Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4469/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente al corso Parte_1
TT NU 84 (CF. ) difeso dall'avv. MANUTI FRANCESCO C.F._1
PAOLO ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIOTTI Controparte_1 P.IVA_1
ISABELLA
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbali in atti, chiedendo:
PER PARTE ATTRICE:
1) Accertare e dichiarare che il fondo di mq.
1.906 coincidente con la p.lla 544 del foglio 87 del
Catasto terreni relativo all'agro di è stato, fino alla sopravvenienza dell'esproprio n°33/2000 CP_1
del Comune di , di proprietà esclusiva del sig. deceduto in data 2 luglio CP_1 Persona_1
2005, e che, quindi, al coerede odierno attore competono tutti i diritti sia indennitari sia risarcitori derivanti dall'espropriazione de qua.
pagina 1 di 7
Finanze, Cassa Depositi, a disposizione dell'attore medesimo - dell'indennità di esproprio nella misura del “giusto prezzo” di €565.110,00, (così valutato all'epoca di notifica del correlato decreto), ovvero di quell'altra provata all'esito dell'istruzione processuale, maggiorata in ogni caso di rivalutazione monetaria ed interessi.
3) Condannare l'ente convenuto al risarcimento del danno derivante dal suo comportamento colposo per l'inesatta identificazione del proprietario del fondo nella misura di €57.000,00# in favore dell'attore, ovvero di quell'altra provata all'esito dell'istruzione processuale, maggiorata in ogni caso di rivalutazione monetaria ed interessi.
4) Condannare l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore - oppure al versamento presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa Depositi, a disposizione dell'attore medesimo - dell'indennità di occupazione nella misura di €149.480,00 ovvero di quell'altra provata all'esito dell'istruzione processuale, maggiorata in ogni caso di rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza da ciascuna annualità al saldo.
5) Ribadita, per il resto, la rinuncia ad ogni domanda connessa alla particella 1323.
6) Rinuncia all'integrazione di c.t.u.
7) Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dell'avvocato.
PER PARTE CONVENUTA: in linea preliminare di rito:
- dichiarare la competenza della Corte di Appello di Bari sulla domanda di determinazione giudiziale della indennità di espropriazione e di occupazione legittima (p.lla n. 544, del fg. n. 87, del catasto terreni) per le ragioni indicate;
di merito:
- dichiarare la prescrizione del credito per l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima, nonché delle azioni di determinazione giudiziale delle stesse indennità, di esproprio e di legittima occupazione, in relazione alla p.lla n. 544, del fg. 87, di mq. 1906, del catasto terreni di , per le CP_1
ragioni indicate;
pagina 2 di 7 - dichiarare la prescrizione del credito risarcitorio di € 57.000,00 relativo alla stessa particella n. 544, del fg. 87, per le ragioni indicate sub 5.A.a della conclusionale;
- accertare e dichiarare la rinuncia dell'attore ad ogni richiesta in relazione alla particella n. 1323, del fg. 87, di mq. 461, del catasto terreni di , CP_1
nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte dall'attuale istante;
in subordine:
- accertare che il valore venale dei suoli, compresi nella particella n.544 del fg. 87, del catasto terreni di , non è superiore a € 75,00 al mq.; CP_1
- condannare in ogni caso alle spese e competenze di lite.
Motivi della decisione
Con atto di citazione, notificato alla amministrazione in data 26.7.2018, l'attore conveniva in giudizio il al fine di sentirlo condannare al pagamento della giusta indennità di espropriazione Controparte_1
e di occupazione legittima, in relazione al suolo di mq. 1906, censito nella particella n. 544, del fg. di mappa 87, del catasto terreni. Inoltre, l'attore chiedeva la restituzione del suolo o, in subordine, il risarcimento del danno, per l'occupazione usurpativa operata in suo danno in relazione alla particella n.
1323, del fg. 87, di mq. 461, del catasto terreni. Infine, era spiegata ulteriore domanda di risarcimento del danno sia in relazione alla particella n. 544 e sia per quella n. 1323.
