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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DAVIDE Parte_1 C.F._1
BARBUTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Barga (LU), frazione Fornaci di Barga, via Alcide De Gasperi s.n.c., giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FABIO QUINTAVALLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Barga (LU), via Roma n. 7, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., prevedendo che le decisioni di maggiore interesse
(quali istruzione, salute, attività sportive ed educative) siano prese congiuntamente da entrambi i genitori.
2. Stabilire il collocamento prevalente delle due figlie minori presso la madre, Sig.ra Parte_1 presso la sua residenza in via Pietro Funai n° 110/D, Barga (LU).
3. Regolamentare il diritto di visita e di frequentazione del padre, Sig. con le Parte_2 due figlie minori secondo le seguenti modalità:
1 - Il mercoledì dall'uscita della scuola fino a dopo cena entro e, comunque, non oltre le ore 21:30.
- Il venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21:30 e con eventuale pernottamento.
- Il sabato fino all'ora di cena o dopo cena, fino alle ore 21:30, dato che la madre il venerdì ed il sabato lavora sia la mattina che il pomeriggio.
- Durante le vacanze natalizie il giorno del 24.12 o del 25.12, del 31.12 o del 01.01 e del 05.06 o del
06.01 alternato di anno in anno e durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o della Pasquetta sempre alternando l'uno all'altro di anno in anno.
- Durante le vacanze estive anche quindici giorni di fila o due settimane separate.
4. Determinare il contributo al mantenimento delle minori come segue:
- Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
250,00 per ciascuna figlia (totali € 500,00 mensili) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra l cui IBAN la stessa si obbliga a comunicare al signor Pt_1
Parte_2
- Le spese straordinarie relative a istruzione (iscrizione a scuole o corsi particolari), salute (cure mediche non coperte dal SSN), e attività sportive o ludico-educative siano ripartite nella misura del
50% per ciascun genitore, previa concertazione e documentazione, come da protocollo del Tribunale di Lucca che deve intendersi qui integralmente trascritto.
- L'assegno unico familiare sarà percepito al 100% dalla signora . Parte_1
5. Disporre ogni ulteriore provvedimento utile a garantire il benessere psicofisico delle figlie minori
e a prevenire situazioni di conflitto genitoriale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_2
e di , nate fuori dal matrimonio (rispettivamente il 17/12/2013 e il 12/8/2018) - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
2 trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DAVIDE Parte_1 C.F._1
BARBUTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Barga (LU), frazione Fornaci di Barga, via Alcide De Gasperi s.n.c., giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FABIO QUINTAVALLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Barga (LU), via Roma n. 7, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e a Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., prevedendo che le decisioni di maggiore interesse
(quali istruzione, salute, attività sportive ed educative) siano prese congiuntamente da entrambi i genitori.
2. Stabilire il collocamento prevalente delle due figlie minori presso la madre, Sig.ra Parte_1 presso la sua residenza in via Pietro Funai n° 110/D, Barga (LU).
3. Regolamentare il diritto di visita e di frequentazione del padre, Sig. con le Parte_2 due figlie minori secondo le seguenti modalità:
1 - Il mercoledì dall'uscita della scuola fino a dopo cena entro e, comunque, non oltre le ore 21:30.
- Il venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21:30 e con eventuale pernottamento.
- Il sabato fino all'ora di cena o dopo cena, fino alle ore 21:30, dato che la madre il venerdì ed il sabato lavora sia la mattina che il pomeriggio.
- Durante le vacanze natalizie il giorno del 24.12 o del 25.12, del 31.12 o del 01.01 e del 05.06 o del
06.01 alternato di anno in anno e durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o della Pasquetta sempre alternando l'uno all'altro di anno in anno.
- Durante le vacanze estive anche quindici giorni di fila o due settimane separate.
4. Determinare il contributo al mantenimento delle minori come segue:
- Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
250,00 per ciascuna figlia (totali € 500,00 mensili) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra l cui IBAN la stessa si obbliga a comunicare al signor Pt_1
Parte_2
- Le spese straordinarie relative a istruzione (iscrizione a scuole o corsi particolari), salute (cure mediche non coperte dal SSN), e attività sportive o ludico-educative siano ripartite nella misura del
50% per ciascun genitore, previa concertazione e documentazione, come da protocollo del Tribunale di Lucca che deve intendersi qui integralmente trascritto.
- L'assegno unico familiare sarà percepito al 100% dalla signora . Parte_1
5. Disporre ogni ulteriore provvedimento utile a garantire il benessere psicofisico delle figlie minori
e a prevenire situazioni di conflitto genitoriale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_2
e di , nate fuori dal matrimonio (rispettivamente il 17/12/2013 e il 12/8/2018) - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
2 trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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