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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3737/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIMONETTI DOMENICO quale eredi di Per_1
ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria , parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento per e che l'Ente non procedeva alla corresponsione Per_1 di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1
spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e affermava di aver provveduto al pagamento della CP_1
prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso atteso che il pagamento dell si riferisce ad altra prestazione di invalidità civile CP_1
del ricorrente e non a quella richiesta con giudizio per A.T.P., iscritto al R.G. n.
1666/2022, da Sig.ra a partire dalla domanda amministrativa, ossia dal Per_1
18.10.2021 e accolta, deve ritenersi il diritto della parte ricorrente ai ratei non corrisposti.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore nella fase di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, dacché non espletata.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
Non sussistono gli estremi per una condanna ex art 96 c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 14/06/2024 , così provvede: Parte_1 1. - dichiara il diritto della parte ricorrente ai ratei relativi all'indennità di accompagnamento riconosciuta alla Sig.ra a partire dalla domanda Per_1
amministrativa del 18.10.2021 fino al decesso e condanna l' al relativo CP_1
pagamento oltre accessori di legge;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. SIMONETTI CP_1
DOMENICO, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 08.01.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3737/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIMONETTI DOMENICO quale eredi di Per_1
ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria , parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento per e che l'Ente non procedeva alla corresponsione Per_1 di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno CP_1
spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e affermava di aver provveduto al pagamento della CP_1
prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso atteso che il pagamento dell si riferisce ad altra prestazione di invalidità civile CP_1
del ricorrente e non a quella richiesta con giudizio per A.T.P., iscritto al R.G. n.
1666/2022, da Sig.ra a partire dalla domanda amministrativa, ossia dal Per_1
18.10.2021 e accolta, deve ritenersi il diritto della parte ricorrente ai ratei non corrisposti.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore nella fase di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, dacché non espletata.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
Non sussistono gli estremi per una condanna ex art 96 c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 14/06/2024 , così provvede: Parte_1 1. - dichiara il diritto della parte ricorrente ai ratei relativi all'indennità di accompagnamento riconosciuta alla Sig.ra a partire dalla domanda Per_1
amministrativa del 18.10.2021 fino al decesso e condanna l' al relativo CP_1
pagamento oltre accessori di legge;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. SIMONETTI CP_1
DOMENICO, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 08.01.2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti