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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 875/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice ZO CA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'appello iscritto al n. 875/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981”
PROMOSSO DA
Parte_1
, con sede in Viale Regina Margherita n. 30 (C. F. , rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'Avvocatura dello Stato di;
Parte_1
- Appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF. ) Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Niscemi, via G. Mazzini 15, presso lo studio dell'avv. Rosa Salerno, che lo rappresenta e difende;
- Appellato -
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con sentenza n. 300/2023 il Giudice di Pace di Gela si è pronunciato sull'opposizione ex artt.
22 e ss. L. 689/1981, proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
, in relazione all'ordinanza prefettizia Prot. N. 0057343 emessa il 17 settembre 2021,
[...]
con cui è stata ordinata la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla per la durata di sette mesi.
Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione poiché l'ordinanza è stata emessa ben oltre cinque anni dopo l'accertamento dei fatti posti in violazione dell'art. 75 co. 4 del DPR n. 309/1990.
1 Invero, il giudice di prima istanza ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato perché non adottato entro un lasso di tempo ragionevole dall'accertamento dei fatti, ciò in contrasto con la sua funzione cautelare.
Avverso la sentenza di primo grado la ha interposto appello, Parte_1
articolando diversi motivi di gravame, al fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Segnatamente, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado, ritenendo che non sia stata debitamente tenuta in considerazione la sequenza procedimentale seguita e il tempo trascorso nell'attesa degli esiti di laboratorio e la convocazione a colloquio.
Ha censurato l'errata applicazione della L. 241/90 e l'omessa applicazione dell'art. 28 L. n.
689/81, poiché il procedimento oggetto del giudizio ha una durata massima complessiva di cinque anni, termine massimo generale di prescrizione in tema di sanzioni amministrative previsto dal citato art. 28.
Ed ancora, ha lamentato la violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 2943 c.c., poiché il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto dell'efficacia interruttiva dell'avviso di convocazione al colloquio della Prefettura.
Ha infine impugnato il capo della sentenza inerente alle spese, chiedendo, in accoglimento dei motivi di gravame, le competenze di entrambi i gradi del giudizio.
costituitosi in giudizio in data 28 aprile 2024, ha preliminarmente CP_1 Controparte_1 eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per omesso deposito della sentenza di primo grado, rilevando che nella sentenza allegata dall'appellante, quale copia autentica dell'originale, manca la pagina n. 2 ove, peraltro, sono esposti i motivi della decisione.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello proposti, avendo il giudice di primo grado correttamente rilevato l'illegittimità dell'ordinanza poiché in contrasto con la ratio sottesa all'art. 75 DPR 309/90, non avente scopo punitivo ma funziona cautelare a tutela della pubblica incolumità.
Ha rilevato, altresì, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perché emessa oltre i termini previsti dalla legge e, dunque, in violazione del procedimento amministrativo (L. 241/90 e art. 97
Cost.) sostenendo che, se in assenza di limiti temporali predeterminati il giudice deve valutare la
“ragionevolezza” del tempo necessario per l'emissione del provvedimento, prendendo in considerazione la finalità sociale della norma giuridica, d'altra parte ex art. 2 L. n. 241/90, il tempo ordinario di conclusione di un procedimento amministrativo dovrebbe essere di 30 giorni, considerandosi oltre il normale già il termine più ampio di 90 giorni.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e acquisizione del fascicolo di primo grado.
2 L'udienza del 17 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del deposito delle note conclusive, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
L'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per l'omesso deposito della sentenza di primo grado, tempestivamente sollevata dall'appellata, deve essere disattesa.
In proposito, mette conto precisare che ai sensi dell'art. 347 co. 2 c.p.c., è vero che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma è altrettanto vero che l'omesso deposito della stessa non determina l'improcedibilità dell'appello, come previsto invece dall'art. 348
c.p.c. nelle diverse ipotesi di mancata costituzione nei termini o di omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza o a quella successiva a tale scopo fissata.
La ragione è che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Tutt'al più, ove non vi siano ulteriori elementi a disposizione, oppure se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, l'esito sarà quello dell'inammissibilità.
Ebbene, nel caso di specie l'omissione eccepita – peraltro parziale e conseguente ad un errore materiale commesso nella scansione del documento – è stata superata dalla produzione di copia autentica della sentenza n. 300/2023 offerta in uno alle note scritte depositate in data 16 aprile 2024 da parte appellante;
produzione certamente ammissibile in aderenza all'insegnamento della Suprema
Corte, secondo la quale “Il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.” (Cass., sez. II, n. 24437/2016).
Per tali ragioni l'appello proposto risulta ammissibile.
3. Merito.
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Parte_1
giudice di prime cure, perché non avrebbe correttamente tenuto conto delle tempistiche seguite nel corso della procedura.
Con il secondo motivo ha contestato poi l'errata applicazione della L. 241/90 e l'omessa applicazione dell'art. 28 L. n. 689/81.
3 I suddetti motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente poiché tra di loro connessi, sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Orbene, ai sensi dell'art. 75 co. 1, lett. a), D.P.R. n. 309/1990, Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti, “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
”.
L'art. 75, dunque, descrive delle condotte integranti illecito amministrativo, e non ipotesi di reato, prevedendo nei casi di uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope l'irrogazione di sanzioni amministrative.
Sotto tale profilo, osserva il Tribunale che il termine previsto in via generale dall'art. 2, l. n.
241/1990, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, non trova applicazione nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, come quello di specie, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, secondo cui “Il termine stabilito dalla L. 7 agosto
1990, n. 241, art. 2, comma 3, non è applicabile nel procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative” (così SS.UU. n. 9591/2006).
Sul tema è intervenuta non solo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 9591 del 2006 ma, successivamente, anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 151 del
2021, ha ribadito come l'assenza, a livello di disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di un termine di conclusione del procedimento, non debba essere integrata dalla legge generale sul procedimento amministrativo L. 241/90, essendo espressione della volontà del legislatore di non prevedere alcun termine di conclusione.
Tenuto conto di ciò, in mancanza di un termine specificatamente previsto per l'adozione e la notifica del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida di cui all'art. 75, co. 9,
D.P.R. n. 309/90, si ritiene applicabile il termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 28 L.
n. 689/81 decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Dunque, la notifica del provvedimento del Prefetto può avvenire in qualunque tempo purché non si sia verificata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689, atteso che, oltre ad assumere una funzione cautelare, il provvedimento mantiene comunque la sua natura amministrativa e sanzionatoria (ex multis Cass. n. 9554/2023).
4 Premesso in diritto quanto precede, ha errato il giudice di prime cure nello statuire che, nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia sia stata emessa ben oltre cinque anni dopo l'accertamento del fatto. Invero, seppur l'intera sequenza procedimentale non sia stata breve, il termine di prescrizione quinquennale anzidetto è stato rispettato.
L'ordinanza è stata emessa dalla Prefettura di il 17 settembre 2021 e notificata Parte_1
al in data 22 settembre 2021, a fronte di due segnalazioni ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990 effettuate CP_1
dal Commissariato di P.S. di Niscemi in data 24 novembre 2016 (n. 17/A/2016) e in data 26 maggio
2017 (n. 418 UPG/2017).
Sotto il profilo motivazionale, inoltre, non si condivide l'iter logico giuridico delineato dal primo giudicante, poiché non si ritiene applicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della sua decisione.
A ben vedere, infatti, con le sentenze n. 19955/2007 e SS.UU. n. 13226/2007 – richiamate nella sentenza qui impugnata – la Suprema Corte, pure nella sua più autorevole composizione, ha affrontano un'ipotesi diversa avente ad oggetto il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 C.d.S. (norma che disciplina le ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida)
e che “si caratterizza per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria definitiva, nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di illeciti inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida
- che si palesa potenzialmente pericolosa;
tanto che da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria in sede penale, non può neppure essere imputato al periodo di durata di essa.” (così Cass. n. 19955/2007).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sia in fatto che in diritto, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 300/2023 va annullata, con rigetto del ricorso proposto in primo grado e conferma del provvedimento con esso impugnato, ossia il provvedimento del Prefetto di Caltanissetta
Prot. N. 0057343 emesso il 17 settembre 2021 e notificato in data 22 settembre 2021.
Rimane assorbito il terzo motivo di gravame con cui si contesta l'omessa applicazione dell'art. 2943 c.c.
4. Spese.
Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del contendere, delle fasi svolte e della complessità delle questioni affrontate, nonché dei dubbi interpretativi relativi alla normativa di
5 settore, giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando nell'appello iscritto al n. 875/2023 R.G. promosso dalla contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 300/2023 depositata il 20 giugno Controparte_1
2023, così provvede: accoglie l'appello proposto da di;
Parte_2 Parte_1 annulla, per l'effetto, la sentenza n. 300/2023 del Giudice di pace di Gela, depositata il 20 giugno 2023 a definizione del giudizio civile n. 1028/2021 R.G., rigettando il ricorso proposto in primo grado da e confermando il provvedimento con esso impugnato, ossia Controparte_1
l'ordinanza prefettizia Prot. N. 0057343 emessa il 17.9.2021, notificato il 21.9.2021, adottato ex art. 75, comma 9, D.P.R. n. 309/1990; compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
Gela, 8 novembre 2025
Il giudice
ZO CA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice ZO CA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'appello iscritto al n. 875/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981”
PROMOSSO DA
Parte_1
, con sede in Viale Regina Margherita n. 30 (C. F. , rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'Avvocatura dello Stato di;
Parte_1
- Appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF. ) Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Niscemi, via G. Mazzini 15, presso lo studio dell'avv. Rosa Salerno, che lo rappresenta e difende;
- Appellato -
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con sentenza n. 300/2023 il Giudice di Pace di Gela si è pronunciato sull'opposizione ex artt.
22 e ss. L. 689/1981, proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
, in relazione all'ordinanza prefettizia Prot. N. 0057343 emessa il 17 settembre 2021,
[...]
con cui è stata ordinata la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla per la durata di sette mesi.
Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione poiché l'ordinanza è stata emessa ben oltre cinque anni dopo l'accertamento dei fatti posti in violazione dell'art. 75 co. 4 del DPR n. 309/1990.
1 Invero, il giudice di prima istanza ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato perché non adottato entro un lasso di tempo ragionevole dall'accertamento dei fatti, ciò in contrasto con la sua funzione cautelare.
Avverso la sentenza di primo grado la ha interposto appello, Parte_1
articolando diversi motivi di gravame, al fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Segnatamente, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado, ritenendo che non sia stata debitamente tenuta in considerazione la sequenza procedimentale seguita e il tempo trascorso nell'attesa degli esiti di laboratorio e la convocazione a colloquio.
Ha censurato l'errata applicazione della L. 241/90 e l'omessa applicazione dell'art. 28 L. n.
689/81, poiché il procedimento oggetto del giudizio ha una durata massima complessiva di cinque anni, termine massimo generale di prescrizione in tema di sanzioni amministrative previsto dal citato art. 28.
Ed ancora, ha lamentato la violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 2943 c.c., poiché il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto dell'efficacia interruttiva dell'avviso di convocazione al colloquio della Prefettura.
Ha infine impugnato il capo della sentenza inerente alle spese, chiedendo, in accoglimento dei motivi di gravame, le competenze di entrambi i gradi del giudizio.
costituitosi in giudizio in data 28 aprile 2024, ha preliminarmente CP_1 Controparte_1 eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per omesso deposito della sentenza di primo grado, rilevando che nella sentenza allegata dall'appellante, quale copia autentica dell'originale, manca la pagina n. 2 ove, peraltro, sono esposti i motivi della decisione.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello proposti, avendo il giudice di primo grado correttamente rilevato l'illegittimità dell'ordinanza poiché in contrasto con la ratio sottesa all'art. 75 DPR 309/90, non avente scopo punitivo ma funziona cautelare a tutela della pubblica incolumità.
Ha rilevato, altresì, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perché emessa oltre i termini previsti dalla legge e, dunque, in violazione del procedimento amministrativo (L. 241/90 e art. 97
Cost.) sostenendo che, se in assenza di limiti temporali predeterminati il giudice deve valutare la
“ragionevolezza” del tempo necessario per l'emissione del provvedimento, prendendo in considerazione la finalità sociale della norma giuridica, d'altra parte ex art. 2 L. n. 241/90, il tempo ordinario di conclusione di un procedimento amministrativo dovrebbe essere di 30 giorni, considerandosi oltre il normale già il termine più ampio di 90 giorni.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e acquisizione del fascicolo di primo grado.
2 L'udienza del 17 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del deposito delle note conclusive, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
L'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per l'omesso deposito della sentenza di primo grado, tempestivamente sollevata dall'appellata, deve essere disattesa.
In proposito, mette conto precisare che ai sensi dell'art. 347 co. 2 c.p.c., è vero che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma è altrettanto vero che l'omesso deposito della stessa non determina l'improcedibilità dell'appello, come previsto invece dall'art. 348
c.p.c. nelle diverse ipotesi di mancata costituzione nei termini o di omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza o a quella successiva a tale scopo fissata.
La ragione è che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.
Tutt'al più, ove non vi siano ulteriori elementi a disposizione, oppure se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, l'esito sarà quello dell'inammissibilità.
Ebbene, nel caso di specie l'omissione eccepita – peraltro parziale e conseguente ad un errore materiale commesso nella scansione del documento – è stata superata dalla produzione di copia autentica della sentenza n. 300/2023 offerta in uno alle note scritte depositate in data 16 aprile 2024 da parte appellante;
produzione certamente ammissibile in aderenza all'insegnamento della Suprema
Corte, secondo la quale “Il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.” (Cass., sez. II, n. 24437/2016).
Per tali ragioni l'appello proposto risulta ammissibile.
3. Merito.
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Parte_1
giudice di prime cure, perché non avrebbe correttamente tenuto conto delle tempistiche seguite nel corso della procedura.
Con il secondo motivo ha contestato poi l'errata applicazione della L. 241/90 e l'omessa applicazione dell'art. 28 L. n. 689/81.
3 I suddetti motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente poiché tra di loro connessi, sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Orbene, ai sensi dell'art. 75 co. 1, lett. a), D.P.R. n. 309/1990, Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti, “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
”.
L'art. 75, dunque, descrive delle condotte integranti illecito amministrativo, e non ipotesi di reato, prevedendo nei casi di uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope l'irrogazione di sanzioni amministrative.
Sotto tale profilo, osserva il Tribunale che il termine previsto in via generale dall'art. 2, l. n.
241/1990, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, non trova applicazione nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, come quello di specie, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, secondo cui “Il termine stabilito dalla L. 7 agosto
1990, n. 241, art. 2, comma 3, non è applicabile nel procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative” (così SS.UU. n. 9591/2006).
Sul tema è intervenuta non solo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 9591 del 2006 ma, successivamente, anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 151 del
2021, ha ribadito come l'assenza, a livello di disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di un termine di conclusione del procedimento, non debba essere integrata dalla legge generale sul procedimento amministrativo L. 241/90, essendo espressione della volontà del legislatore di non prevedere alcun termine di conclusione.
Tenuto conto di ciò, in mancanza di un termine specificatamente previsto per l'adozione e la notifica del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida di cui all'art. 75, co. 9,
D.P.R. n. 309/90, si ritiene applicabile il termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 28 L.
n. 689/81 decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Dunque, la notifica del provvedimento del Prefetto può avvenire in qualunque tempo purché non si sia verificata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689, atteso che, oltre ad assumere una funzione cautelare, il provvedimento mantiene comunque la sua natura amministrativa e sanzionatoria (ex multis Cass. n. 9554/2023).
4 Premesso in diritto quanto precede, ha errato il giudice di prime cure nello statuire che, nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia sia stata emessa ben oltre cinque anni dopo l'accertamento del fatto. Invero, seppur l'intera sequenza procedimentale non sia stata breve, il termine di prescrizione quinquennale anzidetto è stato rispettato.
L'ordinanza è stata emessa dalla Prefettura di il 17 settembre 2021 e notificata Parte_1
al in data 22 settembre 2021, a fronte di due segnalazioni ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990 effettuate CP_1
dal Commissariato di P.S. di Niscemi in data 24 novembre 2016 (n. 17/A/2016) e in data 26 maggio
2017 (n. 418 UPG/2017).
Sotto il profilo motivazionale, inoltre, non si condivide l'iter logico giuridico delineato dal primo giudicante, poiché non si ritiene applicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della sua decisione.
A ben vedere, infatti, con le sentenze n. 19955/2007 e SS.UU. n. 13226/2007 – richiamate nella sentenza qui impugnata – la Suprema Corte, pure nella sua più autorevole composizione, ha affrontano un'ipotesi diversa avente ad oggetto il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 C.d.S. (norma che disciplina le ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida)
e che “si caratterizza per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria definitiva, nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di illeciti inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida
- che si palesa potenzialmente pericolosa;
tanto che da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria in sede penale, non può neppure essere imputato al periodo di durata di essa.” (così Cass. n. 19955/2007).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sia in fatto che in diritto, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 300/2023 va annullata, con rigetto del ricorso proposto in primo grado e conferma del provvedimento con esso impugnato, ossia il provvedimento del Prefetto di Caltanissetta
Prot. N. 0057343 emesso il 17 settembre 2021 e notificato in data 22 settembre 2021.
Rimane assorbito il terzo motivo di gravame con cui si contesta l'omessa applicazione dell'art. 2943 c.c.
4. Spese.
Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del contendere, delle fasi svolte e della complessità delle questioni affrontate, nonché dei dubbi interpretativi relativi alla normativa di
5 settore, giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando nell'appello iscritto al n. 875/2023 R.G. promosso dalla contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 300/2023 depositata il 20 giugno Controparte_1
2023, così provvede: accoglie l'appello proposto da di;
Parte_2 Parte_1 annulla, per l'effetto, la sentenza n. 300/2023 del Giudice di pace di Gela, depositata il 20 giugno 2023 a definizione del giudizio civile n. 1028/2021 R.G., rigettando il ricorso proposto in primo grado da e confermando il provvedimento con esso impugnato, ossia Controparte_1
l'ordinanza prefettizia Prot. N. 0057343 emessa il 17.9.2021, notificato il 21.9.2021, adottato ex art. 75, comma 9, D.P.R. n. 309/1990; compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
Gela, 8 novembre 2025
Il giudice
ZO CA
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