Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 608
Articolo 2
Versione
13 settembre 1977
Art. 1.
Il contributo annuo volontario dell'Italia al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 1012 , viene fissato, a decorrere dall'anno 1977, in dollari USA 500.000.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977