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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. CASSANELLO PIERLUIGI del foro di Genova e dall'avv. dott. RUDOLPH-RAMIREZ ELOHIM, quest'ultimo con studio in 39100 Bolzano,
Piazza Walther 8, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. BALDESSARI PAOLO, con studio in 39100
Bolzano, Via Perathoner n. 31, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: azione di surroga- risarcimento danni per responsabilità contrattuale;
trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 (a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare essere tenuta e conseguentemente condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della la somma di € Parte_1
73.000,00, per le causali di cui in parte narrativa, o di quella meglio vista e/o ritenuta sulla scorta della documentazione prodotta, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del pagamento alla data di notifica del presente atto ed interessi maturati ex art. 1284 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M.
147/22”.
pagina 1 di 5 di parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa e respinta: 1) in via principale: rigettarsi, per i motivi di cui in fatto e in diritto, ogni domanda proposta nei confronti della convenuta;
2) in ogni caso: con vittoria di spese CP_1 processuali, 3) in via istruttoria: OMISSIS”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande e asserzioni delle parti.
1.1. La ricorrente espone di essere subentrata a far data dall'1.1.2016 alla Parte_1 [...]
a propria volta acquirente del portafoglio della National Controparte_3
Vulcan Engineering Insurance Group Ltd., per cui, in forza di polizza “All-Risks” n.
0757.1011000052, assicurerebbe per i danni materiali diretti l'impianto di produzione di energia elettrica della ALPE Società Agricola coop AL (di seguito anche solo “Alpe”).
In data 25.6.2018, nel corso del normale ciclo produttivo dell'impianto, una pala della girante all'interno della turbina si sarebbe staccata in corrispondenza della radice, danneggiando gravemente anche le due pale limitrofe, rendendo necessario il fermo della centrale per le necessarie opere di riparazione e verifica, ad opera della di Vipiteno (BZ), Controparte_2 società fornitrice ed installatrice della turbina in occasione dei lavori di rinnovamento dell'intera centrale, ultimati nel dicembre 2016.
Il danno complessivo subito dalla ALPE Società Agricola coop AL sarebbe stato valutato in €
73.000,00, al netto della franchigia contrattuale (cfr. perizia redatta dal fiduciario della
Compagnia sub doc. 4 della ricorrente), importo quindi corrisposto dalla ricorrente, alla propria assicurata, a titolo di indennizzo (cfr. docc. 5 e 6 della ricorrente).
In quanto sarebbe stato accertato che la causa della rottura sarebbe da imputare ad un difetto della girante, realizzata come pezzo unico ottenuto per fusione, fornito e montato dalla CP_2
la ricorrente dichiara di volersi surrogare a sensi del combinato disposto degli artt. 1916
[...]
e/o 1203 c.c. nei diritti dell'assicurata nei confronti della convenuta quale Controparte_2 responsabile del danno ex art. 1218 c.c, stante il non corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, per cui rassegna le suesposte conclusioni.
1.2. La convenuta, costituendosi, si è opposta all'accoglimento delle domande di parte ricorrente, eccependo, in particolare e tra l'altro, la decadenza e prescrizione di ogni asserito diritto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1495 c.c., facendo presente di aver venduto alla società Alpe la girante asseritamente difettosa già nell'anno 2008, girante che sarebbe stata fornita poi in data pagina 2 di 5 28.05.2010 come pezzo di ricambio ed accettata senza contestazione alcuna, prima di essere montata (soltanto) nel 2016.
2. In diritto.
2.1. Le domande attoree vanno rigettate, in quanto prescritte.
2.2. Appare indubbio che nel contratto concluso tra la convenuta e l'assicurata, in ordine alla fornitura del pezzo di ricambio (girante), che secondo parte ricorrente sarebbe stato difettoso e avrebbe causato i danni qui fatti valere, si tratti di contratto di compravendita (cfr. docc. 3 e 4 della parte convenuta), con consegna della girante avvenuta già nel 2010, quindi molto tempo prima non solo del montaggio della stessa girante nel 2016, ma anche dell'evento dannoso indennizzato dalla Assicurazione ricorrente (avvenuto in data 28.6.2018, v. sempre doc. 3 della ricorrente).
2.3. Non solo spettava quindi alla parte ricorrente— che si surroga nei diritti della compratrice—
l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei vizi e l'esistenza del nesso causale tra i vizi stessi ed i danni reclamati (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 11/01/2024, n.112) ma, secondo l'orientamento consolidato della Corte Suprema, ribadito tra altro con la sentenza Cass. civ. del 5/12/2020,
n.28454, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria.
2.4. Diversamente, il mero termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, sempre inerente la garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne abbia acquisito certezza obiettiva e completa (Cass. 27 maggio 2016, n. 11046).
2.5. Inoltre, anche l'azione di risarcimento dei danni (art. 1495 c.c.) rientra nell'ambito delle azioni di garanzia soggette ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (cfr.
Corte appello Milano sez. IV, 11/01/2021, n.44), come non potrebbe essere altrimenti, prevedendo anche l'art. 1218 c.c., invocato dalla ricorrente, il risarcimento dei danni soltanto se causati dall'inadempimento ai propri obblighi contrattuali, obblighi che nel caso della compravendita non possono che essere regolati dall'art. 1476 c.c. e dagli artt. 1490 ss. c.c., per quanto riguarda l'obbligo di garanzia dai vizi della cosa (cfr. anche Cassazione civile sez. II,
22/09/2023, n.27076: Deve premettersi, in diritto, che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di
pagina 3 di 5 qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Il terzo comma prevede che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescriva in ogni caso in un anno dalla consegna. Detto termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza.”).
2.6. Non può pertanto condividersi l'assunto della ricorrente, secondo il quale, nel presente caso, la prescrizione decorri soltanto dal verificarsi del danno, danno che peraltro si risolve nei costi per la sostituzione della girante difettosa con una girante analoga, inclusa la manodopera per lo smontaggio di quella danneggiata e il montaggio di quella sostitutiva (v. doc. 4 della ricorrente).
2.7. A riguardo va anche rilevato che la ricorrente non ha né dedotto in modo sufficientemente chiaro, né provato, che vi si stato un errore nel montaggio, dovendosi invece ritenere, sulla base delle sole deduzioni e produzioni della ricorrente, che l'evento dannoso sia stato causato da un difetto della girante consegnata già nel 2010, essendosi rotta una pala “in corrispondenza della radice su una girante ottenuta come pezzo in fusione” (v. doc. 3 della parte ricorrente).
2.8. Dovendosi quindi applicare l'art. 1495 c.c., di fronte all'espressa eccezione della parte convenuta, le domande di parte ricorrente vanno rigettata già per intervenuta prescrizione, essendo ampiamente decorso sia il termine legale di un anno dalla consegna, sia il termine
(esteso) di garanzia, di cui all'offerta sub doc. 3 della convenuta, di due anni.
2.9. Restano assorbite tutte le altre domande, eccezioni e difese delle parti.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Tenuto conto del rito semplificato e della poca attività svolta, nonché delle poche questioni giuridiche oggetto di esame, si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande della ricorrente Parte_1 condanna la ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che Parte_1 CP_2 si liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali,
pagina 4 di 5 i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 11 giugno 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. CASSANELLO PIERLUIGI del foro di Genova e dall'avv. dott. RUDOLPH-RAMIREZ ELOHIM, quest'ultimo con studio in 39100 Bolzano,
Piazza Walther 8, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. BALDESSARI PAOLO, con studio in 39100
Bolzano, Via Perathoner n. 31, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: azione di surroga- risarcimento danni per responsabilità contrattuale;
trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 (a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare essere tenuta e conseguentemente condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della la somma di € Parte_1
73.000,00, per le causali di cui in parte narrativa, o di quella meglio vista e/o ritenuta sulla scorta della documentazione prodotta, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del pagamento alla data di notifica del presente atto ed interessi maturati ex art. 1284 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M.
147/22”.
pagina 1 di 5 di parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa e respinta: 1) in via principale: rigettarsi, per i motivi di cui in fatto e in diritto, ogni domanda proposta nei confronti della convenuta;
2) in ogni caso: con vittoria di spese CP_1 processuali, 3) in via istruttoria: OMISSIS”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande e asserzioni delle parti.
1.1. La ricorrente espone di essere subentrata a far data dall'1.1.2016 alla Parte_1 [...]
a propria volta acquirente del portafoglio della National Controparte_3
Vulcan Engineering Insurance Group Ltd., per cui, in forza di polizza “All-Risks” n.
0757.1011000052, assicurerebbe per i danni materiali diretti l'impianto di produzione di energia elettrica della ALPE Società Agricola coop AL (di seguito anche solo “Alpe”).
In data 25.6.2018, nel corso del normale ciclo produttivo dell'impianto, una pala della girante all'interno della turbina si sarebbe staccata in corrispondenza della radice, danneggiando gravemente anche le due pale limitrofe, rendendo necessario il fermo della centrale per le necessarie opere di riparazione e verifica, ad opera della di Vipiteno (BZ), Controparte_2 società fornitrice ed installatrice della turbina in occasione dei lavori di rinnovamento dell'intera centrale, ultimati nel dicembre 2016.
Il danno complessivo subito dalla ALPE Società Agricola coop AL sarebbe stato valutato in €
73.000,00, al netto della franchigia contrattuale (cfr. perizia redatta dal fiduciario della
Compagnia sub doc. 4 della ricorrente), importo quindi corrisposto dalla ricorrente, alla propria assicurata, a titolo di indennizzo (cfr. docc. 5 e 6 della ricorrente).
In quanto sarebbe stato accertato che la causa della rottura sarebbe da imputare ad un difetto della girante, realizzata come pezzo unico ottenuto per fusione, fornito e montato dalla CP_2
la ricorrente dichiara di volersi surrogare a sensi del combinato disposto degli artt. 1916
[...]
e/o 1203 c.c. nei diritti dell'assicurata nei confronti della convenuta quale Controparte_2 responsabile del danno ex art. 1218 c.c, stante il non corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, per cui rassegna le suesposte conclusioni.
1.2. La convenuta, costituendosi, si è opposta all'accoglimento delle domande di parte ricorrente, eccependo, in particolare e tra l'altro, la decadenza e prescrizione di ogni asserito diritto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1495 c.c., facendo presente di aver venduto alla società Alpe la girante asseritamente difettosa già nell'anno 2008, girante che sarebbe stata fornita poi in data pagina 2 di 5 28.05.2010 come pezzo di ricambio ed accettata senza contestazione alcuna, prima di essere montata (soltanto) nel 2016.
2. In diritto.
2.1. Le domande attoree vanno rigettate, in quanto prescritte.
2.2. Appare indubbio che nel contratto concluso tra la convenuta e l'assicurata, in ordine alla fornitura del pezzo di ricambio (girante), che secondo parte ricorrente sarebbe stato difettoso e avrebbe causato i danni qui fatti valere, si tratti di contratto di compravendita (cfr. docc. 3 e 4 della parte convenuta), con consegna della girante avvenuta già nel 2010, quindi molto tempo prima non solo del montaggio della stessa girante nel 2016, ma anche dell'evento dannoso indennizzato dalla Assicurazione ricorrente (avvenuto in data 28.6.2018, v. sempre doc. 3 della ricorrente).
2.3. Non solo spettava quindi alla parte ricorrente— che si surroga nei diritti della compratrice—
l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei vizi e l'esistenza del nesso causale tra i vizi stessi ed i danni reclamati (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 11/01/2024, n.112) ma, secondo l'orientamento consolidato della Corte Suprema, ribadito tra altro con la sentenza Cass. civ. del 5/12/2020,
n.28454, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria.
2.4. Diversamente, il mero termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, sempre inerente la garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne abbia acquisito certezza obiettiva e completa (Cass. 27 maggio 2016, n. 11046).
2.5. Inoltre, anche l'azione di risarcimento dei danni (art. 1495 c.c.) rientra nell'ambito delle azioni di garanzia soggette ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (cfr.
Corte appello Milano sez. IV, 11/01/2021, n.44), come non potrebbe essere altrimenti, prevedendo anche l'art. 1218 c.c., invocato dalla ricorrente, il risarcimento dei danni soltanto se causati dall'inadempimento ai propri obblighi contrattuali, obblighi che nel caso della compravendita non possono che essere regolati dall'art. 1476 c.c. e dagli artt. 1490 ss. c.c., per quanto riguarda l'obbligo di garanzia dai vizi della cosa (cfr. anche Cassazione civile sez. II,
22/09/2023, n.27076: Deve premettersi, in diritto, che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di
pagina 3 di 5 qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Il terzo comma prevede che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescriva in ogni caso in un anno dalla consegna. Detto termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza.”).
2.6. Non può pertanto condividersi l'assunto della ricorrente, secondo il quale, nel presente caso, la prescrizione decorri soltanto dal verificarsi del danno, danno che peraltro si risolve nei costi per la sostituzione della girante difettosa con una girante analoga, inclusa la manodopera per lo smontaggio di quella danneggiata e il montaggio di quella sostitutiva (v. doc. 4 della ricorrente).
2.7. A riguardo va anche rilevato che la ricorrente non ha né dedotto in modo sufficientemente chiaro, né provato, che vi si stato un errore nel montaggio, dovendosi invece ritenere, sulla base delle sole deduzioni e produzioni della ricorrente, che l'evento dannoso sia stato causato da un difetto della girante consegnata già nel 2010, essendosi rotta una pala “in corrispondenza della radice su una girante ottenuta come pezzo in fusione” (v. doc. 3 della parte ricorrente).
2.8. Dovendosi quindi applicare l'art. 1495 c.c., di fronte all'espressa eccezione della parte convenuta, le domande di parte ricorrente vanno rigettata già per intervenuta prescrizione, essendo ampiamente decorso sia il termine legale di un anno dalla consegna, sia il termine
(esteso) di garanzia, di cui all'offerta sub doc. 3 della convenuta, di due anni.
2.9. Restano assorbite tutte le altre domande, eccezioni e difese delle parti.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Tenuto conto del rito semplificato e della poca attività svolta, nonché delle poche questioni giuridiche oggetto di esame, si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande della ricorrente Parte_1 condanna la ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che Parte_1 CP_2 si liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali,
pagina 4 di 5 i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 11 giugno 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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