Sentenza 11 gennaio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2018, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2018 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU NA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2016 del Tribunale di Lanciano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Michele Di Toro, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/09/2016, il Tribunale di Lanciano dichiarava US NA responsabile del reato di cui all'ad. 659 cod.pen.-perché, quale titolare del ristorante La RI sito in Atessa alla via Piazzano n. 69, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone residenti nei pressi dell'esercizio commerciale con immissioni di rumori superiori ai limiti di legge- e lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione US NA, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di norma processuale e conseguente nullità della sentenza per omessa notifica al difensore di fiducia del f decreto di citazione a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere vedendosi in fattispecie di vizio processuale, emerge che la notifica del decreto di citazione a giudizio deve ritenersi omessa nei confronti del difensore di fiducia dell'imputato in quanto effettuata erroneamente con trasmissione di un diverso atto (avviso della conclusione delle indagini preliminari).
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'ad. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.U, n.24630 de126/03/2015, Rv.263598; Sez.1, n.20449 del 28/03/2014,Rv.259614; Sez.4, n.7968 del 06/12/2013,dep.19/02/2014, Rv.258615). Alla luce delle suesposte considerazioni consegue, quindi, la nullità del decreto di citazione a giudizio e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
3.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l'ulteriore corso. Così deciso il 28/06/2017 Il Consigliere estensore Il Pre