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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6915 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6915 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETRUCCI LIBERO e dell'avv. PETRUCCI MARCO ( ; C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PETRUCCI LIBERO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DE DOMINICIS TOMMASO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA G. AVEZZANA, 31 00100 ROMA presso il difensore avv. DE DOMINICIS TOMMASO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 18498/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'appellante ha esposto di avere sottoscritto nei confronti della
[...]
– già - una promessa obbligatoria di compravendita Controparte_1 CP_2
mediante la quale l'appellata aveva promesso di alienare l'immobile da edificarsi in
Via di Tor Cervara.
Ha esposto che l'art. 7 del contratto preliminare prevedeva che la consegna dell'immobile sarebbe dovuta avvenire entro 24 mesi dall'inizio dei lavori e comunque entro e non oltre il 30.03.2014.
Ha esposto che il termine non era stato rispettato ed ha concluso chiedendo:
“In via principale: 1) per tutte le ragioni esposte in narrativa accertare e dichiarare
l'inadempimento della e Controparte_3
quindi il legittimo recesso dell'attore dal preliminare di compravendita del 2 aprile
2011; 2) per l'effetto condannare la Controparte_3
alla restituzione della somma di Euro 56.000,00 (pari al doppio della caparra
[...]
confirmatoria); 3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
La ha contestato la domanda Controparte_4
di parte attrice, in particolare producendo una missiva del 17/05/2013 con la quale l'attore aveva manifestato la volontà di proseguire nel contratto anche oltre la data prevista. In via riconvenzionale ha dedotto l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni nascenti dal preliminare.
Ha concluso chiedendo:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: a) dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita inter partes per fatto e colpa del Signor e Parte_1
conseguentemente legittimo il recesso operato dalla con incameramento della CP_3
caparra confirmatoria;
b) alternativamente accertare ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 c.c. l'inadempimento del Signor al contratto preliminare Parte_1
inter partes per i fatti di cui in narrativa, dichiarando risolto il contratto con correlato
2 diritto della ad incamerare la caparra confirmatoria versata. Il tutto con vittoria CP_3
di spese
La domanda dell'attore è stata respinta.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine apposto non fosse essenziale e quindi insussistente il grave inadempimento del convenuto. È stata, invece accolta la domanda riconvenzionale.
Ha impugnato la sentenza l'attore e con l'unico motivo di appello ha contestato l'interpretazione del Tribunale in ordine alla natura non essenziale del termine per l'adempimento.
Ha sostenuto che, anche a non voler interpretare come essenziale il termine per effetto della formula "entro e non oltre", non poteva ignorarsi, come erroneamente aveva fatto il primo giudice, che l'art. 12 del preliminare, rubricato “clausola risolutiva espressa”, dava "facoltà alle parti di considerare risolta di diritto la presente promessa di vendita, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di violazione degli obblighi da esse assunti nella presente promessa di vendita".
Ha esposto di essersi avvalso della clausola risolutiva espressa con apposita lettera raccomandata e che, pertanto, il Tribunale aveva errato nel non accertare l'inadempimento del convenuto.
Né poteva valere, ha sostenuto, al fine di escludere la risoluzione di diritto, la rinuncia contenuta nella missiva 17/05/2013. Ha dedotto che la stessa era irrilevante poiché redatta prima (17/05/2013) dell'avverarsi dell'inadempimento denunciato (30/03/2014)
e quindi irriferibile alla contestazione oggetto del giudizio, emersa successivamente alla sottoscrizione della citata missiva.
Inoltre, essa, ha sostenuto, doveva ritenersi nulla e del tutto priva di effetti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 33 e 36 cod. consumo, sia come rinuncia preventiva, sia come rinuncia tout court.
Ha concluso per l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
3 Con l'unico motivo di appello la parte appellante ha sostenuto che la natura essenziale del termine era desumibile se non dall'espressione “entro e non oltre” dalla presenza della clausola risolutiva espressa che collega la risoluzione agli inadempimenti nascenti dal preliminare.
Il motivo è infondato.
In ordine alla natura non essenziale del termine il ragionamento del Tribunale non è sostanzialmente messo in discussione dall'appellante.
Non è neppure contestato che egli abbia rinunziato ad avvalersi del termine. Sul punto l'appellante deduce unicamente che la sua comunicazione di rinunzia è precedente allo scadere del termine per l'adempimento.
In realtà la volontà dell'appellante viene manifestata in una risposta che questi dà ad una comunicazione della parte appellata che lo metteva al corrente della impossibilità di ottenere prima di una certa data il permesso di costruire. Ne consegue che al momento della risposta contenente l'accettazione del rinvio, l'appellante era consapevole che il termine indicato in contratto non sarebbe stato rispettato.
La parte appellante aveva, quindi, rinunciato espressamente alla facoltà di recedere per il mancato rispetto del termine.
Del tutto inconferente il richiamo all'art. 36 codice consumo posto che il contratto non prevede alcuna clausola di rinuncia al diritto di recesso ma questo è frutto della volontà dell'appellante manifestata nel corso del rapporto.
Quanto alla invocata operatività della clausola risolutiva espressa, deve affermarsi che detta clausola è evidentemente nulla per genericità posto che collega il suo esercizio alla violazione di qualunque delle obbligazioni previste in contratto.
In tal senso Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4796 del 11/03/2016 secondo la quale, la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza
4 dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto e le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato altresì atto che ricorrono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza numero 18498/19 del Tribunale di Roma così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre Iva e Cassa previdenza e rimborso spese generali;
3) dà atto che ricorrono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art. dall'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6915 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETRUCCI LIBERO e dell'avv. PETRUCCI MARCO ( ; C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PETRUCCI LIBERO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DE DOMINICIS TOMMASO, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA G. AVEZZANA, 31 00100 ROMA presso il difensore avv. DE DOMINICIS TOMMASO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 18498/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'appellante ha esposto di avere sottoscritto nei confronti della
[...]
– già - una promessa obbligatoria di compravendita Controparte_1 CP_2
mediante la quale l'appellata aveva promesso di alienare l'immobile da edificarsi in
Via di Tor Cervara.
Ha esposto che l'art. 7 del contratto preliminare prevedeva che la consegna dell'immobile sarebbe dovuta avvenire entro 24 mesi dall'inizio dei lavori e comunque entro e non oltre il 30.03.2014.
Ha esposto che il termine non era stato rispettato ed ha concluso chiedendo:
“In via principale: 1) per tutte le ragioni esposte in narrativa accertare e dichiarare
l'inadempimento della e Controparte_3
quindi il legittimo recesso dell'attore dal preliminare di compravendita del 2 aprile
2011; 2) per l'effetto condannare la Controparte_3
alla restituzione della somma di Euro 56.000,00 (pari al doppio della caparra
[...]
confirmatoria); 3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
La ha contestato la domanda Controparte_4
di parte attrice, in particolare producendo una missiva del 17/05/2013 con la quale l'attore aveva manifestato la volontà di proseguire nel contratto anche oltre la data prevista. In via riconvenzionale ha dedotto l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni nascenti dal preliminare.
Ha concluso chiedendo:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: a) dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita inter partes per fatto e colpa del Signor e Parte_1
conseguentemente legittimo il recesso operato dalla con incameramento della CP_3
caparra confirmatoria;
b) alternativamente accertare ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 c.c. l'inadempimento del Signor al contratto preliminare Parte_1
inter partes per i fatti di cui in narrativa, dichiarando risolto il contratto con correlato
2 diritto della ad incamerare la caparra confirmatoria versata. Il tutto con vittoria CP_3
di spese
La domanda dell'attore è stata respinta.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine apposto non fosse essenziale e quindi insussistente il grave inadempimento del convenuto. È stata, invece accolta la domanda riconvenzionale.
Ha impugnato la sentenza l'attore e con l'unico motivo di appello ha contestato l'interpretazione del Tribunale in ordine alla natura non essenziale del termine per l'adempimento.
Ha sostenuto che, anche a non voler interpretare come essenziale il termine per effetto della formula "entro e non oltre", non poteva ignorarsi, come erroneamente aveva fatto il primo giudice, che l'art. 12 del preliminare, rubricato “clausola risolutiva espressa”, dava "facoltà alle parti di considerare risolta di diritto la presente promessa di vendita, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di violazione degli obblighi da esse assunti nella presente promessa di vendita".
Ha esposto di essersi avvalso della clausola risolutiva espressa con apposita lettera raccomandata e che, pertanto, il Tribunale aveva errato nel non accertare l'inadempimento del convenuto.
Né poteva valere, ha sostenuto, al fine di escludere la risoluzione di diritto, la rinuncia contenuta nella missiva 17/05/2013. Ha dedotto che la stessa era irrilevante poiché redatta prima (17/05/2013) dell'avverarsi dell'inadempimento denunciato (30/03/2014)
e quindi irriferibile alla contestazione oggetto del giudizio, emersa successivamente alla sottoscrizione della citata missiva.
Inoltre, essa, ha sostenuto, doveva ritenersi nulla e del tutto priva di effetti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 33 e 36 cod. consumo, sia come rinuncia preventiva, sia come rinuncia tout court.
Ha concluso per l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
3 Con l'unico motivo di appello la parte appellante ha sostenuto che la natura essenziale del termine era desumibile se non dall'espressione “entro e non oltre” dalla presenza della clausola risolutiva espressa che collega la risoluzione agli inadempimenti nascenti dal preliminare.
Il motivo è infondato.
In ordine alla natura non essenziale del termine il ragionamento del Tribunale non è sostanzialmente messo in discussione dall'appellante.
Non è neppure contestato che egli abbia rinunziato ad avvalersi del termine. Sul punto l'appellante deduce unicamente che la sua comunicazione di rinunzia è precedente allo scadere del termine per l'adempimento.
In realtà la volontà dell'appellante viene manifestata in una risposta che questi dà ad una comunicazione della parte appellata che lo metteva al corrente della impossibilità di ottenere prima di una certa data il permesso di costruire. Ne consegue che al momento della risposta contenente l'accettazione del rinvio, l'appellante era consapevole che il termine indicato in contratto non sarebbe stato rispettato.
La parte appellante aveva, quindi, rinunciato espressamente alla facoltà di recedere per il mancato rispetto del termine.
Del tutto inconferente il richiamo all'art. 36 codice consumo posto che il contratto non prevede alcuna clausola di rinuncia al diritto di recesso ma questo è frutto della volontà dell'appellante manifestata nel corso del rapporto.
Quanto alla invocata operatività della clausola risolutiva espressa, deve affermarsi che detta clausola è evidentemente nulla per genericità posto che collega il suo esercizio alla violazione di qualunque delle obbligazioni previste in contratto.
In tal senso Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4796 del 11/03/2016 secondo la quale, la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza
4 dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto e le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato altresì atto che ricorrono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza numero 18498/19 del Tribunale di Roma così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre Iva e Cassa previdenza e rimborso spese generali;
3) dà atto che ricorrono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art. dall'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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