CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE TT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
sentite le conclusioni del .PG LUIGI GIORDANO che si riporta alla. requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 985 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/10/2024, il Gip presso il Tribunale di Milano ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di num .erosi indagati, tra cui LA VI, in i,: c...f,1 relazione ai capi di imputazione provvisoria ascritti/0 (artt. 416 cod. pen., con le aggravanti di cui agli artt. 416 bis 1 cod. pen. e 4 legge n.4/2006), 83 (art. 2 digs.74/2000 con aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen.), 84 e 85 (art. 5 d.lgs. 74/2000 in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA della società IN s.r.l. per l'anno 2021 e 2022), 86 (art. 8 d.lgs. 74/2000 con aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della società IN s.r.l. nel 2021), 87 (art. 5 d.lgs. 74/2000 in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA della società La Telefonica s.r.l. per l'anno 2021), 89 (art. 8 d.lgs. 74/2000 in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte ttzdj=lEttdella società La Telefonica s.r.I.), in relazione all'interposizione di vendite fittizie e sottocosto nel settore del commercio di strumenti elettronici e informatici. Si specifica, in particolare, che al ricorrente si contesta di aver partecipato, nella qualità di co- gestore di fatto della società IN s.r.l. (a cui appartenevano i vertici IO Lo AN e IM PA e il partecipe NZ GI), con ruolo organizzativo, svolgendo funzioni operative e nella qualità di persona di fiducia di un appartenente al clan TA, a un'associazione criminale composta da cinque articolazioni la quale forniva le risorse necessarie per costituire, reperire ed ,utilizzare società missing trader e società buffer, solo formalmente amministrate da amministratori privi di esperienza e gravati da precedenti penali, che erano evasori totali e che erano dedite al compimento di reati fiscali (emissione e utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omesso pagamento ELIVA) e di altri reati (quali truffa, riciclaggio e autoriciclaggio e impiego di capitali). Il Tribunale ha annullato l'ordinanza del 21/10/2024 nei confronti di LA VI per difetto di autonoma valutazione e difetto di motivazione e confermato la misura nei confronti di altri indagati. In data 03/06/2025, il Tribunale di Milano ha disposto nuovamente la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LA VI in relazione a tutti i capi di imputazione a lui contestati OD, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. In data 18/07/2025, il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente il riesame proposto da VI LA e ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato in relazione ai capi di contestazione provvisoria 87, 88 e 89 (concernenti l'attività illecita posta in essere dalla società La Telefonica s.r.I.) per i quali ha disposto la sua formale scarcerazione, mentre ha confermato nel resto l'impugnata ordinanza, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1, cod. pen. contestate per i capi di imputazione provvisoria 1 OD, 83, 84, 85 e 86, concernenti il reato associativo e le violazioni fiscali poste in essere dalla società IN s.r.I., per le quali l'indagato rimane detenuto. 2.Avverso l' ordinanza del 18/07/2025, ricorre per cassazione VI LA, affidando il ricorso a quattro motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione ELart. 416 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della esistenza di una consorteria associativa. Evidenzia di aver sollevato espressamente con memoria difensiva la suddetta questione e che tuttavia la motivazione della ordinanza impugnata non ha affrontato in modo esaustivo il punto, essendo carente il profilo inerente alla sussistenza di una struttura organizzativa stabile, dotata dì adeguato apparato funzionale, finalizzata al compimento di un programma indeterminato di reati. Il giudice a quo ha affermato l'esistenza di un'associazione unitaria, sebbene composta da plurime articolazioni operanti su aree e filiere diverse cooperanti su specifici affari (descritte nei capi di imputazione sub 0A), OB), OC) OD) e 0E). Tuttavia, la collaborazione tra gruppi e società sotto il profilo economico e finanziario e anche la condivisione di canali di comunicazione sono elementi che, lungi dal dare prova ELesistenza di un unico centro ordinante, dotato di stabilità e di un programma indeterminato, evidenziano al più condotte concorsuali. Manca qualunque indizio in ordine all'esistenza di una struttura stabile che trascenda i singoli affari;
piuttosto, si è trattato di prassi operative tra singole ed autonome filiere che occasionalmente collaboravano su specifici affari. Al ricorrente, dunque, può essere contestato un mero concorso di persone, occasionale e non sistematico, nel compihnentb dei reati fine, .non a.vendo partecipato consapevolmente alla realizzazione degli interessi del sodalizio criminoso. Sotto questo profilo, concernente precipuamente la partecipazione del ricorrente al sodalizio, con svolgimento di compiti operativi e del ruolo di cogestore di fatto della società IN s.r.I., il giudice a quo ha enumerato alcuni elementi, quali il coinvolgimento diretto nella vicenda ELAM di cassa della società IN s.r.I., la disponibilità di un trAb, dispositivo criptato, la partecipazione ad 4ncontro in data 15/10/2021, la messa a disposizione della propria abitazione per altri incontri con i sodali. Tuttavia, precisa il ricorrente, l'essere addetto ad operare al computer della società o l'aver partecipato, in un'unica occasione ad un incontro, o il coinvolgimento •nell' affare ELAM di cassa della IN s.r.l. e al recupero della somma mancante anche mediante altre società buffer o missing trader, costituiscono elementi neutri che non indiziano in modo univoco l'affectio societatis, il vincolo stabile tipico ELassociazionef la sussistenza di una struttura organizzata e il perseguimento di un programma indefinito di reati, ma viceversa, come detto, attestano la convergenza di interessi in ordine ad un episodio specifico. Allo stesso modo, non connota la partecipazione ad un sodalizio criminoso l'uso di dispositivi criptati. Peraltro, non è stato mai dimostrato che il ricorrente si sia avvalso di dispositivi di comunicazione criptati e anche il nickname Top, attribuito al ricorrente, è stato equivocato, posto che esiste un'altra società denominata Top Solution srl. 2 u 5 Non è stato neppure specificato quale sia stato il contributo materiale consapevolmente fornito all'associazione, oltre alla commissione di reati-fine, che tipo di condotta egli abbia posto in essere, in quale momento egli avrebbe prestato il proprio contributo né come, da semplice impiegato, sia potuto diventare gestore di fatto della IN s.r.l. L'AM di danaro dalle casse della IN s.r.I., l' intensa attività di recupero del danaro e la spartizione percentuale dei proventi non consente di affermare l'intraneità del ricorrente al sodalizio criminale, che aveva una composizione eterogenea, tanto che lo stesso Tribunale ne ha affermato l'estraneità con riferimento alla società La Telefonica s.r.I., annullando la misura cautelare per i capi di incolpazione provvisoria 87, 88 e 89 ed escludendo l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. per tutti reati fine e per il delitto associativo. Sotto questo profilo, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione ELordinanza che da un lato afferma che il ricorrente era il referente di tale TA, appartenente al clan dei TA e dall'altra esclude l'aggravante suddetta per tutti i reati fine e per il reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta erronea applicazione degli artt. 2,5, 8 del decreto legislativo 74/2000 e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati fine. Si evidenzia che il ricorrente non era consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, ovvero che le fatture fossero emesse da società cartiere, prive di effettiva operatività, inserite in un meccanismo commerciale fittizio volto a ingenerare indebiti vantaggi IVA mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Manca quindi qualunque elemento da cui inferire che il LA fosse a conoscenza ELinesistenza soggettiva delle operazioni e che egli abbia agito al fine specifico di evadere;
né vi è prova che la Méintstore s.r.l. sia a lui riconducibile quale Cogestore di fatto, avéndo assunto un ruolo meramente operativo "al computer". Il giudice a quo si è limitato ad affermare che la società IN era pienamente inserita nel circuito come società buffer e che il LA era un cogestore di fatto della suddetta società, senza indicare alcun atto tipico riconducibile alla condotte di cui agli artt. 2, 5 o 8 del decreto legislativo 74 del 2000, quale ruolo deliberativo o esecutivo egli abbia assunto, evidenziandosi anche a proposito del reato di omessa dichiarazione l'insufficienza ELassunzione del ruolo di cogestore di fatto in ordine alla configurazione degli obblighi dichiarativi. Anche sotto questo profilo si evidenzia nuovamente che la partecipazione alle operazioni volte a recuperare l'AM di cassa non fornisce nessun supporto l'affermazione del fumus commissi delicti. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità contestata nel capo OD) e nei reati fine ELincolpazione provvisoria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della configurabilità ELaggravante è necessaria la consapevole partecipazione di un gruppo criminale organizzato alla realizzazione di reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni con altri gruppi operanti in più kati (Sez. U, Rv. 255038). Non è stata individuata la presenza di società estere o di un distinto gruppo criminale organizzato, operante in più Stati o all'estero, diverso e autonomo rispetto al sodalizio nazionale 3 A‘` oggetto di contestazione. La contestaziOne della aggravante in questione trasforma la modalità naturalmente fisiologicamente transfrontaliera delle frodi IVA, che implicano rapporti con società estere, in un automatico riconoscimento di una circostanza aggravante. L'operatività di società costituite all'estero per il compimento di operazioni transfrontaliere non equivale alla partecipazione a un'organizzazione transnazionale. La contestazione della suddetta circostanza aggravante è del tutto indeterminata sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari e, in particolare, in relazione all' asserita idoneità della misura custodiale in ragione del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato (art. 274, lettera c, cod. proc. pen.). Si specifica che la richiesta cautelare trae origine dall'annullamento da parte del Tribunale del riesame della precedente ordinanza datata 21/10/2024 ritenuta affetta da vizio di forma in quanto priva di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del GIP. Da tale annullamento ne è conseguita la caducazione ELintero impianto cautelare. In data 03/06/2025 è stata emessa la nuova ordinanza. Nel suddetto lasso di tempo intercorso tra la prima ordinanza applicativa della misura cautelare e la seconda ordinanza non è sopraggiunto alcun elemento di novità rilevante sul piano indiziario né tantonneno sotto il profilo del pericolo di reiterazione. Pertanto, a fronte di un titolo genetico già annullato e di un quadro fattuale immutato, anzi mitigato, posto che a t/K-corrente non si contesta la gestione della società La Telefonica s.r.I., il giudice a quo avrebbe dovuto rinnovare la prognosi di reiterazione del reato, che invece si è fondata su elementi risalenti. Lamenta, pertanto, l'assenza di motivazione sotto questo profilo evidenziando, tra l'altro, che il . giudiée ha escluso la ricorrenza delle esigenza di cui alla lettera a) ELart. 274 cod .. proc .. pen. (pericolo di inquinamento probatorio) e non ha individuato concreti indici di pericolo di fuga ai sensi della lettera b). Pertanto, il decorso del tempo e l'assenza di nuove emergenze (cosiddetto tempo silente) avrebbero dovuto essere valutati dal giudice nel* formulare il giudizio di attualità del pericolo senza incorrere in indebiti automatismi. Non è stato neppure in modo idoneo motivata la idoneità di misure graduate e la possibilità di ricorrere a strumenti di controllo elettronico ai sensi ELart. 275 bis cod. proc. pen., divieti di comunicazione con coindagati e terzi indeterminati e prescrizioni varie;
non è stato neppure valorizzato lo stato di incensuratezza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In ordine alla pregiudiziale questione inerente all'esistenza del sodalizio criminale, si premette che il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali: a) un vincolo 4 associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
c) l'indeterminatezza del programma criminoso. Questo requisito non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un'unica tipologia, giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, che possono perciò anche integrare violazioni di un'unica disposizione di legge, senza che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo. Sul versante ELelemento psicologico, occorre la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. In quest'ottica, il discrimen tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato è stato individuato in ciò che, in quest'ultimo, l'accordo criminoso viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti. Nell'associazione per delinquere invece l'accordo è finalizzato all'attuazione di un più vasto programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere un associato, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n.42635 del 04/10/2004, Rv. 229906; Sez 1, n. 30118 del 06/06/2003, Rv.225037). 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha esaminato diffusamente e partitannente tutti gli indici che connotano l'associazione criminale, evidenziando la predisposizione comune dei mezzi occorrènti per la realizzazione del programma dèlinquenziale, la .consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte ELorganizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma nonché l'esistenza di un vincolo che permaneva, al di là degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che il sodalizio contestato costituiva una articolazione di una vasta e unitaria associazione nazionale con collegamenti esteri. La suddetta articolazione associativa, precipuamente contestata al ricorrente nel capo di imputazione OD), era capeggiata da IO Lo AN e da IM PA, che ne erano i promotori e organizzatori, ed aveva come programma criminoso il compimento di numerosissime violazioni tributarie mediante l'utilizzo di società missing trader o società buffer appositamente costituite (tra cui la società La Telefonica s.r.I e la società IN s.r.I.), operando in collaborazione con altri sodalizi contestati nei capi 0A), OB), OC), OD) e OF), costituenti anche questi sub- articolazioni ELunitaria struttura associativa. La posizione di vertice assunta dal Lo AN e dal PA nel sodalizio contestato nel capo OD è stata confermata dalle dichiarazioni rese da ME (vertice del gruppo contestato nel capo OB) che, nel corso degli interrogatori, nel riferire i rapporti intrattenuti con i vari gruppi criminali coinvolti nel business delle frodi IVA nel settore informatico, ha fatto i nomi del Lo AN e del PA. 5 Il giudice, in particolare, ha evidenziato il ruolo centrale assolto dalla figura di IM PA, gestore di fatto delle due società buffer, La Telefonica s.r.l. e IN s.r.I., il cui carattere fittizio è reso evidente dalla mancanza di qualsiasi forma di struttura aziendale a fronte di transazioni di notevolissimi importi, concernenti l'intermediazione nell'acquisto intracomunitario di merce da parte di fornitori esteri. Come risulta dalle intercettazioni delle utenze in uso a IM PA e al Lo AN, in particolare il PA manteneva i contatti con le società estere ed effettuava i bonifici in favore degli effettivi fornitori esteri, al fine di fornire un'apparente regolarità all'intera operazione economica. Il giudice a quo ha inoltre evidenziato che il sodalizio criminoso in questione aveva intrattenuto rapporti di collaborazione anche con il "gruppo ME" di cui al capo OB), che era stato coinvolto nella gestione della società IN s.r.l. in occasione di una particolare situazione di fibrillazione, costituita dalla scoperta di un grosso AM di cassa e ELappropriazione di profitti della società da parte di IM PA, VI LA e NZ GI. La questione ELAM di cassa della società IN era particolarmente delicata in quanto il PA, che godeva della protezione del clan napoletano dei TA, avendo sposato MA TA, si era separato dalla moglie e conseguentemente era stato ripudiato dal clan familiare, tanto da essere obbligato personalmente alla restituzione e al versamento della somma recuperata tramite l'attività illecita direttamente in favore dei TA, che avevano fornito le risorse economiche per la costituzione delle società utilizzate nei circuiti di frode ELIVA. La vicenda che ha riguardato il blocco dei conti della Mainststore è di cruciale importanza, in quanto ha determinato la rottura degli equilibri non solo interni ma anche esterni con gii altri gruppi, ih quanto la IN - nón disponendo di dedaro in cassa- si era resa inadempiente nei confronti di altre società facenti capo ad altri indagati. Si era quindi manifestata la necessità di appianare il debito progressivamente anche per restituire il danaro ai TA. In quel frangente, il ME era intervenuto al fine di consentire un veloce recupero delle ingenti somme sottratte alla società IN s.r.l. Pertanto, il giudice ha evidenziato che le evidenze investigative acquisite consentono di affermare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, la sussistenza della associazione a delinquere di cui al capo OD) - capeggiata da IO lo AN e da IM PA - associazione che intratteneva salde collaborazioni conikruppo riconducibile al ME e con il FA e il LL. In particolare, è emersa l'esistenza di uno stabile e duraturo accordo fra i consociati finalizzato alla commissione di un non predeterminato numero di reati tributari di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, omesso pagamento delle imposte;
la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, costituiti dalle società veicolo delle frodi ELIVA;
la stabile collaborazione con altri gruppi di cui ai capi OA) e OB); la chiara suddivisione dei ruoli fra i compartecipi con i quali sispartivano i profitti secondo criteri e percentuali predefiniti;
la t r disponibilità di mezzi per-perseguimento del programma criminoso costituito da strumentazione 6 informatica;
l'esistenza di risorse quali capitali, conti correnti esteri, piattaforme di comunicazione criptate;
lo spirito mutualistico e la solidarietà dimostrate nei momenti cruciali tra i vari partecipi ELassociazione con riferimento alla vicenda ELAM di euro 360.000 dalle casse della IN, vicenda che avrebbe rischiato ittaltizuppa di alterare i rapporti di collaborazione esterna;
la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte ELorganizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma nonché l'esistenza di un vincolo che permaneva, aldilà degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi: connotati tutti incompatibili con la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato e, viceversa, connaturali all'esistenza del reato associativo. 1.2. Quanto alla doglianza volta a contestare il fumus commissi ELai della condotta partecipativa del ricorrente all'associazione .a delinquere di cui al capo OD) e alla doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso, in relazione al fumus dei reati fine, si premette, in linea generale che, in tema di misure cautelari personali, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico ELindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottopor're a controllo la validità ELordinanza cauielare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de líbertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati ELindispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino). Quanto precipuamente in ordine alla prova ELappartenenza di un soggetto all'associazione per delinquere, essa può essere anche desunta dalla partecipazione a un solo reato -fine, purché, in questo caso, si accerti che il ruolo svolto dal soggetto e le modalità ELazione posta in essere costituiscano conseguenza della sussistenza del vincolo. Ciò si verifica allorché il predetto ruolo di-mostri che esso è stato affidato proprio a quel soggetto- e non ad altri- in modo 7 non occasionale (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, Rv. 262662; Sez 3, n. 43822 del 16/10/2008, Rv.241628). Nel caso in disamina, il giudice a quo, dopo aver descritto il contesto e le modalità operative del sodalizio criminoso, ha partitamente esaminato il ruolo di VI LA nella gestione della società IN, formalmente amministrata da tale Migliaccio, ma - come detto- di fatto gestita da PA, da Lo AN e, in una fase successiva, anche da RC ME, in relazione al citato episodio di AM di cassa che aveva imposto la collaborazione con altri circuiti illeciti di frodi ELiva per realizzare un rapido recupero della somma sottratta e una veloce restituzione della somma ai TA. Il ruolo centrale di VI LA nella vicenda ELAM di cassa e del tentativo di ripianamento del debito mediante il ricorso ad altre società facenti capo al gruppo ME coinvolte nel circuito delle frodi carosello, è emblematico della partecipazione al sodalizio. Il pieno coinvolgimento del LA nell'attività del sodalizio criminale emerge dall'importante ruolo assunto nell'operazione di recupero della somma mediante l'operatività della IN, dalla fiducia di cui egli gode sia da parte del ME che dei TA, finanziatori dei veicoli societari creati per interporsi come filtri nel commercio transnazionale al fine di evadere le imposte. In particolare, il ruolo del LA era di tipo organizzativo- operativo, in quanto egli partecipava alla gestione della società Mainststore operando "con il computer". Dalle intercettazioni è inoltre emerso che il LA era stabilmente inserito fin dal 2021 nella compagine societaria, anche per la vicinanza con i TA, e che gi era riconosciuta grande fiducia da parte dei vertici del gruppo, tanto che, da semplice impiegato aveva assunto un ruolo operativo occupandósi di "tante cose". Al riguardo, si richiama quanto affermato dal giudice a quo a pagina 34 ELordinanza impugnata, in particolare laddove si richiama l'incontro avvenuto presso l'area di servizio del distributore IP di Roma a cui il LA ha partecipato nonché le altre intercettazioni ambientali e telefoniche da cui emerge che il ME si rapportava nelle operazioni di recupero della somma solo con il LA, quale unica persona di fiducia indicata dai vertici del sodalizio, al quale sarebbe toccata anche una percentuale dello 0,25 nella spartizione delle operazioni di recupero. In varie occasioni il Lo AN, nel trattare a più riprese la vicenda ELAM, si riferisce a VI LA come persona che gode della massima fiducia e a cui viene affidato il compito di garantire il rientro della somma. Tale frammento di operazione rivela il pieno coinvolgimento del LA in questa cruciale vicenda, al centro delle dinamiche del gruppo associativo. Invero, anche il LA si era reso responsabile ELappropriazione del danaro della Mainststore. Infatti, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche è emerso che il ME (pagina 33 ELordinanza impugnata) rimprovera il medesimo LA di aver effettuato una richiesta di danaro del tutto ingiustificata, tenuto conto il LA e gli altri erano i responsabili ELAM (insieme a GI e PA). 8 Si evidenzia altresì il ruolo del LA nell'ambito della consorteria criminale, non solo in relazione allo svolgimento di funzioni organizzative e operative, essendo un cogestore della IN e persona di fiducia dei vertici della società, ma anche in ragione del fatto che egli vantava rapporti personali con i TA, tanto che anche il padre di VI LA, Francesco, anche egli legato da amicizia con la famiglia dei TA, ha partecipato alle riunioni volte a pacificare il dissidio sorto all'interno del gruppo. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che il LA era indicato dagli altri sodali come un "referente" dei TA. I TA, che avevano dotato il sodalizio di risorse, fino all'episodio ELAM di cassa non si erano occupati della gestione della società, affidata al PA (marito di NN TA) e Lo AN, ed erano stati coinvolti nella gestione societaria a causa ELAM di cassa. Il ruolo dei TA nel recupero della somma mancante si evince da un passaggio della conversazione in cui il PA fa riferimento alla personale consegna di euro 35.000 a VA TA per il rientro della somma. In quell'occasione il Lo AN impone l'assoluto divieto di toccare soldi altrui, rammentando che solo grazie ai lavori svolti con altre società erano riusciti a recuperare il denaro e sanare la situazione di deficit. La vicinanza del LA con i TA è ulteriormente comprovata dal fatto che proprio presso la sua abitazione, anche alla presenza del padre, il LA partecipava ad almeno cinque o sei riunioni svolte proprio per evitare ripercussioni ai danni del PA e degli altri responsabili ELAM. Dunque, il giudice a quo ha richiamato la partecipazione alle riunioni finalizzate a pianificare il rientro della somma, la partecipazione alla ripartizione delle somme ricavati dalla operazioni poste in essere, l'uso di disp. ositivi cellulari cripta .ti di cui egli risùlta in . uso con il nicknanne Top. 2. Con riferimento ai reati fine, si precisa che il giudice a quo ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato in relazione ai capi di contestazione provvisoria 87, 88 e 89, concernenti l'attività illecita posta in essere dalla società La Telefonica s.r.l. in quanto ha escluso che sia emerso il coinvolgimento del ricorrente nella gestione della suddetta società. Il giudice a quo ha invece confermato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi di imputazione provvisoria 83, 84, 85 e 86 concernenti il reato associativo le violazioni fiscali poste in essere dalla società IN s.r.I., di cui il ricorrente era cogestore ("sta al computer" .... "svolge tutte le cose"). La società IN s.r.l. era una società buffer, ossia una società filtro non effettivamente operativa, la cui fittizietà è resa evidente dalla mancanza di qualsiasi forma di struttura aziendale e l'assenza di dipendenti o di fornitori, a fronte di notevoli notevolissimi importi delle transazioni dalle stesse effettuate, quali società che intermediavano l'acquisto intracomunitario di merce da parte di fornitori esteri. La IN in particolare aveva utilizzato fatture emesse dalla missing trader La Telefonica indicandole nella dichiarazione del 2020; nel 2021 aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre società buffer pienamente inserite nel circuito, come dichiarato da ME ed altri indagati;
inoltre, la IN aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA per i periodi d'imposta 2021 e 2022. 9 I Al riguardo, il giudice a quo ha specificato che il concetto di gestione societaria deve essere adattato al caso di specie, posto che "non vi era nulla da gestire", ma l'apertura di conti correnti sui quali transitavano i pagamenti per creare un'apparenza di effettività alle operazioni in entrata e in uscita e la produzione di documentazione idonea, così operando nel circuito di fraudolento di evasione ELIVA cui partecipavano tutti gli strumenti societari riconducibili al sodalizio. Quanto al LA, il ruolo di cogestore con funzioni operative è emerso dalle dichiarazioni di Lo AN e comprovato dalla piena partecipazione all'episodio, ELAM di cassa, tanto da partecipare con una percentuale di guadagno nelle operazioni di recupero della somma mancante. Dalle cadenze motivazionali ELordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive relative al fumus dei reati contestati ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione 'dei fatti né deve condividerne la giústifica'zione, ma devè limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e ELosservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. 3. In ordine all'aggravante della transnazionalità, si ribadisce che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale ELindagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Rv. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502 - 01; 10 Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Rv. 284489 - 01). Nel caso in disamina, dalla eventuale esclusione della circostanza aggravante non sarebbe conseguito il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la adozione della misura, in quanto la condotta di mera partecipazione al sodalizio è comunque idonea a fondare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con la stessa identica durata del termine di fase. Ne segue che il ricorrente non ha interesse a impugnare in quanto i reati tEntlnZW~datzbeezdtsper i quali si procede consentono la misura cautelare della custodia in carcere, essendo tutti puniti con pena massima pari o superiore a 5 anni di reclusione. 4.In fine, in ordine alla quarta doglianza, si ribadisce che la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304) rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Naturalmente, l'obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387). Si ribadisce, inoltre, che ricorre la presunzione relativa di sussistenza ELattualità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, laddove non risulti che la partecipazione all'associazione sia venuta meno, ovvero che sia dimostrata la mancanza di attualità di situazioni di pericolo cautelare, in quanto l'esistenza del rapporto associativo criminoso, potenzialmente permanente, non coincide con le singole condotte indizianti, dovendo l'attualità della pericolosità essere, invece, commisurata dall'epoca del fatto reato fino . alla cessazione della permanenza (Sez. 5, n. 32817 del 10/06/2016, Rv. 267700). Nel caso in disamina, si contesta al ricorrente di aver partecipato, quale figura di spicco, in quanto ritenuto particolarmente affidabile, all'associazione a delinquere di cui al capo OD), peraltro quale soggetto che faceva da trade union con il clan dei TA, finanziatori dei veicoli societari attraverso cui si realizzava il sistema di frode ELIVA. Ne discende che, essendo contestato un reato permanente, è irrilevante l'assenza di condotte r3unzp=gte=141ZZitl, consumate nel lasso di tempo intercorso tra l'annullamento della precedente ordinanza 11 applicativa della misura cautelare, emessa il 21/10/2024, e l'emissione della nuova datata il 03/06/2025. Peraltro, tale lasso di tempo non costituisce "tempo silente", in quanto l'annullamento ELordinanza ELottobre del 2024 è avvenuto per motivi processuali. Al riguardo, il giudice a quo ha affermato che la misura cautelare intramuraria costituisce l'unica misura idonea a tutelare efficacemente il pericolo di reiterazione criminosa, evidenziando la partecipazione in modo stabile ed organico ad una struttura associativa la cui operatività era in sinergia anche con quella di altri gruppi, finalizzata alla commissione di numerosissimi reati fine che hanno arrecato all'Erario ingentissimi danni e dal quale lo stesso ricorrente traeva un personale profitto, partecipando all'attività di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di recuperare più celermente l'AM di cassa della IN non ancora cessata nel 2023. Ne segue che il giudice a quo ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, e ritenuto idonea solo la misura intramuraria, potendo il ricorrente intrattenere rapporti criminosi anche a distanza, anche dal proprio domicilio. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Sez.4, n.1379 del 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2; n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); Con esclusione di ognipresunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini ELattuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria gli adennpimenti di cui all'art.94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. P M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso all'udienza del 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Deposi- a n Caaceileria
