Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 295 cod.proc.civ., nel recepire una posizione di disfavore per il differimento della conclusione della causa fino all'esito della separata controversia, fissa in proposito l'indefettibile requisito della "dipendenza" dei rispettivi procedimenti e, quindi, qualifica come pregiudicante solo la causa che investa un indispensabile antecedente logico - giuridico, la cui definizione di per sè determini la decisione della causa pregiudicata (nella specie, un privato aveva citato in giudizio il sindaco in persona, per il pagamento di un credito che non era stato ricompreso nel Piano di risanamento del Comune; il giudice aveva sospeso la causa in attesa della definizione del giudizio promosso dal sindaco stesso, contro il Comune, innanzi al TAR, per l'annullamento del decreto ministeriale di approvazione del predetto Piano. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato il provvedimento di sospensione del giudice di merito, escludendo l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due questioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Aldo Vessia presidente
Ugo Vitrone consigliere
Giulio Graziadei rel. "
Laura Milani "
Salvatore Di Palma "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
S.n.c. LO di Mario LO e RI Gregori, in persona del legale rappresentante Mario LO, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso il dott. Gian Marco Grez, difesa dagli avv.ti Susanna Margaretha Losch e Nico Moravia per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro avv. Giovanni MI, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 2, presso l'avv. Giuseppe Tufani, che, con l'avv. Fabiano Laurenzi, lo difende per procura a margine della memoria difensiva;
resistente avverso l'ordinanza resa dal Pretore di Lucca il 6/10 ottobre 1997, comunicata il 16 successivo;
sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Ceniccola, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte, considerato:
-che la S.n.c. LO ha citato dinanzi al Pretore di Lucca Giovanni MI, per ottenere il pagamento di lire 11.058.400 in relazione alla fornitura di materiali edili in favore del Comune di Bagni di Lucca;
-che la Società ha dedotto l'obbligo del convenuto di pagare detto importo, pur avendo stipulato il contratto di fornitura quale sindaco, in quanto il corrispondente credito non era stato compreso in un Piano di risanamento del Comune, approvato ai sensi dell'art.25 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (convertito in legge 24 aprile 1989 n.144), e quindi doveva essere personalmente soddisfatto dall'organo che il Comune stesso aveva indicato come diretto responsabile;
-che il Pretore, aderendo a sollecitazione dello MI, con ordinanza depositata il 10 ottobre 1997 e comunicata il giorno 16 dello stesso mese, "visto l'art. 295 cod. proc. civ., ha sospeso la causa, in attesa della definizione del giudizio davanti al TAR della Toscana promosso da AL IB ed NZ OR nell'ottobre 1996 contro il Ministero dell'interno ed il Comune, sul rilievo che tale giudizio, investendo la legittimità del decreto ministeriale di approvazione del predetto Piano e della delibera municipale che lo aveva recepito, rendeva "fortemente" opportuna, anche se non obbligatoria, la sospensione, per l'influenza della pronuncia domandata al Giudice amministrativo sulla soluzione della complessa e nuova problematica posta dalla citata disciplina del 1989 e dalle sue successive modificazioni;
-che la LO, con ricorso proposto a norma dell'art. 42 cod. proc. civ. e notificato il 15 novembre 1997, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza pretorile, deducendo come ostativa all'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. la circostanza che la causa davanti al TAR è pendente fra parti diverse ed inerisce a posizioni di interesse legittimo, di modo che non è idonea a produrre un giudicato sostanziale atto ad assumere efficacia nel presente giudizio, e poi aggiungendo che l'ordinamento processuale non autorizza sospensioni di tipo meramente facoltativo;
-che lo MI ha presentato memoria difensiva, opponendo l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo che l'art. 42 cod. proc. civ. non riguarda la sospensione di carattere discrezionale, e comunque chiedendone il rigetto, perché a suo avviso lo stretto legame fra i procedimenti giustifica l'ordine impartito dal Pretore;
-che il Procuratore generale, nell'argomentare le riportate conclusioni, ha rilevato la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali, sull'ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza quando la sospensione sia disposta all'infuori dei limiti dell'art. 295 cod. proc. civ., ma ha optato per la tesi affermativa, ed ha dedotto che tra i procedimenti in questione manca un rapporto di pregiudizialità in senso proprio, non potendo gli stessi approdare a giudicati in conflitto;
-che la Società ha depositato memoria illustrativa del ricorso;
-che gli artt. 295 e 296 cod. proc. civ., con le modificazioni introdotte con decorrenza dal 1^ gennaio 1993 dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, si occupano, in via generale, della sospensione della causa, e la contemplano, rispettivamente, per il caso in cui la decisione dipenda dalla definizione di altra controversia davanti allo stesso giudice o giudice diverso, e per il caso in cui tutti i contendenti ne facciano richiesta;
-che il Pretore di Lucca, nella pacifica carenza di una concorde sollecitazione delle parti, ha fatto esplicita applicazione della prima delle citate disposizioni, ritenendo che essa, ancorché testualmente riferita alla "pregiudizialità necessaria", non escluda la sospensione facoltativa, quando la statuizione da adottarsi in altra causa, pur se priva di portata vincolante, sia in grado di rifluire ed incidere sulla decisione;
-che il provvedimento impugnato ha quindi natura formale e sostanziale di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., e come tale ricade nelle previsioni dell'art. 42 cod. proc. civ., che appunto contempla l'esperibilità del regolamento di competenza contro la sospensione disposta in base all'art. 295, senza autorizzare distinzioni in relazione alla correttezza o meno dell'esegesi della norma da parte del giudice a quo (v. Cass. n. 11035 dell'8 novembre 1997, n. 11006 dell'8 novembre 1997, n. 4179 del 13 maggio 1997, n. 3656 del 28 aprile 1997);
-che la consistenza del provvedimento denunciato rende ultroneo il quesito dell'ammissibilità del regolamento rispetto a sospensioni di carattere non obbligatorio ordinate sulla scorta di distinte e particolari disposizioni di legge (quesito oggetto di contrastanti indirizzi giuresprudenziali);
-che l'interpretazione estensiva dell'art. 295 cod. proc. civ., adottata dal Pretore di Lucca, non può essere condivisa, atteso che la norma, recependo una posizione di disfavore per il differimento della conclusione della causa fino all'esito di separata controversia, fissa in proposito l'indefettibile requisito della "dipendenza" dei rispettivi procedimenti, e cioè qualifica come pregiudicante solo la causa che investa un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui definizione di per sè determini la decisione della causa pregiudicata (v. Cass. n. 4179 del 1997, già citata);
-che tali connotazioni del rapporto di pregiudizialità difettano nella concreta vicenda, in quanto la Società LO, facendo valere il credito nei confronti dello MI sulla premessa del suo subentrare al posto del Comune nella qualità di debitore, ha dedotto un diritto soggettivo, sul cui riconoscimento non è in grado di produrre effetti vincolanti l'esito di controversia alla quale la Società medesima non partecipa;
-che la questione del verificarsi di detta successione nell'obbligazione non potrebbe risentire dell'eventuale decisione del TAR di annullamento dei provvedimenti di approvazione del Piano, nemmeno se questi venissero ritenuti fonte della posizione creditoria allegata dalla LO, atteso che la caducazione giudiziale del titolo costitutivo del credito esige il contraddittorio fra creditore e debitore;
-che, in conclusione, si deve riconoscere l'ammissibilità del ricorso, e, con l'accoglimento dello stesso, si deve cassare l'ordinanza di sospensione della causa, da riattivarsi nel termine di cui all'art. 297 cod. proc. civ.;
-che la natura e la sostanziale novità della problematica affrontata consigliano l'integrale compensazione delle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, dispone la prosecuzione della causa, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999