Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 254/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. CUSUMANO Parte_1
GIUSEPPINA ALESSIA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. MAZZOLA CP_1
DANIELA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 590/2005 dei 10.01.05 – 15.02.2005, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, con il quale hanno chiesto: “dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di effettuare la relativa annotazione” ed hanno dichiarato “di nulla pretendere
l'una dall'altra, essendo entrambe economicamente autonome ed autosufficienti ed avendo già provveduto in sede di separazione alla divisone di ogni bene, materiale e personale, in comunione”.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 9/04/1992, da , nata a Parte_1
PALERMO il 14/01/1974 e da , nato a [...] il CP_1
19/08/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
12, parte II, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
- 2 - Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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