sentite le conclusioni del .PG LUIGI GIORDANO che si riporta alla. requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 985 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/10/2024, il Gip presso il Tribunale di Milano ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di num .erosi indagati, tra cui LA VI, in i,: c...f,1 relazione ai capi di imputazione provvisoria ascritti/0 (artt. 416 cod. pen., con le aggravanti di cui agli artt. 416 bis 1 cod. pen. e 4 legge n.4/2006), 83 (art. 2 digs.74/2000 con aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen.), 84 e 85 (art. 5 d.lgs. 74/2000 in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA della società IN s.r.l. per l'anno 2021 e 2022), 86 (art. 8 d.lgs. 74/2000 con aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della società IN s.r.l. nel 2021), 87 (art. 5 d.lgs. 74/2000 in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA della società La Telefonica s.r.l. per l'anno 2021), 89 (art. 8 d.lgs. 74/2000 in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte ttzdj=lEttdella società La Telefonica s.r.I.), in relazione all'interposizione di vendite fittizie e sottocosto nel settore del commercio di strumenti elettronici e informatici. Si specifica, in particolare, che al ricorrente si contesta di aver partecipato, nella qualità di co- gestore di fatto della società IN s.r.l. (a cui appartenevano i vertici IO Lo AN e IM PA e il partecipe NZ GI), con ruolo organizzativo, svolgendo funzioni operative e nella qualità di persona di fiducia di un appartenente al clan TA, a un'associazione criminale composta da cinque articolazioni la quale forniva le risorse necessarie per costituire, reperire ed ,utilizzare società missing trader e società buffer, solo formalmente amministrate da amministratori privi di esperienza e gravati da precedenti penali, che erano evasori totali e che erano dedite al compimento di reati fiscali (emissione e utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omesso pagamento ELIVA) e di altri reati (quali truffa, riciclaggio e autoriciclaggio e impiego di capitali). Il Tribunale ha annullato l'ordinanza del 21/10/2024 nei confronti di LA VI per difetto di autonoma valutazione e difetto di motivazione e confermato la misura nei confronti di altri indagati. In data 03/06/2025, il Tribunale di Milano ha disposto nuovamente la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LA VI in relazione a tutti i capi di imputazione a lui contestati OD, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. In data 18/07/2025, il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente il riesame proposto da VI LA e ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato in relazione ai capi di contestazione provvisoria 87, 88 e 89 (concernenti l'attività illecita posta in essere dalla società La Telefonica s.r.I.) per i quali ha disposto la sua formale scarcerazione, mentre ha confermato nel resto l'impugnata ordinanza, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1, cod. pen. contestate per i capi di imputazione provvisoria 1 OD, 83, 84, 85 e 86, concernenti il reato associativo e le violazioni fiscali poste in essere dalla società IN s.r.I., per le quali l'indagato rimane detenuto. 2.Avverso l' ordinanza del 18/07/2025, ricorre per cassazione VI LA, affidando il ricorso a quattro motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione ELart. 416 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della esistenza di una consorteria associativa. Evidenzia di aver sollevato espressamente con memoria difensiva la suddetta questione e che tuttavia la motivazione della ordinanza impugnata non ha affrontato in modo esaustivo il punto, essendo carente il profilo inerente alla sussistenza di una struttura organizzativa stabile, dotata dì adeguato apparato funzionale, finalizzata al compimento di un programma indeterminato di reati. Il giudice a quo ha affermato l'esistenza di un'associazione unitaria, sebbene composta da plurime articolazioni operanti su aree e filiere diverse cooperanti su specifici affari (descritte nei capi di imputazione sub 0A), OB), OC) OD) e 0E). Tuttavia, la collaborazione tra gruppi e società sotto il profilo economico e finanziario e anche la condivisione di canali di comunicazione sono elementi che, lungi dal dare prova ELesistenza di un unico centro ordinante, dotato di stabilità e di un programma indeterminato, evidenziano al più condotte concorsuali. Manca qualunque indizio in ordine all'esistenza di una struttura stabile che trascenda i singoli affari;
piuttosto, si è trattato di prassi operative tra singole ed autonome filiere che occasionalmente collaboravano su specifici affari. Al ricorrente, dunque, può essere contestato un mero concorso di persone, occasionale e non sistematico, nel compihnentb dei reati fine, .non a.vendo partecipato consapevolmente alla realizzazione degli interessi del sodalizio criminoso. Sotto questo profilo, concernente precipuamente la partecipazione del ricorrente al sodalizio, con svolgimento di compiti operativi e del ruolo di cogestore di fatto della società IN s.r.I., il giudice a quo ha enumerato alcuni elementi, quali il coinvolgimento diretto nella vicenda ELAM di cassa della società IN s.r.I., la disponibilità di un trAb, dispositivo criptato, la partecipazione ad 4ncontro in data 15/10/2021, la messa a disposizione della propria abitazione per altri incontri con i sodali. Tuttavia, precisa il ricorrente, l'essere addetto ad operare al computer della società o l'aver partecipato, in un'unica occasione ad un incontro, o il coinvolgimento •nell' affare ELAM di cassa della IN s.r.l. e al recupero della somma mancante anche mediante altre società buffer o missing trader, costituiscono elementi neutri che non indiziano in modo univoco l'affectio societatis, il vincolo stabile tipico ELassociazionef la sussistenza di una struttura organizzata e il perseguimento di un programma indefinito di reati, ma viceversa, come detto, attestano la convergenza di interessi in ordine ad un episodio specifico. Allo stesso modo, non connota la partecipazione ad un sodalizio criminoso l'uso di dispositivi criptati. Peraltro, non è stato mai dimostrato che il ricorrente si sia avvalso di dispositivi di comunicazione criptati e anche il nickname Top, attribuito al ricorrente, è stato equivocato, posto che esiste un'altra società denominata Top Solution srl. 2 u 5 Non è stato neppure specificato quale sia stato il contributo materiale consapevolmente fornito all'associazione, oltre alla commissione di reati-fine, che tipo di condotta egli abbia posto in essere, in quale momento egli avrebbe prestato il proprio contributo né come, da semplice impiegato, sia potuto diventare gestore di fatto della IN s.r.l. L'AM di danaro dalle casse della IN s.r.I., l' intensa attività di recupero del danaro e la spartizione percentuale dei proventi non consente di affermare l'intraneità del ricorrente al sodalizio criminale, che aveva una composizione eterogenea, tanto che lo stesso Tribunale ne ha affermato l'estraneità con riferimento alla società La Telefonica s.r.I., annullando la misura cautelare per i capi di incolpazione provvisoria 87, 88 e 89 ed escludendo l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. per tutti reati fine e per il delitto associativo. Sotto questo profilo, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione ELordinanza che da un lato afferma che il ricorrente era il referente di tale TA, appartenente al clan dei TA e dall'altra esclude l'aggravante suddetta per tutti i reati fine e per il reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta erronea applicazione degli artt. 2,5, 8 del decreto legislativo 74/2000 e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati fine. Si evidenzia che il ricorrente non era consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, ovvero che le fatture fossero emesse da società cartiere, prive di effettiva operatività, inserite in un meccanismo commerciale fittizio volto a ingenerare indebiti vantaggi IVA mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Manca quindi qualunque elemento da cui inferire che il LA fosse a conoscenza ELinesistenza soggettiva delle operazioni e che egli abbia agito al fine specifico di evadere;
né vi è prova che la Méintstore s.r.l. sia a lui riconducibile quale Cogestore di fatto, avéndo assunto un ruolo meramente operativo "al computer". Il giudice a quo si è limitato ad affermare che la società IN era pienamente inserita nel circuito come società buffer e che il LA era un cogestore di fatto della suddetta società, senza indicare alcun atto tipico riconducibile alla condotte di cui agli artt. 2, 5 o 8 del decreto legislativo 74 del 2000, quale ruolo deliberativo o esecutivo egli abbia assunto, evidenziandosi anche a proposito del reato di omessa dichiarazione l'insufficienza ELassunzione del ruolo di cogestore di fatto in ordine alla configurazione degli obblighi dichiarativi. Anche sotto questo profilo si evidenzia nuovamente che la partecipazione alle operazioni volte a recuperare l'AM di cassa non fornisce nessun supporto l'affermazione del fumus commissi delicti. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità contestata nel capo OD) e nei reati fine ELincolpazione provvisoria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della configurabilità ELaggravante è necessaria la consapevole partecipazione di un gruppo criminale organizzato alla realizzazione di reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni con altri gruppi operanti in più kati (Sez. U, Rv. 255038). Non è stata individuata la presenza di società estere o di un distinto gruppo criminale organizzato, operante in più Stati o all'estero, diverso e autonomo rispetto al sodalizio nazionale 3 A‘` oggetto di contestazione. La contestaziOne della aggravante in questione trasforma la modalità naturalmente fisiologicamente transfrontaliera delle frodi IVA, che implicano rapporti con società estere, in un automatico riconoscimento di una circostanza aggravante. L'operatività di società costituite all'estero per il compimento di operazioni transfrontaliere non equivale alla partecipazione a un'organizzazione transnazionale. La contestazione della suddetta circostanza aggravante è del tutto indeterminata sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari e, in particolare, in relazione all' asserita idoneità della misura custodiale in ragione del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato (art. 274, lettera c, cod. proc. pen.). Si specifica che la richiesta cautelare trae origine dall'annullamento da parte del Tribunale del riesame della precedente ordinanza datata 21/10/2024 ritenuta affetta da vizio di forma in quanto priva di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del GIP. Da tale annullamento ne è conseguita la caducazione ELintero impianto cautelare. In data 03/06/2025 è stata emessa la nuova ordinanza. Nel suddetto lasso di tempo intercorso tra la prima ordinanza applicativa della misura cautelare e la seconda ordinanza non è sopraggiunto alcun elemento di novità rilevante sul piano indiziario né tantonneno sotto il profilo del pericolo di reiterazione. Pertanto, a fronte di un titolo genetico già annullato e di un quadro fattuale immutato, anzi mitigato, posto che a t/K-corrente non si contesta la gestione della società La Telefonica s.r.I., il giudice a quo avrebbe dovuto rinnovare la prognosi di reiterazione del reato, che invece si è fondata su elementi risalenti. Lamenta, pertanto, l'assenza di motivazione sotto questo profilo evidenziando, tra l'altro, che il . giudiée ha escluso la ricorrenza delle esigenza di cui alla lettera a) ELart. 274 cod .. proc .. pen. (pericolo di inquinamento probatorio) e non ha individuato concreti indici di pericolo di fuga ai sensi della lettera b). Pertanto, il decorso del tempo e l'assenza di nuove emergenze (cosiddetto tempo silente) avrebbero dovuto essere valutati dal giudice nel* formulare il giudizio di attualità del pericolo senza incorrere in indebiti automatismi. Non è stato neppure in modo idoneo motivata la idoneità di misure graduate e la possibilità di ricorrere a strumenti di controllo elettronico ai sensi ELart. 275 bis cod. proc. pen., divieti di comunicazione con coindagati e terzi indeterminati e prescrizioni varie;
non è stato neppure valorizzato lo stato di incensuratezza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In ordine alla pregiudiziale questione inerente all'esistenza del sodalizio criminale, si premette che il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali: a) un vincolo 4 associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
c) l'indeterminatezza del programma criminoso. Questo requisito non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un'unica tipologia, giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, che possono perciò anche integrare violazioni di un'unica disposizione di legge, senza che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo. Sul versante ELelemento psicologico, occorre la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. In quest'ottica, il discrimen tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato è stato individuato in ciò che, in quest'ultimo, l'accordo criminoso viene stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti. Nell'associazione per delinquere invece l'accordo è finalizzato all'attuazione di un più vasto programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere un associato, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n.42635 del 04/10/2004, Rv. 229906; Sez 1, n. 30118 del 06/06/2003, Rv.225037). 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha esaminato diffusamente e partitannente tutti gli indici che connotano l'associazione criminale, evidenziando la predisposizione comune dei mezzi occorrènti per la realizzazione del programma dèlinquenziale, la .consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte ELorganizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma nonché l'esistenza di un vincolo che permaneva, al di là degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che il sodalizio contestato costituiva una articolazione di una vasta e unitaria associazione nazionale con collegamenti esteri. La suddetta articolazione associativa, precipuamente contestata al ricorrente nel capo di imputazione OD), era capeggiata da IO Lo AN e da IM PA, che ne erano i promotori e organizzatori, ed aveva come programma criminoso il compimento di numerosissime violazioni tributarie mediante l'utilizzo di società missing trader o società buffer appositamente costituite (tra cui la società La Telefonica s.r.I e la società IN s.r.I.), operando in collaborazione con altri sodalizi contestati nei capi 0A), OB), OC), OD) e OF), costituenti anche questi sub- articolazioni ELunitaria struttura associativa. La posizione di vertice assunta dal Lo AN e dal PA nel sodalizio contestato nel capo OD è stata confermata dalle dichiarazioni rese da ME (vertice del gruppo contestato nel capo OB) che, nel corso degli interrogatori, nel riferire i rapporti intrattenuti con i vari gruppi criminali coinvolti nel business delle frodi IVA nel settore informatico, ha fatto i nomi del Lo AN e del PA. 5 Il giudice, in particolare, ha evidenziato il ruolo centrale assolto dalla figura di IM PA, gestore di fatto delle due società buffer, La Telefonica s.r.l. e IN s.r.I., il cui carattere fittizio è reso evidente dalla mancanza di qualsiasi forma di struttura aziendale a fronte di transazioni di notevolissimi importi, concernenti l'intermediazione nell'acquisto intracomunitario di merce da parte di fornitori esteri. Come risulta dalle intercettazioni delle utenze in uso a IM PA e al Lo AN, in particolare il PA manteneva i contatti con le società estere ed effettuava i bonifici in favore degli effettivi fornitori esteri, al fine di fornire un'apparente regolarità all'intera operazione economica. Il giudice a quo ha inoltre evidenziato che il sodalizio criminoso in questione aveva