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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 08/07/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1816/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Buono e Giovanni Murano
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 19.5.2018 al 22.11.2020, giorno CP_1
in cui si era dimessa, esponeva di essere stata assunta dalla convenuta società (che si occupava di assistenza agli anziani) in data 19.05.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed inquadramento nel livello A2 del CCNL Socio – Assistenziale;
di aver svolto mansioni di
“addetta alla pulizia dei locali ed addetta alla pulizie minime e semplici degli ospiti della struttura”
e, sebbene assunta con contratto di lavoro part time al 47,38%, di aver sempre reso una prestazione di lavoro pari alle 42 ore settimanali, avendo osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato di sette ore continuative senza pausa per il pranzo;
deduceva, inoltre, che alla scadenza del termine apposto al contratto il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato. Lamentava, poi, che, decorsi i nove mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, la società convenuta, in spregio a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, non aveva provveduto ad inquadrarla automaticamente nel successivo livello A3 e, conseguentemente, a corrisponderle la retribuzione prevista per tale livello.
Infine, deduceva di aver goduto di sole due settimane di ferie all'anno e di non aver mai ricevuto la tredicesima mensilità e, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (22.10.2020), alcunché a titolo di TFR.
Sulla base di tali premesse, previo accertamento del maggior orario di lavoro osservato e del diritto all'inquadramento automatico nel livello B3, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 36.455, 77, a titolo di differenze retributive per diverso inquadramento, straordinario, ferie, tredicesima mensilità, nonché a titolo di TFR.
La società, sebbene regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 89/2024 del 08.01.2024, ritenuta la prova offerta dalla ricorrente estremamente generica, rigettava il ricorso, nulla disponendo per le spese di lite attesa la contumacia della convenuta.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 03.07.2024, proponeva appello chiedendo la riforma della gravata sentenza. Parte_1
Nonostante la rituale notifica del ricorso in appello, anche in questo grado di giudizio non si costituiva in giudizio la società appellata, della quale va qui dichiarata la convenuta.
Onerata parte appellante alla riformulazione dei conteggi, all'udienza dell'8.7.2025 la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
2. L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti delle ragioni di seguito illustrate.
Con un primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in relazione allo svolgimento di lavoro a tempo pieno, mentre, a suo dire, il materiale probatorio avrebbe consentito di ritenere pienamente raggiunta la prova delle circa 42 ore settimanali prestate dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00.
Il motivo è infondato.
Ebbene, come già affermato dal giudice di prime, non può ritenersi provato, all'esito delle acquisizioni istruttorie, lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo il prospetto orario descritto dalla (che ha allegato di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00) nel Pt_1
suo ricorso introduttivo. Non appaiono, infatti, sufficienti gli esiti della prova orale assunta, nella quale i testi, entrambi soggetti estranei all'organizzazione della struttura, recatisi occasionalmente all'interno della stessa, hanno riferito circostanze generiche e, comunque, in contrasto con le stesse deduzioni attoree.
Inidonee a riscontrare la tesi attorea risultano le dichiarazioni del teste di parte ricorrente Tes_1
il quale, dopo aver genericamente affermato di essersi recato “varie volte” presso la
[...] struttura ove ha lavorato la ricorrente, ha riferito: “…Io in genere alle 7:00 di mattina già la trovavo là. Io andavo anche la sera, qualche volta anche il pomeriggio. Io verso le 14:30 la trovavo ancora lì. Qualche volta l'ho vista anche il pomeriggio…”.
La conoscenza dei fatti di causa da parte del teste risulta smentita dalle stesse dichiarazioni del teste, in quanto contrastanti con le allegazioni di parte ricorrente.
