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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1955/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 28.11.2024 nella causa tra Parte_1
e la parte convenuta , IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. Controparte_1 nonché tempestivamente costituita. Controparte_2
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione all'atto di intimazione n. 09720239042836536/000.
Conclusioni per parte attrice:” Voglia il Tribunale Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento n.
097 2017 0151456511 000 e, conseguentemente, l'estinzione del credito in essa riportato.
Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma dichiarare inammissibile il ricorso e/o rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese processuali”.
pagina1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è inammissibile. Parte_1
Con l'unico motivo sollevato in sede di opposizione oppone Parte_1
l'atto di intimazione n. 097202390428365 36/000 chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del diritto di credito incorporato nella cartella 097 2017
0151456511 000 richiamato nell'atto di intimazione lui notificato.
Emerge dalla documentazione prodotta, come il titolo creditorio a base dell'atto di intimazione sia costituito dalla sentenza n. 11177/2017 (RGNR 4703 2002) del 26.04.2007 data nella quale il Tribunale penale di Roma, condannava alla pena di Parte_1 anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e quelle di consulenza tecnica di ufficio di cui agli allegati modelli di pagamento spese di giustizia,
Va considerato che la sentenza del Tribunale, veniva impugnata, e la Corte di
Appello (sen. II penale n. 4800/2010 del 18.06.2010) la riformava solo sul profilo della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna (negate dal primo giudice); all'esito del rigetto del ricorso in Cassazione (sen n. 2550/2011, depositata in cancelleria il 2.12.2011) la condanna diveniva definitiva con relativo aggravio di spese processuali.
Al fine di procedere all'iscrizione a ruolo del credito de quo, il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Recupero Crediti (Settore Penale) trasmetteva il 16 maggio 2017 la nota
“A” n. 14774/2017 ad la quale, a sua volta, provvedeva alla Controparte_3 relativa iscrizione a ruolo (n. 12527/2017) in data 6 luglio 2017, aprendo la partita di credito n. 17611/2017 relativa per complessivi euro 25.048,09. Ne seguivano una serie di notifiche di successivi atti di intimazione.
In data 30 marzo 2018 l' notificava, pertanto, la Controparte_4 cartella di pagamento n. 097 2017 0151456511 000 (notifica che si perfezionava in data 1 aprile 2018 cui facevano seguito altre notifiche: dell'avviso di intimazione n.
09720199026610940000, datato 11 settembre 2019, dell'avviso di intimazione n.
09720229005401831000 datato 28 luglio 2023, dell'avviso di intimazione di pagamento n.
09720239042836536000 datato 2 novembre 2023.
Premesso quanto evidenziato, l'intimazione di pagamento è l'atto che anticipa l'intenzione dell' di procedere al recupero coattivo degli importi Controparte_5 iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impositivo.
Ai sensi dell'articolo 50 del D.p.r. 602/1973 infatti, se l'esecuzione non è iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione dev'esser preceduta da un avviso dell'agente da effettuarsi con le modalità previste, che contiene l'intimazione ad adempiere entro un termine di cinque giorni.
L'opposizione all'intimazione di pagamento è allora legittima laddove l'atto sia ritenuto viziato da vizi propri, o – come nella fattispecie – da vizi attinenti alla notifica del presupposto, titolo esecutivo o precetto (e quindi della cartella esattoriale): in tale ultimo pagina2 di 3 caso l'opposizione si qualifica come mera opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e dev'esser proposta nel termine di giorni venti Termine che, nella fattispecie non appare rispettato, visto che – ex ore tuo iudico – la notifica dell'atto di intimazione viene a far data 02.11.2023 laddove l'iscrizione a ruolo del presente procedimento in opposizione
è del 09.01.2024.
A monte della decadenza, l'opposizione appare inammissibile.
Ed infatti, l'intimazione non integra un nuovo atto impositivo: ed in base all'art. 19
D.lgs 1992 n. 546 resta sindacabile solo per vizi propri;
quindi, questi ultimi vizi possono esser fatti valere solo con impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta;
cosa che nella fattispecie appare esclusa. Ed infatti occorre prender evidenza della notifica del precedente atto di intimazione in data 11.09.2019 dell'atto di intimazione (notifica effettuata signora auto qualificatasi come addetta Pt_2 alla casa).
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione all'atto di intimazione in quanto la questione della prescrizione del credito, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, è divenuta irretrattabile per mancata impugnazione nel termine della cartella e dei successivi atti di intimazione. (cfr. ordinanza
Corte Cassazione n. 3005 del 7.2.2020).
Ed in ogni caso il termine di prescrizione decennale, considerandosi l'esordio prescrizionale dalla data di pubblicazione della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, appare rispettato.
Alla pronuncia segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di e del , che si quantificano e CP_2 Controparte_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
1955/2024:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta.
b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle Parte_1 parti convenute, rappresentate dalla medesima avvocatura generale dello stato, che quantifica e liquida nella misura di € 5838,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 01/01/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 28.11.2024 nella causa tra Parte_1
e la parte convenuta , IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. Controparte_1 nonché tempestivamente costituita. Controparte_2
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione all'atto di intimazione n. 09720239042836536/000.
Conclusioni per parte attrice:” Voglia il Tribunale Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento n.
097 2017 0151456511 000 e, conseguentemente, l'estinzione del credito in essa riportato.
Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma dichiarare inammissibile il ricorso e/o rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese processuali”.
pagina1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è inammissibile. Parte_1
Con l'unico motivo sollevato in sede di opposizione oppone Parte_1
l'atto di intimazione n. 097202390428365 36/000 chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del diritto di credito incorporato nella cartella 097 2017
0151456511 000 richiamato nell'atto di intimazione lui notificato.
Emerge dalla documentazione prodotta, come il titolo creditorio a base dell'atto di intimazione sia costituito dalla sentenza n. 11177/2017 (RGNR 4703 2002) del 26.04.2007 data nella quale il Tribunale penale di Roma, condannava alla pena di Parte_1 anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e quelle di consulenza tecnica di ufficio di cui agli allegati modelli di pagamento spese di giustizia,
Va considerato che la sentenza del Tribunale, veniva impugnata, e la Corte di
Appello (sen. II penale n. 4800/2010 del 18.06.2010) la riformava solo sul profilo della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna (negate dal primo giudice); all'esito del rigetto del ricorso in Cassazione (sen n. 2550/2011, depositata in cancelleria il 2.12.2011) la condanna diveniva definitiva con relativo aggravio di spese processuali.
Al fine di procedere all'iscrizione a ruolo del credito de quo, il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Recupero Crediti (Settore Penale) trasmetteva il 16 maggio 2017 la nota
“A” n. 14774/2017 ad la quale, a sua volta, provvedeva alla Controparte_3 relativa iscrizione a ruolo (n. 12527/2017) in data 6 luglio 2017, aprendo la partita di credito n. 17611/2017 relativa per complessivi euro 25.048,09. Ne seguivano una serie di notifiche di successivi atti di intimazione.
In data 30 marzo 2018 l' notificava, pertanto, la Controparte_4 cartella di pagamento n. 097 2017 0151456511 000 (notifica che si perfezionava in data 1 aprile 2018 cui facevano seguito altre notifiche: dell'avviso di intimazione n.
09720199026610940000, datato 11 settembre 2019, dell'avviso di intimazione n.
09720229005401831000 datato 28 luglio 2023, dell'avviso di intimazione di pagamento n.
09720239042836536000 datato 2 novembre 2023.
Premesso quanto evidenziato, l'intimazione di pagamento è l'atto che anticipa l'intenzione dell' di procedere al recupero coattivo degli importi Controparte_5 iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impositivo.
Ai sensi dell'articolo 50 del D.p.r. 602/1973 infatti, se l'esecuzione non è iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione dev'esser preceduta da un avviso dell'agente da effettuarsi con le modalità previste, che contiene l'intimazione ad adempiere entro un termine di cinque giorni.
L'opposizione all'intimazione di pagamento è allora legittima laddove l'atto sia ritenuto viziato da vizi propri, o – come nella fattispecie – da vizi attinenti alla notifica del presupposto, titolo esecutivo o precetto (e quindi della cartella esattoriale): in tale ultimo pagina2 di 3 caso l'opposizione si qualifica come mera opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e dev'esser proposta nel termine di giorni venti Termine che, nella fattispecie non appare rispettato, visto che – ex ore tuo iudico – la notifica dell'atto di intimazione viene a far data 02.11.2023 laddove l'iscrizione a ruolo del presente procedimento in opposizione
è del 09.01.2024.
A monte della decadenza, l'opposizione appare inammissibile.
Ed infatti, l'intimazione non integra un nuovo atto impositivo: ed in base all'art. 19
D.lgs 1992 n. 546 resta sindacabile solo per vizi propri;
quindi, questi ultimi vizi possono esser fatti valere solo con impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta;
cosa che nella fattispecie appare esclusa. Ed infatti occorre prender evidenza della notifica del precedente atto di intimazione in data 11.09.2019 dell'atto di intimazione (notifica effettuata signora auto qualificatasi come addetta Pt_2 alla casa).
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione all'atto di intimazione in quanto la questione della prescrizione del credito, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, è divenuta irretrattabile per mancata impugnazione nel termine della cartella e dei successivi atti di intimazione. (cfr. ordinanza
Corte Cassazione n. 3005 del 7.2.2020).
Ed in ogni caso il termine di prescrizione decennale, considerandosi l'esordio prescrizionale dalla data di pubblicazione della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, appare rispettato.
Alla pronuncia segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di e del , che si quantificano e CP_2 Controparte_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
1955/2024:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta.
b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle Parte_1 parti convenute, rappresentate dalla medesima avvocatura generale dello stato, che quantifica e liquida nella misura di € 5838,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 01/01/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3