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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G.1239/2023 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, presso lo studio dell'avv. Alessandra Morcavallo, che li rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione.
ATTORI
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._5 CP_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._6 Controparte_3
), elettivamente domiciliate in Cosenza, via Alimena n.14, C.F._7
presso lo studio dell'avv. Tommaso Arnoni, che le rappresenta, unitamente all'avv.
Maria US Maggiore, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 CONVENUTI
e
, C.F.: , e , C.F.: Controparte_4 C.F._8 CP_5
, elettivamente domiciliati in Cosenza, via Giovanni Gronchi C.F._9
n.21, presso lo studio dell'Avv. Attilio Santiago, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giovanni Consoli, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggetto del presente giudizio riguarda l'istituto dell'usucapione, che costituisce un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali parziari a titolo originario.
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158 c.c.).
L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. L'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove pagina 2 di 8 l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per sé equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà e la conseguente usucapibilità di tale diritto (tra gli altri Cass. n. 3464/1988).
Elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dei diritti reali a titolo di usucapione risultano essere l'elemento oggettivo del possesso uti dominus (corpus), e l'elemento soggettivo (animus possidendi). Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena (Cass. n. 4436/1996). Il possesso, dunque, si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. L'elemento psicologico consiste, invece, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, vale a dire la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (Cass. n.
4206/1987, n. 5964/1996).
1. Sulla domanda di accertamento della intervenuta usucapione.
La domanda è improcedibile.
Occorre premettere che le parti attrici nell'atto di citazione deducono di avere esercitato, uti dominus, da oltre venti anni, il possesso di un fabbricato rurale, catastalmente censito al foglio 31, particella 40, sito alla contrada Timpone del Comune di Lago (Cosenza), e del terreno circostante, catastalmente censito al foglio 31, particella 39, in modo continuato, pacifico e manifesto.
Precisa parte attrice a pag. 3 dell'atto di citazione che: “La famiglia - ormai Pt_1
composta da , ed i loro figli, odierni attori - ha infatti Persona_1 Persona_2
continuato a permanere nel predetto bene ma godendone in modo pieno ed esclusivo, abitando il fabbricato, utilizzando i magazzini e coltivando il terreno circostante solo pagina 3 di 8 per sé senza corrispondere alcunché né in natura né in denaro agli intestatari e senza consentire agli stessi alcuna interferenza nella gestione e nell'uso del bene”.
Sostengono gli attori che: “L'esplicazione del possesso in ogni direzione e con caratteri di visibilità all'esterno ha ricompreso in primo luogo la coltivazione dell'appezzamento prevalentemente ad ortaggi ed alberi da frutto, periodicamente incrementati o sostituiti, con integrale raccolta dei frutti e senza rispondere ad altri soggetti;
in secondo luogo,
l'intestazione dei rapporti per i servizi all'immobile (energia) ed il pagamento dei relativi consumi, l'assolvimento degli oneri comunali e dei corrispettivi per il servizio idrico (a titolo esemplificativo all. 5_Fatture e ricevute del servizio idrico ed elettrico), nonché tutte le attività manutentive sull'immobile (rifacimento della copertura esterna a coppi, rifacimento delle tubazioni e della cucina, costruzione di un servizio igienico interno, sostituzione di alcuni infissi, apposizione di grate di chiusura, tinteggiatura periodica delle pareti, ecc.). In particolare, periodicamente (ogni due anni) avveniva la sistemazione del tetto del fabbricato con ripristino dei coppi danneggiati;
negli anni '90 sono stati sostituiti alcuni infissi;
negli anni 1995/1996 si è provveduto alla realizzazione di un servizio igienico e successivamente anche alla sostituzione delle tubature come a lavori idraulici e in muratura nella cucina;
parimenti si è provveduto alla periodica ritinteggiatura ed al ripristino e pulitura annuale della canna fumaria”.
Parte attrice deduce che il possesso uti dominus dal 1982 è poi proseguito in seguito alla morte di ad opera dei quattro figli, attuali attori, unici possessori delle Persona_2
chiavi del fabbricato, che si recano quotidianamente sul terreno per il governo dei piccoli animali allevati (galline, conigli, asini) e dei cani di loro proprietà, per le operazioni colturali (cura dell'orto e dell'alberatura, raccolta dei frutti), spesso permanendovi per i pasti, alternandosi nelle attività di pulizia del fabbricato e del terreno e provvedendo alle attività di manutenzione della casa e provvedendo alle spese per il pagamento delle utenze di energia elettrica e servizio idrico comunale.
pagina 4 di 8 La parte attrice sostiene, a pag. 4 dell'atto di citazione, che “gli intestatari catastali non si sono più interessati degli immobili in oggetto dagli anni ottanta, non avendoli gestiti più in alcun modo e non avendo, tra l'altro, mai contestato l'utilizzo fattone dagli odierni istanti.”.
Per tali ragioni , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
adito il Tribunale di Paola al fine di far accertare e dichiarare: “Accertare e dichiarare che i Signori , , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la proprietà dei terreni siti nel Comune di Lago, catastalmente censiti al foglio di mappa n. 31, e costituiti dalle particelle n. 39 e 40 e di tutti i beni immobili che insistono sulle suddette aree;
Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni in favore degli attori. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Costituitisi , e essi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
chiedono di essere estromessi dal giudizio con spese di lite e spese compensate in quanto, a loro dire, “in data 20 ottobre 2023, a seguito dell'intervenuto accordo tra tutti i condividenti , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5
e ) sulla divisione delle masse ereditarie plurime in comunione pro Controparte_1
indiviso tra di loro, secondo le quote di legge, i condividenti sono pervenuti alla stipula dell'atto di divisione ereditaria a stralcio a rogito Notaio dott. del 20 Persona_3
ottobre 2023 rep. 62988 – racc. 36627 trascritto a CS il 10 novembre 2023 ai nn
35611/28136 per effetto del quale i beni per cui è causa (già di titolarità per 2/18 ciascuno di e per 1/18 ciascuno di Controparte_3 Controparte_2 CP_4
e e per 12/18 di ) sono di proprietà comune e
[...] CP_5 Controparte_1
indivisa per la quota di ½ ciascuno di e (All. 5 Atto di Controparte_4 CP_5
divisione del 20 ottobre 2023 pagg. 5 e 10)”.
pagina 5 di 8 Costituendosi in giudizio e chiedono che il Tribunale Controparte_4 CP_5
adito, respinta ogni contraria istanza, rigetti la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese e compensi di lite.
Orbene, quanto alla proprietà del predetto bene immobile, ricavabile dalla relazione notarile depositata in data 15 novembre 2024, si evidenza che gli ultimi proprietari intestatari nel catasto sono e per i diritti pari ad ½ di CP_5 Controparte_4
piena proprietà ciascuno, entrambi bene personale, cui sono pervenuti con atto di divisione e stralcio a rogito Notaio del 20 ottobre 2023, rep. N. 62988, Persona_3
trascritto il 10 novembre 2023 (immobile identificato nel Comune di Lago (CS), Foglio
31 Particella 39) prodotto da parte attrice nel fascicolo telematico.
Con istanza del 15 novembre 2024 la parte attrice ha chiesto di essere autorizzata al deposito della relazione notarile relativa agli immobili per cui è causa in luogo di quella depositata con la memoria ex art. 171- ter n.2 cpc e ha chiesto la remissione in termini.
I convenuti e si son opposti, eccependo la intervenuta decadenza dalla CP_4 CP_5
produzione documentale, essendo spirato il termine di cui all'art. 171 ter n.2 cpc.
All'udienza del 20 maggio 2025 il Tribunale di Paola ha rinviato la causa per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 25.11.2025, h. 12,30, assegnando alle parti termine per note conclusive sino a trenta giorni prima.
Preliminarmente va dichiarata l'estromissione dal giudizio di , Controparte_1
e per essere intervenuto atto di divisione a rogito Controparte_2 Controparte_3
Notaio dott. del 20 ottobre 2023 rep. 62988, prodotto in atti. Persona_3
Ciò posto, la parte attrice è incorsa in decadenza in quanto in sede di memoria ex art. 171 ter, comma 1, n.2, ha depositato la dichiarazione notarile sostitutiva di certificazione ipocatastale riferita ad altri e diversi beni e relativa ad altro procedimento. E' noto, invero, che le produzioni documentali vanno depositate a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c.
pagina 6 di 8 Non poteva essere accolta la richiesta di rimessione in termini, in mancanza della prova della causa non imputabile alla parte.
Trattasi, infine, di documentazione necessaria ai fini della decisione, in quanto dimostra la corretta instaurazione del contraddittorio e la proprietà dei beni immobili per cui è causa in capo ai convenuti.
La domanda attorea deve ritenersi, quindi, improcedibile, in quanto la produzione documentale (il certificato ipocatastale esatto e riferito al giudizio in esame) è da ritenersi tardiva.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna degli attori in favore dei convenuti. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022 n.147, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dei giudizi ordinari, ridotti del 50%, in relazione allo scaglione fino a 26.000,00 (perché di valore indeterminabile), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario.
La richiesta dei convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
di estromissione dal presente giudizio, con spese e competenze di lite
[...]
compensate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra gli stessi e la parte attrice.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Paola, sezione civile, nella persona del G.I. dott. Luigi Varrecchione, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'estromissione dal giudizio di , Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
2. dichiara improcedibile la domanda di parte attrice;
3. condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, alla refusione in favore di e di Parte_4 Controparte_4
, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di CP_5
euro 1.698,50, di cui 1.698,50 per onorari, ed euro 0,00 per spese, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge;
4. compensa interamente le spese di lite fra gli attori ed i convenuti CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Paola, 27.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
pagina 8 di 8