Ed invero, mentre l'istante, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha dedotto di aver lavorato esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 14.00 (cfr. pag. 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c. e in particolare capitolo 6 della richiesta di ammissione della prova per testi;
cfr, altresì, deduzioni di cui alla pag. 4 del ricorso in appello) e come addetta alle pulizie della struttura e degli ospiti (cfr. pag. 2 del ricorso), il teste , invece, non solo ha riferito di averla vista anche di pomeriggio Tes_1
o di aver saputo che l'appellante qualche volta lavorava anche di notte (“…Qualche volta l'ho vista anche il pomeriggio. A volte capitava che andavo la mattina e lei diceva di aver fatto la notte…”), ma addirittura ha dichiarato che la era la responsabile della struttura (“…La signora Pt_1 Per_1
era la responsabile di tutta la struttura, gestiva le visite, mi dava indicazioni di cosa dovevo fare. O il medico di base o medici specialisti privati che visitavano questi anziani prescrivevano delle terapie, io andavo dalla ricorrente per capire cosa dovevo fare…”), salvo poi ulteriormente smentirsi allorquando ha affermato che la responsabile di struttura “…si chiamava
[...]
”. Inoltre, sempre in contrasto con le deduzioni attoree, ha riferito che la ricorrente Parte_2
lavorava lì già dal 2015, 2016.
Dunque, la frequenza sporadica da parte del teste e, comunque e soprattutto, l'evidente Tes_1
contrasto tra le sue dichiarazioni e le stesse allegazioni di parte ricorrente non consentono di attingere alla deposizione del per l'accertamento dei fatti oggetto di causa. Tes_1
Neppure appare idoneo a provare quanto dedotto da parte appellante il contenuto della dichiarazione del teste che ha riferito: Testimone_2
ADR Conosco la ricorrente perché lavoravo nella officina Motori Marini vicino alla struttura a
Pozzuoli in Via Luciano dove la ricorrente lavorava. Io ho lavorato in questa officina dal 2017 al
2022. Io sono un meccanico. L'ingresso della struttura è vicino alla mia officina. Talvolta ho riparato anche l'auto della ricorrente, una Micra di colore azzurrino. In questa occasione ho conosciuto la ricorrente.
ADR La ricorrente era responsabile della struttura.
ADR Spesso mi sono recato all'interno della struttura per prendere le chiavi dell'auto. Ho visto la ricorrente dirigere la struttura. Sapevo che dirigeva e sono stato a contatto con la ricorrente.
Dirigeva i pazienti e il resto del personale della struttura, per esempio infermieri o altre persone che lavoravano là.
ADR La signora mi ha detto che dirigeva la struttura, non so se al di sopra della signora c'era qualcun altro, io non ho mai parlato con nessun altro.
ADR Ho riparato solo la macchina della signora, non di altro personale.
ADR Io lavoravo dalle 7:00 del mattino alle 17:00, dal lunedì al sabato. La signora entrava alle
7:00 anche il sabato se non sbaglio, ma comunque tutti i giorni. La vedevo alle 14:00, alle 15:00, alle 16:00, qualche volta mi è capitato di vederla anche il pomeriggio dalle 16:00. Dalle 17:00 andavo via perché l'officina chiudeva.
ADR Ho incontrato la signora tra il 2018 e il 2022.
Anche per il teste è evidente il contrasto con le allegazioni di parte ricorrente quanto a Tes_2
mansioni, orario e periodo lavorativo.
Dunque, la prova testimoniale raccolta in primo grado non può ritenersi idonea a provare la sussistenza del diritto invocato, poiché le dichiarazioni dei testi escussi, per l'estraneità dei predetti rispetto alla struttura e, soprattutto, per l'evidente contrasto con le allegazioni attoree, sono assolutamente inadeguate a fondare un giudizio di accertamento dell'esistenza e della quantità del lavoro prestato ulteriore rispetto a quello già oggetto di retribuzione.
È più che consolidata la giurisprudenza di legittimità in argomento che insegna come “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.” (Cass 4076/18); a conferma di un solido orientamento - che prevede una prova rigorosa del maggior quantitativo di lavoro prestato - si può richiamare anche pronuncia meno recente che afferma come “E' onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare a un'inversione dell'onere della prova" (Cass. 3194/09).
