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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1177/2020 in grado di appello avverso l'ordinanza n. 654/2020 del Tribunale di Lanciano comunicata il 2.11.2020 e pronunciata nella causa iscritta al n.
895/2018 R.G.A.C. (ordinanza corretta dal Tribunale medesimo per errore materiale sostituendo l'erroneo nome ” con la Parte_1
corretta denominazione del convenuto e condannato CP_1
“Ponte TE”), promossa
DA
di Via Ferro di Cavallo, 93 in Parte_2
Lanciano (c.f.: in persona del suo Amministratore e P.IVA_1
Legale Rappresentante p.t., geom.
[...]
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Litterio e dall'avv. Giulia
Napolitano ed elettivamente domiciliato presso il di loro Studio in
Lanciano al Viale G. Marconi n. 11.
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO sito in Lanciano (CH), Via Ferro di Controparte_3
Cavallo n.107, in persona dell'amministratore condominiale e legale rappresentante IG.ra , ed agli effetti del presente giudizio CP_4
elettivamente domiciliato, in Lanciano, Via S. Spirito 11/D, presso lo studio dell'avv. Ilaria Berghella dalla quale è rappresentato e difeso.
APPELLATO
e , entrambi Controparte_5 Controparte_6
elettivamente domiciliati in Vasto al Corso Italia n. 39, presso e nello studio degli avv.ti Salvatore De Simone e Alessio Maria Mucci dai quali sono rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente.
APPELLATI PRINCIPALI E APPELLANTI INCIDENTALI
, con sede legale in (20149) Milano Via Controparte_7
Marco Ulpio Traiano n. 18 in persona del procuratore speciale Dott.
, quale società incorporante la Controparte_8 Controparte_9
in forza di atto di fusione per incorporazione a rogito Notaio Dott. del 10.12.018 Rep. n. 75.407 Raccolta n. Persona_1
11.892, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti in calce al presente atto dall'avv. Biagio Marucci del foro di Macerata con studio a (62012) Civitanova Marche (MC), Viale San Luigi Versiglia
n. 46, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Danilo
Iannarelli sito a (67100) L'Aquila Via Giudo Polidoro n. 1.
APPELLATA
in persona del Legale rappresentante pro Controparte_10
tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Teramo 10, presso lo studio dell'avvocato Piero Violante dal quale è rappresentata e difesa.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado. I.
1. Per esigenze di concisione e di completezza si riporta qui di seguito la sintesi del contenzioso come sviluppatosi in primo grado, contenuta nell'ordinanza oggetto di impugnazione:
“Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. il sig. Controparte_5
(Codice Fiscale ) e la sig.ra CodiceFiscale_1 CP_6
(Codice Fiscale ,
[...] CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti
Salvatore DE SIMONE ed Alessio MUCCI hanno agito contro il sito in Lanciano alla Via Ferro di Controparte_3
Cavallo, in persona dell'Amministratore pro-tempore, CP_11
nonché contro
[...] Parte_2
sito in Lanciano alla Via Ferro di Cavallo n. 93, in persona dell'Amministratore pro-tempore, per il Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dall'immobile di proprietà dei ricorrenti e accertati con giudizio per ATP iscritto al numero di ruolo 966/2015
Tribunale di Lanciano.
2. Hanno premesso i ricorrenti:
a. di essere proprietari di locali al piano terra, in Via Ferro di
Cavallo di Lanciano, aventi destinazione commerciale e facenti parte dell'edificio ”, locali così identificati al Parte_2
catasto fabbricato:
a) al foglio 26 part. 671, sub 105, Cat. D/8, rendita € 3.570,00;
b) al foglio 26 part. 671, sub 106, Cat. D/8, rendita € 2.205,00;
c) al foglio 26, part. 671, sub 107, Cat. D/1, rendita € 2.025,00;
b. che lo stabile ove sono allocati detti locali confina con altro attiguo edificio, facente parte del , edifici costituenti un Controparte_3
unico palazzo;
c. che nel corso del mese di novembre del 2014 all'interno del predetto immobile di proprietà ebbero a verificarsi copiose infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico, di talché si rendeva necessario ricorrere per un accertamento tecnico preventivo, che veniva disposto a mezzo del C.T.U. arch. nel Persona_2
proc. civ. n. 966/2015 R. G.;
d. che, nonostante l'acquisizione di tale elaborato (depositato dal perito il 29/4/2016), non è stato possibile il componimento della controversia, neppure in sede di negoziazione, rendendo così necessario adire il Tribunale per richiedere il risarcimento dei danni patiti specificando che;
- a copertura di entrambi gli edifici condominiali v'è una terrazza divisa da un muretto, alto circa 1 mt., che delimita la porzione di copertura-terrazzo del condominio “Ponte TE” e del Parte_2
“ ”, muretto divisorio che presenta alla base dei fori per lo CP scolo delle acque meteoriche di risulta dell'intera terrazza, le quali confluiscono in un canale condominiale di scarico, cui si allacciano anche scarichi di un lavatoio esistente sulla predetta terrazza.- (pag.
12, relazione peritale d'ufficio ATP:
2.3 TERRAZZA COMUNE – piano secondo - <<il complesso residenziale costituito dai due condominii possiede una terrazza comune divisa da un muretto alto circa mt. che definisce anche la divisione tra il condominio>TE” ed il condominio “ ”>>.- 2)- Sub pag. 14 della relazione CP
A.T.P., titolata: “3 – Descrizione della causa degli inconvenienti ” è dato leggere “… Rimangono i danni causati da una perdita d'acqua proveniente da una colonna di scarico posta nel muro perimetrale confinante con il “ ” (immagine n. 19, 20, 21 e 22) CP_1 CP
All'interno della colonna di scarico vi è un tubo CP_12
verticale che raccoglie le acque provenienti dalla terrazza al secondo piano.- La terrazza che è divisa in due, da un muretto di confine che ne definisce le proprietà, può ritenersi comune, in termini di raccolta delle acque piovane, dato che quest'ultime confluiscono da ogni parte per entrambi i condomini senza avere barriere protettive … nel muretto divisorio vi sono vari fori per il passaggi delle acque che confluiscono nel canale di scarico ed in esso confluiscono anche lo scarico di un lavatoio.
3. Il C.T.U., come evincibile dalla lettura dell'elaborato peritale, ha accertato che:
a)- attraverso una prima verifica in loco, mediante l'apertura del rubinetto del lavatoio, esistente sulla terrazza, l'acqua che scorre all'interno del canale della raccolta delle acque piovane, confluisce nel tubo verticale ed attraversa i locali di proprietà e, CP_5 così, pure l'acqua meteorica;
b)- attraverso una seconda verifica in loco, mediante la messa in azione dello scarico del water di un bagno al primo piano, si è potuto verificare che il relativo flusso d'acqua si allaccia al tubo verticale manomesso, ed attraversa e si spande nei locali di proprietà
.- CP_5
Il C.T.U. ha accertato che le acque provenienti dalla terrazza, comune ad entrambi i condominii, e dall'esistente lavatoio, confluivano nel tubo condominiale verticale che passa all'interno della proprietà e che a tale tubo era stato allacciato CP_5
arbitrariamente e nascostamente anche lo scarico di un bagno al primo piano, mediante l'innesto, detto anche “T” (che collega lo scarico del bagno al tubo verticale).
Così (pag. 22 relazione ATP) “i danni procurati ai locali di proprietà
erano stati causati dalla rottura del tubo verticale a CP_5 servizio dei predetti condominii ” con quantificazione del costo degli interventi per il ripristino dei locali danneggiati in € 19.243,36 +
I.V.A. (cfr. pagg. 24 e seguenti elaborato peritale), somma cui deve aggiungersi l'importo di € 3.030,81 corrisposto dai ricorrenti in favore del nominato C.T.U. Ing. a titolo di Persona_2
compenso e rimborso spese, così come liquidato dal Tribunale di
Lanciano con decreto del 30/5/2016.
4. I ricorrenti hanno qualificato il titolo di responsabilità ex artt.
1117 c. c. e 2043 c. c ascrivendo la stessa ad entrambi i condominii, siccome proprietari superficiari della zona terrazzo ed entrambi fruitori dello stesso scarico verticale, nonché responsabili da custodia ex art. 2051 c. c., responsabilità che postula un effettivo potere sul bene, cioè la disponibilità giuridica e materiale di esso (cfr. sul punto
Corte di Cassazione sentenza n. 30941 pubblicata lo scorso
27/12/2017).-
Dal documento prodotto denominato “Proposta di commissione
07/11/2014” recante il timbro “Centro Impianti Termici” intestato
, emergerebbe, inoltre, il pagamento di Parte_2
€ 950,00 + IVA “per rifacimento scarico– Rifacimento di un tratto di colonna di scarico ed allaccio opere murarie” così confermando la responsabilità del . Parte_2
Parte ricorrente ha chiesto pertanto:
1. in forza dell'espletato accertamento tecnico preventivo, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare responsabili – in via solidale – del danno causato alla proprietà ricorrente, i condominii “Ponte TE”
e “ ”, in persona dei loro amministratori;
CP
2. in via del tutto subordinata ritenersi e dichiararsi responsabile del danno, ut accertato, il , in persona del suo Parte_2
amministratore;
3. e, per l'effetto, condannarsi i responsabili e/o il responsabile condominiale al risarcimento dei danni nella misura quantificata dal
C.T.U. con gli interessi come per legge e cioè in € 19.243,36, oltre
IVA, nonché al rimborso della somma di € 3.030,81 corrisposta al
C.T.U. a titolo di compenso e di spese, così come liquidata dal
Tribunale di Lanciano;
4. spese e competenze, a carico dei convenuti condomini ivi compresi anche quelli della fase relativa all'A.T.P., compensati per l'ipotesi di esclusione di responsabilità del condominio “Ideale”;
5. Il si è costituito a mezzo del legale avv. Ilaria Controparte_3
Berghella sottolineando l'assenza di responsabilità dell'Ente rappresentato atteso che l'appartamento in cui si sarebbe verificata la rottura del tubo di scarico e oggetto dei lamentati danni, è appartenente al e le infiltrazioni derivano Parte_2 dalla rottura di una condotta di scarico posta all'interno dei locali oggetto di causa.
Infatti, ha aggiunto il se è vero che la tubatura di Controparte_3
raccolta delle acque piovane è comune ad entrambi gli edifici, i danni lamentati sono derivati dall'innesto abusivo di uno scarico di un bagno appartenente ad un appartamento facente parte del
(cfr. all.ti 4 e 5 dai quali si evince che i Parte_2
lavori di rifacimento della colonna di scarico, e relative opere murarie, sono stati commissionati e pagati dal Parte_2
). Il ha chiesto di essere autorizzato alla
[...] Controparte_3
chiamata in causa della Compagnia Assicurativa , CP_9
autorizzazione che il Giudice concedeva con differimento della udienza di comparizione e trattazione.
La compagnia assicurativa, costituendosi, ha escluso l'esistenza di qualsiasi responsabilità del ribadendo le Controparte_3 conclusioni cui era giunto il CTU nella causa per ATP (“si conclude la relazione ribadendo che ad oggi non sono presenti rotture nelle tubature interessate e che molto probabilmente i danni che sono rimasti presenti nei locali del sig. siano stati causati CP_5
dalla rottura di un innesto dello scarico del bagno al piano primo del
, innesto che si attacca alla tubazione verticale Controparte_3 passante per i locali stessi del sig. La rottura è stata CP_5 riparata con la sostituzione dell'innesto nel 2014”).
Anche il si è costituito contestando la Parte_2 responsabilità per l'occorso danno”
I.
