Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 985
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza di una struttura organizzativa stabile e di un programma indeterminato di reati

    Il giudice ha esaminato diffusamente gli indici che connotano l'associazione criminale, evidenziando la predisposizione comune dei mezzi, la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte dell'organizzazione e di collaborare fattivamente, nonché l'esistenza di un vincolo che permaneva al di là degli accordi particolari. Il sodalizio è stato considerato un'articolazione di una vasta e unitaria associazione nazionale con collegamenti esteri, con un programma criminoso di numerose violazioni tributarie mediante società missing trader o buffer, operando in collaborazione con altri sodalizi. Il ruolo centrale di IM PA, gestore di fatto delle società buffer, è stato evidenziato, così come i contatti con società estere e i bonifici effettuati per dare apparenza di regolarità. È stata inoltre sottolineata la collaborazione con il 'gruppo ME' e la gestione della società IN s.r.l. in occasione di un ammanco di cassa, che ha comportato la necessità di restituzione al clan TA. Le evidenze investigative consentono di affermare la sussistenza dell'associazione a delinquere, con un accordo stabile e duraturo finalizzato alla commissione di reati tributari, la predisposizione comune dei mezzi (società veicolo), la stabile collaborazione con altri gruppi, la chiara suddivisione dei ruoli, la disponibilità di mezzi informatici, capitali, conti correnti esteri, piattaforme di comunicazione criptate, e lo spirito mutualistico dimostrato nei momenti cruciali.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del contributo materiale consapevole e del ruolo di cogestore di fatto

    Il giudice ha esaminato il ruolo di VI LA nella gestione della società IN, evidenziando il suo pieno coinvolgimento nell'operazione di recupero della somma mediante l'operatività della IN, la fiducia di cui godeva da parte di ME e dei TA, e il suo ruolo organizzativo-operativo 'con il computer'. Le intercettazioni hanno dimostrato il suo inserimento stabile fin dal 2021, la sua vicinanza ai TA e la fiducia accordatagli dai vertici, passando da semplice impiegato a ruolo operativo. È stato citato un incontro presso un'area di servizio, intercettazioni da cui emergeva che ME si rapportava solo con VI LA per il recupero della somma, e che Lo AN si riferiva a lui come persona di massima fiducia a cui affidare il compito di garantire il rientro della somma. Si evidenzia anche che VI LA si era reso responsabile dell'appropriazione del denaro della Mainststore, con rimproveri da parte di ME per una richiesta di denaro ingiustificata. La vicinanza con i TA è comprovata dalla partecipazione a riunioni presso la sua abitazione per evitare ripercussioni al PA e ad altri responsabili dell'ammanco.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della motivazione riguardo all'aggravante della transnazionalità

    Il giudice ha ribadito che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante solo se ciò incida sull''an' o sul 'quomodo' della misura. Nel caso di specie, l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe comportato il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la misura cautelare, poiché la partecipazione al sodalizio è comunque idonea a fondare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., con la stessa durata del termine di fase. Pertanto, il ricorrente non ha interesse a impugnare in quanto i reati contestati consentono la misura cautelare della custodia in carcere.

  • Rigettato
    Mancanza di consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni e del fine di evasione

    Il giudice ha confermato la misura cautelare in relazione ai capi di imputazione provvisoria 83, 84, 85 e 86 concernenti il reato associativo e le violazioni fiscali poste in essere dalla società IN s.r.l., di cui il ricorrente era cogestore ('sta al computer' .... 'svolge tutte le cose'). La società IN s.r.l. è stata qualificata come società buffer, non effettivamente operativa, la cui fittizietà è evidente dalla mancanza di struttura aziendale, dipendenti o fornitori, a fronte di notevoli importi transati. La IN aveva utilizzato fatture emesse dalla missing trader La Telefonica, emesso fatture per operazioni inesistenti nel 2021, e omesso le dichiarazioni IVA per il 2021 e 2022. Il concetto di gestione societaria è stato adattato al caso, includendo l'apertura di conti correnti e la produzione di documentazione per creare apparenza di effettività. Il ruolo di cogestore con funzioni operative di VI LA è emerso dalle dichiarazioni di Lo AN e comprovato dalla partecipazione all'episodio dell'ammanco di cassa, partecipando con una percentuale di guadagno nelle operazioni di recupero.

  • Rigettato
    Asserita inidoneità della misura custodiale in ragione del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato

    La valutazione delle esigenze cautelari integra un giudizio di merito insindacabile in cassazione se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La motivazione è stata ritenuta adeguata anche in relazione all'indicazione delle ragioni per cui eventuali misure gradate sono state ritenute inidonee e non proporzionate. Si ribadisce la presunzione relativa di sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., laddove non risulti che la partecipazione all'associazione sia venuta meno. Poiché è contestato un reato permanente, è irrilevante l'assenza di condotte successive nel lasso di tempo intercorso tra le ordinanze. Il giudice ha affermato che la misura intramuraria è l'unica idonea a tutelare efficacemente il pericolo di reiterazione, data la partecipazione stabile e organica ad una struttura associativa sinergica con altri gruppi, finalizzata a numerosissimi reati fiscali che hanno arrecato ingenti danni all'Erario, e dal quale il ricorrente traeva profitto personale. La misura è ritenuta necessaria anche per la possibilità del ricorrente di intrattenere rapporti criminosi a distanza. L'apparato giustificativo è adeguato, esente da vizi logico-giuridici e coerente con i parametri di cui all'art. 275 c.p.p., ancorato a specifiche circostanze di fatto e idoneo a denotare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 985
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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