Art. 26. 1. Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 , come sostituito dall' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261 , e dal quarto comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , e successive modificazioni, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
2. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni tipo da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti.
3. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni.
Note all'art. 26, comma 1:
- Il testo vigente del decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 552/1972 (Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto) e' il seguente:
"All'uopo lo Stato mettera' a disposizione della regione Marche l'importo di L. 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di L. 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di L. 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di L. 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di L. 2.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di L. 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalita' previste dalla presente legge sara' riservata nel bilancio dello Stato".
- Il quarto comma dell'art. 21 della legge n. 828/1982 cosi' dispone:
"Lo Stato in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 , nonche' a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge, mette a disposizione della regione Marche la somma di L. 5 miliardi per l'anno 1982, L. 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e L. 15 miliardi per l'anno 1991".
Nota all' art. 26, comma 3:
La legge n. 457/1978 reca norme per l'edilizia residenziale.
2. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni tipo da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti.
3. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni.
Note all'art. 26, comma 1:
- Il testo vigente del decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 552/1972 (Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto) e' il seguente:
"All'uopo lo Stato mettera' a disposizione della regione Marche l'importo di L. 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di L. 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di L. 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di L. 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di L. 2.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di L. 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalita' previste dalla presente legge sara' riservata nel bilancio dello Stato".
- Il quarto comma dell'art. 21 della legge n. 828/1982 cosi' dispone:
"Lo Stato in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 , nonche' a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge, mette a disposizione della regione Marche la somma di L. 5 miliardi per l'anno 1982, L. 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e L. 15 miliardi per l'anno 1991".
Nota all' art. 26, comma 3:
La legge n. 457/1978 reca norme per l'edilizia residenziale.