Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 615 2025 R.G.
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
1.Nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di
Belluno di data 2.4.2025, notificato in pari data ad ore 14 e comunicato a questo ufficio il 4.4.2025 ad ore 8.39, emesso nei confronti di (CUI -), nato Parte_1 C.F._1
il 02/03/2004 in Pakistan, difeso d'ufficio dall'avv. BERTO FRANCESCO;
all'esito dell'udienza relativa alla convalida del trattenimento di Parte_1
ritenuto che non sussistano le condizioni richieste dalla legge per la convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Belluno sopra citato, osserva quanto segue.
2.Il trattenuto ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale rigettata dalla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Treviso, in data
7.3.2024.
2.1. Il provvedimento di trattenimento del Questore di Belluno poggia le sue basi sulla pericolosità sociale del soggetto, ai sensi dell'art. 6, c.2, lettera b), Dlvo n. 142 del 2015, vale a dire il trovarsi il richiedente asilo nelle condizioni, tra le altre, di cui all'art. 13, 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in particolare il rientrare nella categoria dei soggetti di cui agli artt. 1, del Dlvo n. 159/2011 (l'essere il soggetto tra coloro i quali debba ritenersi vivano abitualmente anche in parte con i proventi dell'attività delittuosa, o tra coloro che per i loro comportamenti debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica).
2.2.Deve premettersi che il controllo giurisdizionale circa il presupposto di cui all'art. 13, c.2, lettera c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4 e 16, e tale controllo va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento
b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita
(Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011).
2.3. Ritiene il Giudice che, allo stato, non può essere formulata una valutazione oggettiva, attuale e concreta di pericolosità sociale del soggetto (cfr. Cass. Civ. nn.
20692/2019;16526/2017; Corte Cost. n. 24/2019) ai sensi dell'art. 6, c.2, lettera b), Dlvo
n. 142/2015, in relazione all'art. 1 del Dlvo n. 159/2011.
2.4. Invero il trattenuto non annovera a suo carico precedenti penali, né risultano iscrizioni ex art. 335 c.p.p. e o pendenze ex art. 60 c.p.p..
2.5.Dalla data del suo ingresso in Italia (febbraio 2023 frontiera Sicilia), quest'ultimo, anche con l'utilizzo di vari alias, è stato attinto da plurime denunce e segnalazioni per reati contro il patrimonio e detenzione di sostanza stupefacente, in particolare, in data
26.8.2024 denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, in data 15.10.2024,
12.12.2024 e 14.3.2025, denunciato per furto aggravato, il 2.4.2025 denunciato per ricettazione ed il 17.12.2024 arrestato in flagranza per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere (cfr. certificato AFIS prodotto dalla Questura richiedente).
2.6.Il trattenuto è senza fissa dimora, privo del passaporto e di altro documento di identità equipollente, ha fornito, quanto alle proprie generalità vari alias, non ha alcun riferimento familiare e sociale di appoggio e non svolge alcuna attività lavorativa.
2.7.Tale condotta di vita, espressa in un lasso temporale di pochi mesi, in astratto potrebbe inferire la presunzione che lo straniero viva abitualmente anche in parte con i proventi dell'attività delittuosa ai sensi dell'art. 1, lettera b), del Dlvo n. 159 2011.
2.8. Tuttavia rileva la scrivente come, alla luce dei principi dettati in materia dalla Corte
Costituzionale, dalla Corte EDU (sentenza De del 23.2.2017) e dalla Per_1
Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 26713/2023;14167;23423/2022;22508/2023), nel caso di specie difetti il requisito della pericolosità sociale in concreto del soggetto e della proporzionalità del disposto trattenimento rispetto alle segnalazioni sopra citate,
2 non confluite in un'iscrizione di reato e/o pendenza ed in assenza di una descrizione precisa delle condotte di reato denunciate.
2.9.Anzi nel corso dell'udienza il cittadino Pakistano, di lingua Urdu, ha ammesso di avere commesso dei furti di generi alimentari (uova, torte) per sostentarsi, di dormire in un parcheggio a Belluno e di sopravvivere chiedendo l'elemosina davanti ad un supermercato, espressioni, queste, di condizioni di vita disagiate, che, sebbene non giustifichino affatto le condotte sopra esposte, tuttavia attenuano grandemente il profilo di pericolosità sociale e la presunzione di cui all'art. 1, lettera b), Dlvo n. 159 del 2011, in assenza di ulteriori elementi di riscontro dei reati allo stesso ascritti (in particolare in assenza di condanne anche non definitive).
2.10.Invero la riconduzione del trattenimento nell'alveo dell'art. 13 Cost., trattandosi di provvedimento che va ad incidere sula libertà personale dell'individuo, comporta la necessaria applicazione delle garanzie aventi copertura costituzionale (richieste anche nell'applicazione delle misure di prevenzione personale e/o patrimoniale), di una idonea base legale e della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati (proporzionalità che è requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali della persona (cfr. Corte Cost. n. 24/2019), proporzionalità che difetta nel caso di specie per le ragioni sopra esposte.
2.11.
Ritenuto che
la richiesta di convalida sia stata presentata tempestivamente e che non sia possibile convalidare il disposto trattenimento né adottare altra e meno afflittiva misura;
P.Q.M.
NON CONVALIDA il provvedimento di trattenimento del Questore di Belluno di data
2.4.2025, ai sensi dell'art. 6, c. 2, lettera b), D.Lgs. 142/2015, nei confronti di Pt_1
CUI -), nato il [...] in [...]
[...] C.F._1
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.
3 Così deciso in Venezia, il 5.4.2025 alle ore 12.30.
4
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Franzoso