Articolo 1 della Legge 11 luglio 2002, n. 160
Articolo 2
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31 luglio 2002
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.
Entrata in vigore il 31 luglio 2002
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