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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 14133/2022 promossa da:
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, con gli avv.ti Alessandro Paire e Andrea Gandino, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTRICE contro
(ora Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocature Distrettuale dello Stato di
[...]
Torino
CONVENUTO
e contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con l'avv. Stefano Bazzani che la rappresenta e difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: revoca contributi PMI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa le più opportune declaratorie e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illiceità e/o inefficacia, previa – ove occorra
– disapplicazione del (i) decreto prot. 41097 del 17 settembre 2021, comunicato in medesima pagina 1 di 7 data del (già Controparte_2 [...]
), per mezzo del quale il Direttore Generale Controparte_4
ha revocato il contributo agevolativo concesso alla società (già Parte_1 Pt_2
, con sede in , alla via Guglielmo Marconi n. 76, pari ad euro 38.290,97, come
[...] Pt_1
adottate con decreto n. 24465 del 26 novembre 2018; (ii) per quanto occorrer possa, della nota di trasmissione del suddetto decreto prot. 41097 del 17 settembre 2018 – pec prot. Rev-
65570, siccome in pieno contrasto con le disposizioni di attuazione di cui al decreto interministeriale e Ministero dell'Economia e delle Controparte_1
Finanze in data 26 gennaio 2016, e per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della società
a beneficiare dell'integrale contributo concesso con Decreto 24465/2018, pari ad Parte_2
euro 38.290,97, condannare il e/o per quanto occorrer Controparte_1 possa la Banca concessionaria – quale soggetto Controparte_3 intermediario e/o soggetto attuatore - in solido tra loro, alla corresponsione dell'intera somma a valere sugli interessi;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere fondata la domanda di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto della società Parte_1
(già a vedersi riconosciuti gli interessi da calcolarsi scomputando la fattura
[...] Parte_2 in contestazione dalla somma totale, e pertanto euro (430.000,00 – 12.150,00) = 417.850,00, alla percentuale già calcolata pari ad una intensità agevolativa dell'8,73%, dunque con corresponsione agevolativa pari ad euro 36.478,30 (a fronte dei 38.290,97 già decretati);
- in via di ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere fondate le precedenti domande proposte, mandare esente la società
(già dalla restituzione di qualsivoglia onere a titolo di Parte_1 Parte_2 interesse legale e/o rivalutazione ISTAT per imputabilità del termine trascorso all'inerzia nell'operato dei convenuti e Banca concessionaria;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali,
IVA e CPA e rifusione del contributo unificato”.
Per il convenuto Controparte_1
““Rigettare la domanda avversaria perché infondata.
Vinte le spese”.
Per la convenuta Controparte_3
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale:
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario e dare atto della pagina 2 di 7 mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione obbligatoria, CP_1
assumendo i provvedimenti che ne conseguono;
Nel merito: respingere ogni domanda attorea, in quanto inammissibile e/o infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (ora ha Parte_2 Parte_1
convenuto in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_3
esponendo: che in data 5.6.2018 aveva domandato di accedere al contributo a valere sulla misura agevolativa “Beni Strumentali – Nuova Sabatini”, presentando il modulo per la richiesta predisposto dal;
che l'operazione poggiava sul Controparte_1 contratto di finanziamento di € 430.000,00, stipulato nell'agosto 2018 con la
[...]
che con decreto n. 24465 del 26 novembre 2018 il Ministero (MISE) Controparte_3 concedeva l'agevolazione alla società per totali euro 38.290,97, quale somma Pt_2 commisurata agli interessi sull'importo del finanziamento deliberato, pari ad una intensità agevolativa dell'8,73%, per un investimento da realizzare nella sede operativa di Fossano, via
Salmour n. 9; che in data 29.11.2019 l'attrice trasmetteva apposito modulo per la dichiarazione di ultimazione dell'investimento, allegando il prospetto riepilogativo delle spese, corredato dalle relative fatture fiscali;
che, tuttavia, con decreto n. 41097 del 17.9.2021 il
MISE revocava il contributo, motivandolo con il fatto che l'intervento della era stato Pt_2
avviato in data 25.05.2018, ossia antecedentemente alla presentazione della domanda del
5.6.2018, in violazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale del 25.1.2016.
