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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 20/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1095/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, c.f. nata a [...] l' Parte_1 C.F._1
11/09/1956, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Attardi, presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente
E in persona del Suo legale rappresentante (c.f.: CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti RUSSO e DOLCE
resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. modificazioni.
Conclusioni per le parti (ud. 20 febbraio 2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc così, per come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno ordinario di invalidità) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne ha CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 20 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…soggetto affetto da Encefalopatia vascolare;
Lombalgie con modesti sintomi algici in assenza di deficit articolari in soggetto con spondiloartrosi e lieve scoliosi;
sindrome ansioso-depressiva; invalido al 70%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L.
118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Quanto alle spese e competenze di lite, come quelle di ctu, come sotto liquidate, dovranno essere poste a carico del ricorrente per non avere, l'istante, provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per
, c.f. Parte_1 C.F._1
Condanna parte ricorrente alle spese e competenze di lite per non avere lo stesso provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC, tanto del giudizio di opposizione ad ATP, tanto di quello di ATP (n. 272/2022 r.g.a.c.) che liquida nel complesso in €
1.680,00. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. anche della fase di ATP siano definitivamente poste a carico di entrambe le parti tra loro in solido e che si liquidano come da separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 20/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1095/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, c.f. nata a [...] l' Parte_1 C.F._1
11/09/1956, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Attardi, presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente
E in persona del Suo legale rappresentante (c.f.: CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti RUSSO e DOLCE
resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. modificazioni.
Conclusioni per le parti (ud. 20 febbraio 2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc così, per come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno ordinario di invalidità) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne ha CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 20 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…soggetto affetto da Encefalopatia vascolare;
Lombalgie con modesti sintomi algici in assenza di deficit articolari in soggetto con spondiloartrosi e lieve scoliosi;
sindrome ansioso-depressiva; invalido al 70%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L.
118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Quanto alle spese e competenze di lite, come quelle di ctu, come sotto liquidate, dovranno essere poste a carico del ricorrente per non avere, l'istante, provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per
, c.f. Parte_1 C.F._1
Condanna parte ricorrente alle spese e competenze di lite per non avere lo stesso provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC, tanto del giudizio di opposizione ad ATP, tanto di quello di ATP (n. 272/2022 r.g.a.c.) che liquida nel complesso in €
1.680,00. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. anche della fase di ATP siano definitivamente poste a carico di entrambe le parti tra loro in solido e che si liquidano come da separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla