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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice relatore
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 870 dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Marini (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- RICORRENTE -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Motta (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Tagliacozzo, Via Roma n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- RESISTENTE -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero – SEDE
Conclusioni: per parte ricorrente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
23.12.2024; per parte resistente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
20.12.2024.
1 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 28.5.2019 ha dedotto di aver contratto in data Parte_1
20.8.2011 matrimonio concordatario con in Avezzano, che dall'unione non sono Controparte_1
nati figli e che con sentenza n. 583/18 del Tribunale di Avezzano del 10.10.2018 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi (sentenza con cui, recependosi l'accordo intervenuto tra le parti, è stato posto a suo carico il versamento dell'importo di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale a titolo di contributo al mantenimento della coniuge, così confermandosi sul punto i provvedimenti assunti all'esito dell'udienza presidenziale con l'ordinanza del 21.5.2018).
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza tuttavia prevedere alcun ulteriore onere economico a suo carico.
A sostegno di tali domande il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, in quanto ella vive con i genitori e non affronta dunque spese per fare fronte alle proprie esigenze abitative, oltre a doversi considerare che ella percepisce una pensione di invalidità di circa € 400,00 mensili, ha già svolto in passato attività lavorativa e non ha contribuito, né economicamente né personalmente, alla formazione di un patrimonio comune (nella specie insussistente, anche avuto riguardo alla breve durata del matrimonio).
2. Si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha insistito per il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile nella misura di € 400,00 mensili (o, in subordine, in misura pari a quella già determinata in sede di separazione) deducendo, a sostegno di detta richiesta, la sussistenza di un significativo squilibrio tra le reciproche condizioni economiche e la non disponibilità di risorse tali da consentirle di far fronte in autonomia al proprio mantenimento.
3. Esperito invano il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 17.2.2020 è stato confermato, in via temporanea e urgente, l'assegno di mantenimento a favore della resistente previsto in sede di separazione, non ravvisandosi elementi di novità rispetto a quanto statuito in sede di separazione.
Quindi, ammessi i documenti prodotti e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del
6.3.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il
3.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuto decorso del tempo minimo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione, necessario per l'adozione della pronuncia richiesta sullo status, nonché
2 del pacifico venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra coniugi, non più conviventi dal 2018.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve, quindi, trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
5. Quanto all'unico profilo oggetto di contrasto tra le parti, ossia la possibilità di prevedere un assegno divorzile in favore della resistente, si ritiene che la domanda proposta dalla resistente non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
5.1. Come noto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n.
18287/18), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte di tale norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Occorre in particolare premettere che lo squilibrio - economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale per poter poi verificare la ricorrenza dei presupposti in ragione dei quali riconoscere o non il richiesto assegno.
Quindi, in presenza di un simile squilibrio, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare la riconducibilità dello squilibrio stesso all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza dei presupposti di legge, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (cfr.,
Cass., ord. n. 32354/24, Cass., ord. n. 4328/24, Cass., sent. n. 24795/24, Cass., sent. n. 35434/23,
Cass., ord. n. 50551/21).
Con tali pronunzie è stato infatti evidenziato:
- che la disciplina dell'assegno in funzione perequativo - compensativa è improntata a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, dovendosi quindi verificare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente;
3 - che tramite tale disciplina viene data attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una apprezzabile e significativa disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, vuoi quando vi sia stata una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole in ragione di un accordo intervenuto fra i coniugi (in funzione quindi propriamente compensativa) vuoi a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge anche sotto forma di risparmio di spesa per essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura della famiglia e della prole ovvero per aver messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche (in funzione quindi propriamente perequativa);
- che, così inquadrata la funzione compensativo – perequativa dell'assegno, deve evidentemente valutarsi il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente tenendo conto del fatto che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale comunque parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato alla storia coniugale e familiare;
- che quindi è necessario tenere conto non dell'esigenza di raggiungere un grado di autonomia economica tale da garantire una mera autosufficienza, bensì dell'esigenza di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo riguardo, anche in chiave prospettica, alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, ad ogni altra forma di apporto al patrimonio familiare, alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Deve da ultimo precisarsi che è il richiedente l'assegno a dover dimostrare sia la sussistenza, nei suesposti termini, di un apprezzabile squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio (cfr., Cass., ord. n. 9144/23,
Cass., sent. n. 23583/22, Cass., ord. n. 38362/21).