A sostegno della propria pretesa premetteva l'attore di essere proprietario dei suoli oggetto di causa, in via ereditaria, per averli acquisiti per successione dal relativo padre e, in merito ai quali, la pubblica autorità aveva, per quello ricadente nella particella n. 544, acquisto la proprietà per legittimo procedimento ablatorio, anche se portato a termine nei confronti di soggetto diverso dal proprietario effettivo ovvero nei confronti di quello risultante catastalmente. Per il secondo suolo, censito nella particella n. 1323, si prospettava, nell'atto introduttivo del giudizio, la fattispecie della occupazione usurpativa, per essere stato il medesimo oggetto di apprensione, da parte della pubblica amministrazione, con comportamenti meramente materiali e, quindi, sine titulo, salo poi rinunciare in corso del giudizio alla relativa domanda.
Si costituiva in giudizio l'ente locale e chiedeva il rigetto delle plurime domande azionate, eccependo, in linea preliminare di rito, il difetto di competenza del Tribunale adito, per le domande di determinazione giudiziale della indennità di espropriazione e di occupazione, rientranti nella competenza funzionale della Corte di Appello.
pagina 3 di 7 In linea preliminare di merito, l'ente pubblico eccepiva la prescrizione del credito, azionato in sede giurisdizionale, in relazione ai suoli relativi alla particella n. 544, del fg. 87, del catasto terreni e, in via gradata, per la particella n. 1323, del fg. 87, del catasto terreni di , l'usucapione dei suoli in essa CP_1
censiti.
Infine, era chiesto il rigetto della domanda e, in via gradata, l'amministrazione chiedeva che l'eventuale credito dell'istante fosse determinato in € 75,00 al mq..
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Ciò premesso, preliminarmente, occorre rilevare che l'attore ha rinunciato a tutti i diritti indennitari e risarcitori rivendicati in relazione alla particella 1323, in conseguenza dell'accertamento effettuato dal c.t.u.
Il consulente tecnico, infatti, in relazione alla particella n. 1323, del fg. 87, ha accertato che sia l'attore che il suo dante causa non sono stati, né lo sono attualmente, proprietari di detta particella, poiché, in data 5.11.1979, con atto per notar (repertorio n. 45948), i suoli in essa confluiti sono stati Per_2
alienati da (tramite procura al sig. ) alla Cooperativa il Giglio di Parte_2 Testimone_1
LE (cfr. relazione peritale pagg. 35 e 82).
La rinuncia a tutti i diritti indennitari e risarcitori rivendicati in relazione alla particella 1323, in conseguenza dell'accertamento effettuato dal c.t.u., comporta la cessazione della materia del contenere in relazione alle domande formulate dall'attore in ordine alla particella 1323.
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Passando ad esaminare le domande indennitarie e risarcitorie formulate dall'attore in relazione alle particelle 544, le stesse non sono meritevoli di accoglimento, ciò consente, di soprassedere, per il principio della ragione più liquida, sulle questioni preliminari sollevate da parte convenuta, compresa l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito per le domande di determinazione giudiziale della indennità di espropriazione e di occupazione,
L'attore, infatti, rivendica il diritto all'indennità di occupazione ed al risarcimento del danno quale effetto del comportamento colposo dell'espropriante per non aver apprestato la normale diligenza nell'identificazione del titolare del diritto di credito.
Invero, come emerso dalla consulenza tecnica, la particella 544 , pur essendo catastalmente intestata a
, deve considerarsi di proprietà di padre dell'attore. Parte_2 Persona_1
La circostanza non rende illegittimo l'operato della pubblica amministrazione: infatti, in base alla disciplina applicabile ratione temporis (art. 10 della l. n. 865/71), le amministrazioni legittimate a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano una relazione esplicativa dell'opera e dell'intervento di realizzare corredata dalle mappe catastali su cui sono individuate le aree pagina 4 di 7 da espropriare e l'elenco di proprietari scritti negli atti catastali ed il sindaco notifica a tali soggetti il deposito della relazione.
Ne deriva che il provvedimento di ablazione reale deve intendersi validamente emesso nei confronti dei proprietari catastali dei beni immobili, oggetto della stessa procedura di esproprio ai sensi dell'art. 10, della l. n. 86571, perché la procedura va iniziata e proseguita nei confronti dei proprietari iscritti nei registri immobiliari, in favore dei quali, pertanto, dev'essere effettuato il pagamento delle dovute indennità (Cass. n. 4580 del 24/02/2011).
Ciò è confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale : “la procedura espropriativa prevista dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 legittimamente si svolge, per quanto riguarda il soggetto passivo, nei confronti dei proprietari iscritti negli atti catastali (il cui elenco, ai sensi dell'art. 10 legge cit., deve essere allegato a corredo della relazione esplicativa dell'opera da realizzare, mentre, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, la pronuncia del decreto di espropriazione deve essere effettuata "sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art.
10"). Pertanto lo svolgimento dell'espropriazione nei confronti del proprietario catastale e la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo comportano soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima (impedendone il decorso), ma non costituiscono, in particolare, motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo al fine di ottenere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene: infatti l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto (nei confronti del proprietario catastale) e indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, la quale, rispetto al decreto medesimo, avente natura di atto non recettizio, non è nè elemento integrativo, nè requisito di validità, nè condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima, onde la relativa mancanza non impedisce che detto proprietario, nel termine di prescrizione decennale dalla pronuncia dell'indicato decreto (non trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 legge n. 865 del 1971 e 51 legge n. 2359 del 1865, contenenti previsioni di più brevi termini per l'opposizione medesima che postulano l'esistenza di una rituale notificazione del provvedimento ablatorio), possa autonomamente agire per la determinazione dell'indennità afferente alla proprietà da lui acquisita e successivamente espropriata. (Cass. n. 21622 del 15/11/2004).
Nello stesso senso: “lo svolgimento dell'espropriazione nei confronti del proprietario catastale e la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo comportano soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima (impedendone così il decorso), ma non costituiscono motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il
pagina 5 di 7 proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo al fine di ottenere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica sotto la data della pronuncia del decreto anzidetto indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento la quale, rispetto al decreto medesimo, avente natura di atto non recettizio, non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima, onde la relativa mancanza non impedisce che tale proprietario, nel termine di prescrizione decennale dalla pronuncia dell'indicato decreto (non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 19 della legge n. 865 del 1971 e 51 della legge n. 2359 del 1865, contenenti previsioni di più brevi termini per l'opposizione medesima che postulano l'esistenza di una rituale notificazione del provvedimento ablatorio), possa autonomamente agire per la determinazione dell'indennità afferente la proprietà acquisita e successivamente espropriata (Cass. 6 febbraio 1998, n. 1228; Cass. 28 agosto 1998, n. 8580; Cass. 20 novembre 1998, n. 11730; Cass. 27 maggio 1999, n. 311; Cass. 27 dicembre 1999, n. 14587)”
Nel caso in esame il termine prescrizionale decennale , il cui corso ha inizio con l'adozione del decreto di esproprio, deve ritenersi ampiamente decorso.
Infatti,la domanda attorea è stata notificata alla amministrazione in data 26.7.2018, quando il termine di prescrizione decennale era già ampiamente decorso dalla data del decreto di esproprio del 7.7.2000.
Nè rileva la mancata conoscenza del provvedimento da parte del proprietario, in quanto, a prescindere dalla conoscenza legale di quest'ultimo (attese le forme di pubblicità e le variazioni catastali) e dalla conoscenza effettiva per essere stato notiziato della procedura aliunde, un simile fatto non costituisce impedimento al decorrere della prescrizione (Cass. civ., Sez.I, Sentenza, 23/10/2014, n. 22577).
In definitiva deve essere dichiarata la prescrizione del credito per l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima, nonché per risarcimento del danno, con conseguente rigetto della domanda attorea.
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Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di
. Per_1 Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad €. 260.000,00) e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio (studio: €. 2.552,00; introduttiva: €. 1.628,00; istruttoria/trattazione: €.
5.670,00; decisionale: €. 4.253,00, per complessivi €. 14.103,00).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4469/2018 R.G. promossa da (CF. ) contro Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
[...] P.IVA_1
- Dichiara la cessazione della materia del contenere in relazione alle domande formulate dall'attore in ordine alla particella 1323;
- Accerta la prescrizione dei diritti indennitari e risarcitori in relazione alle domande formulate dall'attore in ordine alla particella 544;
- Condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA
[...]
e rimborso forfetario 15 %, se ed in quanto dovuti;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Trani, 01/04/2025 il Giudice
Sandra Moselli
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