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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14408/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il giudice del tribunale di Bergamo, dr.ssa Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 14408 del ruolo generale dell'anno 2021 e promossa da
Parte_1
-opponente-
con l'avv. Giovanni Orlandi, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
contro
e Controparte_1 Controparte_2
-convenuti opposti-
con gli avv.ti R.Frusca e G. Salvadore, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
e
; Controparte_3
Controparte_4
CP_5
-convenuti terzi pignorati -
contumaci
Conclusioni:le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 31.10.2024, da pagina 1 di 4 intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto il presente giudizio di merito in seguito Parte_1
all'opposizione (n. 6559/2021rg) all'esecuzione presso terzi proposta dagli esecutati Controparte_2
e e sfociata nell'ordinanza con cui il g.e. in accoglimento ha sospeso l'esecuzione n. Controparte_1
918/2021 es. mob. nei loro confronti, fissando in novanta giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
chiede di accertare e dichiarare che legittimamente ha promosso la procedura Parte_1
esecutiva presso terzi in oggetto, con conseguente prosecuzione.
e invece ribadendo l'eccezione di compensazione già svolta in Controparte_2 Controparte_1
sede di opposizione endoesecutiva chiedono che sia dichiarata l'illegittimità e inefficacia del pignoramento presso terzi subito e ora sospeso (n. 918/2021 r.g. es.mob.).
I terzi pignorati , e Controparte_3 Controparte_4
pur regolarmente citati non si sono costituiti. CP_5
Per le ragioni dirimenti di seguito esposte l'opposizione svolta da e Controparte_2 CP_1
va accolta, non avendo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei
[...] Parte_1
convenuti, sicchè va dichiarata l'inefficacia del pignoramento presso terzi in oggetto.
Si condividono sul punto le argomentazioni già spese dal g.e. nell'ordinanza di sospensione (rg n.
6559/2021).
L'eccezione di compensazione svolta dagli esecutati è ammissibile e fondata, sicchè va rilevata l'integrale estinzione del credito per cui procede: € 142.773,74 oltre Parte_1
interessi quanto a , ed € 50.891,54 oltre interessi, quanto ad salvo Controparte_1 Controparte_2
quanto infra specificato relativamente all'importo di € 14.875,32 per spese di soccombenza processuali
– essendo i convenuti a loro volta creditori, per il medesimo importo, nei confronti di
[...]
poi incorporata in CP_6 Parte_1
Il quantum dei reciproci crediti non è contestato nell' ammontare.
Come correttamente eccepito dai convenuti a seguito di vicende societarie di fusione che hanno pagina 2 di 4 interessato originaria debitrice, poi incorporata in - il 31.12.2013- Controparte_6 Parte_1
quest'ultima ha assunto la posizione di debitore e di creditore verso i convenuti, senza che possa dirsi maturata la prescrizione del credito dei convenuti.
Detto credito si fonda sulla sentenza n. 490/2006 (doc. 6 conv,) pubblicata in data 12.6.2006 e dunque in base al combinato disposto degli artt. 2943 secondo comma, 2945 secondo comma e 2953 cc , all'epoca della citata incorporazione, pacificamente avvenuta il 31.12.2013, non era prescritto.
La compensazione si è dunque verificata ex lege a far tempo da detta data.
Neppure si tratta, come sostenuto dall'attrice, di una compensazione impropria, poiché i titoli sono diversi: i crediti di e si generano dalla responsabilità per sinistro Controparte_1 Controparte_2
stradale verificatosi il 21.3.1992, mentre il credito di deriva da ripetizione di indebito. Parte_1
Neppure è fondata l'eccezione di secondo cui la compensazione avrebbe dovuto essere Parte_1
eccepita nel giudizio in cui viene riconosciuto il credito restitutorio: all'epoca della fusione:
31.12.2013, risulta pacificamente che nel il giudizio di appello fosse già stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni (4.2.2025):dunque i convenuti avrebbero incontrato il limite delle preclusioni di cui all'art. 345 cpc, non potendo eccepire la compensazione come motivo di appello.
Correttamente dunque è stata eccepita in questa sede.
Per tali assorbenti ragioni non aveva diritto di agire esecutivamente nei confronti dei Parte_1
convenuti.
Quanto alla specifica somma di € 14.229,38, quale spese di soccombenza processuale,è pacifico che i convenuti ne abbiano riconosciuto la debenza, e detta somma è stata spontaneamente versata nelle more del procedimento a sicchè anche sotto profilo l'esecuzione presso terzi non deve Parte_1
proseguire.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite del presente giudizio vanno compensate in ragione di un quarto, al fine di tener conto della debenza dell'importo di cui sopra, in ogni caso spontaneamente pagato dai convenuti, mentre per i restanti tre quarti vanno poste a carico di
[...]
.; si liquidano altresì con i medesimi criteri le spese della fase endoesecutiva non Parte_1
liquidate dal g.e. e rimesse al giudizio di merito (Cass. 12977/2022), e di cui le parti chiedono la pagina 3 di 4 liquidazione.
Esse si liquidano secondo il D.M.n.55/2014 secondo lo scaglione tra € 52.000 ed € 260.000, e a valori medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, che viene liquidata a valori minimi, non essendo state assunte prove costituende;
ammontano dunque complessivamente quanto al giudizio di merito ad € 11.268,00 e vanno poste a carico dell'attrice in ragione di tre quarti, e dunque per la somma di € 8.450,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
quanto all'opposizione endoesecutiva (n.6559/2021 rg) si liquidano complessivamente in € 6.642,00, e dunque vanno poste a carico di in ragione di tre Parte_1
quarti, e dunque per la somma di € 4.982,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Stanti i citati esiti del giudizio non vi sono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, chiesta dalle parti reciprocamente.
Nulla per le spese rispetto ai terzi pignorati, rimasti contumaci.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando:
1.dichiara che , stante l'accertata compensazione con il controcredito dei Parte_1
convenuti, non ha diritto a procedere con l'esecuzione presso terzi n. 918/2021 r.g. es.mob. in danno di e , con conseguente inefficacia del pignoramento in oggetto;
Controparte_2 Controparte_1
2.condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite, come liquidate in Parte_1
parte motiva e con compensazione in ragione di un quarto;
nulla per le spese rispetto ai terzi pignorati;
3. rigetta le domande di condanna ex art. 96 cpc.
Brescia,10.3.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il giudice del tribunale di Bergamo, dr.ssa Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 14408 del ruolo generale dell'anno 2021 e promossa da
Parte_1
-opponente-
con l'avv. Giovanni Orlandi, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
contro
e Controparte_1 Controparte_2
-convenuti opposti-
con gli avv.ti R.Frusca e G. Salvadore, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
e
; Controparte_3
Controparte_4
CP_5
-convenuti terzi pignorati -
contumaci
Conclusioni:le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 31.10.2024, da pagina 1 di 4 intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto il presente giudizio di merito in seguito Parte_1
all'opposizione (n. 6559/2021rg) all'esecuzione presso terzi proposta dagli esecutati Controparte_2
e e sfociata nell'ordinanza con cui il g.e. in accoglimento ha sospeso l'esecuzione n. Controparte_1
918/2021 es. mob. nei loro confronti, fissando in novanta giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
chiede di accertare e dichiarare che legittimamente ha promosso la procedura Parte_1
esecutiva presso terzi in oggetto, con conseguente prosecuzione.
e invece ribadendo l'eccezione di compensazione già svolta in Controparte_2 Controparte_1
sede di opposizione endoesecutiva chiedono che sia dichiarata l'illegittimità e inefficacia del pignoramento presso terzi subito e ora sospeso (n. 918/2021 r.g. es.mob.).
I terzi pignorati , e Controparte_3 Controparte_4
pur regolarmente citati non si sono costituiti. CP_5
Per le ragioni dirimenti di seguito esposte l'opposizione svolta da e Controparte_2 CP_1
va accolta, non avendo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei
[...] Parte_1
convenuti, sicchè va dichiarata l'inefficacia del pignoramento presso terzi in oggetto.
Si condividono sul punto le argomentazioni già spese dal g.e. nell'ordinanza di sospensione (rg n.
6559/2021).
L'eccezione di compensazione svolta dagli esecutati è ammissibile e fondata, sicchè va rilevata l'integrale estinzione del credito per cui procede: € 142.773,74 oltre Parte_1
interessi quanto a , ed € 50.891,54 oltre interessi, quanto ad salvo Controparte_1 Controparte_2
quanto infra specificato relativamente all'importo di € 14.875,32 per spese di soccombenza processuali
– essendo i convenuti a loro volta creditori, per il medesimo importo, nei confronti di
[...]
poi incorporata in CP_6 Parte_1
Il quantum dei reciproci crediti non è contestato nell' ammontare.
Come correttamente eccepito dai convenuti a seguito di vicende societarie di fusione che hanno pagina 2 di 4 interessato originaria debitrice, poi incorporata in - il 31.12.2013- Controparte_6 Parte_1
quest'ultima ha assunto la posizione di debitore e di creditore verso i convenuti, senza che possa dirsi maturata la prescrizione del credito dei convenuti.
Detto credito si fonda sulla sentenza n. 490/2006 (doc. 6 conv,) pubblicata in data 12.6.2006 e dunque in base al combinato disposto degli artt. 2943 secondo comma, 2945 secondo comma e 2953 cc , all'epoca della citata incorporazione, pacificamente avvenuta il 31.12.2013, non era prescritto.
La compensazione si è dunque verificata ex lege a far tempo da detta data.
Neppure si tratta, come sostenuto dall'attrice, di una compensazione impropria, poiché i titoli sono diversi: i crediti di e si generano dalla responsabilità per sinistro Controparte_1 Controparte_2
stradale verificatosi il 21.3.1992, mentre il credito di deriva da ripetizione di indebito. Parte_1
Neppure è fondata l'eccezione di secondo cui la compensazione avrebbe dovuto essere Parte_1
eccepita nel giudizio in cui viene riconosciuto il credito restitutorio: all'epoca della fusione:
31.12.2013, risulta pacificamente che nel il giudizio di appello fosse già stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni (4.2.2025):dunque i convenuti avrebbero incontrato il limite delle preclusioni di cui all'art. 345 cpc, non potendo eccepire la compensazione come motivo di appello.
Correttamente dunque è stata eccepita in questa sede.
Per tali assorbenti ragioni non aveva diritto di agire esecutivamente nei confronti dei Parte_1
convenuti.
Quanto alla specifica somma di € 14.229,38, quale spese di soccombenza processuale,è pacifico che i convenuti ne abbiano riconosciuto la debenza, e detta somma è stata spontaneamente versata nelle more del procedimento a sicchè anche sotto profilo l'esecuzione presso terzi non deve Parte_1
proseguire.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite del presente giudizio vanno compensate in ragione di un quarto, al fine di tener conto della debenza dell'importo di cui sopra, in ogni caso spontaneamente pagato dai convenuti, mentre per i restanti tre quarti vanno poste a carico di
[...]
.; si liquidano altresì con i medesimi criteri le spese della fase endoesecutiva non Parte_1
liquidate dal g.e. e rimesse al giudizio di merito (Cass. 12977/2022), e di cui le parti chiedono la pagina 3 di 4 liquidazione.
Esse si liquidano secondo il D.M.n.55/2014 secondo lo scaglione tra € 52.000 ed € 260.000, e a valori medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, che viene liquidata a valori minimi, non essendo state assunte prove costituende;
ammontano dunque complessivamente quanto al giudizio di merito ad € 11.268,00 e vanno poste a carico dell'attrice in ragione di tre quarti, e dunque per la somma di € 8.450,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
quanto all'opposizione endoesecutiva (n.6559/2021 rg) si liquidano complessivamente in € 6.642,00, e dunque vanno poste a carico di in ragione di tre Parte_1
quarti, e dunque per la somma di € 4.982,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Stanti i citati esiti del giudizio non vi sono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, chiesta dalle parti reciprocamente.
Nulla per le spese rispetto ai terzi pignorati, rimasti contumaci.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando:
1.dichiara che , stante l'accertata compensazione con il controcredito dei Parte_1
convenuti, non ha diritto a procedere con l'esecuzione presso terzi n. 918/2021 r.g. es.mob. in danno di e , con conseguente inefficacia del pignoramento in oggetto;
Controparte_2 Controparte_1
2.condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite, come liquidate in Parte_1
parte motiva e con compensazione in ragione di un quarto;
nulla per le spese rispetto ai terzi pignorati;
3. rigetta le domande di condanna ex art. 96 cpc.
Brescia,10.3.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
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