Alle stesse conclusioni si perviene anche per la richiesta indennità sostitutiva delle ferie.
Non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie e, dunque, l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956; Cass. lav.
3.12.2004 n. 22751), ma sul punto alcunché si ricava dal ricorso introduttivo del giudizio e dalla prova testimoniale raccolta in primo grado.
3. Al contrario, meritano accoglimento il motivo di gravame con il quale parte appellante lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale della domanda di accertamento del corretto inquadramento contrattuale, ovvero del diritto al passaggio automatico dal livello A2 al livello A3 dopo un periodo lavorativo di nove mesi, come previsto dalla contrattazione collettiva, ed altresì quello con il quale si duole della mancata condanna della datrice di lavoro al pagamento delle tredicesime mensilità e del TFR, che la lavoratrice sosteneva di non aver mai ricevuto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha totalmente omesso di esaminare le domande avanzate dalla ricorrente di differenze retributive in virtù del diritto al superiore inquadramento e di pagamento integrale di tredicesima mensilità e TFR (pagamento in relazione al quale nulla è stato provato dalla datrice di lavoro, gravata del relativo onere, rimasta contumace in primo grado), domande che a giudizio di questa Corte sono fondate e vanno accolte.
Orbene, quanto alle differenze retributive conseguenti alla maturazione del diritto al superiore inquadramento, è documentato che l'odierna appellante sia stata assunta il 19.05.2018 con inquadramento nel livello A2 del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali, con contratto part time al
47,38% (cfr. lettera di assunzione e buste paga).
È altresì documentato che il rapporto di lavoro, sorto inizialmente a termine (con scadenza
31.05.2019), sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risulta dalle allegate buste paga.
Tanto premesso, in punto di diritto deve osservarsi che l'art. 39 del CCNL testualmente afferma che “Il personale neoassunto è inquadrato nella posizione economica A2 e, dopo un periodo di 9 mesi di permanenza nella posizione A2, passa automaticamente alla posizione economica A3”.
Dal tenore letterale della disposizione risulta evidente che la norma contrattuale prevede un passaggio automatico al trascorrere dei 9 mesi di permanenza nella posizione A2.
Pertanto, essendo stata la ricorrente assunta in data 19.05.2018 ed inquadrata in A2, a partire dal
19.02.2019 ha maturato il diritto al passaggio automatico nel successivo livello, ovvero A3, e alle relative differenze retributive.
Questa Corte con ordinanza del 3.06.2025 ha onerato parte appellante alla riformulazione dei conteggi, sulla base della sussistenza di un rapporto di lavoro part time al 47,38%, con inquadramento nel livello A2 fino al 19.02.2019 e nel livello A3 fino al 22.10.2020 (data di risoluzione del rapporto di lavoro), conteggi relativi alle differenze retributive tra i due livelli di inquadramento, nonché alle tredicesime mensilità e al TFR, il cui avvenuto pagamento non è stato provato da parte della datrice di lavoro (rimasta contumace) su cui ricadeva l'onere della prova.
All'esito del conteggio depositato dall'appellante, correttamente formulato secondo le indicazioni fornite dal Collegio, è risultato un credito in favore dell'appellante pari ad euro 2.798,73.
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in riforma parziale della gravata sentenza, la società appellata va condannata al pagamento in favore dell'odierna appellante della complessiva somma di euro 2.798,73, di cui euro 1.152,18 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole voci fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, le spese del doppio grado sono compensate per la metà, mentre per la restante altra metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'odierna appellante della complessiva somma di euro 2.798,73, di cui euro 1.152,18 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole voci fino al soddisfo;
b) rigetta per il resto l'appello;
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado in ragione di un mezzo e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della residua parte, che liquida in euro
1.000,00 per il primo grado e in euro 950,00 per il presente grado, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, l'8.07.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 08/07/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1816/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Buono e Giovanni Murano
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 19.5.2018 al 22.11.2020, giorno CP_1
in cui si era dimessa, esponeva di essere stata assunta dalla convenuta società (che si occupava di assistenza agli anziani) in data 19.05.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed inquadramento nel livello A2 del CCNL Socio – Assistenziale;
di aver svolto mansioni di
“addetta alla pulizia dei locali ed addetta alla pulizie minime e semplici degli ospiti della struttura”
e, sebbene assunta con contratto di lavoro part time al 47,38%, di aver sempre reso una prestazione di lavoro pari alle 42 ore settimanali, avendo osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato di sette ore continuative senza pausa per il pranzo;
deduceva, inoltre, che alla scadenza del termine apposto al contratto il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato. Lamentava, poi, che, decorsi i nove mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, la società convenuta, in spregio a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, non aveva provveduto ad inquadrarla automaticamente nel successivo livello A3 e, conseguentemente, a corrisponderle la retribuzione prevista per tale livello.
Infine, deduceva di aver goduto di sole due settimane di ferie all'anno e di non aver mai ricevuto la tredicesima mensilità e, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (22.10.2020), alcunché a titolo di TFR.
Sulla base di tali premesse, previo accertamento del maggior orario di lavoro osservato e del diritto all'inquadramento automatico nel livello B3, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 36.455, 77, a titolo di differenze retributive per diverso inquadramento, straordinario, ferie, tredicesima mensilità, nonché a titolo di TFR.
La società, sebbene regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 89/2024 del 08.01.2024, ritenuta la prova offerta dalla ricorrente estremamente generica, rigettava il ricorso, nulla disponendo per le spese di lite attesa la contumacia della convenuta.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 03.07.2024, proponeva appello chiedendo la riforma della gravata sentenza. Parte_1
Nonostante la rituale notifica del ricorso in appello, anche in questo grado di giudizio non si costituiva in giudizio la società appellata, della quale va qui dichiarata la convenuta.
Onerata parte appellante alla riformulazione dei conteggi, all'udienza dell'8.7.2025 la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
2. L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti delle ragioni di seguito illustrate.
Con un primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in relazione allo svolgimento di lavoro a tempo pieno, mentre, a suo dire, il materiale probatorio avrebbe consentito di ritenere pienamente raggiunta la prova delle circa 42 ore settimanali prestate dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00.
Il motivo è infondato.
Ebbene, come già affermato dal giudice di prime, non può ritenersi provato, all'esito delle acquisizioni istruttorie, lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo il prospetto orario descritto dalla (che ha allegato di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00) nel Pt_1
suo ricorso introduttivo. Non appaiono, infatti, sufficienti gli esiti della prova orale assunta, nella quale i testi, entrambi soggetti estranei all'organizzazione della struttura, recatisi occasionalmente all'interno della stessa, hanno riferito circostanze generiche e, comunque, in contrasto con le stesse deduzioni attoree.
Inidonee a riscontrare la tesi attorea risultano le dichiarazioni del teste di parte ricorrente Tes_1
il quale, dopo aver genericamente affermato di essersi recato “varie volte” presso la
[...] struttura ove ha lavorato la ricorrente, ha riferito: “…Io in genere alle 7:00 di mattina già la trovavo là. Io andavo anche la sera, qualche volta anche il pomeriggio. Io verso le 14:30 la trovavo ancora lì. Qualche volta l'ho vista anche il pomeriggio…”.
La conoscenza dei fatti di causa da parte del teste risulta smentita dalle stesse dichiarazioni del teste, in quanto contrastanti con le allegazioni di parte ricorrente.
Ed invero, mentre l'istante, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha dedotto di aver lavorato esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 14.00 (cfr. pag. 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c. e in particolare capitolo 6 della richiesta di ammissione della prova per testi;
cfr, altresì, deduzioni di cui alla pag. 4 del ricorso in appello) e come addetta alle pulizie della struttura e degli ospiti (cfr. pag. 2 del ricorso), il teste , invece, non solo ha riferito di averla vista anche di pomeriggio Tes_1
o di aver saputo che l'appellante qualche volta lavorava anche di notte (“…Qualche volta l'ho vista anche il pomeriggio. A volte capitava che andavo la mattina e lei diceva di aver fatto la notte…”), ma addirittura ha dichiarato che la era la responsabile della struttura (“…La signora Pt_1 Per_1
era la responsabile di tutta la struttura, gestiva le visite, mi dava indicazioni di cosa dovevo fare. O il medico di base o medici specialisti privati che visitavano questi anziani prescrivevano delle terapie, io andavo dalla ricorrente per capire cosa dovevo fare…”), salvo poi ulteriormente smentirsi allorquando ha affermato che la responsabile di struttura “…si chiamava
[...]
”. Inoltre, sempre in contrasto con le deduzioni attoree, ha riferito che la ricorrente Parte_2
lavorava lì già dal 2015, 2016.
Dunque, la frequenza sporadica da parte del teste e, comunque e soprattutto, l'evidente Tes_1
contrasto tra le sue dichiarazioni e le stesse allegazioni di parte ricorrente non consentono di attingere alla deposizione del per l'accertamento dei fatti oggetto di causa. Tes_1
Neppure appare idoneo a provare quanto dedotto da parte appellante il contenuto della dichiarazione del teste che ha riferito: Testimone_2
ADR Conosco la ricorrente perché lavoravo nella officina Motori Marini vicino alla struttura a
Pozzuoli in Via Luciano dove la ricorrente lavorava. Io ho lavorato in questa officina dal 2017 al
2022. Io sono un meccanico. L'ingresso della struttura è vicino alla mia officina. Talvolta ho riparato anche l'auto della ricorrente, una Micra di colore azzurrino. In questa occasione ho conosciuto la ricorrente.
ADR La ricorrente era responsabile della struttura.
ADR Spesso mi sono recato all'interno della struttura per prendere le chiavi dell'auto. Ho visto la ricorrente dirigere la struttura. Sapevo che dirigeva e sono stato a contatto con la ricorrente.
Dirigeva i pazienti e il resto del personale della struttura, per esempio infermieri o altre persone che lavoravano là.
ADR La signora mi ha detto che dirigeva la struttura, non so se al di sopra della signora c'era qualcun altro, io non ho mai parlato con nessun altro.
ADR Ho riparato solo la macchina della signora, non di altro personale.
ADR Io lavoravo dalle 7:00 del mattino alle 17:00, dal lunedì al sabato. La signora entrava alle
7:00 anche il sabato se non sbaglio, ma comunque tutti i giorni. La vedevo alle 14:00, alle 15:00, alle 16:00, qualche volta mi è capitato di vederla anche il pomeriggio dalle 16:00. Dalle 17:00 andavo via perché l'officina chiudeva.
ADR Ho incontrato la signora tra il 2018 e il 2022.
Anche per il teste è evidente il contrasto con le allegazioni di parte ricorrente quanto a Tes_2
mansioni, orario e periodo lavorativo.
Dunque, la prova testimoniale raccolta in primo grado non può ritenersi idonea a provare la sussistenza del diritto invocato, poiché le dichiarazioni dei testi escussi, per l'estraneità dei predetti rispetto alla struttura e, soprattutto, per l'evidente contrasto con le allegazioni attoree, sono assolutamente inadeguate a fondare un giudizio di accertamento dell'esistenza e della quantità del lavoro prestato ulteriore rispetto a quello già oggetto di retribuzione.
È più che consolidata la giurisprudenza di legittimità in argomento che insegna come “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.” (Cass 4076/18); a conferma di un solido orientamento - che prevede una prova rigorosa del maggior quantitativo di lavoro prestato - si può richiamare anche pronuncia meno recente che afferma come “E' onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare a un'inversione dell'onere della prova" (Cass. 3194/09).
