TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6680 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il IU Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°30241\2024 del ruolo generale e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to G. Cavallaro in virtù Parte_1 di procura in calce al ricorso
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Cerrato in virtù di mandato in atti
Opposta
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.8.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n.09780202400012969000 notificato in data 19.7.2024 su autoveicolo di proprietà della stessa per il mancato pagamento della somma di
E.475,05 alla Controparte_2 indicate eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale ivi richiamata, l'insussistenza del credito a seguito di annullamento della procedura sanzionatoria avviata nei confronti della opponente dalla e chiedendo di dichiarare CP_2
l'illegittimità del preavviso di fermo, con vittoria di spese.
Si è costituita l' eccependo la Controparte_1 regolare notifica della cartella esattoriale e chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
L'opposizione dev'essere respinta. Deve, anzitutto, rilevarsi che ha Controparte_1 prodotto documentazione, non specificamente contestata, comprovante la notifica della cartella esattoriale n. 09720210017800774000 intervenuta in data 23.3.2023 a mezzo di deposito presso la CP_2
Comunale.
Nel merito si osserva che la comunicazione della Cassa Forense del
31.5.2023 prodotta da parte opponente in corso di causa avente ad oggetto l'annullamento della procedura sanzionatoria avviata nei confronti della opponente medesima “per l'omesso invio del mod.5\2021 e 5\2022” non è rilevante nel presente giudizio poiché la cartella esattoriale richiamata nel preavviso di fermo amministrativo opposto è stata emessa nell'anno 2021 relativamente ad un credito insorto nell'anno 2017 e, perciò, in epoca antecedente all'insorgenza dei debiti richiamati nella comunicazione in oggetto;
la circostanza che la richiamata comunicazione non è inerente alla sanzione oggetto della cartella suindicata trova, inoltre, conferma nella non corrispondenza dell'ammontare del debito oggetto della cartella medesima, pari alla somma di E.475,05, e l'ammontare della sanzione annullata dalla pari alla somma di E.436,00. CP_2
In mancanza di prova dell'annullamento della sanzione relativa all'anno 2017 oggetto della richiamata cartella esattoriale e atteso che la cancellazione dell'opposta dagli albi della è CP_2 stata disposta con decorrenza dal 31.12.20217, l'opposizione è respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma preavviso di fermo amministrativo n.09780202400012969000 nella parte relativa alla cartella esattoriale n. 09720210017800774000 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'
[...]
delle spese di giudizio liquidate nella somma Controparte_1 di E.300,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma Il IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il IU Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°30241\2024 del ruolo generale e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to G. Cavallaro in virtù Parte_1 di procura in calce al ricorso
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Cerrato in virtù di mandato in atti
Opposta
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.8.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n.09780202400012969000 notificato in data 19.7.2024 su autoveicolo di proprietà della stessa per il mancato pagamento della somma di
E.475,05 alla Controparte_2 indicate eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale ivi richiamata, l'insussistenza del credito a seguito di annullamento della procedura sanzionatoria avviata nei confronti della opponente dalla e chiedendo di dichiarare CP_2
l'illegittimità del preavviso di fermo, con vittoria di spese.
Si è costituita l' eccependo la Controparte_1 regolare notifica della cartella esattoriale e chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
L'opposizione dev'essere respinta. Deve, anzitutto, rilevarsi che ha Controparte_1 prodotto documentazione, non specificamente contestata, comprovante la notifica della cartella esattoriale n. 09720210017800774000 intervenuta in data 23.3.2023 a mezzo di deposito presso la CP_2
Comunale.
Nel merito si osserva che la comunicazione della Cassa Forense del
31.5.2023 prodotta da parte opponente in corso di causa avente ad oggetto l'annullamento della procedura sanzionatoria avviata nei confronti della opponente medesima “per l'omesso invio del mod.5\2021 e 5\2022” non è rilevante nel presente giudizio poiché la cartella esattoriale richiamata nel preavviso di fermo amministrativo opposto è stata emessa nell'anno 2021 relativamente ad un credito insorto nell'anno 2017 e, perciò, in epoca antecedente all'insorgenza dei debiti richiamati nella comunicazione in oggetto;
la circostanza che la richiamata comunicazione non è inerente alla sanzione oggetto della cartella suindicata trova, inoltre, conferma nella non corrispondenza dell'ammontare del debito oggetto della cartella medesima, pari alla somma di E.475,05, e l'ammontare della sanzione annullata dalla pari alla somma di E.436,00. CP_2
In mancanza di prova dell'annullamento della sanzione relativa all'anno 2017 oggetto della richiamata cartella esattoriale e atteso che la cancellazione dell'opposta dagli albi della è CP_2 stata disposta con decorrenza dal 31.12.20217, l'opposizione è respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma preavviso di fermo amministrativo n.09780202400012969000 nella parte relativa alla cartella esattoriale n. 09720210017800774000 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'
[...]
delle spese di giudizio liquidate nella somma Controparte_1 di E.300,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma Il IU