CASS
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2025, n. 31117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31117 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 2. Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino nel procedimento nei confronti di: RT CE nato a [...] il [...] LL EN nato a [...] il [...] MM IR nato a [...] il [...] AN GO nato a [...] il [...] SI PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha revocato il sequestro conservativo in precedenza concesso su richiesta della competente Procura in forza di una richiesta di Penale Sent. Sez. 6 Num. 31117 Anno 2025 Presidente: DE IC ET Relatore: PATERNO' DU BENEDETTO Data Udienza: 09/07/2025 assistenza giudiziaria proveniente dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino. In particolare, è stato revocato un sequestro disposto ai sensi della Convenzione di Amicizià e BU TO sotto§critta tra Italia e San Marino il 31 marzo 1939 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile del 1959 (da qui, CEAG). Tale sequestro trovava fondamento nell'ordinanza resa ex art. 58 quater del codice di rito sammarinese in esito alla sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti di IR MM, EN LL, GO AN, PP SI, CE RT, ritenuti responsabili dei delitti di amministrazione infedele, interesse privato in atti d'ufficio e truffa ai danni dello Stato. Il provvedimento risultava emesso a garanzia delle pretese risarcitorie vantate dalla parte civile costituita in quel giudizio, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, sino alla concorrenza complessiva di sei milioni di euro ed era stato eseguito in relazione a diverse utilità (somme di denaro, beni immobili anche in quota e beni mobili registrati) riferibili ai predetti imputati. 2. Hanno interposto ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e la parte civile Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. 2.1. Il ricorso della parte pubblica contiene un solo motivo di ricorso, con il quale si denunzia l'erronea interpretazione delle leggi n. 215 del 1961 (di ratifica della CEAG) e n. 1320 del 1939 (relativa alla Convenzione stipulata tra Italia e San Marino già citata). E ciò sia per l'ampio portato da ascrivere all'art. 29 della Convenzione ratificata dalla legge n. 1320 del 1939; sia perché il sequestro trovava fondamento nella CEAG, alla luce della sfera applicativa ricollegabile all'ampio dovere di collaborazione previsto dall'art. 1 della Convenzione in questione. 2.2. Due i motivi prospettati a sostegno del ricorso della parte civile. 2.2.1. Per un verso, il giudice della esecuzione avrebbe esondato gli argini del devoluto prospettabile con l'incidente in questione, limitato esclusivamente alle questioni inerenti all'esecuzione del sequestro, senza poter riguardare la legittimità della rogatoria e dunque le valutazioni sottese all'exequatur in forza del quale il titolo era stato reso. 2.2.2. Per altro verso, con il secondo motivo di ricorso, si mettono in evidenza, in parte replicando argomenti trattati dal ricorso della Procura, diversi vizi interpretativi inficianti la legittimità della disposta revoca. Ciò non solo in relazione al perimetro applicativo della Convenzione del 1939 stipulata tra l'Italia e San Marino, ma anche con riferimento alla CEAG - atteso il tenore dei commi 2, 4 e 7 del relativo art. 15, tali da legittimare l'interlocuzione 2 diretta tra le autorità giudiziarie avuto riguardo al tipo di atto oggetto della richiesta di assistenza - oltre che all'art 724 cod. proc. pen., il cui comma 2 fa espresso riferimento a tutte "le attività che devono essere svolte dal giudice", ivi compre§o, dunque, anche il sequestro conservativo. 3. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di IR MM, EN LL, PP SI, CE RT. 3.1. L'avvocato Luca Maggiora, nell'interesse di PP SI, ha messo in evidenza l'omessa notifica del ricorso interposto dalla parte civile in violazione dell'art 584 cod. proc. pen.; il pieno rispetto, da parte del giudice dell'esecuzione, dei compiti allo stesso devoluti nel verificare le ragioni fondanti della rogatoria in questione;
la correttezza delle valutazioni in diritto rese con il provvedimento impugnato. 3.2. L'avvocato Flavio Lamberti, nell'interesse di IR MM, ha rimarcato la inammissibilità del ricorso della parte pubblica e la correttezza delle valutazioni rese a sostegno della revoca, vieppiù considerando che l'originario sequestro risultava reso senza rispettare il principio della doppia punibilità, non potendo legittimamente poggiare sul riferimento all'art. 2634 comma 3 cod. civ., sia per la non riconducibilità del fatto in contestazione alla detta ipotesi delittuosa, sia per la mancanza della necessaria querela alla quale la disciplina nazionale subordina la procedibilità del fatto. 3.3. L'avvocato CE Maresca, nell'interesse di CE RT e EN LL, oltre a rimarcare la violazione dell'art. 584 cod. proc. pen. già prospettata dal ricorso proposto dalla difesa di PP SI, ha ribadito la correttezza delle valutazioni spese a sostegno della decisione gravata. 4. Infine, la difesa della parte civile ha replicato alle memorie trasmesse nell'interesse dei soggetti attinti dal sequestro, ribadendo la fondatezza dei motivi di impugnazione e le conclusioni prospettate con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso prospettati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino sono fondati e determinano l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente reviviscenza dell'originario sequestro. 3 2. Giova prendere le mosse dal primo motivo prospettato dal ricorso proposto nell'interesse della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, il cui portato, all'evidenza, assume valenza assorbente rispetto alle altre doglianze. Si sostiene, nel ricorso, che il Giudice per le indagini preliminarí - adito dai soggetti attinti dal sequestro per il tramite dell'incidente di esecuzione che ha dato luogo alla revoca del titolo originariamente disposto - non avrebbe potuto sindacare le ragioni di ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria, dovendosi limitare ad affrontare e risolvere temi inerenti alla mera attuazione del disposto sequestro. Temi, questi, invero rimasti estranei agli incidenti di esecuzione promossi dagli odierni resistenti, che, in coerenza, andavano dichiarati inammissibili, con la conseguente conferma del sequestro che, per l'appunto, sarebbe stato illegittimamente revocato, procedendo ad una non consentita rivalutazione dei presupposti fondanti la rogatoria in origine assentita. 3. L'assunto dei ricorrenti trova supporto in un pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, per la verità formatosi con riguardo al tenore della disciplina di riferimento antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. 3.1. In forza del dato normativo previgente, la competenza a valutare la legittimità della rogatoria (il c.d. exequatur) era ascritta alla Corte di appello del luogo di esecuzione degli atti richiesti tramite la domanda di assistenza giudiziaria (in ragione del comma 1 del previgente art. 724 cod. proc. pen.): se valutata positivamente, la richiesta di assistenza avrebbe poi trovato attuazione tramite delega conferita ad uno dei componenti della stessa Corte di appello o al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti andavano compiuti (in virtù del previgente art. 725, comma 3, cod.proc.pen.). 3.2. Ciò posto, alla luce di tale assetto normativo, la giurisprudenza di questa Corte era solita affermare che per contestare "l'ordinanza con la quale la Corte d'appello disponga l'esecuzione di una rogatoria internazionale, non è consentito alcun mezzo di gravame. Il principio di tassatività delle impugnazioni e l'assenza di disposizioni riguardanti la procedura per dar corso alle rogatorie internazionali, impone di dare applicazione alla regola generale di cui all'art. 568 cod. proc. pen., la quale, stabilito che la legge prevede i casi nei quali i provvedimenti giurisdizionali del giudice sono soggetti ad impugnazione e gli specifici mezzi, rende impugnabili mediante ricorso per cassazione, se non altrimenti contestabili, soltanto i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, categorie nelle quali non rientra l'ordinanza di "exequatur" della rogatoria" (in tal senso v. Sez. 1, n. 51839 del 14/11/2014, Rv. 261585, resa 4 proprio con riguardo a una rogatoria proveniente dalla Repubblica di San Marino;
Sez. 3, n. 28063 del 09/02/2011, RV 250594; Sez. 3, n. 1984 del 30/11/2016, dep. 2017, n.m.). 3.3: Piuttosto, avverso gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria, "si è costantemente sostenuta la proponibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto rimedio previsto in via generale per garantire il controllo giurisdizionale sull'esecuzione dei provvedimenti giudiziari. E in questa cornice si è al contempo precisato anche l'ambito oggettivo di devoluzione proprio dell'incidente di esecuzione nella specifica materia, per forza di cose limitato a questioni attinenti alle modalità attuative della rogatoria, potendo il giudice verificare soltanto la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono eseguibile il provvedimento, ossia l'esistenza del titolo esecutivo, oppure le condizioni costitutive, modificative o estintive incidenti sulla validità ed efficacia del titolo stesso, senza che sia consentito proporre contestazioni riguardanti il merito di tale provvedimento e le questioni dallo stesso già risolte, pena l'inammissibilità dell'incidente proposto. Non potevano, dunque, ritenersi proponibili, per il tramite dell'incidente di esecuzione promosso in sede di attuazione della rogatoria, questioni riguardanti la decisione di exequatur, in quanto il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione dei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e non può mai avere per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo, già coperte dall'ordinanza di exequatur (oltre alla già citata sentenza n. 51839 del 2014, si veda, anche, Sez. 6, n. 19117 del 03/03/2015, n.m. e Sez. 3, n. 1984 del 30/11/2016, dep. 2017, n.m.). 4. Le modifiche apportate con la novella legislativa del 2017 non sembrano dare spazio a soluzioni interpretative di segno diverso. La riforma del Libro XI del codice di rito, ad opera del citato d.lgs. n. 149 del 2017, nulla ha innovato quanto alla impugnabilità della valutazione riguardante l'exequatur. Per quel che qui immediatamente interessa, è stata eliminata la procedura bifasica prevista dal codice di rito, che, come anticipato, distingueva tra verifica di ammissibilità della domanda di assistenza - di competenza della Corte di appello- ed attuazione della stessa, ascritta ad un componente della stessa Corte o al giudice per le indagini preliminari del luogo di esecuzione: entrambe le fasi sono state accorpate e affidate in linea di principio al Pubblico ministero, salvo che si tratti di (richiesta di assistenza riguardante) atti da compiersi davanti al giudice o che, secondo la legge italiana, debbano essere svolti dal giudice, giacchè, in tal 5 caso, il pubblico ministero, ricevuta la relativa domanda, dovrà attivarsi, nelle forme di rito, presso il giudice per le indagini preliminari territorialmente competente. In definitivà, la competenza ad effettuare l'exequatur, §e non di esclusiva pertinenza del Pubblico ministero, graverà ora sul giudice per le indagini preliminari, restando tuttavia immutato il regime inerente alla impugnabilità della relativa decisione, rispetto alla quale l'attuale disciplina codicistica nulla prevede, non diversamente dalla previgente, lasciando dunque inalterato lo spazio che in precedenza si accordava, nella materia che occupa, all'utilizzo dell'incidente di esecuzione, sempre con i limiti devolutivi prettamente propri del detto strumento processuale. 4.1. La permanente attualità delle pregresse indicazioni interpretative, malgrado il diverso assetto normativo di riferimento, riposa su più ragioni. Si è già rimarcato che il legislatore della riforma - pur a fronte del dibattito emerso in dottrina riguardo alla mancanza di adeguate ragioni di tutela garantite ai destinatari dei provvedimenti di assistenza, assentiti con decisioni rese inaudita altera parte malgrado la indiscussa potenziale lesività di tali statuizioni, non altrimenti rimediabili - non ha inteso intervenire sul punto con la previsione di specifici mezzi di impugnazione diretti a mettere in discussione l'exequatur. Ciò, del resto, sul piano sistematico, in coerenza con le ragioni di semplificazione e concentrazione che colorano la riforma del 2017 e che trovano puntuale riscontro, alla luce delle esigenze di segretezza che caratterizzano la materia in esame, per quel che qui immediatamente interessa, proprio nella scelta di eliminare la procedura bifasica, finendo con l'attribuire al Pubblico ministero la competenza a valutare l'ammissibilità della richiesta di assistenza, là dove non sia necessario avvalersi di un giudice per le connotazioni dell'atto da autorizzare. Il che finisce per rinsaldare, piuttosto che indebolire, le valutazioni interpretative che, avuto riguardo alla disciplina previgente, rimarcavano la non impugnabilità della decisione sulla rogatoria passiva nell'ottica volta a garantire maggiore immediatezza e fruttuosità alla attuazione della relativa richiesta, diversamente messa in discussione dalla possibile pendenza di impugnazioni destinate a mettere in gioco la stessa ammissibilità dell'assistenza accordata. 4.2. Non a caso, anche dopo la novella, questa Corte, ha ribadito la non impugnabilità, tramite lo strumento di cui all'art 309 cod. proc. pen., della decisione di accoglimento della rogatoria avente ad oggetto atti di matrice cautelare (si veda Sez. 6, n. 33258 dell'8/09/2021, con riguardo ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca), ribadendo considerazioni che, del resto, hanno finito per influenzare anche le valutazioni dei giudici del merito coinvolti nella vicenda processuale che occupa (la decisione gravata dà conto della 6 dichiarata inammissibilità, da parte del Tribunale di Firenze, del riesame originariamente interposto avverso il sequestro dagli odierni resistenti, proposto ancora prima di attivare l'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza di revoca 'oggetto dell'odierna impugnazione). 4.3. Infine, non diversamente da quanto era a dirsi in relazione al previgente quadro normativo, per l'interprete non residuano, a seguito della novella del 2017, margini di manovra quanto all'oggetto del possibile incidente ex art. 666 cod. proc. pen. da attivare una volta che si sia data esecuzione alla rogatoria: si tratta, infatti, di uno strumento che mal si presta a letture dirette ad allargarne arbitrariamente le maglie sino a comprendere poteri di verifica - quanto alle ragioni di legittima formazione del titolo portato ad esecuzione - del tutto estranei al tipo di atto processuale in esame. Ciò ancor di più ove si considerino le scelte di sistema adottate nella materia dal legislatore, come detto essenzialmente volte a ridurre anziché ad ampliare i momenti di verifica giurisdizionale sottesi all'exequatur. 5. Le superiori considerazioni impongono dunque l'annullamento della decisione gravata senza poter valutare, nel merito, la correttezza delle argomentazioni in forza delle quali il Giudice delle indagini preliminari, ritornando sulla propria originaria decisione, ha ritenuto insussistenti i presupposti di ammissibilità della rogatoria in precedenza assentita. 6. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi, tuttavia, che la normativa qui scrutinata, ove interpretata nei termini sopra rassegnati, non appare esente da dubbi di tenuta costituzionale. 6.1. La non impugnabilità dell'exequatur, sia se reso con decreto motivato dal Pubblico ministero, sia se disposto, come nella specie, inaudita altera parte, dal Giudice per le indagini preliminari, per quanto rispondente ad una scelta di sistema, frutto della discrezionalità legislativa, affatto irrazionale ( per le ragioni già rassegnate), al contempo, incide drasticamente sulla posizione del soggetto attinto dall'atto oggetto della richiesta di assistenza;
e ciò ancor più considerando la rilevata impossibilità di ovviare ad eventuali erroneità interpretative nel dare corso alla rogatoria passiva per il tramite dello strumento processuale di cui all'art. 666 cod. proc. pen. L'assenza integrale di un contraddittorio pieno sotteso alla detta valutazione giurisdizionale, conseguenza indiretta della mancata previsione di rimedi prospettabili avverso lo scrutinio di ammissibilità della rogatoria, finisce, infatti, per determinare irragionevoli vuoti di tutela destinati ad incidere su diritti assoluti 7 di spessore costituzionale certamente non inferiore alle ragioni giustificatrici della relativa scelta legislativa. Diritti integralmente sacrificati in conseguenza di un bilanciamento non proporzionato dei valori in gioco. 6.2. Da qui la non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e, nel caso, 42 Cost. nella parte in cui non si prevede l'impugnabilità della decisione che valuta ammissibile la richiesta di assistenza giudiziaria, qui sfociata nel sequestro conservativo assentito nell'occasione. 6.3. Del resto, valgono a conferma di un assetto normativo che mal si presta a garantire adeguatamente la sfera soggettiva del destinatario della rogatoria passiva, i non rari arresti di questa Corte che, nonostante il possibile rilievo delle su indicate opzioni interpretative, hanno esaminato nel merito le ragioni di ammissibilità della richiesta di assistenza, senza però affrontare funditus il nodo problematico in questione. E così, si è ritenuta possibile una verifica di merito dei presupposti legittimanti l'exequatur per il tramite del riesame cautelare avverso provvedimenti di sequestro probatorio (si veda Sez. 6, n. 31954 del 19/06/2019, n.m.); ancora, dopo la novella del 2017, si è legittimata una estensione dei confini propri dell'incidente di esecuzione in materia di sequestro finalizzato alla confisca (Sez. 6, n. 4943 del 21/01/2025, che, ferma la non praticabilità del riesame cautelare, ha ritenuto non più attuali le indicazioni interpretative maturate con riferimento all'assetto normativo previgente alla novella del 2017, avuto riguardo al contenuto del devoluto tramite lo strumento di cui all'art 666 cod. proc. pen.); in altra occasione, infine, si è consentita l'immediata impugnabilità in sede di legittimità del provvedimento assunto ai sensi dell'art 724 cod, proc. pen. dal giudice per le indagini preliminari con verifica estesa anche al merito delle ragioni di ammissibilità della richiesta di assistenza (Sez. 6, n. 21315 del 18/04/25). 7. Il principio stabilito da tale ultima decisione, peraltro, assume un rilievo decisivo nella definizione del ricorso che occupa, atteso che: a) riguarda proprio la richiesta di assistenza giudiziaria che ha dato luogo al sequestro revocato con l'ordinanza impugnata (in quel caso reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su sollecitazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai danni di GO AN, parimenti attinto dalla condanna posta a fondamento della rogatoria in questione, il tutto senza attivare il modulo procedurale di cui all'art. 724 cod. proc. pen.); b) affronta e supera nei contenuti, come più avanti meglio si vedrà, le medesime criticità rassegnate dal Giudice fiorentino nel pervenire alla revoca del 8 titolo in origine assentito sul versante della (prima ritenuta ed ora esclusa) ammissibilità della richiesta di assistenza. La piena condivisione, da parte del Collegio, delle considerazioni in diritto già esposte da queSta Corte con la citata sentenza n. 21315 del 2025 conduce, da un lato, a ritenere fondati i rilievi prospettati dai ricorrenti con le due impugnazioni che occupano;
dall'altro, contribuisce a rendere non rilevanti nel caso in esame i su indicati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen., poiché resi di fatto ininfluenti a seguito della accertata illegittimità della revoca. 8. Al riguardo giova premettere che, nel caso in esame, la revoca del sequestro si fonda su alcune ritenute ragioni ostative, dirette ad invalida re la legittimità della originaria statuizione con la quale si diede corso alla richiesta di assistenza veicolata dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente. In particolare, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari fiorentino, il sequestro conservativo concesso sarebbe estraneo al perimetro applicativo della Convenzione di Amicizia e BU TO sottoscritta tra Italia e San Marino il 31 marzo 1939; inoltre, sarebbe stato reso senza attenersi, in ogni caso, agli oneri di produzione documentale imposti dall'art. 28, comma 3, della medesima Convenzione;
ancora, non sarebbe in linea con la previsione di cui all'art. 15, comma 1, CEAG, che presuppone una interlocuzione tra i ministeri competenti e non quella diretta tra autorità giudiziarie, come avvenuto nella specie;
non troverebbe conforto, infine, nel tenore dell'art. 724 cod. proc. pen., che giustifica solo provvedimenti di acquisizione probatoria e di sequestro a fini di confisca. 8.1. Si tratta di argomenti tutti ritenuti infondati da questa Corte con il precedente più volte citato, in forza del quale si è chiarito: a) che il sequestro in esame, estraneo a scopi probatori, non poteva trovare supporto nella Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino in origine evocata, il cui art. 29, comma 1, quando si riferisce al sequestro, non contempla quello conservativo, disposto nell'occasione; b) che, piuttosto, nel caso, la richiesta e il successivo vincolo hanno trovato adeguato supporto nella CEAG la quale ultima, fatte salve le eccezioni disciplinate dagli artt. 1, comma primo, e 2 della medesima Convenzione, ha un oggetto indeterminato e che nel concetto di «ampia collaborazione» contemplato dall'art. 1, comma primo, comprende anche l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo (come già messo in evidenza da Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, Rv. 234255); c) che la mancata trasmissione della richiesta di assistenza tramite il Ministero non inficiava l'originaria decisione con la quale si è dato corso alla richiesta di assistenza perché, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ai 9 sensi dell'art. 15, comma quarto, CEAG, le domande di assistenza diverse dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti ben possono essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, sì che 'nessuna violazione di . legge è ravvisabile nel mancato, preventivo ìnoltro della richiesta al Ministro della giustizia"; d) che l'art. 724 cit., pur "non richiamando il sequestro conservativo, consente l'adozione di questa misura cautelare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza già richiamata (Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006)". Da qui l'erroneità in diritto delle considerazioni a mente delle quali si è proceduto alla revoca dell'originario sequestro. 9. Peraltro, anche a ritenere, in tesi, che la Corte sia tenuta a scrutinare le ragioni di legittimità della revoca, andando oltre il contenuto di quelle espressamente apprezzate dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, e per tale via recuperando altri profili di possibile inammissibilità della richiesta di assistenza, prospettati dalle difese degli odierni resistenti con i rispettivi incidenti di esecuzione e ribaditi in questa Sede con le relative memorie difensive, vale comunque rimarcare, con riguardo al requisito della doppia incriminabilità (messo in gioco dalla difesa di IR MM): a) che per il sequestro conservativo l'Italia non ha effettuato alcuna riserva all'art. 5 della CEAG (così escludendo di poter far valere la relativa facoltà di rifiuto prevista dalla citata Convenzione e in tesi applicabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 696 e 724, comma 7, lett. b), cod. proc. pen.); b) che, in ogni caso, la relativa deduzione difensiva non può che ritenersi inammissibile perché contrasta la valutazione resa in origine a fondamento dell'exequatur (in forza della quale le condotte apprezzate dalla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente ben potevano ricondursi all'ipotesi di reato di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ.), imponendo verifiche in fatto estranee non solo al controllo di legittimità, ma anche alla verifica di ammissibilità imposta dall'art. 724 cod. proc. pen., oltre che sulla base di presupposti in diritto (la procedibilità a querela di parte del reato in questione nell'ordinamento italiano) all'evidenza manifestamente infondati (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Rv. 248969). 10. Né, infine, assume valenza pregiudiziale, rispetto alla ammissibilità dei ricorsi in esame, l'affermata violazione del disposto di cui all'art 584 cod. proc. pen., denunziata, con le rispettive memorie, dalle difese di PP SI, CE RT e EN LL: l'inosservanza della comunicazione dettata dalla norma in questione non integra, infatti, una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., né comporta la decadenza 10 Il Consigliere estensore BENEDETT,0--43ATERNO' DU Il Presidente ET DE IC dt . dall'impugnazione, in quanto l'art. 584 cod. proc. pen. non è richiamato tra le tassative ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 591 cod. proc. pen. Sez. 6 n. 3594 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280485). Da . qui la decisione di cui al dispositivo che segue: La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti in dispositivo indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 09/07/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha revocato il sequestro conservativo in precedenza concesso su richiesta della competente Procura in forza di una richiesta di Penale Sent. Sez. 6 Num. 31117 Anno 2025 Presidente: DE IC ET Relatore: PATERNO' DU BENEDETTO Data Udienza: 09/07/2025 assistenza giudiziaria proveniente dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino. In particolare, è stato revocato un sequestro disposto ai sensi della Convenzione di Amicizià e BU TO sotto§critta tra Italia e San Marino il 31 marzo 1939 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile del 1959 (da qui, CEAG). Tale sequestro trovava fondamento nell'ordinanza resa ex art. 58 quater del codice di rito sammarinese in esito alla sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti di IR MM, EN LL, GO AN, PP SI, CE RT, ritenuti responsabili dei delitti di amministrazione infedele, interesse privato in atti d'ufficio e truffa ai danni dello Stato. Il provvedimento risultava emesso a garanzia delle pretese risarcitorie vantate dalla parte civile costituita in quel giudizio, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, sino alla concorrenza complessiva di sei milioni di euro ed era stato eseguito in relazione a diverse utilità (somme di denaro, beni immobili anche in quota e beni mobili registrati) riferibili ai predetti imputati. 2. Hanno interposto ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e la parte civile Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. 2.1. Il ricorso della parte pubblica contiene un solo motivo di ricorso, con il quale si denunzia l'erronea interpretazione delle leggi n. 215 del 1961 (di ratifica della CEAG) e n. 1320 del 1939 (relativa alla Convenzione stipulata tra Italia e San Marino già citata). E ciò sia per l'ampio portato da ascrivere all'art. 29 della Convenzione ratificata dalla legge n. 1320 del 1939; sia perché il sequestro trovava fondamento nella CEAG, alla luce della sfera applicativa ricollegabile all'ampio dovere di collaborazione previsto dall'art. 1 della Convenzione in questione. 2.2. Due i motivi prospettati a sostegno del ricorso della parte civile. 2.2.1. Per un verso, il giudice della esecuzione avrebbe esondato gli argini del devoluto prospettabile con l'incidente in questione, limitato esclusivamente alle questioni inerenti all'esecuzione del sequestro, senza poter riguardare la legittimità della rogatoria e dunque le valutazioni sottese all'exequatur in forza del quale il titolo era stato reso. 2.2.2. Per altro verso, con il secondo motivo di ricorso, si mettono in evidenza, in parte replicando argomenti trattati dal ricorso della Procura, diversi vizi interpretativi inficianti la legittimità della disposta revoca. Ciò non solo in relazione al perimetro applicativo della Convenzione del 1939 stipulata tra l'Italia e San Marino, ma anche con riferimento alla CEAG - atteso il tenore dei commi 2, 4 e 7 del relativo art. 15, tali da legittimare l'interlocuzione 2 diretta tra le autorità giudiziarie avuto riguardo al tipo di atto oggetto della richiesta di assistenza - oltre che all'art 724 cod. proc. pen., il cui comma 2 fa espresso riferimento a tutte "le attività che devono essere svolte dal giudice", ivi compre§o, dunque, anche il sequestro conservativo. 3. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di IR MM, EN LL, PP SI, CE RT. 3.1. L'avvocato Luca Maggiora, nell'interesse di PP SI, ha messo in evidenza l'omessa notifica del ricorso interposto dalla parte civile in violazione dell'art 584 cod. proc. pen.; il pieno rispetto, da parte del giudice dell'esecuzione, dei compiti allo stesso devoluti nel verificare le ragioni fondanti della rogatoria in questione;
la correttezza delle valutazioni in diritto rese con il provvedimento impugnato. 3.2. L'avvocato Flavio Lamberti, nell'interesse di IR MM, ha rimarcato la inammissibilità del ricorso della parte pubblica e la correttezza delle valutazioni rese a sostegno della revoca, vieppiù considerando che l'originario sequestro risultava reso senza rispettare il principio della doppia punibilità, non potendo legittimamente poggiare sul riferimento all'art. 2634 comma 3 cod. civ., sia per la non riconducibilità del fatto in contestazione alla detta ipotesi delittuosa, sia per la mancanza della necessaria querela alla quale la disciplina nazionale subordina la procedibilità del fatto. 3.3. L'avvocato CE Maresca, nell'interesse di CE RT e EN LL, oltre a rimarcare la violazione dell'art. 584 cod. proc. pen. già prospettata dal ricorso proposto dalla difesa di PP SI, ha ribadito la correttezza delle valutazioni spese a sostegno della decisione gravata. 4. Infine, la difesa della parte civile ha replicato alle memorie trasmesse nell'interesse dei soggetti attinti dal sequestro, ribadendo la fondatezza dei motivi di impugnazione e le conclusioni prospettate con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso prospettati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino sono fondati e determinano l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente reviviscenza dell'originario sequestro. 3 2. Giova prendere le mosse dal primo motivo prospettato dal ricorso proposto nell'interesse della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, il cui portato, all'evidenza, assume valenza assorbente rispetto alle altre doglianze. Si sostiene, nel ricorso, che il Giudice per le indagini preliminarí - adito dai soggetti attinti dal sequestro per il tramite dell'incidente di esecuzione che ha dato luogo alla revoca del titolo originariamente disposto - non avrebbe potuto sindacare le ragioni di ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziaria, dovendosi limitare ad affrontare e risolvere temi inerenti alla mera attuazione del disposto sequestro. Temi, questi, invero rimasti estranei agli incidenti di esecuzione promossi dagli odierni resistenti, che, in coerenza, andavano dichiarati inammissibili, con la conseguente conferma del sequestro che, per l'appunto, sarebbe stato illegittimamente revocato, procedendo ad una non consentita rivalutazione dei presupposti fondanti la rogatoria in origine assentita. 3. L'assunto dei ricorrenti trova supporto in un pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, per la verità formatosi con riguardo al tenore della disciplina di riferimento antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149. 3.1. In forza del dato normativo previgente, la competenza a valutare la legittimità della rogatoria (il c.d. exequatur) era ascritta alla Corte di appello del luogo di esecuzione degli atti richiesti tramite la domanda di assistenza giudiziaria (in ragione del comma 1 del previgente art. 724 cod. proc. pen.): se valutata positivamente, la richiesta di assistenza avrebbe poi trovato attuazione tramite delega conferita ad uno dei componenti della stessa Corte di appello o al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti andavano compiuti (in virtù del previgente art. 725, comma 3, cod.proc.pen.). 3.2. Ciò posto, alla luce di tale assetto normativo, la giurisprudenza di questa Corte era solita affermare che per contestare "l'ordinanza con la quale la Corte d'appello disponga l'esecuzione di una rogatoria internazionale, non è consentito alcun mezzo di gravame. Il principio di tassatività delle impugnazioni e l'assenza di disposizioni riguardanti la procedura per dar corso alle rogatorie internazionali, impone di dare applicazione alla regola generale di cui all'art. 568 cod. proc. pen., la quale, stabilito che la legge prevede i casi nei quali i provvedimenti giurisdizionali del giudice sono soggetti ad impugnazione e gli specifici mezzi, rende impugnabili mediante ricorso per cassazione, se non altrimenti contestabili, soltanto i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, categorie nelle quali non rientra l'ordinanza di "exequatur" della rogatoria" (in tal senso v. Sez. 1, n. 51839 del 14/11/2014, Rv. 261585, resa 4 proprio con riguardo a una rogatoria proveniente dalla Repubblica di San Marino;
Sez. 3, n. 28063 del 09/02/2011, RV 250594; Sez. 3, n. 1984 del 30/11/2016, dep. 2017, n.m.). 3.3: Piuttosto, avverso gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria, "si è costantemente sostenuta la proponibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto rimedio previsto in via generale per garantire il controllo giurisdizionale sull'esecuzione dei provvedimenti giudiziari. E in questa cornice si è al contempo precisato anche l'ambito oggettivo di devoluzione proprio dell'incidente di esecuzione nella specifica materia, per forza di cose limitato a questioni attinenti alle modalità attuative della rogatoria, potendo il giudice verificare soltanto la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono eseguibile il provvedimento, ossia l'esistenza del titolo esecutivo, oppure le condizioni costitutive, modificative o estintive incidenti sulla validità ed efficacia del titolo stesso, senza che sia consentito proporre contestazioni riguardanti il merito di tale provvedimento e le questioni dallo stesso già risolte, pena l'inammissibilità dell'incidente proposto. Non potevano, dunque, ritenersi proponibili, per il tramite dell'incidente di esecuzione promosso in sede di attuazione della rogatoria, questioni riguardanti la decisione di exequatur, in quanto il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione dei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e non può mai avere per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo, già coperte dall'ordinanza di exequatur (oltre alla già citata sentenza n. 51839 del 2014, si veda, anche, Sez. 6, n. 19117 del 03/03/2015, n.m. e Sez. 3, n. 1984 del 30/11/2016, dep. 2017, n.m.). 4. Le modifiche apportate con la novella legislativa del 2017 non sembrano dare spazio a soluzioni interpretative di segno diverso. La riforma del Libro XI del codice di rito, ad opera del citato d.lgs. n. 149 del 2017, nulla ha innovato quanto alla impugnabilità della valutazione riguardante l'exequatur. Per quel che qui immediatamente interessa, è stata eliminata la procedura bifasica prevista dal codice di rito, che, come anticipato, distingueva tra verifica di ammissibilità della domanda di assistenza - di competenza della Corte di appello- ed attuazione della stessa, ascritta ad un componente della stessa Corte o al giudice per le indagini preliminari del luogo di esecuzione: entrambe le fasi sono state accorpate e affidate in linea di principio al Pubblico ministero, salvo che si tratti di (richiesta di assistenza riguardante) atti da compiersi davanti al giudice o che, secondo la legge italiana, debbano essere svolti dal giudice, giacchè, in tal 5 caso, il pubblico ministero, ricevuta la relativa domanda, dovrà attivarsi, nelle forme di rito, presso il giudice per le indagini preliminari territorialmente competente. In definitivà, la competenza ad effettuare l'exequatur, §e non di esclusiva pertinenza del Pubblico ministero, graverà ora sul giudice per le indagini preliminari, restando tuttavia immutato il regime inerente alla impugnabilità della relativa decisione, rispetto alla quale l'attuale disciplina codicistica nulla prevede, non diversamente dalla previgente, lasciando dunque inalterato lo spazio che in precedenza si accordava, nella materia che occupa, all'utilizzo dell'incidente di esecuzione, sempre con i limiti devolutivi prettamente propri del detto strumento processuale. 4.1. La permanente attualità delle pregresse indicazioni interpretative, malgrado il diverso assetto normativo di riferimento, riposa su più ragioni. Si è già rimarcato che il legislatore della riforma - pur a fronte del dibattito emerso in dottrina riguardo alla mancanza di adeguate ragioni di tutela garantite ai destinatari dei provvedimenti di assistenza, assentiti con decisioni rese inaudita altera parte malgrado la indiscussa potenziale lesività di tali statuizioni, non altrimenti rimediabili - non ha inteso intervenire sul punto con la previsione di specifici mezzi di impugnazione diretti a mettere in discussione l'exequatur. Ciò, del resto, sul piano sistematico, in coerenza con le ragioni di semplificazione e concentrazione che colorano la riforma del 2017 e che trovano puntuale riscontro, alla luce delle esigenze di segretezza che caratterizzano la materia in esame, per quel che qui immediatamente interessa, proprio nella scelta di eliminare la procedura bifasica, finendo con l'attribuire al Pubblico ministero la competenza a valutare l'ammissibilità della richiesta di assistenza, là dove non sia necessario avvalersi di un giudice per le connotazioni dell'atto da autorizzare. Il che finisce per rinsaldare, piuttosto che indebolire, le valutazioni interpretative che, avuto riguardo alla disciplina previgente, rimarcavano la non impugnabilità della decisione sulla rogatoria passiva nell'ottica volta a garantire maggiore immediatezza e fruttuosità alla attuazione della relativa richiesta, diversamente messa in discussione dalla possibile pendenza di impugnazioni destinate a mettere in gioco la stessa ammissibilità dell'assistenza accordata. 