angelo Baffa