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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14077/2024 promossa da:
Parte_1
e
, CP_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Bianco Paola, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORRE PELLICE il 02/07/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORRE PELLICE (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.3.2006 e il 2.5.2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 20.01.2023
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 07/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento del figlio , divenuto maggiorenne il 2.3.2024. Persona_3
Quanto alla casa coniugale, non può disporsene l'assegnazione a favore del sig. siccome CP_1 difetta il presupposto della collocazione presso il medesimo della prole. Ci si limita, pertanto, a dare atto dell'accordo delle parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità del sig. . CP_1
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORRE PELLICE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_4 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
DISPONE che la collocazione e la residenza anagrafica del figlio minore sia presso la madre in Pinerolo in Via Einaudi n. 15 e, tenuto conto dell'età del medesimo, che potrà stare con il padre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e gli orari lavorativi del genitore.
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale, sita in Villar Perosa in Via Nazionale n. 123/A,
pagina 2 di 3 di proprietà dei genitori del Sig. , resta nella disponibilità di quest'ultimo. CP_1
DISPONE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 Per_4
ancora minorenne, e , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente,
[...] Persona_3 versando alla Sig.ra entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario, Parte_1
l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti, nel caso in cui il Sig. dovesse perdere il lavoro, concordano sin d'ora CP_1 una riduzione del mantenimento in € 100,00.
DISPONE, per quanto concerne le spese straordinarie, così come individuate e concordate in base al protocollo avvocati e magistrati del tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che vengano sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, con rimborso da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna della ricevuta di ciascuna spesa.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre, in quanto genitore collocatario della prole.
DÀ ATTO che il Sig. dichiara di riconoscersi debitore nei confronti della Sig.ra CP_1 [...] dell'importo di € 20.000,00 per spese di ristrutturazione della casa coniugale sostenute dalla Pt_1 moglie, obbligandosi sin d'ora alla restituzione della somma qualora dovesse divenire proprietario dell'immobile e questo venga venduto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo pertanto nulla da pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di quanto previsto al punto 9) di cui al ricorso.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14077/2024 promossa da:
Parte_1
e
, CP_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Bianco Paola, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORRE PELLICE il 02/07/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORRE PELLICE (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.3.2006 e il 2.5.2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 20.01.2023
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 07/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento del figlio , divenuto maggiorenne il 2.3.2024. Persona_3
Quanto alla casa coniugale, non può disporsene l'assegnazione a favore del sig. siccome CP_1 difetta il presupposto della collocazione presso il medesimo della prole. Ci si limita, pertanto, a dare atto dell'accordo delle parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità del sig. . CP_1
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORRE PELLICE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_4 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
DISPONE che la collocazione e la residenza anagrafica del figlio minore sia presso la madre in Pinerolo in Via Einaudi n. 15 e, tenuto conto dell'età del medesimo, che potrà stare con il padre ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e gli orari lavorativi del genitore.
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale, sita in Villar Perosa in Via Nazionale n. 123/A,
pagina 2 di 3 di proprietà dei genitori del Sig. , resta nella disponibilità di quest'ultimo. CP_1
DISPONE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 Per_4
ancora minorenne, e , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente,
[...] Persona_3 versando alla Sig.ra entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario, Parte_1
l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti, nel caso in cui il Sig. dovesse perdere il lavoro, concordano sin d'ora CP_1 una riduzione del mantenimento in € 100,00.
DISPONE, per quanto concerne le spese straordinarie, così come individuate e concordate in base al protocollo avvocati e magistrati del tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che vengano sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, con rimborso da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna della ricevuta di ciascuna spesa.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre, in quanto genitore collocatario della prole.
DÀ ATTO che il Sig. dichiara di riconoscersi debitore nei confronti della Sig.ra CP_1 [...] dell'importo di € 20.000,00 per spese di ristrutturazione della casa coniugale sostenute dalla Pt_1 moglie, obbligandosi sin d'ora alla restituzione della somma qualora dovesse divenire proprietario dell'immobile e questo venga venduto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo pertanto nulla da pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di quanto previsto al punto 9) di cui al ricorso.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3