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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2025 R.G., vertente tra in liquidazione volontaria (C. F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e Parte_2 difesa congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo
Scicchitano del Foro di Roma e dall'Avv. del Foro di Foggia, in virtù di Controparte_1 procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. in data 24.03.2025 da intendersi in calce al reclamo, nonché elettivamente domiciliata perso lo studio legale dell'Abg.
, sito in Vasto (CH), Viale Gabriele D'Annunzio n 85. Controparte_1 reclamante e
C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Responsabile Contenzioso Abruzzo, Dott.ssa
[...]
assistito e difeso dall'Avv. Carlo Del Torto del Foro di Teramo ed elettivamente CP_3
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domiciliata presso il suo studio in Teramo alla Via V. Irelli n. 6, in virtù di procura rilasciata in atto separato da far parte integrante della comparsa di risposta reclamata e
Controparte_4
” (sentenza Tribunale di Vasto n. 8/2025, pubblicata in data 24.2.2025), c.f.
[...]
, con sede in Pollutri (CH), in persona dei curatori avv. prof. Paolo Pannella e dott. P.IVA_3
Marco Marchesani, rappresentati e difesi, come da autorizzazione resa dal Giudice Delegato del
15.4.2025 (all. n. 1), in virtù di procura alle liti resa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. Giuseppe
Fauceglia (c.f. ) del Foro di Salerno, con il quale eleggono domicilio CodiceFiscale_1 digitale reclamata
CONCLUSIONI: per parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, per tutto quanto dedotto ed eccepito e sussistendone i requisiti di legge: A. IN VIA PRELIMINARE E
D'URGENZA ED AI SENSI DELL'ART. 52 DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: disporre, anche con decreto emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia dell'impugnata sentenza n. 08/2025 del Tribunale di Vasto - Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, emessa in data 19.02.2025, pubblicata il 24.02.2025 e notificata il 24.02.2025, di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_4
(C.F. , REA n. CH-182329), con sede in Pollutri (CH), alla via Crivella
[...] P.IVA_1
n. 23 (procedura di Liquidazione Giudiziale n. 6/2025 del Tribunale di Vasto, pec:
e, per l'effetto, disporre quindi la sospensione delle operazioni di Email_1 liquidazione dell'attivo nonché di formazione dello stato passivo e il compimento di qualsivoglia atto di gestione nella procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_4
(C.F. , REA n. CH182329), con sede in Pollutri (CH), alla via Crivella
[...] P.IVA_1
n. 23 (procedura di Liquidazione Giudiziale n. 6/2025 del Tribunale di Vasto, pec:
per tutti i motivi esposti in narrativa;
B. NEL MERITO: Email_1 disporre la revoca della impugnata sentenza n. 08/2025 emessa dal Tribunale di Vasto - Ufficio
Crisi d'impresa e dell'insolvenza in data 19.02.2025, a definizione del procedimento unitario n.
38-1/2024 di R.G., pubblicata in data 24.02.2025 e notificata a mezzo pec dalla Cancelleria il
24.02.2025, di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_4
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in liquidazione (C.F. , REA n. CH-182329), con sede in Pollutri (CH), alla via P.IVA_1
Crivella n. 23 e, per l'effetto, rimettere gli atti al medesimo Tribunale di Vasto per i conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia. C. Con vittoria di spese e compensi professionali.;
per parte reclamata Liquidazione Giudiziale della “Si conclude perché Controparte_4
l'On.le Corte di Appello voglia, in via preliminare ed in rito, rigettare il reclamo, come proposto da “ ” avverso la sentenza di liquidazione giudiziale della Controparte_4 società (n. 8/2025), perché improcedibile ed inammissibile per evidente tardività; in ogni caso, senza accettare il contraddittorio, rigettare il reclamo anche nel merito, perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'istanza ex art. 52 ccii di sospensione dell'efficacia della impugnata sentenza, non ricorrendo gravi e fondati motivi, con dipendente condanna alle spese e ai compensi di lite. Sempre in ordine al governo delle spese, ferma istanza di liquidazione ex art. 96 c.p.c., in ragione anche della improcedibilità ed inammissibilità del mezzo, si chiede che la
Corte di Appello valuti se il legale rappresentante della reclamante Società abbia agito con mala fede e, in caso positivo, ai sensi del comma 15 dell'art. 51 ccii, lo condanni, in solido con la
Società, alle spese e compensi per l'intero processo, oltre al doppio del contributo unificato. Con ogni riserva di altro dedurre e produrre nel corso del giudizio.
per parte reclamata : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - Controparte_5 in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare stante la insussistenza dei requisiti di legge;
- nel merito;
rigettare il proposto reclamo perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto con conferma della sentenza n. 8/2025, pubblicata il 24.02.2025 del
Tribunale di Vasto con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 8/2025 pubblicata il
24.02.2025 avente ad oggetto “ apertura della liquidazione giudiziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 8/2025 il Tribunale di Vasto dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nominando il dr. Controparte_4 [...] Giudice Delegato per la procedura in oggetto;
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Nella specie l'istanza per la liquidazione giudiziale sarebbe stata giustificata dall'asserita sussistenza di un credito erariale derivante da avvisi di accertamento per IVA e relativi oneri e accessori maturati alla data del 15.11.2024 per un asserito credito complessivo pari ad € 140.463.269,04. Riteneva il Tribunale, nel proprio percorso motivazionale, che, nel caso di specie, sussistessero gli specifici requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assoggettabilità della Società alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che la pesante esposizione debitoria non sarebbe stata ripianabile e fosse rappresentativa di una patologia, non essendo l'impresa dotata di mezzi patrimoniali sufficienti a fronteggiare l'intero passivo.
2. Con reclamo ex art. 51 del CCII, con contestuale istanza di sospensione ex art. 52 del CCII, la proponeva reclamo avverso la sentenza per quattro motivi che si Controparte_4 andranno di seguito ad esaminare. 1) Erronea sussistenza dello stato di insolvenza: violazione art. 115 cpc e travisamento delle risultanze documentali nella parte in cui si ritiene incontestato l'esito infruttuoso delle esecuzioni individuali;
Il reclamante sostiene che se il Tribunale avesse debitamente considerato quanto dedotto e specificato nella propria memoria di costituzione del 29.01.2025, a pagina 3, si sarebbe accorto che essa società aveva precisato che l'Agente aveva intrapreso procedure esecutive “su di alcuni crediti commerciali, ma omettendo di andare ad eseguire le prefate attività di recupero, presso i reali soggetti (noti sia alla P.A. che alla Magistratura inquirente) che hanno generato la situazione debitoria che viene posta strumentalmente a carico della costituita.”. Secondo il reclamate il Tribunale l'Agente di Riscossione avrebbe dovuto intraprendere le procedure esecutive nei confronti di 47 fornitori di carburante- che con il loro comportamento truffaldino l'avrebbero danneggiata palesemente - per un importo globale di € 364.747.175,13, come iscritti in bilancio al 31.12.2024 e non in suo danno. Sostiene a tal proposito che il Tribunale non avrebbe considerato le posizioni in corso di accertamento penale nei confronti di questi 47 soggetti, ovvero dei rispettivi mandanti, tutti individuati nelle querele presentate presso le competenti Procure della Repubblica Afferma parte reclamante che la strada da seguire per potersi giungere allo scopo finale della ovvero quello della tutela dell'interesse alla riscossine erariale, sarebbe dovuta essere CP_6 quella della tracciabilità dei flussi di denaro tra la ed i soggetti che hanno Controparte_4 effettivamente lucrato il profitto del reato di omesso versamento IVA ad opera e responsabilità esclusiva dei 47 soggetti individuati.
