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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3644/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/01/1989, residente in [...]1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]11,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Claudia Campagnoli (C.F.
) che li rappresenta e li difende anche disgiuntamente all'Avv. Jgor C.F._3
Giacchino (C.F. ), come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 16/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Serra Riccò (GE) il 30/06/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Sant'Olcese (Genova), via Ada Negri n. 6/1.
3) Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i Genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
4) Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
5) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia, separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza con la figlia.
6) Il Sig. potrà tenere con sé la figlia almeno due giorni infra-settimanali da Pt_2 concordare in base alle esigenze lavorative della Sig.ra e le esigenze della Parte_1 figlia minore che attualmente ha necessità di trascorrere più tempo con la Persona_1
madre, allo stesso modo il Sig. potrà tenere con sé la figlia in week-end alternati dal Pt_2 venerdì pomeriggio o sabato mattina alla domenica sera, sempre in base alle esigenze della figlia da concordare con la madre.
6a) Per il periodo in cui la bimba inizierà a frequentare la scuola il padre potrà tenere con sé la figlia almeno due giorni infra-settimanali anche consecutivi ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio o sabato mattina alla domenica sera o lunedì mattina, con onere di accompagnarla a scuola, fatto salvo diversi accordi delle parti.
7) Durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, la figlia starà con l'uno o l'altro genitore nelle giornate del 24, 25 e 31 dicembre e nelle giornate dell'1 e del 6 gennaio, e durante il periodo scolastico trascorrerà le vacanze natalizie, ad anni alterni, per il periodo dal 24 al
31 dicembre di ogni anno con l'uno o l'altro genitore e per il periodo dall'1 gennaio al 6/7 gennaio di ogni anno con l'uno o l'altro genitore, salvo diversi accordi delle parti.
8) Le vacanze pasquali saranno trascorse dalla minore con i genitori ad anni alterni, nelle giornate di domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e quando la bimba frequenterà la scuola i genitori trascorreranno le vacanze pasquali insieme alla medesima, comprese le giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni, sempre fatti salvi diversi accordi.
9) Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la figlia almeno una settimana cadauno, resta inteso che vista la tenera età della bimba (due anni non ancora compiuti) tale criterio potrà subire modifiche e/o variazioni;
nel periodo scolastico, i genitori potranno trascorrere con la figlia sino a tre settimane non consecutive, salvo diversi accordi tra gli stessi.
10) Quanto alle altre festività, le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza, in particolare per il compleanno della minore i genitori potranno accordarsi diversamente al fine di far trascorrere alla figlia parte della giornata con entrambi.
11) Rispetto agli impegni scolastici, così come gli impegni ludico/sportivi futuri, i genitori si impegnano a portare e ad andare a prendere la figlia alternandosi, fatto salvo diversi accordi.
12) Il padre, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 250,00 (diconsiduecentocinquanta/00), per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT al consumo.
13) I genitori si impegnano ed obbligano a ripartire, in misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie della minore.
14) L'assegno unico per il figlio competerà alla madre . Parte_3
15) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, essendo gli stessi economicamente indipendenti dal punto di vista economico.
16) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra in presenza della figlia medesima.
17) I coniugi esprimono fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la figlia minore. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2018, Numero 3, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 19/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/01/1989, residente in [...]1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]11,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Claudia Campagnoli (C.F.
) che li rappresenta e li difende anche disgiuntamente all'Avv. Jgor C.F._3
Giacchino (C.F. ), come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 16/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Serra Riccò (GE) il 30/06/2018 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Sant'Olcese (Genova), via Ada Negri n. 6/1.
3) Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i Genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
4) Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
5) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia, separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza con la figlia.
6) Il Sig. potrà tenere con sé la figlia almeno due giorni infra-settimanali da Pt_2 concordare in base alle esigenze lavorative della Sig.ra e le esigenze della Parte_1 figlia minore che attualmente ha necessità di trascorrere più tempo con la Persona_1
madre, allo stesso modo il Sig. potrà tenere con sé la figlia in week-end alternati dal Pt_2 venerdì pomeriggio o sabato mattina alla domenica sera, sempre in base alle esigenze della figlia da concordare con la madre.
6a) Per il periodo in cui la bimba inizierà a frequentare la scuola il padre potrà tenere con sé la figlia almeno due giorni infra-settimanali anche consecutivi ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio o sabato mattina alla domenica sera o lunedì mattina, con onere di accompagnarla a scuola, fatto salvo diversi accordi delle parti.
7) Durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, la figlia starà con l'uno o l'altro genitore nelle giornate del 24, 25 e 31 dicembre e nelle giornate dell'1 e del 6 gennaio, e durante il periodo scolastico trascorrerà le vacanze natalizie, ad anni alterni, per il periodo dal 24 al
31 dicembre di ogni anno con l'uno o l'altro genitore e per il periodo dall'1 gennaio al 6/7 gennaio di ogni anno con l'uno o l'altro genitore, salvo diversi accordi delle parti.
8) Le vacanze pasquali saranno trascorse dalla minore con i genitori ad anni alterni, nelle giornate di domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e quando la bimba frequenterà la scuola i genitori trascorreranno le vacanze pasquali insieme alla medesima, comprese le giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni, sempre fatti salvi diversi accordi.
9) Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con la figlia almeno una settimana cadauno, resta inteso che vista la tenera età della bimba (due anni non ancora compiuti) tale criterio potrà subire modifiche e/o variazioni;
nel periodo scolastico, i genitori potranno trascorrere con la figlia sino a tre settimane non consecutive, salvo diversi accordi tra gli stessi.
10) Quanto alle altre festività, le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza, in particolare per il compleanno della minore i genitori potranno accordarsi diversamente al fine di far trascorrere alla figlia parte della giornata con entrambi.
11) Rispetto agli impegni scolastici, così come gli impegni ludico/sportivi futuri, i genitori si impegnano a portare e ad andare a prendere la figlia alternandosi, fatto salvo diversi accordi.
12) Il padre, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 250,00 (diconsiduecentocinquanta/00), per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT al consumo.
13) I genitori si impegnano ed obbligano a ripartire, in misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie della minore.
14) L'assegno unico per il figlio competerà alla madre . Parte_3
15) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, essendo gli stessi economicamente indipendenti dal punto di vista economico.
16) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra in presenza della figlia medesima.
17) I coniugi esprimono fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la figlia minore. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2018, Numero 3, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 19/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino