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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9456 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 18.12.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 19203/25
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pezone Pietro, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1 funzionaria , elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi Controparte_2
n. 55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.8.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c., conclusosi con il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.9.2023; che aveva infruttuosamente notificato il 28.3.2025 all' il modello AP70. CP_1
Concludeva chiedendo di “Nel merito condannare l' al pagamento della prestazione CP_1 riconosciuta in sede di Atp sussistendo tutti i requisiti socioeconomici per la fruizione della indennità di accompagnamento con decorrenza dal settembre 2023 Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore”. L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando la CP_1 liquidazione della prestazione e il pagamento della prima rata, disposto con la rata di pensione del mese di settembre 2025 comprensiva di arretrati;
asseriva che la pensione era attualmente in pagamento. Concludeva chiedendo di “dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione spese”.
All'udienza cartolare sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, per come riconosciuto dal procuratore di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della udienza in epigrafe indicata, si è verificato dopo il deposito del ricorso il pagamento della prestazione, come documentato dall'Ente. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione ed è stata documentata dallo stesso che ha prodotto il modello TE08, relativo alla comunicazione di accoglimento della CP_1 originaria domanda del 2023, datato 28.8.2025. Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, il pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, essendo stato disposto nel decorso settembre 2025, laddove il ricorso è stato depositato il 5.8.2025 e notificato regolarmente per l' udienza del 18.12.2'25 in data 16.9.2025. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sent. 17312/2015). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data di poco successiva al deposito del ricorso e coeva alla sua notifica, così come lo stesso accoglimento della domanda, risalente 22.8.2025 (v. modello TE08), con ritardo rispetto alla notifica del modello AP70, a sua volta collocabile nel 28.3.2025; il pagamento degli arretrati risulta essere coevo al mese di notifica del ricorso;
pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell' al pagamento della metà delle CP_1 spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale, metà che viene liquidata come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione mentre per la restante metà le spese stesse vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
3 condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà in CP_1 euro € 1230,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in decorso anticipatario e dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 1912.2025 Il giudice
Dr.Elisa Tomassi
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