2) Difetto assoluto di motivazione in relazione alla parte in cui si ritiene manifestamente infondata la contestazione del credito circa la non debenza delle somme richieste Il Tribunale di Vasto, secondo la prospettazione di parte reclamante, visto che la società aveva eccepito la non debenza delle somme dovute al Fisco, avrebbe dovuto procedere ad un accertamento incidentale in ordine all'effettiva sussistenza della sua esposizione debitoria ponendo a carico di l'onere di dimostrare le ragioni per le quali aveva intrapreso azioni CP_6 esecutive in Suo danno.
3) Omessa considerazione della circostanza che la società si trovasse in stato di “liquidazione volontaria” ai fini dell'accertamento circa la sussistenza dello stato di insolvenza. Con terzo motivo di reclamo viene criticata la decisione del Tribunale laddove nell'accertamento dello stato di insolvenza della Società non avrebbe considerato che quando una società è in liquidazione, non è più richiesto che essa disponga, come invece per una società in piena attività, di credito e di risorse, non avrebbe verificato che nel bilancio della società risultavano iscritti crediti di grandezza superiore ai debiti, non avrebbe valutato la c.d. insolvenza “statica” e che è
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pendente un giudizio di accertamento negativo del credito dinanzi al Tribunale di Vasto, iscritto al n. 115/2025 R.G. contro l'Agente della Riscossione. 4) "Sull''insolvenza dinamica ed assenza di risorse esterne, violazione di legge". Con quarto motivo di reclamo torna a censurare la decisione assunta nella parte in cui il Tribunale non avrebbe valutato le consistenze della potenziale riscossione di crediti presso terzi e gli elementi attivi del bilancio ma solo il carico debitorio erariale, a suo dire, non dovuto dalla società ma da altri 47 fornitori di carburante e che, pur volendo condividere il riferimento alla c.d. “insolvenza “dinamica”, indica che lo status d'insolvenza non possa essere ricondotto “ad un mero confronto tra le attività e le passività dell'impresa, con prevalenza delle seconde”, ma debba essere accertato nei suoi caratteri tipici e che in ogni caso se il passivo supera l'attivo, ciò non comporta necessariamente che l'imprenditore sia in stato di insolvenza potendo quest'ultimo ricorrere a finanziamenti esterni.
4. La Liquidazione Giudiziale della costituita in giudizio, ha resistito al Controparte_4 reclamo, chiedendone l'inammissibilità, perché tardivo, nonché il rigetto perché infondato. Si è costituita anche l chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. Controparte_7 Questa Corte, sulle conclusioni come innanzi precisate, ha riservato la causa in decisione.
5.Il reclamo, seppur ammissibile, è nel merito, infondato.
5.1 Infondata è l'eccezione di tardività del reclamo. Incontestabilmente alla scadenza del 30° giorno dalla notificazione del provvedimento qui reclamato, ex art. 51 3° co. CCII, il 26.03.2025 la reclamante ha provveduto all'iscrizione telematica del reclamo presso questa CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, come dimostrano le pec relative all'iscrizione che sono state depositate come documenti B., C., D ed E. Il reclamo veniva iscritto come procedimento di “volontaria giurisdizione” – uniformandosi quindi ad una prassi seguita fino a pochi mesi prima dagli UFFICI della medesima CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA – e ad esso veniva assegnato il n. 133/2025 RGVG. Tuttavia la CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, dopo avere preso in carico ed iscritto al ruolo il reclamo con il n. 133/2025 di R.G.V.G., con decreto del Presidente di Sezione Dott. Francesco F. Filocamo del 28.03.2025 disponeva quanto segue “ Rilevato che il ricorso è stato erroneamente iscritto come procedimento di volontaria giurisdizione, anziché come procedimento contenzioso e che non è possibile il trasferimento del fascicolo informatico nel ruolo degli affari contenziosi da parte della cancelleria DISPONE La chiusura e l'archiviazione del presente fascicolo informatico INVITA Parte reclamante a provvedere alla corretta iscrizione del reclamo nel registro degli affari contenziosi con il codice oggetto 174201 – opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”. Pertanto, è stata questa stessa CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA che – non potendo trasferire il fascicolo informatico del reclamo iscritto al ruolo il 26.03.2025 da ruolo della
“Volontaria Giurisdizione” al ruolo degli “affari contenziosi” – ad invitare la parte reclamante a regolarizzare l'iscrizione tramite una seconda iscrizione del reclamo nel ruolo degli “affari contenziosi” indicando l'apposito codice oggetto da selezionare (codice oggetto 174201). Il provvedimento in discorso, emesso in data 28.03.2025, veniva comunicato via pec alla difesa del reclamante con pec del 31.03.2025 come da documenti F. ed F.1. (comunicazione pec del 31.03.2025 e comunicato provvedimento del 28.03.2025). Lo stesso 31.03.2025 la reclamante provvedeva, come richiesto dalla CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, a regolarizzare l'iscrizione del reclamo procedendo ad una ulteriore iscrizione del reclamo già iscritto il 26.03.2025 nel registro degli “affari contenziosi”, come da allegati documenti G., G.
1. e G.2.
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Diversamente da quanto assunto dalla Liquidazione reclamata, con l'iscrizione a ruolo R.G.V.G., come da prassi nel recente passato invalsa presso questo Ufficio, il reclamante ha rispettato il termine per la proposizione del reclamo e su invito del Presidente, impossibilitato a procedere ad una mera regolarizzazione d'ufficio, ha proceduto poi alla suddetta regolarizzazione, senza che tale attività necessitasse di una richiesta ed un corrispondente provvedimento di rimessione in termini, non essendosi di fronte ad un errore da parte del difensore, ma ad un mutamento di indicazioni da parte dell'Ufficio.
5.2 Il reclamo è tuttavia nel merito manifestamente infondato. Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) cci, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di "crisi" come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare. Con il sintagma "soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni' il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa. Ai fini della valutazione della solidità dell'impresa, occorre certo procedere ad una comparazione tra gli elementi attivi e passivi risultanti dai bilanci E tuttavia solo quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui si discute deve essere basato sulla nozione di insolvenza cosiddetta. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo. Tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290). Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va invece desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), Lo stato di insolvenza va ricavato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato con profitto, facendo fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni, in modo che i beni e i crediti che costituiscono il patrimonio sociale vadano pagina 6 di 12 7
considerati non soltanto per il loro valore contabile e di mercato, bensì anche in relazione all'attitudine ad essere impiegati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione
– di regola – dell'operatività dell'impresa. Lo stato di insolvenza quindi sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari. Restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ult. Cass. 22 febbraio 2022, n. 58569), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila, ai sensi della L.Fall., art. 15, u.c. Premesso allora come su tale distinzione non paiano avere inciso le recenti modifiche, nella prospettiva di valutazione qui richiesta, assumono valenza di elementi sintomatici: la inattività dichiarata, la neanche prospettata accessibilità al credito bancario, l'importo dei debiti tributari. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere d'altra parte non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è però da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Sotto tale profilo rileva la Corte come particolarmente sintomatica sia soprattutto la decisione di cessazione della attività, ma come specificamente conseguente alla notifica del ricorso da parte di
CP_6 La messa in liquidazione della Società risulta infatti da verbale dell'assemblea straordinaria del 15.1.2025, per notar , rep. n. 23472 e racc. n. 14503, e dunque a seguito della notifica in Per_2 data 20.12.2024 del ricorso dell'ADE-R per l'apertura della liquidazione giudiziale. Tale dato deve essere appunto valorizzato ex se quale indubbio elemento comprovante lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni;
non potendosi viceversa invocare, successivamente alla notifica del ricorso, la meno problematica valutazione propria del soggetto in liquidazione, senza allora un più rigoroso vaglio del rapporto passività/attività e su cui infra. Oltretutto, nella prospettazione difensiva della reclamante, si invocano, sia pure “in ipotesi” ma comunque contraddittoriamente, a confutare la sussistenza di una situazione di insolvenza statica, principi propri invece delle valutazioni che presuppongono il prosieguo della attività della impresa (“Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attivo dell'impresa – ai fini dell'accertamento dello stato in questione – va considerato non solo in riferimento al suo valore contabile, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere utilizzato per estinguere tempestivamente i debiti senza che l'operazione di liquidazione comprometta la normale operatività dell'impresa (in giurisprudenza, v. Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1760; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5215, cit.; in dottrina, v. Satta, Diritto fallimentare. Con appendice sull'amministrazione straordinaria, Padova, 1996, 46) pg. 20 del reclamo); atteggiamento che se da un lato disorienta il lettore/decidente dall'altro assume di per sé la valenza di ulteriore elemento confermativo della maliziosità di quella scelta dismissiva, una volta ricevuta la notifica del ricorso. pagina 7 di 12 8
Nella prospettiva di valutazione anche solo statica allora assumono comunque particolare significato le annotazioni rese in sede di redazione dei bilanci in atti, laddove gli stessi amministratori rappresentavano la situazione di impotenza funzionale, sottesa alla decisione di
“fuga” ovvero di cessazione della attività. Si legge infatti nei predetti documenti: “Nel bilancio chiuso al 31.12.2022, nella nota integrativa si dà atto che “la società ha ricevuto accertamenti fiscali per somme importanti e sono stati prontamente attivati i contenziosi tributari. In ipotesi di soccombenza ed in considerazione degli importi pendenti che si profilano, la società dovrà ricorrere alla liquidazione volontaria”; mentre nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2023, si espone che “i gravi accertamenti tributari, per i quali sono intervenute delle sentenze, sebbene attualmente in pendenza i contenziosi, hanno gravato sul patrimonio sociale, costringendo al blocco delle attività. Sono stati anche subiti PPT da parte dell' , con conseguenze finanziarie non indifferenti. Considerato CP_8 quanto accaduto, la società verrà posta in liquidazione a seguito dell'approvazione del corrente bilancio”. Altro dato rilevante, quale “fatto esteriore” in sé è la pur, da parte della reclamante, incontestata infruttuosità delle procedure delle esecuzioni individuali, promosse dall'Agente per la riscossione in danno della debitrice ex art. 72 bis DPR 602/1973, rilevando, secondo quanto infra, il rilevante debito nei confronti dell'erario addirittura a prescindere dalla contestazione. Il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può già d'altra parte considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l'esecutività dell'atto impugnato è stata sospesa (Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2001, n. 15407. . Est. Fioretti). CP_9 CP_10 Peraltro nella fattispecie al vaglio del Collegio, la rilevante esposizione per debiti tributari non solo è stata cristallizzata in quanto non oggetto di impugnazione nelle competenti sede ovvero addirittura oggetto di impugnazione non accolta, ma, stando alla decisione qui gravata ha costituito oggetto di riconoscimento ancora in questa sede giudiziale e successivamente alla ricognizione operata in sede di redazione dei bilanci. Come è dato di leggere infatti nella gravata decisione,
“non è neppure possibile parlare di debiti contestati (che richiederebbero un accertamento incidentale da parte del giudice, al fine di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente), trattandosi di debiti scaduti e non pagati, che non sono stati oggetto di contestazione nei modi e nei termini di legge previsti, e, pertanto, ormai cristallizzati e, comunque, la stessa società debitrice nelle note depositate in atti in data 28.1.2025 ha riconosciuto la posizione debitoria nella misura di euro 310.430.303,64 (pag. 5 note di udienza del 28.1.2025); detta posizione debitoria, d'altronde, risultava già accusata dalla società in questione, consapevole dei riscontri riportati nella nota integrativa al bilancio 2022, innanzi cennati;
di conseguenza, la contestazione del credito circa la non debenza della somma richiesta è manifestamente infondata”. Se è pur vero poi che tale nota contenuta in bilancio (anzi entrambe le note sopra già riportate) non integra prova piena, è altrettanto certo che della stessa il giudice debba tener conto. L'art. 2709 cod. civ., nello statuire infatti che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. 22 maggio 2009, n. 11912; Cass. 25 marzo 2003, n.4329). In particolare la Corte di legittimità ha escluso che le suddette scritture possano ricondursi all'ambito dell'art. 2730 cod. pagina 8 di 12 9
civ., non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte ad un'altra parte, precisando che ad esse non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta, giacchè la ratio della norma di cui all'art. 2709 cod. civ. non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa, così da essere compatibili con i principi e le garanzie sancite dagli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. sent. n. 11912/2009 cit. in motivazione). Ne consegue che la prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione (art. 2709 cod. civ.), fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (in termini Cassazione civile sez. III, 14/03/2013, (ud. 11/01/2013, dep. 14/03/2013), n.6547 e Cassazione civile sez. I, 18/02/2016, n.3190.). Sull'attendibilità oltretutto dei dati risultanti a bilancio, nella misura in cui sono invocati a proprio favore dall'imprenditore, non può la Corte non evidenziare quanto contenuto nella relazione redatta dai curatori. Si legge in tale relazione che “dal confronto effettuato tra i bilanci depositati – presso il competente Registro delle imprese – e i bilanci di verifica con relativa contabilità depositata dal Liquidatore all'ufficio curatoriale emergono significative divergenze valoriali. Queste discrepanze che in alcuni casi ammontano a centinaia di migliaia di euro, sollevano serie preoccupazioni circa la corretta rappresentazione della situazione economico-finanziaria della Società riflessa nelle scritture contabili e nei bilanci approvati” (…), “sì che potrebbero rappresentare ulteriori elementi di una condotta finalizzata a mascherare la reale situazione patrimoniale ed economica dell'impresa” (ciò con particolare riferimento proprio alla rilevantissima esposizione debitoria nei confronti dell'Erario), così pervenendo alla conclusione che “emerge un quadro di scarsa attendibilità delle scritture contabili e di non conformità della redazione del bilancio rispetto ai principi di chiarezza, correttezza e veridicità imposti dall'ordinamento contabile e fiscale vigente”. Alcun dubbio può essere sollevato in ordine alla utilizzabilità anche di tale relazione nella verifica dello stato patrimoniale della reclamante (ex Cass. nr. 12463 depositata l' 8 maggio 2024). E' noto peraltro che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013; nello stesso senso Cass. 30827/2018, Cass. 11421/2014 e da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/06/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 16/06/2022), n.19477). Con la recente decisione nr. n. 12463 depositata l' 8 maggio 2024 , la stessa Corte di Cassazione ha oltretutto affermato che l'Autorità Giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente, a fronte di un ingente debito tributario del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, ancor meno, nella possibilità di rateazione del debito tributario. (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022).
Assume la reclamante che la sentenza gravata non avrebbe valutato, in quella prospettiva invocata e connessa al proprio stato ormai liquidatorio, che alla data dell'udienza nel bilancio della società risultavano iscritti crediti di grandezza superiore ai debiti e avrebbe altresì omesso di considerare che era pendente un giudizio di accertamento negativo della posizione del debitore nei confronti della , con causa iscritta a ruolo innanzi al Tribunale di Vasto con il n. CP_6 115/2025 di RG. pagina 9 di 12 10
Il primo assunto è documentalmente smentito, in quanto, meramente leggendo la decisione qui gravata, si rileva che il Tribunale ha puntualmente valutato che “il credito preteso dalla parte ricorrente (euro 140.463.269,04), giusta documentazione in atti, difficilmente (è) ripianabile con i ricavi che, come si può riscontrare, dal 2022 al 2023 si sono ridotti di oltre 1/3, a fronte di debiti riportati in bilancio che, invece, sono aumentati da euro 7.188.805,00 ad euro 217.738.610,00; per giunta va evidenziata la riscontrata sussistenza di ulteriori debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle informazioni acquisite tramite la Cancelleria del Tribunale e specificati con depositi successivi al ricorso dell' odierna ricorrente, per l'ammontare Controparte_7 ulteriore di euro 114.020.934,34, che va aggiunta all'ammontare dei debiti esigibili……….. né, parimenti, risulta esservi un fondo rischi e/o una riserva capace di coprire i debiti in argomento, di eccezionale entità”. D'altra parte, ancora nell'atto di reclamo, fermo quanto già evidenziato in punto di accertamento delle rilevanti passività e quanto infra sulla inefficacia della recente iniziativa giudiziaria di accertamento negativo, la società debitrice non è in grado di fornire utili elementi che consentano di ritenere la sussistenza di un patrimonio attivo che, all'esito di una concreta e pronta attività di liquidazione, sia sufficiente ad estinguere l'intera posizione debitoria. La paventata – nell'atto di reclamo - possibilità di ricorso a finanziamenti esterni resta solo tale, non superando mai i caratteri della astratta enunciazione di una mera possibilità, mentre, come detto, appare davvero difficilmente percorribile ove non si presupponga un prosieguo della attività dell'impresa (assunto che parrebbe escluso dalla difesa complessiva della reclamante).
Quanto alla seconda affermazione, omette di considerare la reclamante che risultano acquisite agli atti le numerose sentenze delle Commissioni che hanno pienamente confermato la fondatezza delle pretese tributarie in oggetto;
accertamento che allora – all'esito della imposta valutazione incidentale- non pare minimamente scalfibile dall'iniziativa approntata nella apparentamente incompetente sede civilistica, mediante formulazione della domanda di accertamento negativo, ancora una volta sintomaticamente proposta a ridosso della notifica del ricorso da parte di CP_6 Analoga valutazione di sostanziale inconferenza rispetto ai fatti oggetto di accertamento in sede tributaria e nei confronti della odierna reclamante, assume la sentenza penale prodotta.
6.In relazione alle spese di lite, sebbene non possa – per carenza di interesse – pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della curatela, giacché la soccombenza della società comporta che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare, il Collegio ritiene, tuttavia, che ricorra la fattispecie prevista dall'art. 94 c.p.c., o meglio quella di cui all'art. 51 CCII,c che, a differenza della prima comporta la necessaria condanna in solido. Siffatta condanna ex art. 94 postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020). Nella specie, appare evidente la imprudenza insita nella proposizione di un reclamo sulla base di assunti chiaramente smentiti dagli atti e i documenti versati in atti che provavano il contrario di quanto dedotto dalla reclamante, e che, per di più, sotto il profilo giuridico, appariva manifestamente infondato. Alla stessa conclusione, si perviene, comunque, anche applicando l'art. 51, ultimo comma, seconda parte, C.C.I.I. sussistendo nella specie, per quanto si dirà infra, il presupposto della mala fede. Pertanto, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], che ha proposto il reclamo in nome e per conto della società della quale è pagina 10 di 12 11
legale rappresentante, va condannato al rimborso delle spese processuali in favore della procedura di liquidazione giudiziale reclamata e della stessa Controparte_11
(C.F. .
[...] P.IVA_2 Le spese si liquidano secondo i criteri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, valore indeterminabile - complessità bassa, secondo valori minimi (vista la modestia, in fatto e in diritto, delle questioni trattate) e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché di trattazione).
6.1. L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Poiché la sopra illustrata manifesta inconsistenza, in fatto e in diritto, dei motivi del reclamo erano a conoscenza del legale rappresentante della società (la cui situazione di obiettiva decozione, desumibile da tutte le circostanze evidenziate in atti, era a lui nota e non poteva non esserlo), lo stesso, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, C.C.I.I., deve essere condannato, in solido con la società reclamante, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
6.2. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) respinge il reclamo;
2) condanna volontaria (Codice fiscale Controparte_4
), corrente in Pollutri alla via Crivella, 23, in persona del suo liquidatore e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. (c.f. ) nato a [...]_2 CodiceFiscale_2 il 24.03.1987 e residente in [...], e (c.f. ) nato a [...]_2 Bologna il 24.03.1987 e residente in [...]in proprio quale legale rappresentante della società reclamante ai sensi dell'art. 94 c.p.c. e 51 CCII, in solido tra loro, a rifondere alla CP_7 reclamata le spese del presente giudizio liquidate in € 3.473,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa, per compenso;
condanna (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...]in proprio quale legale rappresentante della società reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di “ Controparte_4 che liquida in € 3.473,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa,
[...] per compenso;
3) dichiara che la parte reclamante e (c.f. ) nato a [...]_2 Bologna il 24.03.1987 e residente in [...]sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Consigliere estensore
Federico Ria
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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R.G. 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2025 R.G., vertente tra in liquidazione volontaria (C. F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e Parte_2 difesa congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo
Scicchitano del Foro di Roma e dall'Avv. del Foro di Foggia, in virtù di Controparte_1 procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. in data 24.03.2025 da intendersi in calce al reclamo, nonché elettivamente domiciliata perso lo studio legale dell'Abg.
, sito in Vasto (CH), Viale Gabriele D'Annunzio n 85. Controparte_1 reclamante e
C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Responsabile Contenzioso Abruzzo, Dott.ssa
[...]
assistito e difeso dall'Avv. Carlo Del Torto del Foro di Teramo ed elettivamente CP_3
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domiciliata presso il suo studio in Teramo alla Via V. Irelli n. 6, in virtù di procura rilasciata in atto separato da far parte integrante della comparsa di risposta reclamata e
Controparte_4
” (sentenza Tribunale di Vasto n. 8/2025, pubblicata in data 24.2.2025), c.f.
[...]
, con sede in Pollutri (CH), in persona dei curatori avv. prof. Paolo Pannella e dott. P.IVA_3
Marco Marchesani, rappresentati e difesi, come da autorizzazione resa dal Giudice Delegato del
15.4.2025 (all. n. 1), in virtù di procura alle liti resa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. Giuseppe
Fauceglia (c.f. ) del Foro di Salerno, con il quale eleggono domicilio CodiceFiscale_1 digitale reclamata
CONCLUSIONI: per parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, per tutto quanto dedotto ed eccepito e sussistendone i requisiti di legge: A. IN VIA PRELIMINARE E
D'URGENZA ED AI SENSI DELL'ART. 52 DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: disporre, anche con decreto emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia dell'impugnata sentenza n. 08/2025 del Tribunale di Vasto - Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, emessa in data 19.02.2025, pubblicata il 24.02.2025 e notificata il 24.02.2025, di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_4
(C.F. , REA n. CH-182329), con sede in Pollutri (CH), alla via Crivella
[...] P.IVA_1
n. 23 (procedura di Liquidazione Giudiziale n. 6/2025 del Tribunale di Vasto, pec:
e, per l'effetto, disporre quindi la sospensione delle operazioni di Email_1 liquidazione dell'attivo nonché di formazione dello stato passivo e il compimento di qualsivoglia atto di gestione nella procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_4
(C.F. , REA n. CH182329), con sede in Pollutri (CH), alla via Crivella
[...] P.IVA_1
n. 23 (procedura di Liquidazione Giudiziale n. 6/2025 del Tribunale di Vasto, pec:
per tutti i motivi esposti in narrativa;
B. NEL MERITO: Email_1 disporre la revoca della impugnata sentenza n. 08/2025 emessa dal Tribunale di Vasto - Ufficio
Crisi d'impresa e dell'insolvenza in data 19.02.2025, a definizione del procedimento unitario n.
38-1/2024 di R.G., pubblicata in data 24.02.2025 e notificata a mezzo pec dalla Cancelleria il
24.02.2025, di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_4
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in liquidazione (C.F. , REA n. CH-182329), con sede in Pollutri (CH), alla via P.IVA_1
Crivella n. 23 e, per l'effetto, rimettere gli atti al medesimo Tribunale di Vasto per i conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia. C. Con vittoria di spese e compensi professionali.;
per parte reclamata Liquidazione Giudiziale della “Si conclude perché Controparte_4
l'On.le Corte di Appello voglia, in via preliminare ed in rito, rigettare il reclamo, come proposto da “ ” avverso la sentenza di liquidazione giudiziale della Controparte_4 società (n. 8/2025), perché improcedibile ed inammissibile per evidente tardività; in ogni caso, senza accettare il contraddittorio, rigettare il reclamo anche nel merito, perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'istanza ex art. 52 ccii di sospensione dell'efficacia della impugnata sentenza, non ricorrendo gravi e fondati motivi, con dipendente condanna alle spese e ai compensi di lite. Sempre in ordine al governo delle spese, ferma istanza di liquidazione ex art. 96 c.p.c., in ragione anche della improcedibilità ed inammissibilità del mezzo, si chiede che la
Corte di Appello valuti se il legale rappresentante della reclamante Società abbia agito con mala fede e, in caso positivo, ai sensi del comma 15 dell'art. 51 ccii, lo condanni, in solido con la
Società, alle spese e compensi per l'intero processo, oltre al doppio del contributo unificato. Con ogni riserva di altro dedurre e produrre nel corso del giudizio.
per parte reclamata : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - Controparte_5 in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare stante la insussistenza dei requisiti di legge;
- nel merito;
rigettare il proposto reclamo perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto con conferma della sentenza n. 8/2025, pubblicata il 24.02.2025 del
Tribunale di Vasto con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 8/2025 pubblicata il
24.02.2025 avente ad oggetto “ apertura della liquidazione giudiziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 8/2025 il Tribunale di Vasto dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nominando il dr. Controparte_4 [...] Giudice Delegato per la procedura in oggetto;
Per_1 pagina 3 di 12 4
Nella specie l'istanza per la liquidazione giudiziale sarebbe stata giustificata dall'asserita sussistenza di un credito erariale derivante da avvisi di accertamento per IVA e relativi oneri e accessori maturati alla data del 15.11.2024 per un asserito credito complessivo pari ad € 140.463.269,04. Riteneva il Tribunale, nel proprio percorso motivazionale, che, nel caso di specie, sussistessero gli specifici requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assoggettabilità della Società alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che la pesante esposizione debitoria non sarebbe stata ripianabile e fosse rappresentativa di una patologia, non essendo l'impresa dotata di mezzi patrimoniali sufficienti a fronteggiare l'intero passivo.
2. Con reclamo ex art. 51 del CCII, con contestuale istanza di sospensione ex art. 52 del CCII, la proponeva reclamo avverso la sentenza per quattro motivi che si Controparte_4 andranno di seguito ad esaminare. 1) Erronea sussistenza dello stato di insolvenza: violazione art. 115 cpc e travisamento delle risultanze documentali nella parte in cui si ritiene incontestato l'esito infruttuoso delle esecuzioni individuali;
Il reclamante sostiene che se il Tribunale avesse debitamente considerato quanto dedotto e specificato nella propria memoria di costituzione del 29.01.2025, a pagina 3, si sarebbe accorto che essa società aveva precisato che l'Agente aveva intrapreso procedure esecutive “su di alcuni crediti commerciali, ma omettendo di andare ad eseguire le prefate attività di recupero, presso i reali soggetti (noti sia alla P.A. che alla Magistratura inquirente) che hanno generato la situazione debitoria che viene posta strumentalmente a carico della costituita.”. Secondo il reclamate il Tribunale l'Agente di Riscossione avrebbe dovuto intraprendere le procedure esecutive nei confronti di 47 fornitori di carburante- che con il loro comportamento truffaldino l'avrebbero danneggiata palesemente - per un importo globale di € 364.747.175,13, come iscritti in bilancio al 31.12.2024 e non in suo danno. Sostiene a tal proposito che il Tribunale non avrebbe considerato le posizioni in corso di accertamento penale nei confronti di questi 47 soggetti, ovvero dei rispettivi mandanti, tutti individuati nelle querele presentate presso le competenti Procure della Repubblica Afferma parte reclamante che la strada da seguire per potersi giungere allo scopo finale della ovvero quello della tutela dell'interesse alla riscossine erariale, sarebbe dovuta essere CP_6 quella della tracciabilità dei flussi di denaro tra la ed i soggetti che hanno Controparte_4 effettivamente lucrato il profitto del reato di omesso versamento IVA ad opera e responsabilità esclusiva dei 47 soggetti individuati.
2) Difetto assoluto di motivazione in relazione alla parte in cui si ritiene manifestamente infondata la contestazione del credito circa la non debenza delle somme richieste Il Tribunale di Vasto, secondo la prospettazione di parte reclamante, visto che la società aveva eccepito la non debenza delle somme dovute al Fisco, avrebbe dovuto procedere ad un accertamento incidentale in ordine all'effettiva sussistenza della sua esposizione debitoria ponendo a carico di l'onere di dimostrare le ragioni per le quali aveva intrapreso azioni CP_6 esecutive in Suo danno.
3) Omessa considerazione della circostanza che la società si trovasse in stato di “liquidazione volontaria” ai fini dell'accertamento circa la sussistenza dello stato di insolvenza. Con terzo motivo di reclamo viene criticata la decisione del Tribunale laddove nell'accertamento dello stato di insolvenza della Società non avrebbe considerato che quando una società è in liquidazione, non è più richiesto che essa disponga, come invece per una società in piena attività, di credito e di risorse, non avrebbe verificato che nel bilancio della società risultavano iscritti crediti di grandezza superiore ai debiti, non avrebbe valutato la c.d. insolvenza “statica” e che è
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pendente un giudizio di accertamento negativo del credito dinanzi al Tribunale di Vasto, iscritto al n. 115/2025 R.G. contro l'Agente della Riscossione. 4) "Sull''insolvenza dinamica ed assenza di risorse esterne, violazione di legge". Con quarto motivo di reclamo torna a censurare la decisione assunta nella parte in cui il Tribunale non avrebbe valutato le consistenze della potenziale riscossione di crediti presso terzi e gli elementi attivi del bilancio ma solo il carico debitorio erariale, a suo dire, non dovuto dalla società ma da altri 47 fornitori di carburante e che, pur volendo condividere il riferimento alla c.d. “insolvenza “dinamica”, indica che lo status d'insolvenza non possa essere ricondotto “ad un mero confronto tra le attività e le passività dell'impresa, con prevalenza delle seconde”, ma debba essere accertato nei suoi caratteri tipici e che in ogni caso se il passivo supera l'attivo, ciò non comporta necessariamente che l'imprenditore sia in stato di insolvenza potendo quest'ultimo ricorrere a finanziamenti esterni.
4. La Liquidazione Giudiziale della costituita in giudizio, ha resistito al Controparte_4 reclamo, chiedendone l'inammissibilità, perché tardivo, nonché il rigetto perché infondato. Si è costituita anche l chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. Controparte_7 Questa Corte, sulle conclusioni come innanzi precisate, ha riservato la causa in decisione.
5.Il reclamo, seppur ammissibile, è nel merito, infondato.
5.1 Infondata è l'eccezione di tardività del reclamo. Incontestabilmente alla scadenza del 30° giorno dalla notificazione del provvedimento qui reclamato, ex art. 51 3° co. CCII, il 26.03.2025 la reclamante ha provveduto all'iscrizione telematica del reclamo presso questa CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, come dimostrano le pec relative all'iscrizione che sono state depositate come documenti B., C., D ed E. Il reclamo veniva iscritto come procedimento di “volontaria giurisdizione” – uniformandosi quindi ad una prassi seguita fino a pochi mesi prima dagli UFFICI della medesima CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA – e ad esso veniva assegnato il n. 133/2025 RGVG. Tuttavia la CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, dopo avere preso in carico ed iscritto al ruolo il reclamo con il n. 133/2025 di R.G.V.G., con decreto del Presidente di Sezione Dott. Francesco F. Filocamo del 28.03.2025 disponeva quanto segue “ Rilevato che il ricorso è stato erroneamente iscritto come procedimento di volontaria giurisdizione, anziché come procedimento contenzioso e che non è possibile il trasferimento del fascicolo informatico nel ruolo degli affari contenziosi da parte della cancelleria DISPONE La chiusura e l'archiviazione del presente fascicolo informatico INVITA Parte reclamante a provvedere alla corretta iscrizione del reclamo nel registro degli affari contenziosi con il codice oggetto 174201 – opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”. Pertanto, è stata questa stessa CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA che – non potendo trasferire il fascicolo informatico del reclamo iscritto al ruolo il 26.03.2025 da ruolo della
“Volontaria Giurisdizione” al ruolo degli “affari contenziosi” – ad invitare la parte reclamante a regolarizzare l'iscrizione tramite una seconda iscrizione del reclamo nel ruolo degli “affari contenziosi” indicando l'apposito codice oggetto da selezionare (codice oggetto 174201). Il provvedimento in discorso, emesso in data 28.03.2025, veniva comunicato via pec alla difesa del reclamante con pec del 31.03.2025 come da documenti F. ed F.1. (comunicazione pec del 31.03.2025 e comunicato provvedimento del 28.03.2025). Lo stesso 31.03.2025 la reclamante provvedeva, come richiesto dalla CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, a regolarizzare l'iscrizione del reclamo procedendo ad una ulteriore iscrizione del reclamo già iscritto il 26.03.2025 nel registro degli “affari contenziosi”, come da allegati documenti G., G.
1. e G.2.
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Diversamente da quanto assunto dalla Liquidazione reclamata, con l'iscrizione a ruolo R.G.V.G., come da prassi nel recente passato invalsa presso questo Ufficio, il reclamante ha rispettato il termine per la proposizione del reclamo e su invito del Presidente, impossibilitato a procedere ad una mera regolarizzazione d'ufficio, ha proceduto poi alla suddetta regolarizzazione, senza che tale attività necessitasse di una richiesta ed un corrispondente provvedimento di rimessione in termini, non essendosi di fronte ad un errore da parte del difensore, ma ad un mutamento di indicazioni da parte dell'Ufficio.
5.2 Il reclamo è tuttavia nel merito manifestamente infondato. Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) cci, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di "crisi" come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare. Con il sintagma "soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni' il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa. Ai fini della valutazione della solidità dell'impresa, occorre certo procedere ad una comparazione tra gli elementi attivi e passivi risultanti dai bilanci E tuttavia solo quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui si discute deve essere basato sulla nozione di insolvenza cosiddetta. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo. Tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290). Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va invece desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), Lo stato di insolvenza va ricavato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato con profitto, facendo fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni, in modo che i beni e i crediti che costituiscono il patrimonio sociale vadano pagina 6 di 12 7
considerati non soltanto per il loro valore contabile e di mercato, bensì anche in relazione all'attitudine ad essere impiegati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione
– di regola – dell'operatività dell'impresa. Lo stato di insolvenza quindi sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari. Restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ult. Cass. 22 febbraio 2022, n. 58569), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila, ai sensi della L.Fall., art. 15, u.c. Premesso allora come su tale distinzione non paiano avere inciso le recenti modifiche, nella prospettiva di valutazione qui richiesta, assumono valenza di elementi sintomatici: la inattività dichiarata, la neanche prospettata accessibilità al credito bancario, l'importo dei debiti tributari. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere d'altra parte non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è però da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Sotto tale profilo rileva la Corte come particolarmente sintomatica sia soprattutto la decisione di cessazione della attività, ma come specificamente conseguente alla notifica del ricorso da parte di
CP_6 La messa in liquidazione della Società risulta infatti da verbale dell'assemblea straordinaria del 15.1.2025, per notar , rep. n. 23472 e racc. n. 14503, e dunque a seguito della notifica in Per_2 data 20.12.2024 del ricorso dell'ADE-R per l'apertura della liquidazione giudiziale. Tale dato deve essere appunto valorizzato ex se quale indubbio elemento comprovante lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni;
non potendosi viceversa invocare, successivamente alla notifica del ricorso, la meno problematica valutazione propria del soggetto in liquidazione, senza allora un più rigoroso vaglio del rapporto passività/attività e su cui infra. Oltretutto, nella prospettazione difensiva della reclamante, si invocano, sia pure “in ipotesi” ma comunque contraddittoriamente, a confutare la sussistenza di una situazione di insolvenza statica, principi propri invece delle valutazioni che presuppongono il prosieguo della attività della impresa (“Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attivo dell'impresa – ai fini dell'accertamento dello stato in questione – va considerato non solo in riferimento al suo valore contabile, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere utilizzato per estinguere tempestivamente i debiti senza che l'operazione di liquidazione comprometta la normale operatività dell'impresa (in giurisprudenza, v. Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1760; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5215, cit.; in dottrina, v. Satta, Diritto fallimentare. Con appendice sull'amministrazione straordinaria, Padova, 1996, 46) pg. 20 del reclamo); atteggiamento che se da un lato disorienta il lettore/decidente dall'altro assume di per sé la valenza di ulteriore elemento confermativo della maliziosità di quella scelta dismissiva, una volta ricevuta la notifica del ricorso. pagina 7 di 12 8
Nella prospettiva di valutazione anche solo statica allora assumono comunque particolare significato le annotazioni rese in sede di redazione dei bilanci in atti, laddove gli stessi amministratori rappresentavano la situazione di impotenza funzionale, sottesa alla decisione di
“fuga” ovvero di cessazione della attività. Si legge infatti nei predetti documenti: “Nel bilancio chiuso al 31.12.2022, nella nota integrativa si dà atto che “la società ha ricevuto accertamenti fiscali per somme importanti e sono stati prontamente attivati i contenziosi tributari. In ipotesi di soccombenza ed in considerazione degli importi pendenti che si profilano, la società dovrà ricorrere alla liquidazione volontaria”; mentre nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2023, si espone che “i gravi accertamenti tributari, per i quali sono intervenute delle sentenze, sebbene attualmente in pendenza i contenziosi, hanno gravato sul patrimonio sociale, costringendo al blocco delle attività. Sono stati anche subiti PPT da parte dell' , con conseguenze finanziarie non indifferenti. Considerato CP_8 quanto accaduto, la società verrà posta in liquidazione a seguito dell'approvazione del corrente bilancio”. Altro dato rilevante, quale “fatto esteriore” in sé è la pur, da parte della reclamante, incontestata infruttuosità delle procedure delle esecuzioni individuali, promosse dall'Agente per la riscossione in danno della debitrice ex art. 72 bis DPR 602/1973, rilevando, secondo quanto infra, il rilevante debito nei confronti dell'erario addirittura a prescindere dalla contestazione. Il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può già d'altra parte considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l'esecutività dell'atto impugnato è stata sospesa (Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2001, n. 15407. . Est. Fioretti). CP_9 CP_10 Peraltro nella fattispecie al vaglio del Collegio, la rilevante esposizione per debiti tributari non solo è stata cristallizzata in quanto non oggetto di impugnazione nelle competenti sede ovvero addirittura oggetto di impugnazione non accolta, ma, stando alla decisione qui gravata ha costituito oggetto di riconoscimento ancora in questa sede giudiziale e successivamente alla ricognizione operata in sede di redazione dei bilanci. Come è dato di leggere infatti nella gravata decisione,
“non è neppure possibile parlare di debiti contestati (che richiederebbero un accertamento incidentale da parte del giudice, al fine di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente), trattandosi di debiti scaduti e non pagati, che non sono stati oggetto di contestazione nei modi e nei termini di legge previsti, e, pertanto, ormai cristallizzati e, comunque, la stessa società debitrice nelle note depositate in atti in data 28.1.2025 ha riconosciuto la posizione debitoria nella misura di euro 310.430.303,64 (pag. 5 note di udienza del 28.1.2025); detta posizione debitoria, d'altronde, risultava già accusata dalla società in questione, consapevole dei riscontri riportati nella nota integrativa al bilancio 2022, innanzi cennati;
di conseguenza, la contestazione del credito circa la non debenza della somma richiesta è manifestamente infondata”. Se è pur vero poi che tale nota contenuta in bilancio (anzi entrambe le note sopra già riportate) non integra prova piena, è altrettanto certo che della stessa il giudice debba tener conto. L'art. 2709 cod. civ., nello statuire infatti che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. 22 maggio 2009, n. 11912; Cass. 25 marzo 2003, n.4329). In particolare la Corte di legittimità ha escluso che le suddette scritture possano ricondursi all'ambito dell'art. 2730 cod. pagina 8 di 12 9
civ., non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte ad un'altra parte, precisando che ad esse non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta, giacchè la ratio della norma di cui all'art. 2709 cod. civ. non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa, così da essere compatibili con i principi e le garanzie sancite dagli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. sent. n. 11912/2009 cit. in motivazione). Ne consegue che la prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione (art. 2709 cod. civ.), fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (in termini Cassazione civile sez. III, 14/03/2013, (ud. 11/01/2013, dep. 14/03/2013), n.6547 e Cassazione civile sez. I, 18/02/2016, n.3190.). Sull'attendibilità oltretutto dei dati risultanti a bilancio, nella misura in cui sono invocati a proprio favore dall'imprenditore, non può la Corte non evidenziare quanto contenuto nella relazione redatta dai curatori. Si legge in tale relazione che “dal confronto effettuato tra i bilanci depositati – presso il competente Registro delle imprese – e i bilanci di verifica con relativa contabilità depositata dal Liquidatore all'ufficio curatoriale emergono significative divergenze valoriali. Queste discrepanze che in alcuni casi ammontano a centinaia di migliaia di euro, sollevano serie preoccupazioni circa la corretta rappresentazione della situazione economico-finanziaria della Società riflessa nelle scritture contabili e nei bilanci approvati” (…), “sì che potrebbero rappresentare ulteriori elementi di una condotta finalizzata a mascherare la reale situazione patrimoniale ed economica dell'impresa” (ciò con particolare riferimento proprio alla rilevantissima esposizione debitoria nei confronti dell'Erario), così pervenendo alla conclusione che “emerge un quadro di scarsa attendibilità delle scritture contabili e di non conformità della redazione del bilancio rispetto ai principi di chiarezza, correttezza e veridicità imposti dall'ordinamento contabile e fiscale vigente”. Alcun dubbio può essere sollevato in ordine alla utilizzabilità anche di tale relazione nella verifica dello stato patrimoniale della reclamante (ex Cass. nr. 12463 depositata l' 8 maggio 2024). E' noto peraltro che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013; nello stesso senso Cass. 30827/2018, Cass. 11421/2014 e da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/06/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 16/06/2022), n.19477). Con la recente decisione nr. n. 12463 depositata l' 8 maggio 2024 , la stessa Corte di Cassazione ha oltretutto affermato che l'Autorità Giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente, a fronte di un ingente debito tributario del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, ancor meno, nella possibilità di rateazione del debito tributario. (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022).
Assume la reclamante che la sentenza gravata non avrebbe valutato, in quella prospettiva invocata e connessa al proprio stato ormai liquidatorio, che alla data dell'udienza nel bilancio della società risultavano iscritti crediti di grandezza superiore ai debiti e avrebbe altresì omesso di considerare che era pendente un giudizio di accertamento negativo della posizione del debitore nei confronti della , con causa iscritta a ruolo innanzi al Tribunale di Vasto con il n. CP_6 115/2025 di RG. pagina 9 di 12 10
Il primo assunto è documentalmente smentito, in quanto, meramente leggendo la decisione qui gravata, si rileva che il Tribunale ha puntualmente valutato che “il credito preteso dalla parte ricorrente (euro 140.463.269,04), giusta documentazione in atti, difficilmente (è) ripianabile con i ricavi che, come si può riscontrare, dal 2022 al 2023 si sono ridotti di oltre 1/3, a fronte di debiti riportati in bilancio che, invece, sono aumentati da euro 7.188.805,00 ad euro 217.738.610,00; per giunta va evidenziata la riscontrata sussistenza di ulteriori debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle informazioni acquisite tramite la Cancelleria del Tribunale e specificati con depositi successivi al ricorso dell' odierna ricorrente, per l'ammontare Controparte_7 ulteriore di euro 114.020.934,34, che va aggiunta all'ammontare dei debiti esigibili……….. né, parimenti, risulta esservi un fondo rischi e/o una riserva capace di coprire i debiti in argomento, di eccezionale entità”. D'altra parte, ancora nell'atto di reclamo, fermo quanto già evidenziato in punto di accertamento delle rilevanti passività e quanto infra sulla inefficacia della recente iniziativa giudiziaria di accertamento negativo, la società debitrice non è in grado di fornire utili elementi che consentano di ritenere la sussistenza di un patrimonio attivo che, all'esito di una concreta e pronta attività di liquidazione, sia sufficiente ad estinguere l'intera posizione debitoria. La paventata – nell'atto di reclamo - possibilità di ricorso a finanziamenti esterni resta solo tale, non superando mai i caratteri della astratta enunciazione di una mera possibilità, mentre, come detto, appare davvero difficilmente percorribile ove non si presupponga un prosieguo della attività dell'impresa (assunto che parrebbe escluso dalla difesa complessiva della reclamante).
Quanto alla seconda affermazione, omette di considerare la reclamante che risultano acquisite agli atti le numerose sentenze delle Commissioni che hanno pienamente confermato la fondatezza delle pretese tributarie in oggetto;
accertamento che allora – all'esito della imposta valutazione incidentale- non pare minimamente scalfibile dall'iniziativa approntata nella apparentamente incompetente sede civilistica, mediante formulazione della domanda di accertamento negativo, ancora una volta sintomaticamente proposta a ridosso della notifica del ricorso da parte di CP_6 Analoga valutazione di sostanziale inconferenza rispetto ai fatti oggetto di accertamento in sede tributaria e nei confronti della odierna reclamante, assume la sentenza penale prodotta.
6.In relazione alle spese di lite, sebbene non possa – per carenza di interesse – pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della curatela, giacché la soccombenza della società comporta che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare, il Collegio ritiene, tuttavia, che ricorra la fattispecie prevista dall'art. 94 c.p.c., o meglio quella di cui all'art. 51 CCII,c che, a differenza della prima comporta la necessaria condanna in solido. Siffatta condanna ex art. 94 postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020). Nella specie, appare evidente la imprudenza insita nella proposizione di un reclamo sulla base di assunti chiaramente smentiti dagli atti e i documenti versati in atti che provavano il contrario di quanto dedotto dalla reclamante, e che, per di più, sotto il profilo giuridico, appariva manifestamente infondato. Alla stessa conclusione, si perviene, comunque, anche applicando l'art. 51, ultimo comma, seconda parte, C.C.I.I. sussistendo nella specie, per quanto si dirà infra, il presupposto della mala fede. Pertanto, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], che ha proposto il reclamo in nome e per conto della società della quale è pagina 10 di 12 11
legale rappresentante, va condannato al rimborso delle spese processuali in favore della procedura di liquidazione giudiziale reclamata e della stessa Controparte_11
(C.F. .
[...] P.IVA_2 Le spese si liquidano secondo i criteri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, valore indeterminabile - complessità bassa, secondo valori minimi (vista la modestia, in fatto e in diritto, delle questioni trattate) e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché di trattazione).
6.1. L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Poiché la sopra illustrata manifesta inconsistenza, in fatto e in diritto, dei motivi del reclamo erano a conoscenza del legale rappresentante della società (la cui situazione di obiettiva decozione, desumibile da tutte le circostanze evidenziate in atti, era a lui nota e non poteva non esserlo), lo stesso, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, C.C.I.I., deve essere condannato, in solido con la società reclamante, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
6.2. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) respinge il reclamo;
2) condanna volontaria (Codice fiscale Controparte_4
), corrente in Pollutri alla via Crivella, 23, in persona del suo liquidatore e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. (c.f. ) nato a [...]_2 CodiceFiscale_2 il 24.03.1987 e residente in [...], e (c.f. ) nato a [...]_2 Bologna il 24.03.1987 e residente in [...]in proprio quale legale rappresentante della società reclamante ai sensi dell'art. 94 c.p.c. e 51 CCII, in solido tra loro, a rifondere alla CP_7 reclamata le spese del presente giudizio liquidate in € 3.473,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa, per compenso;
condanna (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...]in proprio quale legale rappresentante della società reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di “ Controparte_4 che liquida in € 3.473,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa,
[...] per compenso;
3) dichiara che la parte reclamante e (c.f. ) nato a [...]_2 Bologna il 24.03.1987 e residente in [...]sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Consigliere estensore
Federico Ria
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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