Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONE
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 2235/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 20.12.2024,
congiuntamente da:
nato a [...] terme (PT), il 21.4.1974, residente in [...]
Montecatini Terme (PT), alla Via del Cassero n. 39, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Vittiman, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), alla Piazza Cesare Battisti n. 10;
e nata a [...] il [...], residente in [...]
Montecatini Terme (PT), alla Via del Cassero n. 39, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Corrias, presso lo studio del quale elegge domicilio in Serravalle Pistoiese, alla Via Vallone n. 14;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 20.12.2024, Parte_1
e hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti Parte_2
l'affidamento ed il mantenimento della figlia (nata il [...]), nata Per_1
dalla loro relazione more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
1. disporre l'affidamento paritario e condiviso della figlia ad Per_1
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
2. stabilire i seguenti tempi di frequentazione: : la minore starà con il padre tutti i fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 16, sino al lunedì (o alla domenica sera, secondo i turni di lavoro della madre), quando la madre la andrà a prendere a scuola (o a casa del padre in tempi non scolastici dal venerdì alle ore 16 al lunedì alle ore 16); altresì la minore starà con il padre, a settimane alterne, il mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16) al giovedì all'entrata a scuola (o alle ore 9); il resto del tempo lo passerà con la madre;
ciò garantendosi i genitori una congrua flessibilità in relazione ai loro impegni lavorativi, con la precisazione che dovranno essere preferiti i nonni e gli zii nell'accudimento della bambina, e solo in caso di emergenza le parti potranno rivolgersi a persone di loro massima fiducia, con congruo preavviso;
Durante i periodi di vacanza da giugno a settembre due settimane con ciascun genitore anche non consecutive. Per le festività
Natalizie e Pasquali la figlia trascorrerà alternativamente i giorni della
Vigilia e di Natale con il padre e con la madre, mentre per i giorni di Pasqua
e Pasquetta con uno dei due genitori. Più precisamente se la prole trascorrerà la vigilia di Natale con il padre, passerà il giorno di Natale con la madre, il 26 con il padre, il 31 e 1 gennaio con la madre, Epifania con il padre, e l'anno successivo sarà l'inverso. Per le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta, con un genitore, e l'anno dopo con l'altro. I genitori dovranno comunicarsi i loro periodi di ferie estive entro il 31/05 di ogni anno. Qualsiasi modifica al calendario sopra esposto dovrà essere richiesta tramite sms almeno tre giorni prima, e dovrà essere accettata dalla controparte.
2 3. Per l'effetto di quanto sopra, i genitori, oltre a rendersi compartecipi nelle scelte fondamentali che attengono alla vita della figlia come infra disciplinato, si impegnano reciprocamente a garantirle la conservazione dei rapporti in tutti gli aspetti della quotidianità, al fine di assicurare alla minore un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori, evitando squilibri nell'interscambio delle informazioni attinenti ed afferenti gli aspetti esistenziali e relazionali della minore, tutto ciò nella consapevolezza che ciascuna delle figure genitoriali assume un ruolo fondamentale nell'equilibrata crescita della minore. I ricorrenti si danno, altresì, reciprocamente atto che la figlia ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potrà essere invece esercitata separatamente nei rispettivi periodi di convivenza;
5. il sig. verserà, a far data dal mese successivo a quello in cui la Parte_1 sig.ra lascerà l'abitazione, alla stessa, quale contributo al Pt_2
mantenimento per la figlia minore, la cifra mensile di euro 350,00 con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra iban [...], e Pt_2
soggetto ad aggiornamento Istat;
e ciò sino alla completa indipendenza economica della figlia.
6. Il sig. rinuncia a percepire la sua quota parte di quanto erogato Parte_1 dall'INPS a titolo di Assegno unico Universale, che sarà quindi percepito esclusivamente ed interamente dalla sig.ra sin dalla sottoscrizione del Pt_2
presente atto;
la sig.ra provvederà pertanto a presentare autonoma Pt_2
domanda su apposito portale telematico Inps non appena sarà pronunciata dall'adito Tribunale di Pistoia la sentenza nel presente giudizio;
le parti espressamente concordano che, nel caso in cui detto assegno unico universale non dovesse più essere corrisposto nell'importo attuale e segnatamente in un importo minore, per cause non imputabili alla sig.ra e quindi per cause Pt_2
non legate ad un aumento del reddito della medesima ma ad una modifica
3 normativa che escluda tale sostegno economico per le famiglie con figli, e/o non dovesse essere sostituito da altra erogazione similare e di pari importo, si provvederà concordemente a rimodulare le modalità di mantenimento della figlia, minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
7. Le parti espressamente convengono che, nel momento in cui il sig. cessasse la sua attività sulle barche a vela nelle regate, e quindi il Parte_1 suo reddito dovesse diminuire, l'assegno di contributo al mantenimento per la figlia sarà ridotto proporzionalmente, nella misura che le parti stabiliranno concordemente o in quella stabilita dal Tribunale;
8. Le spese straordinarie, di cui a Protocollo del Tribunale di Pistoia
1.10.2018, saranno assolte al 50% da entrambi i genitori e saranno rimborsate con le modalità e nei modi e nei tempi di cui al citato protocollo.
9. La sig.ra lascerà la casa di proprietà del sig. entro il Pt_2 Parte_1
31.1.2025, asportando unicamente i suoi effetti personali e trasferirà la propria residenza altrove.
10. I ricorrenti si impegnano a comunicare immediatamente e senza indugio, per iscritto anche via sms, ogni eventuale cambio di residenza.
11. Ogni altro rapporto patrimoniale tra le parti è stato definito e risolto fuori dal presente atto, niente altro le parti hanno da pretendere reciprocamente.
12. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono convenendo che le stesse abbiano tra loro efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
Spese compensate”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalle parti in data 21.1.2025, con le quale esse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
2. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse della minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli.
4 Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa.
Nulla osta al collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori e alla residenza anagrafica presso la madre.
Altresì conforme all'interesse della minore, considerata la sua tenera età, appare il regime di frequentazioni della stessa con i genitori concordato dalle parti.
In relazione alle domande di contenuto economico, il Collegio ritiene congrua la misura del contributo paterno pari ad € 350,00 per il mantenimento della figlia, in considerazione delle condizioni economiche e reddituali dei genitori
(come risultanti dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo) e tenuto conto delle esigenze economiche della figlia, rapportate alla sua età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori le possono garantire, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti, nonché della percezione integrale dell'Assegno Unico Familiare da parte della madre.
Equa è la previsione della ripartizione al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia concordate tra le parti.
3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, oltre alla modifica della residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo
5 conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa;
2) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni della minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti ai punti 2 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritti nella parte motiva del presente provvedimento;
3) determina in € 350,00 ciascuno il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento della figlia, da corrispondere entro il 10 di Parte_1
ogni mese a contributo rivalutabile annualmente secondo i Parte_2
parametri ISTAT;
4) determina che l'Assegno Unico Familiare per la figlia venga percepito interamente da Parte_2
5) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come individuate e secondo le modalità indicate nell'accordo raggiunto dalle parti (condizione punto 8) e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento;
6) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
7) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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