2. Il giudice di primo grado ha recepito le considerazioni del
CTU ritenendo che le infiltrazioni lamentate dai ricorrenti fossero state cagionate dalla “rottura dell'innesto tra lo CP_5
scarico del bagno al piano primo e il tubo verticale e non anche allo scolo delle acque piovane, di entrambi i condomini, confluite nella colonna verticale” e su quest'assunto ha fondato la responsabilità del solo dove si trovava l'appartamento in cui Parte_2 era stato realizzato l'innesto abusivo difettoso. Il Ponte Parte_2
TE veniva quindi condannato al pagamento dei danni nella misura di euro € 19.243,36, oltre IVA, nonché al rimborso della somma di €
3.030,81 per rimborso spese CTU nella causa per accertamento tecnico preventivo.
I.
3. Ne risultava il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda di accertamento di responsabilità e condanna in via solidale dei e;
Parte_2 CP
b) accoglie la domanda subordinata di accertamento della responsabilità e condanna del al Parte_2
risarcimento dei danni occorsi sulla proprietà dei sigg.ri
[...]
e per complessivi € CP_5 Controparte_6
19.243,36, oltre IVA, nonché al rimborso della somma di € 3.030,81 per rimborso spese CTU nella causa per accertamento tecnico preventivo;
c) condanna i sigg.ri e Controparte_5 CP_6
al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e della che liquida in € Controparte_3 Controparte_7
1.618,00 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
d) condanna il al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi €
2.103,40 oltre accessori di legge..”
I.
4. Avverso la sentenza di primo grado propone appello il che chiede quanto segue: “Voglia Parte_2
l'Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
In via preliminare
1) Disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
In via principale e nel merito
2) Riformare integralmente l'impugnata ordinanza n. 654/2020
Cron., pronunciata dal Tribunale di Lanciano, nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 895/2018 R.G., respingendo la domanda originariamente proposta di responsabilità per danni in capo all'odierno appellante e per Parte_3
l'effetto mandando quest'ultimo esente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, essendo lo stesso del tutto estraneo alla causazione del danno subito dagli odierni appellati, come dimostrato dalle risultanze della CTU, disposta in sede di ATP, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
In via subordinata e nel merito
3) Fermi i punti sub 1) e 2) che precedono, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ritenesse di non accogliere, anche solo parzialmente, le richieste dell'odierno appellante, accertare e dare atto della copertura assicurativa della
[...]
terzo chiamato in causa, contumace nel giudizio Controparte_10 di primo grado e per l'effetto dichiarare che quest'ultimo è obbligato a manlevare completamente il da Parte_2
qualsivoglia condanna risarcitoria nei confronti degli appellati, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
Sempre in via subordinata e nel merito 4) Sempre per effetto della condizione sub 3) che precede, condannare la Compagnia di Assicurazioni a Controparte_10 risarcire agli appellati e Controparte_5 CP_6
qualsivoglia misura e/o forma di danno;
[...]
In ogni caso
5) Con vittoria di spese e competenze di lite di ogni fase e grado del giudizio.”
I.
5. Si costituisce il che domanda: “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza,
1. rigettare l'appello promosso dal Parte_2 avverso l'ordinanza n.654/2020 Cron. emessa dal Tribunale di
Lanciano il 16 ottobre 2020;
2. in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
, essendo esclusivo responsabile il proprietario Controparte_3 dell'appartamento posto al primo piano e all'interno del cui bagno si sarebbe verificata la rottura;
3. in caso di inopinato accertamento di responsabilità in capo al dichiarare la Controparte_3 Controparte_13
in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a
[...] garantire il contro gli effetti dell'eventuale Controparte_3 accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei IGg.ri CP_5
4. il tutto con vittoria di spese.”
I.
6. I signori pure compaiono e chiedono: CP_5
“Piaccia all'On.le Corte di Appello, contrariis reiectis, così decidere:
1. previa conferma dell'ordinanza impugnata, ririgettarsi l'appello proposto dal;
Parte_2
2. in subordine, accogliersi il proposto appello incidentale ex art. 343
c.p.c. e, per l'effetto, condannarsi, in via solidale, entrambi i condominii e/o il solo al risarcimento dei Controparte_3
danni, nella misura ritenuta dal C.T.U.;
3. spese e compensi per l'ipotesi di rigetto del presente appello a carico del e/o, per l'ipotesi di Parte_2 accoglimento dell'appello incidentale proposto, porsi a carico di entrambi i Condominii e/o a carico del , ove Controparte_3 ritenuto come responsabile in luogo del Condominio “Ponte TE”, riformando il regolamento delle spese processuali anche per la parte riguardante la posizione del chiamato in causa “
[...]