Alle stesse conclusioni si perviene anche per la richiesta indennità sostitutiva delle ferie.
Non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie e, dunque, l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956; Cass. lav.
3.12.2004 n. 22751), ma sul punto alcunché si ricava dal ricorso introduttivo del giudizio e dalla prova testimoniale raccolta in primo grado.
3. Al contrario, meritano accoglimento il motivo di gravame con il quale parte appellante lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale della domanda di accertamento del corretto inquadramento contrattuale, ovvero del diritto al passaggio automatico dal livello A2 al livello A3 dopo un periodo lavorativo di nove mesi, come previsto dalla contrattazione collettiva, ed altresì quello con il quale si duole della mancata condanna della datrice di lavoro al pagamento delle tredicesime mensilità e del TFR, che la lavoratrice sosteneva di non aver mai ricevuto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha totalmente omesso di esaminare le domande avanzate dalla ricorrente di differenze retributive in virtù del diritto al superiore inquadramento e di pagamento integrale di tredicesima mensilità e TFR (pagamento in relazione al quale nulla è stato provato dalla datrice di lavoro, gravata del relativo onere, rimasta contumace in primo grado), domande che a giudizio di questa Corte sono fondate e vanno accolte.
Orbene, quanto alle differenze retributive conseguenti alla maturazione del diritto al superiore inquadramento, è documentato che l'odierna appellante sia stata assunta il 19.05.2018 con inquadramento nel livello A2 del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali, con contratto part time al
47,38% (cfr. lettera di assunzione e buste paga).
È altresì documentato che il rapporto di lavoro, sorto inizialmente a termine (con scadenza
31.05.2019), sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risulta dalle allegate buste paga.
Tanto premesso, in punto di diritto deve osservarsi che l'art. 39 del CCNL testualmente afferma che “Il personale neoassunto è inquadrato nella posizione economica A2 e, dopo un periodo di 9 mesi di permanenza nella posizione A2, passa automaticamente alla posizione economica A3”.
Dal tenore letterale della disposizione risulta evidente che la norma contrattuale prevede un passaggio automatico al trascorrere dei 9 mesi di permanenza nella posizione A2.
Pertanto, essendo stata la ricorrente assunta in data 19.05.2018 ed inquadrata in A2, a partire dal
19.02.2019 ha maturato il diritto al passaggio automatico nel successivo livello, ovvero A3, e alle relative differenze retributive.
Questa Corte con ordinanza del 3.06.2025 ha onerato parte appellante alla riformulazione dei conteggi, sulla base della sussistenza di un rapporto di lavoro part time al 47,38%, con inquadramento nel livello A2 fino al 19.02.2019 e nel livello A3 fino al 22.10.2020 (data di risoluzione del rapporto di lavoro), conteggi relativi alle differenze retributive tra i due livelli di inquadramento, nonché alle tredicesime mensilità e al TFR, il cui avvenuto pagamento non è stato provato da parte della datrice di lavoro (rimasta contumace) su cui ricadeva l'onere della prova.
All'esito del conteggio depositato dall'appellante, correttamente formulato secondo le indicazioni fornite dal Collegio, è risultato un credito in favore dell'appellante pari ad euro 2.798,73.
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in riforma parziale della gravata sentenza, la società appellata va condannata al pagamento in favore dell'odierna appellante della complessiva somma di euro 2.798,73, di cui euro 1.152,18 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole voci fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, le spese del doppio grado sono compensate per la metà, mentre per la restante altra metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'odierna appellante della complessiva somma di euro 2.798,73, di cui euro 1.152,18 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole voci fino al soddisfo;
b) rigetta per il resto l'appello;
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado in ragione di un mezzo e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della residua parte, che liquida in euro
1.000,00 per il primo grado e in euro 950,00 per il presente grado, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, l'8.07.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone