Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1966, n. 1958
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Sentenza 20 luglio 1966

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In tema di rapporto di lavoro, quando e previsto un periodo di prova la stipulazione del relativo contratto crea solo, rispetto al normale rapporto di lavoro,una posizione di reciproca aspettativa ed un vincolo obbligatoriò pertanto, allorche il datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova, accetta l'inesistenza di quelle qualita, soprattutto professionali,che avevano determinato l'assunzione del lavoratore, la semplice dichiarazione del giudizio negativo determina il recesso del datore di lavoro stesso, recesso che non e un licenziamento, dato che l'imprenditore si limita a mettere fine ad un rapporto solo in formazione. Mancando, quindi, gli elementi del licenziamento in senso proprio, il principio che vige per la manifestazione della volonta del datore di lavoro, di recedere durante o al termine del periodo di prova, e quello della liberta delle forme, per cui, a tal fine, non puo ritenersi indispensabile ad substantiam una manifestazione scritta.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1966, n. 1958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1958
    Data del deposito : 20 luglio 1966

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