In assenza della prova del suesposto nesso causale, da accertare rigorosamente, l'assegno può essere giustificato solo da esigenze assistenziali nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive, anche per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr., Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 26520/24).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, poiché in tal caso la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge (cfr., Cass., ord. n. 19341/23).
4 5.2. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve in primo luogo escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno in funzione perequativo – compensativa.
Al riguardo può invero ritenersi esistente uno squilibrio, comunque apprezzabile, tra le rispettive situazioni degli ex coniugi.
Ed infatti, pur deducendo il ricorrente di fruire – al netto di quanto dovuto per imposte e contributi – di un reddito di minima entità e sostanzialmente paragonabile a quello derivante alla resistente dalla pensione di invalidità, dalla documentazione reddituale prodotta in data 27.10.2020 emerge invece l'esistenza di redditi maggiori rispetto a quelli percepiti dalla resistente (si veda in particolare la dichiarazione relativa ai redditi del 2019 da cui emerge un reddito complessivo di € 12.418,00).
Inoltre non può certo trascurarsi la differente tipologia delle fonti delle rispettive entrate: in particolare, mentre la resistente fruisce di una pensione di invalidità, il ricorrente pacificamente è impiegato in una avviata impresa familiare i cui profitti contribuiscono all'evidenza ad accrescere le sue effettive capacità economiche ed anche le sue potenzialità dinamico-reddituali.
Giova peraltro evidenziare, a tale ultimo riguardo, che non è stato né dedotto né documentato che l'attività dell'impresa familiare sia svolta “in perdita”, non potendo allo scopo risultare evidentemente sufficiente la missiva con cui, in relazione alla contingenza della nota emergenza pandemica, era stata richiesta la rideterminazione del canone di locazione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività.
Deve del resto osservarsi che, in assenza di una capacità economica effettiva superiore rispetto a quella indicata, sarebbe arduo per il resistente anche solo sostenere le spese di ordinaria gestione del veicolo a lui intestato, mentre risulta poco verosimile, in tale contesto, assumere che il resistente, ormai quarantenne e da tempo inserito nel mondo del lavoro, veda i suoi genitori fare fronte ad ogni sua esigenza economica.
Così ricostruite le rispettive situazioni economiche, deve però escludersi che la resistente, pur in tal senso onerata, abbia provato la riconducibilità di un simile squilibrio a scelte anche tacitamente condivise nella conduzione della breve vita matrimoniale.
Al riguardo giova premettere che, a ben vedere, è stato il ricorrente a dedurre, seppur del tutto genericamente, che la resistente aveva in passato svolto attività lavorativa (verosimilmente allo scopo di dimostrarne la capacità di far fronte in autonomia alle proprie esigenze di mantenimento).
Di contro la resistente, pur essendo come detto in tal senso onerata, non ha né dedotto né dimostrato di aver rinunciato ad opportunità di crescita professionale a causa di scelte condivise tra le parti in costanza di matrimonio.
La resistente ha infatti dedotto sul punto di percepire solo l'importo che le è stato riconosciuto a titolo di pensione di invalidità e, per quanto può evincersi dagli atti difensivi, tale sarebbe l'unica entrata di cui ella sarebbe in grado di poter fruire.
5 Sul punto deve tuttavia evidenziarsi che alcun elemento è stato specificamente allegato o comunque documentato per dare compiutamente conto dell'epoca di riconoscimento dell'invalidità civile e, soprattutto, della tipologia di invalidità riconosciuta.
Ne deriva che è nella specie preclusa la possibilità di accertare – con il particolare rigore imposto anche dall'età non certamente avanzata della resistente - se la condizione personale della medesima resistente sia ad oggi e sia stata in costanza di matrimonio tale da impedirle lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
In altri termini non è dunque possibile ricostruire, sulla base di quanto emerso, né a quali opportunità lavorative ella avrebbe in ipotesi rinunciato in adesione a scelte condivise di conduzione della vita familiare né se sussista (e sussistesse in costanza di matrimonio) una situazione tale da precluderle effettivamente ogni utile attività lavorativa.
Esclusa quindi la ricorrenza della funzione più propriamente compensativa dell'assegno, deve rilevarsi che anche in chiave più propriamente perequativa non è stato specificamente allegato e dimostrato quale sia stato il contributo alla formazione del patrimonio familiare o personale dell'ex coniuge prestato dall'ex coniuge richiedente l'assegno.
In tal senso non sono stati infatti acquisiti elementi univocamente valorizzabili, tenuto conto del fatto che dall'unione non sono nati figli, che i coniugi vivevano in un immobile condotto in locazione
(senza che peraltro alcuno abbia chiarito chi e con quali provviste provvedesse al pagamento del relativo canone), che non constano ulteriori elementi sulla cui base ritenere sussistente un patrimonio familiare e che il matrimonio ha avuto una durata non particolarmente lunga (l'unione è durata circa sette anni, durante i quali, per come dedotto dal ricorrente e non specificamente contestato dalla resistente, vi è stata anche una precedente crisi coniugale ricomposta con una riconciliazione).
5.3. Deve altresì escludersi la possibilità di riconoscere il richiesto assegno divorzile anche nella sua componente assistenziale.
Non può infatti ritenersi assolto, a cura della richiedente, l'onere di provare l'indisponibilità di mezzi adeguati per vivere e l'impossibilità di procurarseli.
Ed infatti, richiamandosi quanto già sopra esposto in ordine ai lacunosi elementi offerti in relazione alla fruizione della pensione di invalidità, deve sottolinearsi che non sono stati dedotti e dimostrati gli elementi da cui desumere l'impossibilità per la resistente, non certo particolarmente anziana, di inserirsi nel mondo del lavoro.
A ciò si aggiunga che la resistente non risulta dover sostenere spese per fare fronte alle proprie esigenze abitative, essendo tornata a vivere con la madre.
Non è stato inoltre fornito alcun elemento al fine di dimostrare che l'immobile di cui la resistente, stando alle visure catastali in atti, risulta proprietaria non sia – né, comunque, possa essere – una fonte
6 di reddito adeguata a far fronte alle proprie esigenze di vita unitamente alla pensione percepita e tenuto conto dell'assenza di spese per far fronte alle proprie esigenze abitative (senza peraltro considerare che l'immobile, seppur di ridotte dimensioni, risulta a lei pervenuto per effetto di una compravendita del 2019 e che anche da tale circostanza può inferirsi l'esistenza di una capacità economica non tale da giustificare interventi in funzione assistenziale).
5.4. Conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente non può trovare accoglimento.
5.5. Quanto alla decorrenza degli effetti di tale statuizione deve evidenziarsi che non ricorrono i presupposti per ritenere ripetibili gli importi corrisposti dal ricorrente in esecuzione dell'ordinanza del 17.2.2020.
Con tale ordinanza è stato infatti espressamente chiarito che non è stata valutata la probabile sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, ma è stata valutata unicamente l'insussistenza dei presupposti per modificare, alla luce dei relativi parametri di riferimento, le previsioni già assunte in sede di separazione quanto al diritto al mantenimento.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di ripetibilità degli importi degli importi eventualmente corrisposti nel corso del giudizio (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 32914/22).
Ed infatti, ferma la chiara ricorrenza nella specie anche di esigenze di tipo solidaristico (venendo in rilievo un importo particolarmente modesto che, più che verosimilmente, può ritenersi essere stato consumato in misura integrale per il proprio sostentamento dell'ex coniuge), nel caso di specie il sopra richiamato orientamento non può ritenersi immediatamente trasponibile ove si consideri che non viene ad essere diversamente valutata la sussistenza ab origine dei medesimi presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile già posti a base dell'ordinanza presidenziale, atteso che, come detto, tali presupposti non sono stati valutati con la predetta ordinanza, con cui è stata unicamente valutata l'assenza di elementi di novità rispetto a quanto statuito in sede di separazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi, tenuto conto del rigetto della domanda svolta dalla resistente, sono poste a carico di quest'ultima.
Tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014 per il relativo scaglione tariffario (valore indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
Da ultimo si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento siano oscurate le generalità delle parti.
7
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 870 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
20.8.2011 in Avezzano tra (nato ad [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata ad [...] il [...]);
[...]
- DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda all'annotazione della presente sentenza nell'atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2011, numero 67, parte II, serie A e provveda alle ulteriori incombenze di legge;
- RIGETTA la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
- CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A.
e cassa come per legge.
- DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n.
196/03.
Così deciso in data 19.3.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
8