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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/11/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.AB TA Presidente rel dr. Barbara Fatale Consigliere dr. Ilario Nasso Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1233 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
on l'avv. DEL GIUDICE DESTITO PAOLO Parte_1
appellante
E
[...]
, Controparte_1
appellati non costituiti oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 651/2022 , pubblicata in data 09/06/2022.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 12.9.2022, ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 con la quale il Giudice del Lavoro ha respinto la sua opposizione all'avviso di addebito n. 43920180000571643000, notificato il 13.11.18, recante intimazione al pagamento di somme, a titolo di contributi accertati e dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo contributivo intercorrente dal 1/2011 al 12/2011, per l'importo totale di euro 4079,00, nonché alla pregressa comunicazione di addebito codificata “ .2202.28/04/2017.0060852” avente ad CP_1 oggetto “addebito contribuzione omessa ed accertata con verbale unico di accertamento e notificazione n. VV00001/2015-060-01 del 23.11.2015 della Direzione Territoriale del Lavoro di
. CP_1
2.Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO. 4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non produrre note di discussione (benché sia stato avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 09/12/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia ,
[...] giudice del lavoro, n. 651/2022 , pubblicata in data 09/06/2022 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
La Presidente est.
AB TA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.AB TA Presidente rel dr. Barbara Fatale Consigliere dr. Ilario Nasso Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1233 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
on l'avv. DEL GIUDICE DESTITO PAOLO Parte_1
appellante
E
[...]
, Controparte_1
appellati non costituiti oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 651/2022 , pubblicata in data 09/06/2022.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 12.9.2022, ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 con la quale il Giudice del Lavoro ha respinto la sua opposizione all'avviso di addebito n. 43920180000571643000, notificato il 13.11.18, recante intimazione al pagamento di somme, a titolo di contributi accertati e dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo contributivo intercorrente dal 1/2011 al 12/2011, per l'importo totale di euro 4079,00, nonché alla pregressa comunicazione di addebito codificata “ .2202.28/04/2017.0060852” avente ad CP_1 oggetto “addebito contribuzione omessa ed accertata con verbale unico di accertamento e notificazione n. VV00001/2015-060-01 del 23.11.2015 della Direzione Territoriale del Lavoro di
. CP_1
2.Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO. 4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non produrre note di discussione (benché sia stato avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 09/12/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia ,
[...] giudice del lavoro, n. 651/2022 , pubblicata in data 09/06/2022 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
Così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
La Presidente est.
AB TA