intrattenuto rapporti di collaborazione anche con il "gruppo ME" di cui al capo OB), che era stato coinvolto nella gestione della società IN s.r.l. in occasione di una particolare situazione di fibrillazione, costituita dalla scoperta di un grosso AM di cassa e ELappropriazione di profitti della società da parte di IM PA, VI LA e NZ GI. La questione ELAM di cassa della società IN era particolarmente delicata in quanto il PA, che godeva della protezione del clan napoletano dei TA, avendo sposato MA TA, si era separato dalla moglie e conseguentemente era stato ripudiato dal clan familiare, tanto da essere obbligato personalmente alla restituzione e al versamento della somma recuperata tramite l'attività illecita direttamente in favore dei TA, che avevano fornito le risorse economiche per la costituzione delle società utilizzate nei circuiti di frode ELIVA. La vicenda che ha riguardato il blocco dei conti della Mainststore è di cruciale importanza, in quanto ha determinato la rottura degli equilibri non solo interni ma anche esterni con gii altri gruppi, ih quanto la IN - nón disponendo di dedaro in cassa- si era resa inadempiente nei confronti di altre società facenti capo ad altri indagati. Si era quindi manifestata la necessità di appianare il debito progressivamente anche per restituire il danaro ai TA. In quel frangente, il ME era intervenuto al fine di consentire un veloce recupero delle ingenti somme sottratte alla società IN s.r.l. Pertanto, il giudice ha evidenziato che le evidenze investigative acquisite consentono di affermare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, la sussistenza della associazione a delinquere di cui al capo OD) - capeggiata da IO lo AN e da IM PA - associazione che intratteneva salde collaborazioni conikruppo riconducibile al ME e con il FA e il LL. In particolare, è emersa l'esistenza di uno stabile e duraturo accordo fra i consociati finalizzato alla commissione di un non predeterminato numero di reati tributari di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, omesso pagamento delle imposte;
la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, costituiti dalle società veicolo delle frodi ELIVA;
la stabile collaborazione con altri gruppi di cui ai capi OA) e OB); la chiara suddivisione dei ruoli fra i compartecipi con i quali sispartivano i profitti secondo criteri e percentuali predefiniti;
la t r disponibilità di mezzi per-perseguimento del programma criminoso costituito da strumentazione 6 informatica;
l'esistenza di risorse quali capitali, conti correnti esteri, piattaforme di comunicazione criptate;
lo spirito mutualistico e la solidarietà dimostrate nei momenti cruciali tra i vari partecipi ELassociazione con riferimento alla vicenda ELAM di euro 360.000 dalle casse della IN, vicenda che avrebbe rischiato ittaltizuppa di alterare i rapporti di collaborazione esterna;
la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte ELorganizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma nonché l'esistenza di un vincolo che permaneva, aldilà degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi: connotati tutti incompatibili con la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato e, viceversa, connaturali all'esistenza del reato associativo. 1.2. Quanto alla doglianza volta a contestare il fumus commissi ELai della condotta partecipativa del ricorrente all'associazione .a delinquere di cui al capo OD) e alla doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso, in relazione al fumus dei reati fine, si premette, in linea generale che, in tema di misure cautelari personali, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico ELindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottopor're a controllo la validità ELordinanza cauielare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de líbertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati ELindispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino). Quanto precipuamente in ordine alla prova ELappartenenza di un soggetto all'associazione per delinquere, essa può essere anche desunta dalla partecipazione a un solo reato -fine, purché, in questo caso, si accerti che il ruolo svolto dal soggetto e le modalità ELazione posta in essere costituiscano conseguenza della sussistenza del vincolo. Ciò si verifica allorché il predetto ruolo di-mostri che esso è stato affidato proprio a quel soggetto- e non ad altri- in modo 7 non occasionale (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, Rv. 262662; Sez 3, n. 43822 del 16/10/2008, Rv.241628). Nel caso in disamina, il giudice a quo, dopo aver descritto il contesto e le modalità operative del sodalizio criminoso, ha partitamente esaminato il ruolo di VI LA nella gestione della società IN, formalmente amministrata da tale Migliaccio, ma - come detto- di fatto gestita da PA, da Lo AN e, in una fase successiva, anche da RC ME, in relazione al citato episodio di AM di cassa che aveva imposto la collaborazione con altri circuiti illeciti di frodi ELiva per realizzare un rapido recupero della somma sottratta e una veloce restituzione della somma ai TA. Il ruolo centrale di VI LA nella vicenda ELAM di cassa e del tentativo di ripianamento del debito mediante il ricorso ad altre società facenti capo al gruppo ME coinvolte nel circuito delle frodi carosello, è emblematico della partecipazione al sodalizio. Il pieno coinvolgimento del LA nell'attività del sodalizio criminale emerge dall'importante ruolo assunto nell'operazione di recupero della somma mediante l'operatività della IN, dalla fiducia di cui egli gode sia da parte del ME che dei TA, finanziatori dei veicoli societari creati per interporsi come filtri nel commercio transnazionale al fine di evadere le imposte. In particolare, il ruolo del LA era di tipo organizzativo- operativo, in quanto egli partecipava alla gestione della società Mainststore operando "con il computer". Dalle intercettazioni è inoltre emerso che il LA era stabilmente inserito fin dal 2021 nella compagine societaria, anche per la vicinanza con i TA, e che gi era riconosciuta grande fiducia da parte dei vertici del gruppo, tanto che, da semplice impiegato aveva assunto un ruolo operativo occupandósi di "tante cose". Al riguardo, si richiama quanto affermato dal giudice a quo a pagina 34 ELordinanza impugnata, in particolare laddove si richiama l'incontro avvenuto presso l'area di servizio del distributore IP di Roma a cui il LA ha partecipato nonché le altre intercettazioni ambientali e telefoniche da cui emerge che il ME si rapportava nelle operazioni di recupero della somma solo con il LA, quale unica persona di fiducia indicata dai vertici del sodalizio, al quale sarebbe toccata anche una percentuale dello 0,25 nella spartizione delle operazioni di recupero. In varie occasioni il Lo AN, nel trattare a più riprese la vicenda ELAM, si riferisce a VI LA come persona che gode della massima fiducia e a cui viene affidato il compito di garantire il rientro della somma. Tale frammento di operazione rivela il pieno coinvolgimento del LA in questa cruciale vicenda, al centro delle dinamiche del gruppo associativo. Invero, anche il LA si era reso responsabile ELappropriazione del danaro della Mainststore. Infatti, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche è emerso che il ME (pagina 33 ELordinanza impugnata) rimprovera il medesimo LA di aver effettuato una richiesta di danaro del tutto ingiustificata, tenuto conto il LA e gli altri erano i responsabili ELAM (insieme a GI e PA). 8 Si evidenzia altresì il ruolo del LA nell'ambito della consorteria criminale, non solo in relazione allo svolgimento di funzioni organizzative e operative, essendo un cogestore della IN e persona di fiducia dei vertici della società, ma anche in ragione del fatto che egli vantava rapporti personali con i TA, tanto che anche il padre di VI LA, Francesco, anche egli legato da amicizia con la famiglia dei TA, ha partecipato alle riunioni volte a pacificare il dissidio sorto all'interno del gruppo. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che il LA era indicato dagli altri sodali come un "referente" dei TA. I TA, che avevano dotato il sodalizio di risorse, fino all'episodio ELAM di cassa non si erano occupati della gestione della società, affidata al PA (marito di NN TA) e Lo AN, ed erano stati coinvolti nella gestione societaria a causa ELAM di cassa. Il ruolo dei TA nel recupero della somma mancante si evince da un passaggio della conversazione in cui il PA fa riferimento alla personale consegna di euro 35.000 a VA TA per il rientro della somma. In quell'occasione il Lo AN impone l'assoluto divieto di toccare soldi altrui, rammentando che solo grazie ai lavori svolti con altre società erano riusciti a recuperare il denaro e sanare la situazione di deficit. La vicinanza del LA con i TA è ulteriormente comprovata dal fatto che proprio presso la sua abitazione, anche alla presenza del padre, il LA partecipava ad almeno cinque o sei riunioni svolte proprio per evitare ripercussioni ai danni del PA e degli altri responsabili ELAM. Dunque, il giudice a quo ha richiamato la partecipazione alle riunioni finalizzate a pianificare il rientro della somma, la partecipazione alla ripartizione delle somme ricavati dalla operazioni poste in essere, l'uso di disp. ositivi cellulari cripta .ti di cui egli risùlta in . uso con il nicknanne Top. 2. Con riferimento ai reati fine, si precisa che il giudice a quo ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato in relazione ai capi di contestazione provvisoria 87, 88 e 89, concernenti l'attività illecita posta in essere dalla società La Telefonica s.r.l. in quanto ha escluso che sia emerso il coinvolgimento del ricorrente nella gestione della suddetta società. Il giudice a quo ha invece confermato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi di imputazione provvisoria 83, 84, 85 e 86 concernenti il reato associativo le violazioni fiscali poste in essere dalla società IN s.r.I., di cui il ricorrente era cogestore ("sta al computer" .... "svolge tutte le cose"). La società IN s.r.l. era una società buffer, ossia una società filtro non effettivamente operativa, la cui fittizietà è resa evidente dalla mancanza di qualsiasi forma di struttura aziendale e l'assenza di dipendenti o di fornitori, a fronte di notevoli notevolissimi importi delle transazioni dalle stesse effettuate, quali società che intermediavano l'acquisto intracomunitario di merce da parte di fornitori esteri. La IN in particolare aveva utilizzato fatture emesse dalla missing trader La Telefonica indicandole nella dichiarazione del 2020; nel 2021 aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre società buffer pienamente inserite nel circuito, come dichiarato da ME ed altri indagati;
inoltre, la IN aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA per i periodi d'imposta 2021 e 2022. 9 I Al riguardo, il giudice a quo ha specificato che il concetto di gestione societaria deve essere adattato al caso di specie, posto che "non vi era nulla da gestire", ma l'apertura di conti correnti sui quali transitavano i pagamenti per creare un'apparenza di effettività alle operazioni in entrata e in uscita e la produzione di documentazione idonea, così operando nel circuito di fraudolento di evasione ELIVA cui partecipavano tutti gli strumenti societari riconducibili al sodalizio. Quanto al LA, il ruolo di cogestore con funzioni operative è emerso dalle dichiarazioni di Lo AN e comprovato dalla piena partecipazione all'episodio, ELAM di cassa, tanto da partecipare con una percentuale di guadagno nelle operazioni di recupero della somma mancante. Dalle cadenze motivazionali ELordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive relative al fumus dei reati contestati ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione 'dei fatti né deve condividerne la giústifica'zione, ma devè limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e ELosservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. 3. In ordine all'aggravante della transnazionalità, si ribadisce che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale ELindagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Rv. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502 - 01; 10 Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Rv. 284489 - 01). Nel caso in disamina, dalla eventuale esclusione della circostanza aggravante non sarebbe conseguito il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la adozione della misura, in quanto la condotta di mera partecipazione al sodalizio è comunque idonea a fondare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con la stessa identica durata del termine di fase. Ne segue che il ricorrente non ha interesse a impugnare in quanto i reati tEntlnZW~datzbeezdtsper i quali si procede consentono la misura cautelare della custodia in carcere, essendo tutti puniti con pena massima pari o superiore a 5 anni di reclusione. 4.In fine, in ordine alla quarta doglianza, si ribadisce che la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304) rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Naturalmente, l'obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387). Si ribadisce, inoltre, che ricorre la presunzione relativa di sussistenza ELattualità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, laddove non risulti che la partecipazione all'associazione sia venuta meno, ovvero che sia dimostrata la mancanza di attualità di situazioni di pericolo cautelare, in quanto l'esistenza del rapporto associativo criminoso, potenzialmente permanente, non coincide con le singole condotte indizianti, dovendo l'attualità della pericolosità essere, invece, commisurata dall'epoca del fatto reato fino . alla cessazione della permanenza (Sez. 5, n. 32817 del 10/06/2016, Rv. 267700). Nel caso in disamina, si contesta al ricorrente di aver partecipato, quale figura di spicco, in quanto ritenuto particolarmente affidabile, all'associazione a delinquere di cui al capo OD), peraltro quale soggetto che faceva da trade union con il clan dei TA, finanziatori dei veicoli societari attraverso cui si realizzava il sistema di frode ELIVA. Ne discende che, essendo contestato un reato permanente, è irrilevante l'assenza di condotte r3unzp=gte=141ZZitl, consumate nel lasso di tempo intercorso tra l'annullamento della precedente ordinanza 11 applicativa della misura cautelare, emessa il 21/10/2024, e l'emissione della nuova datata il 03/06/2025. Peraltro, tale lasso di tempo non costituisce "tempo silente", in quanto l'annullamento ELordinanza ELottobre del 2024 è avvenuto per motivi processuali. Al riguardo, il giudice a quo ha affermato che la misura cautelare intramuraria costituisce l'unica misura idonea a tutelare efficacemente il pericolo di reiterazione criminosa, evidenziando la partecipazione in modo stabile ed organico ad una struttura associativa la cui operatività era in sinergia anche con quella di altri gruppi, finalizzata alla commissione di numerosissimi reati fine che hanno arrecato all'Erario ingentissimi danni e dal quale lo stesso ricorrente traeva un personale profitto, partecipando all'attività di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di recuperare più celermente l'AM di cassa della IN non ancora cessata nel 2023. Ne segue che il giudice a quo ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, e ritenuto idonea solo la misura intramuraria, potendo il ricorrente intrattenere rapporti criminosi anche a distanza, anche dal proprio domicilio. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Sez.4, n.1379 del 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2; n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); Con esclusione di ognipresunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini ELattuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria gli adennpimenti di cui all'art.94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. P M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso all'udienza del 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Deposi- a n Caaceileria