4.2. Non a caso, anche dopo la novella, questa Corte, ha ribadito la non impugnabilità, tramite lo strumento di cui all'art 309 cod. proc. pen., della decisione di accoglimento della rogatoria avente ad oggetto atti di matrice cautelare (si veda Sez. 6, n. 33258 dell'8/09/2021, con riguardo ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca), ribadendo considerazioni che, del resto, hanno finito per influenzare anche le valutazioni dei giudici del merito coinvolti nella vicenda processuale che occupa (la decisione gravata dà conto della 6 dichiarata inammissibilità, da parte del Tribunale di Firenze, del riesame originariamente interposto avverso il sequestro dagli odierni resistenti, proposto ancora prima di attivare l'incidente di esecuzione definito con l'ordinanza di revoca 'oggetto dell'odierna impugnazione). 4.3. Infine, non diversamente da quanto era a dirsi in relazione al previgente quadro normativo, per l'interprete non residuano, a seguito della novella del 2017, margini di manovra quanto all'oggetto del possibile incidente ex art. 666 cod. proc. pen. da attivare una volta che si sia data esecuzione alla rogatoria: si tratta, infatti, di uno strumento che mal si presta a letture dirette ad allargarne arbitrariamente le maglie sino a comprendere poteri di verifica - quanto alle ragioni di legittima formazione del titolo portato ad esecuzione - del tutto estranei al tipo di atto processuale in esame. Ciò ancor di più ove si considerino le scelte di sistema adottate nella materia dal legislatore, come detto essenzialmente volte a ridurre anziché ad ampliare i momenti di verifica giurisdizionale sottesi all'exequatur. 5. Le superiori considerazioni impongono dunque l'annullamento della decisione gravata senza poter valutare, nel merito, la correttezza delle argomentazioni in forza delle quali il Giudice delle indagini preliminari, ritornando sulla propria originaria decisione, ha ritenuto insussistenti i presupposti di ammissibilità della rogatoria in precedenza assentita. 6. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi, tuttavia, che la normativa qui scrutinata, ove interpretata nei termini sopra rassegnati, non appare esente da dubbi di tenuta costituzionale. 6.1. La non impugnabilità dell'exequatur, sia se reso con decreto motivato dal Pubblico ministero, sia se disposto, come nella specie, inaudita altera parte, dal Giudice per le indagini preliminari, per quanto rispondente ad una scelta di sistema, frutto della discrezionalità legislativa, affatto irrazionale ( per le ragioni già rassegnate), al contempo, incide drasticamente sulla posizione del soggetto attinto dall'atto oggetto della richiesta di assistenza;
e ciò ancor più considerando la rilevata impossibilità di ovviare ad eventuali erroneità interpretative nel dare corso alla rogatoria passiva per il tramite dello strumento processuale di cui all'art. 666 cod. proc. pen. L'assenza integrale di un contraddittorio pieno sotteso alla detta valutazione giurisdizionale, conseguenza indiretta della mancata previsione di rimedi prospettabili avverso lo scrutinio di ammissibilità della rogatoria, finisce, infatti, per determinare irragionevoli vuoti di tutela destinati ad incidere su diritti assoluti 7 di spessore costituzionale certamente non inferiore alle ragioni giustificatrici della relativa scelta legislativa. Diritti integralmente sacrificati in conseguenza di un bilanciamento non proporzionato dei valori in gioco. 6.2. Da qui la non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e, nel caso, 42 Cost. nella parte in cui non si prevede l'impugnabilità della decisione che valuta ammissibile la richiesta di assistenza giudiziaria, qui sfociata nel sequestro conservativo assentito nell'occasione. 6.3. Del resto, valgono a conferma di un assetto normativo che mal si presta a garantire adeguatamente la sfera soggettiva del destinatario della rogatoria passiva, i non rari arresti di questa Corte che, nonostante il possibile rilievo delle su indicate opzioni interpretative, hanno esaminato nel merito le ragioni di ammissibilità della richiesta di assistenza, senza però affrontare funditus il nodo problematico in questione. E così, si è ritenuta possibile una verifica di merito dei presupposti legittimanti l'exequatur per il tramite del riesame cautelare avverso provvedimenti di sequestro probatorio (si veda Sez. 6, n. 31954 del 19/06/2019, n.m.); ancora, dopo la novella del 2017, si è legittimata una estensione dei confini propri dell'incidente di esecuzione in materia di sequestro finalizzato alla confisca (Sez. 6, n. 4943 del 21/01/2025, che, ferma la non praticabilità del riesame cautelare, ha ritenuto non più attuali le indicazioni interpretative maturate con riferimento all'assetto normativo previgente alla novella del 2017, avuto riguardo al contenuto del devoluto tramite lo strumento di cui all'art 666 cod. proc. pen.); in altra occasione, infine, si è consentita l'immediata impugnabilità in sede di legittimità del provvedimento assunto ai sensi dell'art 724 cod, proc. pen. dal giudice per le indagini preliminari con verifica estesa anche al merito delle ragioni di ammissibilità della richiesta di assistenza (Sez. 6, n. 21315 del 18/04/25). 7. Il principio stabilito da tale ultima decisione, peraltro, assume un rilievo decisivo nella definizione del ricorso che occupa, atteso che: a) riguarda proprio la richiesta di assistenza giudiziaria che ha dato luogo al sequestro revocato con l'ordinanza impugnata (in quel caso reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su sollecitazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai danni di GO AN, parimenti attinto dalla condanna posta a fondamento della rogatoria in questione, il tutto senza attivare il modulo procedurale di cui all'art. 724 cod. proc. pen.); b) affronta e supera nei contenuti, come più avanti meglio si vedrà, le medesime criticità rassegnate dal Giudice fiorentino nel pervenire alla revoca del 8 titolo in origine assentito sul versante della (prima ritenuta ed ora esclusa) ammissibilità della richiesta di assistenza. La piena condivisione, da parte del Collegio, delle considerazioni in diritto già esposte da queSta Corte con la citata sentenza n. 21315 del 2025 conduce, da un lato, a ritenere fondati i rilievi prospettati dai ricorrenti con le due impugnazioni che occupano;
dall'altro, contribuisce a rendere non rilevanti nel caso in esame i su indicati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen., poiché resi di fatto ininfluenti a seguito della accertata illegittimità della revoca. 8. Al riguardo giova premettere che, nel caso in esame, la revoca del sequestro si fonda su alcune ritenute ragioni ostative, dirette ad invalida re la legittimità della originaria statuizione con la quale si diede corso alla richiesta di assistenza veicolata dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente. In particolare, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari fiorentino, il sequestro conservativo concesso sarebbe estraneo al perimetro applicativo della Convenzione di Amicizia e BU TO sottoscritta tra Italia e San Marino il 31 marzo 1939; inoltre, sarebbe stato reso senza attenersi, in ogni caso, agli oneri di produzione documentale imposti dall'art. 28, comma 3, della medesima Convenzione;
ancora, non sarebbe in linea con la previsione di cui all'art. 15, comma 1, CEAG, che presuppone una interlocuzione tra i ministeri competenti e non quella diretta tra autorità giudiziarie, come avvenuto nella specie;
non troverebbe conforto, infine, nel tenore dell'art. 724 cod. proc. pen., che giustifica solo provvedimenti di acquisizione probatoria e di sequestro a fini di confisca. 8.1. Si tratta di argomenti tutti ritenuti infondati da questa Corte con il precedente più volte citato, in forza del quale si è chiarito: a) che il sequestro in esame, estraneo a scopi probatori, non poteva trovare supporto nella Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino in origine evocata, il cui art. 29, comma 1, quando si riferisce al sequestro, non contempla quello conservativo, disposto nell'occasione; b) che, piuttosto, nel caso, la richiesta e il successivo vincolo hanno trovato adeguato supporto nella CEAG la quale ultima, fatte salve le eccezioni disciplinate dagli artt. 1, comma primo, e 2 della medesima Convenzione, ha un oggetto indeterminato e che nel concetto di «ampia collaborazione» contemplato dall'art. 1, comma primo, comprende anche l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo (come già messo in evidenza da Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, Rv. 234255); c) che la mancata trasmissione della richiesta di assistenza tramite il Ministero non inficiava l'originaria decisione con la quale si è dato corso alla richiesta di assistenza perché, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ai 9 sensi dell'art. 15, comma quarto, CEAG, le domande di assistenza diverse dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti ben possono essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, sì che 'nessuna violazione di . legge è ravvisabile nel mancato, preventivo ìnoltro della richiesta al Ministro della giustizia"; d) che l'art. 724 cit., pur "non richiamando il sequestro conservativo, consente l'adozione di questa misura cautelare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza già richiamata (Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006)". Da qui l'erroneità in diritto delle considerazioni a mente delle quali si è proceduto alla revoca dell'originario sequestro. 9. Peraltro, anche a ritenere, in tesi, che la Corte sia tenuta a scrutinare le ragioni di legittimità della revoca, andando oltre il contenuto di quelle espressamente apprezzate dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, e per tale via recuperando altri profili di possibile inammissibilità della richiesta di assistenza, prospettati dalle difese degli odierni resistenti con i rispettivi incidenti di esecuzione e ribaditi in questa Sede con le relative memorie difensive, vale comunque rimarcare, con riguardo al requisito della doppia incriminabilità (messo in gioco dalla difesa di IR MM): a) che per il sequestro conservativo l'Italia non ha effettuato alcuna riserva all'art. 5 della CEAG (così escludendo di poter far valere la relativa facoltà di rifiuto prevista dalla citata Convenzione e in tesi applicabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 696 e 724, comma 7, lett. b), cod. proc. pen.); b) che, in ogni caso, la relativa deduzione difensiva non può che ritenersi inammissibile perché contrasta la valutazione resa in origine a fondamento dell'exequatur (in forza della quale le condotte apprezzate dalla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente ben potevano ricondursi all'ipotesi di reato di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ.), imponendo verifiche in fatto estranee non solo al controllo di legittimità, ma anche alla verifica di ammissibilità imposta dall'art. 724 cod. proc. pen., oltre che sulla base di presupposti in diritto (la procedibilità a querela di parte del reato in questione nell'ordinamento italiano) all'evidenza manifestamente infondati (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Rv. 248969). 10. Né, infine, assume valenza pregiudiziale, rispetto alla ammissibilità dei ricorsi in esame, l'affermata violazione del disposto di cui all'art 584 cod. proc. pen., denunziata, con le rispettive memorie, dalle difese di PP SI, CE RT e EN LL: l'inosservanza della comunicazione dettata dalla norma in questione non integra, infatti, una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., né comporta la decadenza 10 Il Consigliere estensore BENEDETT,0--43ATERNO' DU Il Presidente ET DE IC dt . dall'impugnazione, in quanto l'art. 584 cod. proc. pen. non è richiamato tra le tassative ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 591 cod. proc. pen. Sez. 6 n. 3594 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280485). Da . qui la decisione di cui al dispositivo che segue: La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti in dispositivo indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 09/07/2025