Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 601/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 07/03/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to FABIOLA IANNUZZI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Lanuvio (RM) in data 29/12/2010
e che dalla loro unione è nata , il [...]; Persona_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) La casa coniugale alla via Regina Elena n. 97, rimarrà nella disponibilità del sig. , Pt_3 Pt_2
avendo la sig.ra fissato propria residenza in Puglia ove attualmente risiede unitamente Parte_1
alla minore;
Persona_2
2) La minore resterà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio
3) La minore avrà residenza anagrafica via preferenziale presso la madre in Puglia e precisamente in Canosa di Puglia alla via Corsica n. 162, ove già si sono trasferite in pieno accordo con il sig. . Pt_2
4) In virtù della distanza kilometrica le parti si sono accordate su incontri liberi tra padre e figlia, permettendo che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, ogni qualvolta lo vorrà, previo Pt_2
accordo con la sig.ra e, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della Parte_1
ragazza, nonché eventuali impedimenti lavorativi di entrambe i genitori. Il sig. garantisce Pt_2
incontri con la figlia per almeno due giorni al mese rimanendo ospite della sig.ra . La Parte_1
sig.ra garantisce incontri tra la figlia e il padre almeno due giorni al mese rimanendo Parte_1
ospite del sig. come di fatto avviene in pieno accordo e sintonia tra le parti. Pt_2
5) Il padre trascorrerà 15 giorni consecutivi, per il periodo estivo, con la figlia da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno tra i genitori;
6) Alternanza annuale per le festività Natalizie e Pasquali;
7) Inoltre la minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà, come trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e l'onomastico di quest'ultima, oltre alla festa della mamma;
8) I genitori festeggeranno il compleanno e onomastico del minore presenziando insieme ai detti eventi, sempre con reciproco rispetto nell'interesse del figlio. In caso di disaccordo il minore trascorrerà compleanno e onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena alternando annualmente;
9) Le parti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per se e per la minore.
10) Il sig. contribuirà al mantenimento della minore nella misura di euro 300,00 Parte_2
mensili che verserà in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia e con decorrenza dalla di udienza dinanzi al Giudice relatore.
Importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT. 11) L'assegno unico familiare sarà percepito da entrambe i genitori nella misura del 50%.
12) Il sig. contribuirà al 50% delle spese straordinarie della minore siano esse di Parte_2
carattere ludico, scolastico, mediche (non coperte dal SS Nazionale) dentistiche, sportive e ricreative, previo accordo con l'altro coniuge e documentate.
13) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
14) I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...]; Pt_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanuvio (RM) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 23, parte II, serie C, anno 2010;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio