TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola
Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63392/22 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Silenzi ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Pasteur
n. 33, per procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro c. f. rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1 P.IVA_1
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, Simona Daminelli del Foro di Milano, che la difendono per procura speciale alle liti, ed elettivamente domiciliata in Roma Via Po n. 12 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caputi;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza cartolare del 26 aprile 2024
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
agiva in giudizio per chiedere l'accertamento della Parte_1 nullità del contratto di prestito personale "CreditExpress Compact" n. 4224293 dalla medesima stipulato con la in data 10 febbraio 2015 per CP_1
l'importo di 33.919,57 euro, e risolto dall'istituto di credito in seguito al passaggio a sofferenza in data 19 luglio 2022, in ragione di una perizia di parte che aveva accertato una serie di criticità nel prestito in tema di usura, di indeterminatezza e di trasparenza;
nello specifico lamentava l'usurarietà dei tassi di interesse, l'applicazione del regime di capitalizzazione composta per il calcolo del piano di ammortamento, la difformità tra TAEG applicato e indicato in contratto, comportamenti dai quali faceva derivare l'illiceità del contratto, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza, e per i quali avanzava domanda risarcitoria nei confronti del convenuto istituto.
Resisteva in giudizio la contestando le avverse deduzioni in Controparte_1 quanto frutto di erronee metodologie di calcolo o di ricostruzioni ipotetiche avulse dal reale andamento del rapporto, instando per il rigetto della domanda.
La causa, istruita per via documentale e con l'ausilio di una CTU contabile, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta in decisione
***
La domanda, sia alla luce della CTU espletata, sia riguardo alla giurisprudenza, di legittimità e di merito, che si è affermata in materia, è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va rilevato che il Professionista incaricato ha concluso per il contratto in esame escludendo sia per il tasso di interesse corrispettivo (pari al
10 %) sia per il tasso di interesse moratorio (pari al tasso corrispettivo del 10 % aumentato di 1 punto percentuale) il superamento della soglia usura fissata per il periodo di riferimento e per la tipologia di contratti in esame al 18,9875% %
(cfr. CTU pag).
Detta soglia usura, come osservato dal CTU a pagina 15 del suo elaborato - in linea con la più recente giurisprudenza che ha statuito che per accertare il limite oltre al quale il tasso di mora – in contratto pari all'11% - è usurario, deve tenersi conto di uno spread, tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario, fissato nella misura del 2,1 %. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) - “… andrebbe maggiorata di una percentuale pari al 125% del 2,1% (2,625%) pervenendo a un tasso soglia mora del 21,6125%.” (cfr. pag 15 CTU)
In relazione al mutuo in questione, quindi, non risulta essere mai stato applicato in concreto nessun interesse, né di mora né corrispettivo, usurario.
Ne deriva l'applicazione dei principi stabiliti, in relazione alla rilevanza dell'usurarietà dell'interesse moratorio, dalle Sezioni Unite della Cassazione laddove, pur evidenziando la rilevanza dei tassi moratori in relazione dell'applicabilità della disciplina antiusura, hanno sottolineato come ai fini del giudizio di illiceità è necessario accertare se il tasso moratorio sia stato in concreto applicato e se sia effettivamente usurario, circostanza che qui non è.
2 Quanto alla ulteriore doglianza in merito all'errata indicazione del TAEG va affermato che lo stesso non è né un tasso di interesse, né una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, denominato anche ISC (indice sintetico di costo) è, infatti, un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche oneri diversi da essi e spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia. Di conseguenza, la mancata indicazione o la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Non può, allora, questa difformità o assenza, comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB
e la sanzione prevista per detta nullità dal successivo comma che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, nei casi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Nello specifico, poi, alla luce della CTU redatta la doglianza è priva di pregio il
Professionista avendo accertato che: “… il T.A.E.G. contrattuale coincide con il
T.A.E.G. applicato in contratto. Si precisa che il T.A.E.G. calcolato non è inclusivo del premio per la polizza facoltativa in quanto espressamente escluso dalla normativa di riferimento;
il tasso annuo nominale indicato dalla banca
(10,00%) coincide con quello utilizzato per il calcolo della rata in capitalizzazione composta (€ 448,25), ma il regime di capitalizzazione non è stato precisato in contratto. Si precisa che il tasso effettivo annuo, a carico della mutuataria, è pari al 10,47% per effetto della periodicità mensile della rata.
Anche sotto questo profilo la domanda va respinta.
Quanto, infine, alla doglianza relativa all'asserito anatocismo derivante dall'applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese, osserva questo giudice in primo luogo che il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità sanzionata dalle pronunce della S.C. n. 21095/04 e n. 24418/10, è quello relativo alla produzione di interessi occulti sugli interessi già scaduti che dà luogo ad indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca.