; Controparte_13
4. e, sempre, conseguente statuizione in ordine al regolamento delle spese e compensi seguendo i principi ex artt. 91 e 92 c.p.c. anche in ordine alle spese e compensi del presente grado.”
I.
7. chiede invece: “Voglia l'Ill.ma Controparte_13
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata in quanto priva di fondamento sia in merito al fumus boni iuris sia in ordine al periculum in mora;
in via principale: respingere l'appello proposto dal
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_2
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, seppur parziale, del presente gravame, accertare e dichiarare, per le causali esposte in premessa, che alcuna responsabilità, nemmeno a titolo concorsuale, può essere comunque attribuita al nella produzione del sinistro per cui è Controparte_3
causa; in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, seppur parziale, del presente gravame e di accertamento della responsabilità, seppure a titolo concorsuale, del nella produzione del sinistro per cui è causa, Controparte_3
liquidare le somme dovute dalla , già Controparte_14 CP_15
, secondo termini e condizioni previsti dalla polizza n.
[...]
1.005.006022193.
Con vittoria di spese e compensi di causa.” Contr I.
8. Infine, la compagnia si costituisce chiedendo quanto segue: “Si conclude, pertanto, affinchè la Corte di Appello dell'Aquila, contrariis reiectis: Preliminarmente, dichiari la sospensione della esecutività dell'Ordinanza n. 654/2020 emessa dal
Tribunale di Lanciano, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara
D'Alfonso; nel merito, riformi l'impugnata Ordinanza, attribuendo la responsabilità dei danni causati ai sigg.ri al CP_5 CP
, così come acclarato dalla CTU espletata in primo grado,
[...] escludendo qualsivoglia implicazione del Parte_2 nella causazione dei fatti di causa. Con conseguente rigetto della domanda di manleva proposta contro . In ogni caso con CP_10 vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio”.
II. Motivazioni della decisione.
II.
1. Primo motivo di impugnazione principale: “Erronea individuazione della responsabilità in capo alla parte processuale nella causazione del danno” – Appello incidentale condizionato.
II.
2. Poiché vertono entrambi sul merito della causa, vanno esaminati congiuntamente l'appello principale (primo motivo) e l'appello incidentale.
II.
3. Il condominio appellante, denominato “Ponte TE”, critica la decisione del giudice primo grado che si è risolto a condannare l'appellante principale in quanto l'appartamento in cui si sarebbe verificato il guasto idraulico, causa delle infiltrazioni dannose, era sito al primo piano del medesimo condominio “Ponte TE”.
II.
4. Questo nega l'appellante principale che in replica al giudice di prime cure, segnala come, accogliendo la prospettazione del CTU quanto alla causa delle infiltrazioni, prospettazione accolta anche dal
Tribunale, bisognerebbe al più concludere che responsabile è il poiché l'appartamento posto al primo piano – lì Controparte_3 dove la rottura dell'impianto si sarebbe verificata – è parte dell'altro
Condominio, denominato ” e adiacente al “Ponte CP Parte_2
TE”.
II.
5. A ciò l'appellato risponde con due Controparte_3 argomenti: a) che fu il ad effettuare le Parte_2 riparazioni dell'impianto idraulico nel 2014, data a partire dalla quale sono cessate le infiltrazioni;
b) che, in ogni caso, anche qualora si ritenesse che i danni subiti dai siano stati, invece, causati CP_5 dalla rottura dello scarico del bagno dell'appartamento facente parte del è il proprietario del suddetto appartamento Controparte_3 il soggetto responsabile dell'illecito e non il Condominio.
II.
6. I signori pure contestano l'appello principale per i CP_5
seguenti motivi: a) i locali danneggiati fanno parte del
[...]
; b) i danni risultano causati dalla perdita d'acqua Parte_2
proveniente dalla colonna di scarico, posta sul muro perimetrale del a confine con il c) gli Parte_2 Controparte_3 interventi di riparazione sulla colonna di scarico furono effettuati dal che diede incarico all'idraulico Parte_2 [...]
provvedendo al pagamento del Parte_4 correlativo compenso;
d) l'evento dannoso derivava dalla responsabilità ex art. 2043 c.c., in relazione all'art. 1117 c.c. ex art. 2051 c.c., siccome l'effettivo potere, la gestione materiale competeva ed era in uso e al servizio della proprietà condominiale
[...]
, che ebbe – come detto – a provvedere alle riparazioni Parte_2
e al loro pagamento.
II.
7. Contestualmente, per l'ipotesi dell'accoglimento dell'appello principale, i signori propongono appello incidentale CP_5
(dunque, condizionato) rinviando sic et simpliciter al ricorso ex articolo 702 c.p.c. (comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale ex art. 343 c.p.c.).
II.
8. Nessuna delle parti contesta (almeno in modo specifico e puntuale) l'accertamento del giudice – che riposa su quello del CTU anch'esso non specificamente contrastato – secondo cui: “ad oggi non sono presenti rotture nelle tubature interessate e che molto probabilmente i danni che sono rimasti presenti nei locali del sig. siano stati causati dalla rottura di un innesto dello CP_5 scarico del bagno al piano primo del , innesto Controparte_3
che si attacca alla tubazione verticale passante per i locali stessi del sig. La rottura è stata riparata con la sostituzione CP_5 dell'innesto nel 2014.”.
II.
9. Da ciò, il Tribunale ha tratto la conseguenza che: “Ne consegue che i danni possono agevolmente essere ricondotti alla rottura dell'innesto tra lo scarico del bagno al piano primo e il tubo verticale e non anche allo scolo delle acque piovane, di entrambi i condomini, confluite nella colonna verticale.” (pagina 7 dell'ordinanza).
II.10. Errando due volte nel medesimo sillogismo, il Tribunale ha concluso (pagina 8): “Ne consegue che il del Parte_2 quale l'appartamento del primo piano fa parte, quale Ente di gestione, risponde dei danni occorsi su proprietà privata da fuoriuscita di tubature.” II.11. Il primo errore è fattuale. L'appartamento è infatti collocato nel Condominio ”. CP
II.12. Il secondo errore è giuridico: se infatti la rottura dell'innesto
T eseguito nell'appartamento posto al primo piano è la fonte Controparte_16
delle infiltrazioni - ad escludere problemi nelle tubature verticali in cui si raccoglieva l'acqua piovana dei due condomini adiacenti – allora responsabile è il proprietario dell'appartamento medesimo e non il . Difatti, secondo la Suprema Corte (Cassazione CP_1 civile sez. II, 17/01/2018, n.1027): “A norma dell'art. 1117 c.c., n. 3
(nella precedente formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, ma il principio non è stato modificato) si presumono comuni i canali di scarico solo "fino al punto di diramazione" degli impianti ai locali di proprietà esclusiva. Partendo dal chiaro tenore del testo normativo, la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045 del 03/09/2010 non massimata;
Sez. 2, Sentenza n. 5792 del 2005; Sez. 3, Sentenza n. 583 del 2001 non massimata;
Sez. 2, Sentenza n. 12894 del 18/12/1995
Rv. 495113; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 10584 del
2012 non massimata) ha escluso dalla proprietà condominiale la cd braga (cioè l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale). Si è altresì osservato che, mentre la proprietà comune condominiale è tale perchè serve all'uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (v. Sez. 2,
Sentenza n. 19045/2010 cit.; Sez. 2, Sentenza n. 5792/2005 cit.;
Sentenza n. 583/2001 cit.; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza
n. 10584 del 2012 non massimata).”
