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Articolo 9 della Legge 23 settembre 1981, n. 527
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Articolo 8
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Legge 23 settembre 1981, n. 527
Articolo 9 della Legge 23 settembre 1981, n. 527
Versione
26 settembre 1981
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 26 settembre 1981
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