L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito come prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c..
Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è, però, che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un
3 piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Nel metodo francese, poiché vengono pagati prima gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo visto che inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi, ma tale modalità non ha come conseguenza che gli interessi, calcolati sulla residua quota di capitale alta, sebbene complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana, maturino interessi su interessi.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano - nel mutuo “all'italiana” con il pagamento di ogni rata si abbatte il capitale in misura uguale e detto capitale si mantiene costante - ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati e il debitore ha il vantaggio di godere di rate ad interessi costanti uguali e, quindi, di gestire meglio i propri flussi di cassa.
Tale scelta non produce effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Va poi ricordato che l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti
(fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti.
Ciò che avviene, in definitiva, nel piano di ammortamento “alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, interessi comunque calcolati sul capitale residuo e non su interessi scaduti che passano a capitale, che è l'ipotesi disciplinata dall'art 1283 c.c..
Parimenti non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla mancata indicazione del regime finanziario - interesse composto invece dell'interesse semplice- sotteso al piano di rimborso c.d. alla francese.
Sul punto dirimente la recentissima sentenza della S.C. a Sezioni Unite n. 15130 del 29.5.2024 ha statuito: “… in tema di mutuo bancario , a tasso fisso, con
4 rimborso rateale del prestito regolato da piano di ammortamento “ alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto “degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Il fine nomofilattico proprio della sentenza ora citata, che ha escluso che la omessa allegazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione adottato possa dar vita alla nullità del contratto, in uno con le risultanze peritali
- la consulenza tecnica risultando correttamente svolta sotto il profilo tecnico ed immune da vizi di ordine logico giuridico oltre che esaustiva in merito ai quesiti formulati e alle ipotesi elaborate - sono fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Ulteriori profili non espressamente esaminati sono da ritenere o assorbiti, come la domanda di risarcimento dei danni, o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a definitivo carico della parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in merito al contratto Parte_1 di prestito personale del 10.2. 2015;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre spese generali, Iva
[...]
e c.p.a. come per legge.
- pone a definito carico di parte attrice le spese di ctu
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2025.
Il GOP
Paola Giardina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola
Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63392/22 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Silenzi ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Pasteur
n. 33, per procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro c. f. rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1 P.IVA_1
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, Simona Daminelli del Foro di Milano, che la difendono per procura speciale alle liti, ed elettivamente domiciliata in Roma Via Po n. 12 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caputi;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza cartolare del 26 aprile 2024
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
agiva in giudizio per chiedere l'accertamento della Parte_1 nullità del contratto di prestito personale "CreditExpress Compact" n. 4224293 dalla medesima stipulato con la in data 10 febbraio 2015 per CP_1
l'importo di 33.919,57 euro, e risolto dall'istituto di credito in seguito al passaggio a sofferenza in data 19 luglio 2022, in ragione di una perizia di parte che aveva accertato una serie di criticità nel prestito in tema di usura, di indeterminatezza e di trasparenza;
nello specifico lamentava l'usurarietà dei tassi di interesse, l'applicazione del regime di capitalizzazione composta per il calcolo del piano di ammortamento, la difformità tra TAEG applicato e indicato in contratto, comportamenti dai quali faceva derivare l'illiceità del contratto, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza, e per i quali avanzava domanda risarcitoria nei confronti del convenuto istituto.
Resisteva in giudizio la contestando le avverse deduzioni in Controparte_1 quanto frutto di erronee metodologie di calcolo o di ricostruzioni ipotetiche avulse dal reale andamento del rapporto, instando per il rigetto della domanda.
La causa, istruita per via documentale e con l'ausilio di una CTU contabile, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. è stata trattenuta in decisione
***
La domanda, sia alla luce della CTU espletata, sia riguardo alla giurisprudenza, di legittimità e di merito, che si è affermata in materia, è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va rilevato che il Professionista incaricato ha concluso per il contratto in esame escludendo sia per il tasso di interesse corrispettivo (pari al
10 %) sia per il tasso di interesse moratorio (pari al tasso corrispettivo del 10 % aumentato di 1 punto percentuale) il superamento della soglia usura fissata per il periodo di riferimento e per la tipologia di contratti in esame al 18,9875% %
(cfr. CTU pag).
Detta soglia usura, come osservato dal CTU a pagina 15 del suo elaborato - in linea con la più recente giurisprudenza che ha statuito che per accertare il limite oltre al quale il tasso di mora – in contratto pari all'11% - è usurario, deve tenersi conto di uno spread, tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario, fissato nella misura del 2,1 %. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) - “… andrebbe maggiorata di una percentuale pari al 125% del 2,1% (2,625%) pervenendo a un tasso soglia mora del 21,6125%.” (cfr. pag 15 CTU)
In relazione al mutuo in questione, quindi, non risulta essere mai stato applicato in concreto nessun interesse, né di mora né corrispettivo, usurario.
Ne deriva l'applicazione dei principi stabiliti, in relazione alla rilevanza dell'usurarietà dell'interesse moratorio, dalle Sezioni Unite della Cassazione laddove, pur evidenziando la rilevanza dei tassi moratori in relazione dell'applicabilità della disciplina antiusura, hanno sottolineato come ai fini del giudizio di illiceità è necessario accertare se il tasso moratorio sia stato in concreto applicato e se sia effettivamente usurario, circostanza che qui non è.
2 Quanto alla ulteriore doglianza in merito all'errata indicazione del TAEG va affermato che lo stesso non è né un tasso di interesse, né una condizione economica da applicare al mutuo. Esso, denominato anche ISC (indice sintetico di costo) è, infatti, un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche oneri diversi da essi e spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia. Di conseguenza, la mancata indicazione o la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Non può, allora, questa difformità o assenza, comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB
e la sanzione prevista per detta nullità dal successivo comma che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, nei casi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Nello specifico, poi, alla luce della CTU redatta la doglianza è priva di pregio il
Professionista avendo accertato che: “… il T.A.E.G. contrattuale coincide con il
T.A.E.G. applicato in contratto. Si precisa che il T.A.E.G. calcolato non è inclusivo del premio per la polizza facoltativa in quanto espressamente escluso dalla normativa di riferimento;
il tasso annuo nominale indicato dalla banca
(10,00%) coincide con quello utilizzato per il calcolo della rata in capitalizzazione composta (€ 448,25), ma il regime di capitalizzazione non è stato precisato in contratto. Si precisa che il tasso effettivo annuo, a carico della mutuataria, è pari al 10,47% per effetto della periodicità mensile della rata.
Anche sotto questo profilo la domanda va respinta.
Quanto, infine, alla doglianza relativa all'asserito anatocismo derivante dall'applicazione del piano di ammortamento c.d. alla francese, osserva questo giudice in primo luogo che il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità sanzionata dalle pronunce della S.C. n. 21095/04 e n. 24418/10, è quello relativo alla produzione di interessi occulti sugli interessi già scaduti che dà luogo ad indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca.
L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito come prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c..
Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è, però, che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un
3 piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Nel metodo francese, poiché vengono pagati prima gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo visto che inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi, ma tale modalità non ha come conseguenza che gli interessi, calcolati sulla residua quota di capitale alta, sebbene complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana, maturino interessi su interessi.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano - nel mutuo “all'italiana” con il pagamento di ogni rata si abbatte il capitale in misura uguale e detto capitale si mantiene costante - ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati e il debitore ha il vantaggio di godere di rate ad interessi costanti uguali e, quindi, di gestire meglio i propri flussi di cassa.
Tale scelta non produce effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Va poi ricordato che l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti
(fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti.
Ciò che avviene, in definitiva, nel piano di ammortamento “alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, interessi comunque calcolati sul capitale residuo e non su interessi scaduti che passano a capitale, che è l'ipotesi disciplinata dall'art 1283 c.c..
Parimenti non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla mancata indicazione del regime finanziario - interesse composto invece dell'interesse semplice- sotteso al piano di rimborso c.d. alla francese.
Sul punto dirimente la recentissima sentenza della S.C. a Sezioni Unite n. 15130 del 29.5.2024 ha statuito: “… in tema di mutuo bancario , a tasso fisso, con
4 rimborso rateale del prestito regolato da piano di ammortamento “ alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto “degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Il fine nomofilattico proprio della sentenza ora citata, che ha escluso che la omessa allegazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione adottato possa dar vita alla nullità del contratto, in uno con le risultanze peritali
- la consulenza tecnica risultando correttamente svolta sotto il profilo tecnico ed immune da vizi di ordine logico giuridico oltre che esaustiva in merito ai quesiti formulati e alle ipotesi elaborate - sono fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Ulteriori profili non espressamente esaminati sono da ritenere o assorbiti, come la domanda di risarcimento dei danni, o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a definitivo carico della parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da in merito al contratto Parte_1 di prestito personale del 10.2. 2015;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre spese generali, Iva
[...]
e c.p.a. come per legge.
- pone a definito carico di parte attrice le spese di ctu
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2025.
Il GOP
Paola Giardina
5