Sosteneva l'attrice come il provvedimento di revoca dovesse ritenersi illegittimo e chiedeva dunque la condanna del e della concessionaria alla CP_1 Controparte_3
corresponsione della somma già oggetto del contributo.
Si costituivano entrambe le convenute, contestando le argomentazioni avversraie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2. Le domande formulate dalla on possono essere accolte. Pt_2
E' pacifico e documentale che la abbia presentato, in data 5.6.2018, la domanda di Pt_2 contributo ID 65570 per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. 69/2013 in favore delle piccole e medie imprese (doc. 1 attrice); con D.D. n. 24465 del 26.11.2018 il ha disposto la concessione di un contributo pari a € Controparte_1
38.290,97, commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento di € 430.000,00,
pagina 3 di 7 deliberato, in data 20 settembre 2018, da per l'investimento da realizzare nello Parte_3
stabilimento di Fossano (all.2 convenuta).
Con nota del 12 aprile 2021 il Ministero trasmetteva all'attrice la comunicazione di avvio del procedimento di revoca totale del contributo concesso, in quanto l'investimento risultava
“avviato in data 25/05/2018 con fattura/ordine n. 215 emessa dall'impresa TLM PACKIN per
l'importo di € 12.150,00, ossia antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi (5/06/2018), in contrasto, pertanto, con quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circostanza che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e), del citato decreto interministeriale, rappresenta motivo di revoca totale dell'agevolazione concessa” (all. 3 convenuta).
Con successivo provvedimento del 17.9.2021 il , ritenendo infondate le deduzioni CP_1
presentate dalla disponeva la revoca del contributo precedentemente concesso. Pt_2
L'attrice ha censurato tale provvedimento evidenziando come la fattura n. 215 del 25.5.2018 fosse stata erroneamente emessa dalla T.L.M. Packin, come il contratto con la società fornitrice dei macchinari fosse stato invero concluso in data 18.6.2018, e dunque successivamente alla richiesta del contributo statale, e come, in ogni caso, la fattura in esame, in quanto mera dichiarazione unilaterale, non costituisse un “impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature” o un “impegno che renda irreversibile l'investimento”, presupposti necessari per giustificare la revoca del contributo.
Le argomentazioni attoree non sono condivisibili.
Il contributo concesso alla è stato revocato dal per aver l'attrice violato Pt_2 CP_1 quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, secondo cui “gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
La tesi attorea, secondo cui la sola emissione della fattura n. 215 del 25.5.2018 non sarebbe idonea a comprovare l'esistenza di un impegno giuridicamente vincolante, non coglie nel segno.
E' vero che “la fattura commerciale, in quanto documento formatosi unilateralmente e avente la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si pagina 4 di 7 inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo quando il rapporto non sia contestato fra le parti” (cfr. Cass. n. 4052/2024), ma è altrettanto vero che la fattura “ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. ex multis Cass. n. 3581/2024).
Nella fattispecie in esame, non solo l'attrice non ha in alcun modo negato la conclusione del contratto con la T.L.M., né vi è prova che abbia mai contestato l'esistenza degli ordini e le fatture emesse dalla fornitrice, ma ha anzi sostenuto come la fattura n. 215 del 25.5.2018 fosse stata “erroneamente emessa” dalla la le avesse richiesto di Parte_4 Pt_2 attendere il mese di giugno in attesa di presentare la domanda per l'erogazione del contributo;
al fine di provare la propria allegazione, ha prodotto anche la dichiarazione resa dal legale rappresentante della T.L.M. (docc. 8 e 10).