II.13. Gli originari ricorrenti avrebbero dunque dovuto citare in giudizio la proprietà dell'appartamento. Proprio sulla scorta delle risultanze dell'ATP, assunte dal Tribunale a fondamento tecnico della propria pronuncia, errata invece in diritto oltre che in fatto. II.14. L'appello principale è dunque fondato nel suo primo motivo con assorbimento de secondo motivo di impugnazione, puramente subordinato.
II.15. L'appello incidentale condizionato (che pure sarebbe inammissibile, stante l'evidente difetto di specificità), è comunque inidoneo a conseguire un risultato utile poiché nessuno dei due condominȋ è responsabile.
II.16. Non ai sensi dell'articolo 2051 c.c. in quanto l'obbligo di custodia è in capo al soggetto effettivamente custode della res (in questo caso il stante la lettura giurisprudenziale Parte_2 dell'articolo 1117 c.c.).
II.17. Non ai sensi dell'articolo 2043 c.c. perché l'omesso intervento sul raccordo difettoso e guasto, per giunta realizzato abusivamente, è responsabilità del proprietario dell'appartamento.
II.18. Non sono elementi idonei a fondare una qualche responsabilità del né la circostanza di aver provveduto Parte_2
ad effettuare lavori di riparazione, per giunta efficaci, ciò che, semmai, è gesto meritorio che potrebbe far nascere un credito del medesimo verso il reale responsabile né la circostanza del CP_1
tutto irrilevante che i locali danneggiati sono parte del predetto
. CP_1
III. Regime delle spese.
III.
1. Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale, tenuto conto dell'esito globale del giudizio, i signori devono essere condannati al CP_5
pagamento delle spese di giudizio di primo e di secondo grado,
Contr considerando che, però, la società è rimasta contumace in prio grado.
III.
2. In conclusione, e Controparte_5 CP_6
devono essere condannati in solido tra di essi a pagare le
[...]
spese di giudizio di primo e di secondo grado in favore del del e delle due Parte_2 Controparte_3
Contr compagnie di assicurazione (salvo che per alla quale sono dovute solo le spese del secondo grado.
III.
3. Le spese legali dovute sono per ciascuno dei beneficiari liquidate secondo i minimi tabellari, tenuto conto della semplicità del contenzioso, in euro 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% per il primo grado ed euro 1.984,00 oltre iva, cpa e spese generali al
15% per il secondo grado.
III.
4. Compensate le spese tra tutte le altre parti del giudizio per ambo i gradi ed anche in riforma della decisione di primo grado.
III.
5. A carico di e Controparte_5 Controparte_6
vanno poste in solido le spese della CTU.
IV. Contributo unificato.
IV.
1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di Controparte_5
e in solido tra di essi di un ulteriore importo Controparte_6 pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G.
n. 1177/2020 in secondo grado sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_2 Controparte_3 [...]
e
contro
Controparte_13 Controparte_10 [...]
e nonché sull'appello CP_5 Controparte_6
incidentale di questi ultimi, avverso l'ordinanza n. 654/2020 del
Tribunale di Lanciano comunicata il 2.11.2020 e pronunciata nella causa iscritta al n. 895/2018 R.G.A.C. (ordinanza corretta dal
Tribunale medesimo per errore materiale sostituendo l'erroneo nome con la corretta denominazione del Parte_1 CP_1 convenuto e condannato “Ponte TE”), così provvede:
A. Accoglie l'appello principale come da motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di e . Controparte_5 Controparte_6
B. Rigetta l'appello incidentale.
C. Condanna e in Controparte_5 Controparte_6
solido tra di essi a pagare le spese di lite di primo grado in favore di e Parte_2 Controparte_3 [...] come rappresentati, liquidate per ciascuno di Controparte_13
essi in euro 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
D. Condanna e in Controparte_5 Controparte_6
solido tra di essi a pagare le spese di lite di secondo grado in favore di
Controparte_17 [...]
come rappresentati, Controparte_13 Controparte_10
liquidate per ciascuno di essi in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
E. Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti sia per il primo sia per il secondo grado.
F. Pone le spese di CTU a carico di e Controparte_5
Controparte_6
G. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della parte appellante incidentale e Controparte_5
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_6
unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi