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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 222 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. DI PENTIMA MARIA GABRIELLA e dall'avv. ZOLI PAOLO con ricorso depositato in data 30/01/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nata a [...] in data [...] Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: (1) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in Per_1 via condivisa la responsabilità genitoriale, curandone educazione ed istruzione, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte dal singolo genitore;
(2) la casa familiare, sita in Forlì, via Vicolo Traversa n.1, di proprietà del SI.
rimarrà a quest'ultimo; CP_1
(3) la figlia minore continuerà ad essere collocata ed a risiedere presso la madre, nell'abitazione da lei condotta in locazione sita in Forlì (FC), viale Roma n.181; (4) i genitori concordano le modalità e i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, nonché le altre condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti personali con la minore, come precisamente descritto ai paragrafi da 9) a 17) contenuti in premessa1; (5) il SI. verserà alla SI.ra , in via anticipata entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 450,00, rivalutabile annualmente, nonché il 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche e straordinarie in genere, dunque ricreative -sportive e/o di svago, con espresso richiamo alle previsioni contenute in Protocollo adottato dal Tribunale di Forlì in data 27 luglio 2016, da concordarsi preventivamente tra le parti;
Eventuali spese per baby sitter saranno a carico del genitore che ne ravvisi la necessità in relazione ai propri impegni lavorativi;
(6) l'assegno unico continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla SI.ra
[...]
, con espressa previsione che il contributo di euro 450,00 dovuto dal SI. Pt_1 si ridurrà ad euro 350,00 dal momento in cui l'importo corrisposto da CP_1 parte di alla beneficiaria garantirà, unitamente all'importo di euro 350,00 CP_2
giorni della settimana, con i genitori che giornalmente si avvicendano, fino al venerdì, quando la madre andrà a Per_ prendere da scuola alle 16,30;
10. i genitori trascorreranno con la figlia fine settimana alternati e, precisamente, nei fine settimana in cui la madre sarà in compagnia della figlia, rimarrà con la stessa dal venerdì pomeriggio fino alla domenica ore 18,30, mentre nei Per_ fine settimana in cui sarà in compagnia del padre quest'ultimo rimarrà con la stessa alternativamente, in un fine settimana dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, allorchè avrà cura di accompagnarla a scuola, e nell'altro fine settimana dal sabato mattina alle 11sempre fino al lunedì; le parti si impegnano a concordare prima dell'inizio di ogni mese tale alternanza;
Pt_ Per_
11. le parti sono d'accordo che, allorchè potrà accompagnare alla scuola materna il lunedì, compatibilmente con il proprio orario di lavoro, che attualmente glielo impedisce dovendo uscire da casa molto presto, la figlia rimarrà presso la madre, nei fine settimana a lei assegnati, la domenica sera e la stessa provvederà ad accompagnarla a scuola il lunedì; Pt_
12. le parti sono d'accordo anche che, nei fine settimana in cui si recherà a Genova in visita ai propri genitori, le Per_ stesse si accorderanno al fine di modificare giorni ed orari di permanenza di presso ciascuno di loro, nel rispetto dei tempi paritetici spettanti;
13. i genitori, infine, trascorreranno con la figlia una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio, ed una settimana durante le vacanze invernali (precisamente ad anni alterni tra i genitori dal
25dicembre mattina al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattino al 7 gennaio allorquando sarà riaccompagnata a scuola); i genitori trascorreranno altresì con la figlia tre giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali, avendo cura di alternare per ciascun anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; le parti sono d'accordo che, allorchè la SI.ra non avrà le ferie dal lavoro nei periodi di cui sopra, potrà recuperare il relativo periodo in altra parte Parte_1 dell'anno, compatibilmente con le possibilità lavorative;
14. le parti sono d'accordo che superati i sei anni di età della minore, ciascuno potrà portarla in vacanza senza limitazioni di distanza né di luoghi, nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore;
Per_
15. le parti concordano, altresì, che il genitore presso la cui abitazione la piccola risiede non possa trasferirsi presso altra provincia, senza il consenso dell'altro genitore, purchè le condizioni contenute nel presente atto, fino ad eventuale sopravvenuta modifica giudiziale/consensuale, siano rispettate;
Per_
16. le parti concordano infine che potrà conoscere eventuali nuovi compagni di entrambi i genitori, solo qualora Per_ il rapporto tra il partner e ciascun genitore sarà consolidato e duraturo, dal momento in cui avrà compiuto
6anni;
17. le parti concordano altresì che le stesse non potranno pubblicare foto della figlia sui social o comunque su Per_ qualunque canale internet, sino a che la stessa non avrà raggiunto la maggiore età, a meno che non sia ritratta di spalle;
2 dovuti dal SI. il raggiungimento della soglia complessiva (assegno unico CP_1
+ mantenimento) di euro 450,00; (7) le parti concordano, relativamente alla spesa legata all'iscrizione di alla Per_1 scuola materna privata, che la stessa sarà sopportata integralmente dal SI. CP_1
[...]
Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero2, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 30/01/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 08/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 9. le parti, fin dal termine della convivenza, hanno continuato ad essere presenti in egual misura nella vita della figlia Per_ ed hanno intenzione di mantenere tale rapporto collaborativo, secondo le modalità ed i tempi di permanenza di Per_ presso ciascuno di loro, così come di seguito si indicano precisamente: il padre accompagnerà alla scuola materna il lunedì mattina mentre la madre la andrà a prendere all'uscita alle 16,30per poi trascorrere con lei l'intera giornata di lunedì fino al martedì mattina, allorchè la riaccompagnerà a scuola e così via, alternativamente per tutti i
1 2 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. DI PENTIMA MARIA GABRIELLA e dall'avv. ZOLI PAOLO con ricorso depositato in data 30/01/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nata a [...] in data [...] Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: (1) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in Per_1 via condivisa la responsabilità genitoriale, curandone educazione ed istruzione, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte dal singolo genitore;
(2) la casa familiare, sita in Forlì, via Vicolo Traversa n.1, di proprietà del SI.
rimarrà a quest'ultimo; CP_1
(3) la figlia minore continuerà ad essere collocata ed a risiedere presso la madre, nell'abitazione da lei condotta in locazione sita in Forlì (FC), viale Roma n.181; (4) i genitori concordano le modalità e i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, nonché le altre condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti personali con la minore, come precisamente descritto ai paragrafi da 9) a 17) contenuti in premessa1; (5) il SI. verserà alla SI.ra , in via anticipata entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di euro 450,00, rivalutabile annualmente, nonché il 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche e straordinarie in genere, dunque ricreative -sportive e/o di svago, con espresso richiamo alle previsioni contenute in Protocollo adottato dal Tribunale di Forlì in data 27 luglio 2016, da concordarsi preventivamente tra le parti;
Eventuali spese per baby sitter saranno a carico del genitore che ne ravvisi la necessità in relazione ai propri impegni lavorativi;
(6) l'assegno unico continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla SI.ra
[...]
, con espressa previsione che il contributo di euro 450,00 dovuto dal SI. Pt_1 si ridurrà ad euro 350,00 dal momento in cui l'importo corrisposto da CP_1 parte di alla beneficiaria garantirà, unitamente all'importo di euro 350,00 CP_2
giorni della settimana, con i genitori che giornalmente si avvicendano, fino al venerdì, quando la madre andrà a Per_ prendere da scuola alle 16,30;
10. i genitori trascorreranno con la figlia fine settimana alternati e, precisamente, nei fine settimana in cui la madre sarà in compagnia della figlia, rimarrà con la stessa dal venerdì pomeriggio fino alla domenica ore 18,30, mentre nei Per_ fine settimana in cui sarà in compagnia del padre quest'ultimo rimarrà con la stessa alternativamente, in un fine settimana dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, allorchè avrà cura di accompagnarla a scuola, e nell'altro fine settimana dal sabato mattina alle 11sempre fino al lunedì; le parti si impegnano a concordare prima dell'inizio di ogni mese tale alternanza;
Pt_ Per_
11. le parti sono d'accordo che, allorchè potrà accompagnare alla scuola materna il lunedì, compatibilmente con il proprio orario di lavoro, che attualmente glielo impedisce dovendo uscire da casa molto presto, la figlia rimarrà presso la madre, nei fine settimana a lei assegnati, la domenica sera e la stessa provvederà ad accompagnarla a scuola il lunedì; Pt_
12. le parti sono d'accordo anche che, nei fine settimana in cui si recherà a Genova in visita ai propri genitori, le Per_ stesse si accorderanno al fine di modificare giorni ed orari di permanenza di presso ciascuno di loro, nel rispetto dei tempi paritetici spettanti;
13. i genitori, infine, trascorreranno con la figlia una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio, ed una settimana durante le vacanze invernali (precisamente ad anni alterni tra i genitori dal
25dicembre mattina al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattino al 7 gennaio allorquando sarà riaccompagnata a scuola); i genitori trascorreranno altresì con la figlia tre giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali, avendo cura di alternare per ciascun anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; le parti sono d'accordo che, allorchè la SI.ra non avrà le ferie dal lavoro nei periodi di cui sopra, potrà recuperare il relativo periodo in altra parte Parte_1 dell'anno, compatibilmente con le possibilità lavorative;
14. le parti sono d'accordo che superati i sei anni di età della minore, ciascuno potrà portarla in vacanza senza limitazioni di distanza né di luoghi, nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascun genitore;
Per_
15. le parti concordano, altresì, che il genitore presso la cui abitazione la piccola risiede non possa trasferirsi presso altra provincia, senza il consenso dell'altro genitore, purchè le condizioni contenute nel presente atto, fino ad eventuale sopravvenuta modifica giudiziale/consensuale, siano rispettate;
Per_
16. le parti concordano infine che potrà conoscere eventuali nuovi compagni di entrambi i genitori, solo qualora Per_ il rapporto tra il partner e ciascun genitore sarà consolidato e duraturo, dal momento in cui avrà compiuto
6anni;
17. le parti concordano altresì che le stesse non potranno pubblicare foto della figlia sui social o comunque su Per_ qualunque canale internet, sino a che la stessa non avrà raggiunto la maggiore età, a meno che non sia ritratta di spalle;
2 dovuti dal SI. il raggiungimento della soglia complessiva (assegno unico CP_1
+ mantenimento) di euro 450,00; (7) le parti concordano, relativamente alla spesa legata all'iscrizione di alla Per_1 scuola materna privata, che la stessa sarà sopportata integralmente dal SI. CP_1
[...]
Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero2, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 30/01/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 08/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 9. le parti, fin dal termine della convivenza, hanno continuato ad essere presenti in egual misura nella vita della figlia Per_ ed hanno intenzione di mantenere tale rapporto collaborativo, secondo le modalità ed i tempi di permanenza di Per_ presso ciascuno di loro, così come di seguito si indicano precisamente: il padre accompagnerà alla scuola materna il lunedì mattina mentre la madre la andrà a prendere all'uscita alle 16,30per poi trascorrere con lei l'intera giornata di lunedì fino al martedì mattina, allorchè la riaccompagnerà a scuola e così via, alternativamente per tutti i
1 2 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)