Tale circostanza, tuttavia, induce a maggior ragione a ritenere che il contratto tra la Pt_2
T.L.M. si fosse già perfezionato prima della presentazione della domanda, non rilevando la circostanza che il fornitore si fosse reso disponibile ad emettere la prima fattura solo nel successivo mese di giugno.
Non è dirimente neppure il fatto che il contratto prodotto dall'attrice sub doc.10 rechi la data del 18.6.2018, non essendovi prova certa della veridicità di tale data e non essendo necessaria la forma scritta per la valida conclusione del contratto in esame.
La circostanza che nel contratto sia riportata la dicitura “Conferma nr 070/2018 22/05/2018), con indicazione di una data (22.5.2018) di poco antecedente alla prima fattura del 25.5.2018,
l'esatta corrispondenza tra l'importo della fattura (€ 12.150,00) e la somma richiesta, a titolo di acconto, al momento dell'ordine (30% di € 40.500,00), unitamente al fatto che non risulta che l'attrice abbia mai avanzato alla T.L.M. alcuna richiesta di storno o rettifica della fattura sono tutti elementi da cui desumere l'avvenuta conclusione del contratto tra la e la sua Pt_2
fornitrice prima del 5.6.2018, e non la sola sussistenza di accordi precontrattuali, come invece sostenuto dall'attrice.
A ciò si aggiunga come nello stesso prospetto riepilogativo dell'investimento, redatto dall'attrice ed allegato al modulo DUI (doc. 5), la abbia indicato la fattura n. 215 del Pt_2
25.5.2018, ad ulteriore conferma del fatto che, a tale data, avesse già avuto inizio l'esecuzione del contratto.
pagina 5 di 7 A nulla rileva infine che il bonifico da parte dell'attrice sia stato eseguito solo in data
18.6.2018, posto che il pagamento costituisce esecuzione di un contatto già concluso e non prova della data di stipula.
In conclusione, la domanda principale di parte attrice non può essere accolta.
3. Deve essere respinta anche la domanda, svolta in via subordinata, con cui ha Pt_2
chiesto che le venissero riconosciuti comunque gli interessi da calcolarsi scomputando la fattura in contestazione dalla somma totale oggetto di finanziamento (€ 430.000,00 – €
12.150,00).
Come già sopra evidenziato, l'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 prevede che gli investimenti debbano essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e che per avvio dell'investimento si intenda (tra le altre ipotesi) anche “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature”.
Dal momento che l'attrice ha avviato l'investimento, concludendo il contratto di fornitura dei macchinari con la T.L.M., prima della presentazione della domanda, correttamente il
, in applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto interministeriale, ha provveduto CP_1 alla revoca del contributo, in considerazione dell'unitarietà del finanziamento e della strumentalità dei beni acquistati da T.L.M. rispetto all'investimento per cui è stato concesso il finanziamento.
4. Non può infine accogliersi neppure la domanda con cui l'attrice ha chiesto di “mandare esente la società (già dalla restituzione di qualsivoglia Parte_1 Parte_2 onere a titolo di interesse legale e/o rivalutazione ISTAT”, attesa la genericità della domanda stessa.
Le argomentazioni sopra svolte assorbono ogni questione sollevata dalla Controparte_3
.
[...]
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attrice; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 20.000,01 ad €
52.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta;
tenuto conto delle difese assunte dalla e della minore attività difensiva dalla stessa Controparte_3
complessivamente svolta, si liquidano ai minimi le fasi di studio ed introduttiva in favore di tale convenuta.
Infine, sebbene il non abbia partecipato al procedimento di mediazione, disposto dal CP_1
pagina 6 di 7 giudice con provvedimento del 19.1.2023, non può trovare applicazione l'art. 12 bis del d.lvo n. 28/2010, trattandosi di disposizione applicabile ai soli procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge le domande di parte attrice;
condanna (già a rimborsare al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(ora ) le spese di lite, che liquida in €
[...] Controparte_2
5.260,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali ed oneri di legge;
condanna (già a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 le spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese
[...]
generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 7.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 14133/2022 promossa da:
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, con gli avv.ti Alessandro Paire e Andrea Gandino, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTRICE contro
(ora Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocature Distrettuale dello Stato di
[...]
Torino
CONVENUTO
e contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con l'avv. Stefano Bazzani che la rappresenta e difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: revoca contributi PMI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa le più opportune declaratorie e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illiceità e/o inefficacia, previa – ove occorra
– disapplicazione del (i) decreto prot. 41097 del 17 settembre 2021, comunicato in medesima pagina 1 di 7 data del (già Controparte_2 [...]
), per mezzo del quale il Direttore Generale Controparte_4
ha revocato il contributo agevolativo concesso alla società (già Parte_1 Pt_2
, con sede in , alla via Guglielmo Marconi n. 76, pari ad euro 38.290,97, come
[...] Pt_1
adottate con decreto n. 24465 del 26 novembre 2018; (ii) per quanto occorrer possa, della nota di trasmissione del suddetto decreto prot. 41097 del 17 settembre 2018 – pec prot. Rev-
65570, siccome in pieno contrasto con le disposizioni di attuazione di cui al decreto interministeriale e Ministero dell'Economia e delle Controparte_1
Finanze in data 26 gennaio 2016, e per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto della società
a beneficiare dell'integrale contributo concesso con Decreto 24465/2018, pari ad Parte_2
euro 38.290,97, condannare il e/o per quanto occorrer Controparte_1 possa la Banca concessionaria – quale soggetto Controparte_3 intermediario e/o soggetto attuatore - in solido tra loro, alla corresponsione dell'intera somma a valere sugli interessi;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere fondata la domanda di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto della società Parte_1
(già a vedersi riconosciuti gli interessi da calcolarsi scomputando la fattura
[...] Parte_2 in contestazione dalla somma totale, e pertanto euro (430.000,00 – 12.150,00) = 417.850,00, alla percentuale già calcolata pari ad una intensità agevolativa dell'8,73%, dunque con corresponsione agevolativa pari ad euro 36.478,30 (a fronte dei 38.290,97 già decretati);
- in via di ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere fondate le precedenti domande proposte, mandare esente la società
(già dalla restituzione di qualsivoglia onere a titolo di Parte_1 Parte_2 interesse legale e/o rivalutazione ISTAT per imputabilità del termine trascorso all'inerzia nell'operato dei convenuti e Banca concessionaria;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali,
IVA e CPA e rifusione del contributo unificato”.
Per il convenuto Controparte_1
““Rigettare la domanda avversaria perché infondata.
Vinte le spese”.
Per la convenuta Controparte_3
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale:
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario e dare atto della pagina 2 di 7 mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione obbligatoria, CP_1
assumendo i provvedimenti che ne conseguono;
Nel merito: respingere ogni domanda attorea, in quanto inammissibile e/o infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (ora ha Parte_2 Parte_1
convenuto in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_3
esponendo: che in data 5.6.2018 aveva domandato di accedere al contributo a valere sulla misura agevolativa “Beni Strumentali – Nuova Sabatini”, presentando il modulo per la richiesta predisposto dal;
che l'operazione poggiava sul Controparte_1 contratto di finanziamento di € 430.000,00, stipulato nell'agosto 2018 con la
[...]
che con decreto n. 24465 del 26 novembre 2018 il Ministero (MISE) Controparte_3 concedeva l'agevolazione alla società per totali euro 38.290,97, quale somma Pt_2 commisurata agli interessi sull'importo del finanziamento deliberato, pari ad una intensità agevolativa dell'8,73%, per un investimento da realizzare nella sede operativa di Fossano, via
Salmour n. 9; che in data 29.11.2019 l'attrice trasmetteva apposito modulo per la dichiarazione di ultimazione dell'investimento, allegando il prospetto riepilogativo delle spese, corredato dalle relative fatture fiscali;
che, tuttavia, con decreto n. 41097 del 17.9.2021 il
MISE revocava il contributo, motivandolo con il fatto che l'intervento della era stato Pt_2
avviato in data 25.05.2018, ossia antecedentemente alla presentazione della domanda del
5.6.2018, in violazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale del 25.1.2016.
Sosteneva l'attrice come il provvedimento di revoca dovesse ritenersi illegittimo e chiedeva dunque la condanna del e della concessionaria alla CP_1 Controparte_3
corresponsione della somma già oggetto del contributo.
Si costituivano entrambe le convenute, contestando le argomentazioni avversraie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2. Le domande formulate dalla on possono essere accolte. Pt_2
E' pacifico e documentale che la abbia presentato, in data 5.6.2018, la domanda di Pt_2 contributo ID 65570 per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. 69/2013 in favore delle piccole e medie imprese (doc. 1 attrice); con D.D. n. 24465 del 26.11.2018 il ha disposto la concessione di un contributo pari a € Controparte_1
38.290,97, commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento di € 430.000,00,
pagina 3 di 7 deliberato, in data 20 settembre 2018, da per l'investimento da realizzare nello Parte_3
stabilimento di Fossano (all.2 convenuta).
Con nota del 12 aprile 2021 il Ministero trasmetteva all'attrice la comunicazione di avvio del procedimento di revoca totale del contributo concesso, in quanto l'investimento risultava
“avviato in data 25/05/2018 con fattura/ordine n. 215 emessa dall'impresa TLM PACKIN per
l'importo di € 12.150,00, ossia antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi (5/06/2018), in contrasto, pertanto, con quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016; circostanza che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e), del citato decreto interministeriale, rappresenta motivo di revoca totale dell'agevolazione concessa” (all. 3 convenuta).
Con successivo provvedimento del 17.9.2021 il , ritenendo infondate le deduzioni CP_1
presentate dalla disponeva la revoca del contributo precedentemente concesso. Pt_2
L'attrice ha censurato tale provvedimento evidenziando come la fattura n. 215 del 25.5.2018 fosse stata erroneamente emessa dalla T.L.M. Packin, come il contratto con la società fornitrice dei macchinari fosse stato invero concluso in data 18.6.2018, e dunque successivamente alla richiesta del contributo statale, e come, in ogni caso, la fattura in esame, in quanto mera dichiarazione unilaterale, non costituisse un “impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature” o un “impegno che renda irreversibile l'investimento”, presupposti necessari per giustificare la revoca del contributo.
Le argomentazioni attoree non sono condivisibili.
Il contributo concesso alla è stato revocato dal per aver l'attrice violato Pt_2 CP_1 quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, secondo cui “gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
La tesi attorea, secondo cui la sola emissione della fattura n. 215 del 25.5.2018 non sarebbe idonea a comprovare l'esistenza di un impegno giuridicamente vincolante, non coglie nel segno.
E' vero che “la fattura commerciale, in quanto documento formatosi unilateralmente e avente la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si pagina 4 di 7 inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo quando il rapporto non sia contestato fra le parti” (cfr. Cass. n. 4052/2024), ma è altrettanto vero che la fattura “ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. ex multis Cass. n. 3581/2024).
Nella fattispecie in esame, non solo l'attrice non ha in alcun modo negato la conclusione del contratto con la T.L.M., né vi è prova che abbia mai contestato l'esistenza degli ordini e le fatture emesse dalla fornitrice, ma ha anzi sostenuto come la fattura n. 215 del 25.5.2018 fosse stata “erroneamente emessa” dalla la le avesse richiesto di Parte_4 Pt_2 attendere il mese di giugno in attesa di presentare la domanda per l'erogazione del contributo;
al fine di provare la propria allegazione, ha prodotto anche la dichiarazione resa dal legale rappresentante della T.L.M. (docc. 8 e 10).
Tale circostanza, tuttavia, induce a maggior ragione a ritenere che il contratto tra la Pt_2
T.L.M. si fosse già perfezionato prima della presentazione della domanda, non rilevando la circostanza che il fornitore si fosse reso disponibile ad emettere la prima fattura solo nel successivo mese di giugno.
Non è dirimente neppure il fatto che il contratto prodotto dall'attrice sub doc.10 rechi la data del 18.6.2018, non essendovi prova certa della veridicità di tale data e non essendo necessaria la forma scritta per la valida conclusione del contratto in esame.
La circostanza che nel contratto sia riportata la dicitura “Conferma nr 070/2018 22/05/2018), con indicazione di una data (22.5.2018) di poco antecedente alla prima fattura del 25.5.2018,
l'esatta corrispondenza tra l'importo della fattura (€ 12.150,00) e la somma richiesta, a titolo di acconto, al momento dell'ordine (30% di € 40.500,00), unitamente al fatto che non risulta che l'attrice abbia mai avanzato alla T.L.M. alcuna richiesta di storno o rettifica della fattura sono tutti elementi da cui desumere l'avvenuta conclusione del contratto tra la e la sua Pt_2
fornitrice prima del 5.6.2018, e non la sola sussistenza di accordi precontrattuali, come invece sostenuto dall'attrice.
A ciò si aggiunga come nello stesso prospetto riepilogativo dell'investimento, redatto dall'attrice ed allegato al modulo DUI (doc. 5), la abbia indicato la fattura n. 215 del Pt_2
25.5.2018, ad ulteriore conferma del fatto che, a tale data, avesse già avuto inizio l'esecuzione del contratto.
pagina 5 di 7 A nulla rileva infine che il bonifico da parte dell'attrice sia stato eseguito solo in data
18.6.2018, posto che il pagamento costituisce esecuzione di un contatto già concluso e non prova della data di stipula.
In conclusione, la domanda principale di parte attrice non può essere accolta.
3. Deve essere respinta anche la domanda, svolta in via subordinata, con cui ha Pt_2
chiesto che le venissero riconosciuti comunque gli interessi da calcolarsi scomputando la fattura in contestazione dalla somma totale oggetto di finanziamento (€ 430.000,00 – €
12.150,00).
Come già sopra evidenziato, l'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 prevede che gli investimenti debbano essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e che per avvio dell'investimento si intenda (tra le altre ipotesi) anche “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature”.
Dal momento che l'attrice ha avviato l'investimento, concludendo il contratto di fornitura dei macchinari con la T.L.M., prima della presentazione della domanda, correttamente il
, in applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto interministeriale, ha provveduto CP_1 alla revoca del contributo, in considerazione dell'unitarietà del finanziamento e della strumentalità dei beni acquistati da T.L.M. rispetto all'investimento per cui è stato concesso il finanziamento.
4. Non può infine accogliersi neppure la domanda con cui l'attrice ha chiesto di “mandare esente la società (già dalla restituzione di qualsivoglia Parte_1 Parte_2 onere a titolo di interesse legale e/o rivalutazione ISTAT”, attesa la genericità della domanda stessa.
Le argomentazioni sopra svolte assorbono ogni questione sollevata dalla Controparte_3
.
[...]
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attrice; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 20.000,01 ad €
52.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta;
tenuto conto delle difese assunte dalla e della minore attività difensiva dalla stessa Controparte_3
complessivamente svolta, si liquidano ai minimi le fasi di studio ed introduttiva in favore di tale convenuta.
Infine, sebbene il non abbia partecipato al procedimento di mediazione, disposto dal CP_1
pagina 6 di 7 giudice con provvedimento del 19.1.2023, non può trovare applicazione l'art. 12 bis del d.lvo n. 28/2010, trattandosi di disposizione applicabile ai soli procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge le domande di parte attrice;
condanna (già a rimborsare al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(ora ) le spese di lite, che liquida in €
[...] Controparte_2
5.260,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali ed oneri di legge;
condanna (già a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 le spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese
[...]
generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 7.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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