Versione
13 settembre 1977
13 settembre 1977
Art. 1.
Il contributo annuo volontario dell'Italia al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 1012 , viene fissato, a decorrere dall'anno 1977, in dollari USA 500.000.
Il contributo annuo volontario dell'Italia al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 1012 , viene fissato, a decorrere dall'anno 1977, in dollari USA 500.000.